Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/06/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05667/2025REG.PROV.COLL.
N. 02110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2025, proposto da
CE OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo studio Augusto Sinagra in Roma, viale Gorizia, 13;
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per la rinnovazione della procedura pubblica di selezione nominata con D.R. Prot. 40740/2023, Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Roma Tre, Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VA Di OL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4163/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Eva Ferretti e l’avvocato Augusto Sinagra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
-del Decreto Rettorale n. 0112790 del 23 novembre 2023 dell’Università degli Studi Roma Tre di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice costituita per la rinnovazione della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell''art. 24, c. 3, lettera a), della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Settore concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/10 (procedura originariamente indetta con D.R. n. 1066/2020 del 15/07/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 58 del 28/07/2020);
- del Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice i cui componenti non risultano corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 6, primo comma, del Bando di concorso.
- di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice ivi compresa la relazione finale di data 23 ottobre 2023.
Il primo giudice ha respinto il ricorso, premettendo una ricostruzione fattuale, dalla quale si evince che:
- con Bando del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, n. 1066 del 15 luglio 2020, si dava avvio a una procedura concorsuale per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, nel Settore concorsuale 10/A1, S.S.D. L-ANT/10, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a, della legge di riforma generale del sistema universitario n. 240 del 30 dicembre 2010;
- in detta procedura partecipava la ricorrente assieme ad altri candidati;
- all’esito della procedura veniva dichiarata vincitrice la dott.ssa VA Di OL;
- gli atti della detta procedura concorsuale venivano impugnati dalla ricorrente con ricorso R.G. n. 2225/2021 innanzi al TAR del Lazio, il quale con sentenza pubblicata il 27 giugno 2022 lo respingeva;
- a seguito del giudizio di appello il Consiglio di Stato accoglieva la doglianza formulata in ordine alla composizione della Commissione di esame (con assorbimento degli altri motivi) e annullava il provvedimento adottato dall’Università, disponendo che la procedura dovesse essere interamente rinnovata, con gli stessi candidati originariamente partecipanti e con la nomina di una Commissione giudicatrice interamente diversa nella sua composizione;
- nominata la nuova Commissione, si ripeteva la procedura di selezione, nella quale risultava nuovamente vincitrice la candidata VA Di OL.
La candidata originaria ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con un unico motivo di ricorso, sostenendo in sintesi che:
a) la controinteressata, VA Di OL non avrebbe dovuto e potuto partecipare alla ripetizione della procedura avendo la stessa già ricoperto, in forza del precedente concorso annullato, il ruolo di ricercatrice universitaria a tempo determinato di tipo A, ancorché cessata dal servizio;
b) la Commissione del concorso non avrebbe adottato indici nazionali di valutazione validi anche per i settori non bibliometrici come quelli della VQR e della ASN, che se fossero stati applicati, la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio radicalmente maggiore rispetto al punteggio attribuito alla controinteressata;
c) la stessa Commissione avrebbe omesso la valutazione comparativa, con riguardo al curriculum di ogni candidato e alla coerenza con lo svolgimento delle previste attività di ricerca, nonché del motivato giudizio analitico;
d) sarebbe stato oscuro il metodo di attribuzione dei punteggi dei titoli in quanto “ la Commissione non avrebbe esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico - nella sua attribuzione tra minimo e massimo- e il giudizio correlato alla singola voce cui è riferito ” in modo tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice;
e) non sarebbe stato applicato il metodo comparativo come imposto dal bando della selezione;
f) sarebbe mancata la verbalizzazione della prova finale di discussione in seduta pubblica dei titoli e delle pubblicazioni della controinteressata VA Di OL e della ricorrente CE OS in ordine alle quali non emergerebbe l’attribuzione di alcun punteggio.
Il TAR ha ritenuto:
- non fondata la doglianza sub a), secondo la quale la controinteressata non avrebbe potuto partecipare alla riedizione della medesima procedura selettiva come previsto dalla pronuncia n. 2408/23 del Consiglio di Stato che ha annullato gli atti della prima procedura e disposto la rinnovazione della procedura a partire dalla nomina di una nuova Commissione di concorso;
- non fondato il profilo di illegittimità sub b), secondo il quale la Commissione non avrebbe utilizzato indici nazionali di valutazione validi anche per i settori non bibliometrici come quelli della VQR e della ASN;
- non fondati anche i profili di illegittimità sub c), d) ed e), trattati congiuntamente vista la loro sostanziale connessione. I giudizi comparativi sui titoli e sui successivi colloqui risultano, per il TAR, congruamente motivati oltre che alla luce dei parametri predefiniti dalla Commissione anche sulla base degli elementi oggettivi che distinguono i candidati.
