Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 864/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 864/2025, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, su ricorso depositato in data
30.4.2025, congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] E, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Martini e dall'avv. Maria Chiara Aliani Soderi, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Pistoia, via del Villone n. 59,
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Madera e dall'avv. Elena
Giunti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato, via della Romita n. 117,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 30.4.2025 i IG.ri e Parte_1
premettevano che dalla loro relazione more uxorio era nato il figlio Parte_2
(nato il [...]). Per_1
Premettevano, altresì, che con decreto n. 921/2022 del 18.3.2022 (r.g.n. 144/2022) il
Tribunale di Pistoia pronunciava la regolamentazione delle condizioni di affidamento e manteniamo del figlio minore. In particolare, tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, le modalità di frequentazione del minore con i genitori, contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a € 200,00 mensili, spese straordinarie al 50 %.
I ricorrenti deducevano che il figlio è cresciuto e le sue eIGenze sono cambiate. Per_1
Tali circostanze, pertanto, imponevano la revisione delle condizioni previste nel decreto n. 921/2022 del 18.3.2022.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...], sarà Persona_2
condiviso tra i genitori;
2. il collocamento prevalente del minore e la sua residenza anagrafica rimarrà presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Uzzano (PT) alla via di Parte_1
Quarrata n. 2E;
3. le modalità di frequentazione del minore con i genitori seguiranno il seguente calendario ordinario:
- prima settimana (quella con week-end di spettanza della madre): lunedì, il padre prenderà all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino al martedì Per_1
mattina, quando lo accompagnerà a scuola (pernotto con il padre); martedì, mercoledì e giovedì, starà con la madre fino al venerdì mattina, Per_1
quando lo accompagnerà a scuola;
venerdì, il padre prenderà all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino al sabato Per_1
mattina, quando lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 10.00. Dal mese di maggio al mese di agosto compresi (con esclusione delle settimane di permanenza di con il padre per le vacanze estive e quelle con il fine settimana di sua Per_1
spettanza), nell'ipotesi in cui il IG. non dovesse riuscire a posticipare Pt_2
l'ingresso a lavoro dopo le ore 10.00, lo comunicherà alla IG.ra , che per Pt_1
2 quello specifico venerdì, sarà disponibile a far pernottare presso di lei Per_1
(sostituendolo al regolare pernotto con il padre); sabato e domenica, starà con la madre fino al lunedì mattina, quando lo Per_1
accompagnerà a scuola;
- seconda settimana (quella con week-end di spettanza del padre): lunedì, il padre prenderà all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino al martedì Per_1
mattina, quando lo accompagnerà a scuola (pernotto con il padre); martedì, mercoledì e giovedì, starà con la madre, fino al venerdì mattina, Per_1
quando lo accompagnerà a scuola;
venerdì, sabato e domenica, starà con il padre, che lo prenderà il venerdì Per_1 all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino al martedì mattina, quando entrerà in vigore il calendario della prima settimana;
4. le modalità di frequentazione delle vacanze estive: trascorrerà con ciascun Per_1
genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, che sarà individuato dai genitori entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di disaccordo tra le parti in ordine al periodo di rispettiva spettanza, la priorità nella scelta sarà della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari;
5. per i genitori sarà possibile prevedere una settimana di vacanza con anche Per_1
nel periodo invernale, dal mese di ottobre al mese di maggio, da comunicare all'altro genitore un mese prima della settimana scelta. In caso di coincidenza della scelta in ordine alla predetta settimana di vacanza invernale, la priorità nella scelta sarà della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari. Ad ogni modo, tale settimana non potrà coincidere con quella che include il giorno del compleanno di , che sarà Per_1
trascorso dal bambino con entrambi i genitori, a meno della dichiarata indisponibilità di uno di loro;
6. le modalità di frequentazione delle vacanze natalizie: trascorrerà la prima Per_1
settimana (dalla mattina del 25 dicembre al mattina del 31 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio) con l'altro.
