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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione monocratica e nella persona del Giudice unico Dott.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3686 del R.G. 2020 avente ad oggetto divisione di beni caduti in successione,
T R A
(CF: ) , nato a [...] il [...] ; (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ; (CF: nata a C.F._2 Parte_3 C.F._3
TARANTO il 13/02/1950 ; (CF: nata a [...] il Parte_4 C.F._4
17/08/1967 , e (CF: ) nata a [...] l'[...] , Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. CARMELA ANNA RITA CAPOZZA ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale della stessa sito in San Giorgio Jonico(TA) alla Via Giotto n.14, giusta procura a margine dell'atto di citazione
attori
E
(c.f.: nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._6
dall'Avv. ARMANDO GIGANTE ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in AR al Lungomare Vittorio Emanuele III n.15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nonchè
AVV. ARMANDO GIGANTE rappresentato e difeso per se medesimo
Convenuti
Conclusioni : come da verbale di udienza del 12.06.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
ed convenivano in giudizio DO TE e deducendo di essere Parte_5 Controparte_1
eredi della IG.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 08/03/2003, Persona_1
e pertanto comproprietari del cespite indiviso sito nel comune di AR alla via Quinto Ennio n.6, piano 5°, censito al Fg. 244, Part. 1676, Sub. 38, Cat. A/3, vani 4, R.C. Euro 351,19 ; che la IG.ra
, era comproprietaria al 50% dell'immobile de quo, unitamente al marito il IG. Persona_1
a lei premorto nel settembre 1965 con il quale era coniugata e dalla cui unione non CP_2
erano nati figli;
che il IG. decedeva in AR nel settembre 1965 lasciando CP_2
pertanto in eredità per legge, del suo patrimonio, i 2/3 alla moglie ed 1/3 ai suoi Persona_1
fratelli e sorelle germani IG.ri , DO, , , e , tutti Parte_6 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
deceduti . Sostenevano che pertanto chiamati all'eredità per rappresentazione erano ancge gli odierni convenuti , IGg. e TE DO, oltre ad altri soggetti rimasti non Controparte_1
individuati e quindi convenuti in causa dagli attori mediante notifica eseguita ex art. 150 c.p.c..
Chiedevano pertanto nominarsi un consulente tecnico di ufficio tecnico per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante nonché di tutte le spese sino ad oggi sostenute dagli attori;
ordinare la trascrizione dell 'emananda sentenza presso l'Agenzia delle
Territorio di AR, nonché le conseguenti e necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di ogni responsabilità a riguardo del Conservatore, ponendo le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione , condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Si costituivano in giudizio i IGg. e TE DO eccependo, in quanto chiamati Controparte_1
all'eredità, la carenza di legittimazione passiva dichiarando di non aver mai accettato l'eredità e di non essere più nei termini per accettarla, per intervenuta prescrizione. Eccepivano altresì la mancata mediazione voluta dalla legge in materia di divisione ereditaria.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. DO TE e della Sig.ra e per l'effetto estrometterli dal presente giudizio condannando parte attrice a Controparte_1
rifondere le spese e compensi di lite, nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Gli altri chiamati all'eredità, rimasti non identificati e per i quali si procedeva alla notifica per pubblici proclami, non si costituivano in giudizio.
2 All'udienza del 27.04.2022 il G.I, a fronte della eccezione sollevata dai convenuti, assegnava a parte attrice il termine di 15 gg per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
Depositata istanza di mediazione da parte degli attori, presso la Camera di Conciliazione di AR
, questa nominava il mediatore nella persona dell'avv. Loredana Ruscigno e fissava il primo incontro in data 21/06/2022, ove erano presenti i IG.ri e , per gli istanti, nonché Parte_1 Parte_2
i IG. e TE DO in proprio e nella sua qualità di difensore della IG.ra Controparte_1
che dichiaravano di aderire alla mediazione. Stante l'assenza delle IG.re , Controparte_1 Parte_3
e , anche al fine di provvedere al deposito di procura speciale da parte Parte_5 Parte_4
delle ultime due , pur avendo trovato un accordo, si rinviava ad altro incontro . In data 18/07/2022 le parti raggiungevano l' accordo di mediazione che veniva depositato telematicamente in data
10.10.2022.