Infine, ha statuito il primo giudice che il profilo dedotto sub f), concernente la mancata la verbalizzazione della prova finale di discussione in seduta pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, non è suscettibile di determinare l’illegittimità della procedura.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto.
Avverso la sentenza impugnata in data 13 marzo 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi Roma Tre.
In data 4 aprile 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, la parte appellante denuncia:
- violazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240; violazione di ogni disposizione di legge relativa alla cessazione del rapporto di impiego pubblico o privatizzato data la non consentita possibilità di “richiamata” in servizio del “dipendente”, il quale volontariamente aveva rinunciato al rapporto lavorativo;
- eccesso di potere sotto tutti i suoi aspetti sintomatici e segnatamente per radicale mancanza di motivazione (ora con riguardo anche alla impugnata sentenza), sviamento di potere, falsità dei presupposti, esercizio favoritistico del potere, illogicità e manifesta ingiustizia, come anche violazione di ogni norma di legge e di bando relativamente alla valutazione dei candidati ;
- violazione dell’art. 97 della Costituzione, oltre che illegittimità (con richiesta di annullamento) delle tabelle (predisposte dalla Commissione giudicatrice) di attribuzione dei punteggi numerici allegate al verbale n. 2 della Commissione giudicatrice;
- violazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento del personale docente.
In particolare, l’appellante deduce:
- preliminarmente, che contrariamente a quel che si legge nella sentenza impugnata, non sembra che la decisione del Consiglio di Stato conclusiva del primo giudizio avesse disposto che la rinnovazione della procedura concorsuale avrebbe dovuto vedere la partecipazione degli “stessi candidati originariamente partecipanti”;
- che la dottoressa VA Di OL non avrebbe dovuto e potuto partecipare al rifacimento della procedura concorsuale avendo la stessa già ricoperto, in esito al precedente concorso annullato, il ruolo di ricercatrice universitaria essendo cessata dal servizio per volontarie dimissioni/rinuncia alla posizione di impiego ricoperta come ricercatrice universitaria. Il tutto in violazione del bando di concorso che precludeva la partecipazione alla procedura concorsuale di coloro i quali – già ricercatori – fossero “cessati dal servizio” per qualsiasi causa;
- che detta condizione escludente di cui al bando non distingue tra un servizio giuridicamente svolto e un “servizio” svolto solamente in via di fatto, come potrebbe apparire all’esito della prima sentenza del Consiglio di Stato;
- che la sentenza del TAR appellata eluderebbe tale motivo originario di impugnazione poiché ometterebbe radicalmente di pronunciarsi sulla circostanza dirimente dell’avere la dottoressa VA Di OL volontariamente rinunciato al rapporto di lavoro con la conseguente illegittimità del suo “repechage” all’esito del precedente giudizio dinanzi al TAR;
- che la lamentata omessa considerazione delle valutazioni operate in sede di VQR e di ASN non poteva e non può intendersi come pretesa di inserimento di nuovi criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, costituiva e costituisce invece una opportuna alternativa all’assenza di indici di valutazione per i settori non bibliometrici;
- che quanto alla censura relativa alla valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli come l’attività di ricerca, le pubblicazioni e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio, da un canto è stata omessa la valutazione in ordine ai titoli in pregiudizio della Prof.ssa CE OS, e d’altro canto la valutazione relativa all’odierna appellante e alla dottoressa VA Di OL esprimono quel profilo di irragionevolezza e arbitrarietà che consente il sindacato del giudice amministrativo in ordine all’esercizio della discrezionalità tecnica svolta dalla Commissione giudicatrice;
- che la sentenza appellata legittima la pretesa dell’Università convenuta la quale ritiene ammissibile che la Commissione giudicatrice in forza della discrezionalità tecnica abbia introdotto – essa si – un criterio di valutazione nuovo rispetto a quelli prefissati;
- che la sentenza appellata ai suoi punti da 4. a 4.1.2., nel respingere “i profili di illegittimità sub c), d) ed e)”, riproduce quanto previsto dall’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non rileva ai fini del presente atto di impugnazione;