Per l'anno 2025 la madre avrà il figlio nel primo periodo, ed il padre nel secondo, alternandosi negli anni a seguire. I genitori alterneranno di anno in anno i periodi di rispettiva spettanza. Dal giorno 7 gennaio riprenderà l'ordinario calendario;
7. le modalità di frequentazione delle vacanze pasquali: trascorrerà tre giorni Per_1
con ciascun genitore. I genitori alterneranno di anno in anno i tre giorni di rispettiva
3 spettanza, alternando tra di loro il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Con il riprendere della scuola, riprenderà il calendario ordinario;
8. con riguardo al contributo al mantenimento ordinario del figlio , il IG. Per_1
verserà alla IG.ra la somma mensile di euro 200,00 entro il giorno 15 Pt_2 Pt_1
di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT nei termini di legge;
9. la IG.ra rimarrà unica beneficiaria dell'assegno unico previsto per il figlio Pt_1
minore;
10. con riguardo alle c.d. spese straordinarie relative al figlio minore , queste Per_1
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'individuazione delle spese di tipo straordinario è rimessa all'art. 6 del nuovo Protocollo Famiglia concluso tra il Tribunale di Pistoia e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data
1.10.2018, che le suddivide in:
- quelle non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
- quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze
4 domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.), il genitore destinatario della richiesta dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. In caso sia uno dei genitori ad anticipare la spesa anche per la quota spettante all'altro, il genitore anticipatario dovrà richiedere all'altro genitore il rimborso della quota anticipata entro quindici giorni dall'effettuazione della spesa, corredando la richiesta della documentazione comprovante la spesa stessa e, dunque, l'altro genitore dovrà rimborsare la sua quota entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
11. le parti danno atto che, ai fini della determinazione della somma del contributo al mantenimento ordinario del figlio minore di cui al punto 8), hanno già tenuto Per_1
in debita considerazione le eventuali uscite di una qualsivoglia somma che il IG. potrà trovarsi in futuro ad affrontare per un canone di locazione o per un Pt_2 acquisto immobile, nonché la possibile proroga o stabilizzazione dell'attuale orario di lavoro della IG.ra , pari a trenta ore settimanali, oppure in ragione di una Pt_1
aumento/riduzione/dimissione volontaria dell'orario di lavoro da parte della IG.ra
(con esplicita esclusione di ipotesi quali, il licenziamento e/o di ogni riduzione Pt_1
di orario, e quindi di stipendio, imposta dal datore di lavoro). Pertanto e per meglio chiarire, anche nel caso in cui le condizioni economiche delle parti dovessero mutare per i suindicati motivi, le parti stesse non potranno addurre dette motivazioni a fondamento di eventuali e future richieste di aumento o decremento dell'assegno di contributo al mantenimento del minore;
12. le parti danno atto e dichiarano che il IG. ha adempiuto esattamente, in Pt_2
maniera diretta, all'obbligo di contributo di mantenimento ordinario e straordinario
5 previsto dall'accordo del 18.3.2022 emesso nell'ambito del procedimento n. 144/2022
R.G. del Tribunale di Pistoia, già richiamato in premessa, e che per tale titolo le parti non hanno reciprocamente nulla da pretendere l'una dall'altra;
13. i genitori confermano il loro reciproco consenso al rilascio del documento di identità e del passaporto del figlio minore nonché al rilascio del Persona_2 documento di identità valido per l'espatrio e del passaporto di ciascuno di loro;
14. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , in rapporto al Pt_2 Pt_1 corrente procedimento, un contributo per spese legali pari ad € 1.000 che saranno corrisposte entro 7 giorni dalla emissione da parte dell'intestato Tribunale del provvedimento di accoglimento delle modifiche delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore di cui al presente ricorso.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 195.2025 ed acquisito il parere del PM in data
13.5.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Pistoia, con decreto n. 921/2022 del 18.3.2022 (r.g.n. 144/2022), disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, le modalità di frequentazione del minore con i genitori, contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a € 200,00 mensili, spese straordinarie al 50 %.
Le parti, dato atto che il figlio è cresciuto, chiedevano di modificare le Per_1
condizioni di frequentazione e mantenimento del minore in base alle sue eIGenze cambiate nel tempo.
Il Tribunale, ritenuto l'accordo sopra riportato congruo e conforme a legge e idoneo a tutelare l'interesse preminente della prole, modifica la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio come richiesto.
3. Spese compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica il decreto n. 921/2022 del 18.3.2022
(r.g.n. 144/2022) in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
2. prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
6 3. spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di ConIGlio del 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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