All'udienza del 12.06.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Preso atto delle conclusioni formulate dalle parti e della loro volontà di definire il giudizio conformemente a quanto indicato nel verbale di udienza del 12.06.2024, come da accordo raggiunto in mediazione depositato telematicamente il 10.10.2022. si osserva quanto segue.
Con tale accordo . IG. e TE DO hanno dichiarato, nella loro qualità di Controparte_1 delati, di non aver mai accettato l'eredità del de cuius e che non intendono oggi CP_2 accettarla anche a fronte dell'intervenuta prescrizione ex art.480 c.c. di tale diritto . I IG.ri
[...]
, , e per procura speciale le IG.re ed , Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 hanno preso atto di questa espressa volontà. I IG.ri , , hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2 versato ai IG.ri e TE DO, che l'hanno accettata, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni e rimborso spese sostenute e danni subiti la somma di euro 2.300,00 , esonerando definitivamente da tale dazione le IG.re ed A fronte del versamento Parte_5 Parte_4 della suindicata somma i IG.ri e TE DO, hanno dichiarato sempre nella Parte_7 loro qualità, di non aver più nulla a pretendere anche in sede giudiziaria e di rinunciare ad ogni pretesa, diritto e quant'altro legato all'immobile sito in AR alla via Quinto Ennio n.6, piano 5°, NCEU
Fg. 244, Part. 1676, Sub. 38, Cat. A/3, vani 4, R.C. Euro 351,19 e sono stati esonerati da tutti gli oneri economici,(anche di natura condominiale) fiscali e notarili passati, presenti e futuri, che potrebbero rendersi necessari per la manutenzione e/o per la vendita dell'immobile de quo, nonchè da
3 qualunque responsabilità per danni a terzi passati, presenti e futuri, derivanti dallo stesso e da qualunque spesa relativa al giudizio pendente.
Inoltre , con la sottoscrizione del presente accordo , i IG.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 ed da una parte ed i IG.ri e TE DO Parte_4 Parte_5 Parte_7 dall'altra, hanno espressamente dichiarato di non avere più nulla a che pretendere gli uni dagli altri in dipendenza della divisione ereditaria in parola e per ogni altro titolo o ragione, avendo così definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
Le parti alla luce di quanto convenuto in tale accordo hanno concluso chiedendo di definire il giudizio pronunciando l' estromissione dallo stesso dei IG.ri e TE DO e Parte_7 di riconoscere come unici eredi della IG.ra , i IG.ri , , Persona_1 Parte_1 Parte_3 Pt_2
, ed in relazione all'unico cespite caduto in successione sito
[...] Parte_4 Parte_5 in AR alla via Quinto Ennio n.6, piano 5°, NCEU Fg. 244, Part. 1676, Sub. 38..
Gli attori non hanno infine insistito nella domanda inizialmente proposta di procedere alla divisione giudiziale di tale cespite , che resterà pertanto intestato agli stessi in forma indivisa.
Le spese del giudizio ,come richiesto dalle parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto magistrato, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3686/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio dei IGg. e TE DO;
Parte_7
2) dichiara quali eredi della IG.ra , a fronte della contumacia di tutti gli ulteriori Persona_1 chiamati all'eredità, regolarmente convenuti in giudizio ai sensi dell'art.150 c.p.c. ed in considerazione dell' intervenuta prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità, i IG.ri
, , , ed;
Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
3) dichiara che unico bene caduto in successione è l'immobile sito in AR alla via Quinto
Ennio n.6, piano 5°, NCEU Fg. 244, Part. 1676, Sub. 38 , che resterà in comunione indivisa in capo ai IG.ri , , , ed;
Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
4) dispone che tutti i rapporti tra le parti del giudizio in ordine alle questioni controverse siano regolamentati conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nell'accordo depositato telematicamente il 10.10.2024;
5) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero di ogni responsabilità.
4 6) compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in AR il 07.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri
5