- che nella fattispecie è ben vero che la Commissione giudicatrice ebbe a prefissare i criteri di massima, ma non ebbe a prefissare il voto corrispondente al criterio;
- che con riferimento al criterio bibliometrico, la Commissione in modo molto equivoco avrebbe deciso circa la inesistenza di “indici statistici affidabili o affermati”, nello stesso momento decidendo di non ricorrere all’utilizzo dei predetti indici;
- che la Commissione giudicatrice non ha tenuto alcun conto del maggior numero di pubblicazioni dell’odierna appellante edite in Riviste di Fascia A; così pure di pubblicazioni apparse in volumi e Riviste per i quali viene effettuata la prevalutazione “peer review”; come pure di pubblicazioni in Riviste indicizzate in Scopus o Web of Science e del tipo di “referaggio” effettuato; poi anche di pubblicazioni apparse in lingua inglese o altra lingua straniera e di queste alcune edite da Case editrici estere; di pubblicazioni con coautore straniero ampiamente noto alla Comunità scientifica internazionale di riferimento; infine, la Commissione giudicatrice non ha tenuto in alcun conto – come avrebbe dovuto fare – dei pur esistenti indicatori di “internazionalizzazione”;
- che non si comprende in che modo e secondo quali criteri sia stato attribuito il punteggio alla dottoressa Di OL per i “titoli” che concorrono alla metà del punteggio complessivo;
- che la dottoressa VA Di OL, per la sua attività didattica, vanterebbe solo qualche partecipazione ad attività seminariali. Nonostante ciò, le è stato attribuito un punteggio superiore rispetto all’odierna appellante la quale insegna la disciplina di cui al bando in prestigiose Istituzioni estere da più di dieci anni con affidamento di interi Corsi ufficiali di insegnamento;
- che nel ricorso introduttivo si denunciava come specifico motivo di illegittimità il fatto che nel verbale n. 1 la Commissione giudicatrice avesse prefissato il criterio di attribuzione dei punteggi ai titoli per le pubblicazioni “ sulla base dei criteri come di seguito stabiliti ”, che in realtà non furono mai stabiliti.
- che la Commissione non ha esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio correlato alla voce cui è riferito;
- che relativamente alla pur denunciata illegittimità dell’assenza di ogni preventiva o pur successiva specificazione sulle modalità di svolgimento della conclusiva prova orale, tale illegittimità risulta esclusa nella sentenza impugnata;
- che la Commissione giudicatrice, in violazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento del personale docente, ha radicalmente omesso di esprimere i richiesti giudizi individuali sui candidati;
- che quanto alla valutazione delle pubblicazioni, non vi sarebbe traccia alcuna della valutazione comparativa nei verbali della Commissione;
- che quanto al giudizio complessivo relativo all’odierna appellante, mancherebbe la valutazione specifica/analitica di ogni sua pubblicazione;
- che va denunciata l’ulteriore violazione dell’art. 6 del bando, consistita nella omessa certificazione da parte dei componenti della nuova Commissione giudicatrice dell’avere svolto “attività di ricerca nei cinque anni precedenti nonché, …”, e nell’avere omesso di attestare di possedere “i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 240/2010” ;
- che quanto al verbale n. 3 del 23 ottobre 2023, esso sarebbe privo di qualsiasi verbalizzazione di ciò che avvenne nel corso della seduta. Dal predetto verbale non emerge alcun giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice collegialmente o individualmente da parte dei singoli Commissari ma nel corso della detta seduta la Commissione giudicatrice procedette all’ attribuzione dei punteggi alle due candidate e al termine di tale operazione, omettendo ogni dovuta valutazione comparativa, individuò la vincitrice; Al riguardo si considera che la Commissione giudicatrice sarebbe andata ben oltre la omissione della dovuta comparazione tra le due candidate ma addirittura ha elaborato il suo giudizio finale solo nei confronti della dottoressa VA Di OL;
- che, come già eccepito nel ricorso introduttivo, non troverebbe giustificazione il fatto che per la odierna appellante la Commissione giudicatrice omise il suo giudizio finale per il fatto che, dopo le attribuzioni dei punteggi, essa non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto;
- che nel Verbale n. 1 della Commissione era prevista l’attribuzione di punteggi per i “titoli valutabili” fino a un massimo di 50 punti per i titoli “professionali” e per i “titoli accademici”; e così pure per le pubblicazioni. Nella presente fattispecie sarebbe accaduto che sia per l’appellante che per la controinteressata il punteggio attribuito è stato espresso nella misura della sommatoria finale ma, in violazione di quanto stabilito nel Verbale n. 1 della Commissione, poiché senza alcuna indicazione analitica dei singoli titoli ai quali veniva attribuito un punteggio;
- che quanto al punteggio relativo alle pubblicazioni la Commissione giudicatrice ha viceversa attribuito i punteggi con riferimento ai diversi criteri di valutazione delle pubblicazioni. Sarebbe irragionevole la palese sottovalutazione dei 4 articoli pubblicati in Riviste di fascia A dell’appellante rispetto alla supervalutazione degli articoli pubblicati dalla controinteressata, e nessuno in Riviste di fascia A;
- che tutti gli indicati motivi di impugnazione contro la sentenza del T.A.R. ebbero a costituire specifici motivi del ricorso al T.A.R. del Lazio.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, teso a rilevare l’illegittimità della partecipazione della controinteressata alla procedura concorsuale, che secondo quanto documentato e provato dall’Università resistente agli atti del giudizio, la cessazione dal precedente servizio della controinteressata quale ricercatrice a tempo determinato è stata determinata della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2408/2023, che non avrebbe certo potuto precludere la partecipazione dell’interessata alla rinnovazione della procedura concorsuale, tenuto conto che la richiamata sentenza statuiva espressamente per detta rinnovazione, a partire dalla nomina della Commissione, senza cioè una riapertura del bando.
Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio non rileva i dedotti profili di eccesso di potere.
In particolare, ha ragione il primo giudice a considerare non fondati i profili di illegittimità riferiti alla circostanza secondo cui la Commissione non avrebbe utilizzato indici nazionali di valutazione validi anche per i settori non bibliometrici come quelli della VQR e della ASN.
Si versa in questo caso in un ambito di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione cui appaiono estranei, anche alla luce di quanto ampiamente illustrato nel documento depositato agli atti di causa e originato dalla Commissione giudicatrice, profili di illogicità o irragionevolezza la cui sussistenza solamente potrebbe giustificare la fondatezza della censura.
Infatti, in relazione alla VQR e alla ASN risulta legittima la scelta della commissione di adottare un sistema di valutazione “tradizionale” in grado di consentire la valutazione analitica dei temi affrontati nei singoli contributi, cogliendo così le novità scientifiche raggiunte dal candidato, il contributo dato dal singolo prodotto nel contesto della comunità scientifica internazionale.
Risulta poi del tutto indimostrata la affermazione secondo cui, procedendo in modo diverso, “la ricorrente prof.ssa CE OS avrebbe conseguito un punteggio radicalmente maggiore rispetto al punteggio indebitamente attribuito alla controinteressata dott.ssa VA di OL”
Quanto agli ulteriori motivi di cui al terzo e al quarto motivo di appello, nonché desumibili dall’atto nella sua completezza, globalmente considerati in ragione della loro connessione logico giuridica, si osserva:
-i verbali della procedura non evidenziano, ad avviso del Collegio, profili di illegittimità, derivanti da una erronea valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ovvero dall’omessa valutazione comparativa degli stessi. Come emerge dalla richiamata Relazione della Commissione giudicatrice, in relazione alla quale e con riferimento alla documentazione allegata non emergono elementi per revocare in dubbio quanto attestato, la Commissione, anche all’esito del colloquio, ha steso un motivato giudizio analitico comprensivo delle singole categorie di valutazione e in comparazione tra i candidati, altresì valutando numericamente ogni singolo titolo secondo uno schema procedimentale predeterminato. Alla luce di tali evidenze documentali, quanto dedotto nell’atto di appello non trova riscontri di fondatezza;
-agli atti di causa risultano inoltre documentate le autocertificazioni sottoscritte dai commissari che escludono la fondatezza dei profili omissivi dedotti nell’atto di appello quanto alle previste dichiarazioni circa i necessari requisiti di partecipazione alla Commissione giudicatrice.
Tali considerazioni sono idonee a escludere i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente e a confermare la legittimità dell’esito della procedura, già accertata in primo grado.
In conclusione, l’appello va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi perla compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO