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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1186/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Enrico Montobbio, presso il cui studio in Genova, Via alla Por- ta degli Archi 10/21, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Paolo Baldassarri, presso il cui studio in Chiavari, c.so Gari- baldi 12/6, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, previa ogni meglio vista propria pronunzia, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Geno- va, n. 1088/2022 nel procedimento R.G. 11047/18, depositata in Cancelleria il 3 maggio 2022, non notificata, previa revoca del decreto ingiuntivo 2087/18 del Tri- bunale di Genova, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al Parte_1 [...]
per le ragioni in atti. Condannare il alla restituzione delle CP_2 CP_1 somme percepite in forza dei citati decreto e sentenza. Con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio e relativi accessori”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avversario appello perché inammissibile, improcedibile, improponibile e
1 comunque infondato in fatto e diritto. Vinte le spese”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il quale Parte_1 il Tribunale di Genova gli aveva ingiunto di pagare a Parte_2
[...
l'importo di € 25.888,76, dovuto quale corrispettivo per prestazioni pro- fessionali svolte a vantaggio della società E.F. Car SR, detenuta al 90% da
, il quale, in data 18 giugno 2016, aveva sottoscritto per detto im- Pt_1 porto una ricognizione di debito e promessa di pagamento.
L'opponente deduceva che, all'epoca dei fatti, egli era affetto da cecità asso- luta ed aveva sottoscritto il documento sottopostogli dall'opposto perché, se- condo gli accordi assunti, esso doveva costituire soltanto una ricevuta di consegna di documentazione contabile e non una ricognizione di debito, contestava in ogni caso il credito azionato ed allegava di avere versato somme in contanti.
L'opposto si costituiva producendo documentazione comprovante le trattati- ve intercorse prima della sottoscrizione della scrittura privata.
All'esito di CTU medico - legale volta ad accertare la dedotta incapacità na- turale dell'opponente, con sentenza n. 1088 del 3 maggio 2022 il Tribu- nale dei Genova così statuiva:
“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disat- tese
RIGETTA
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2087/2018 emesso in data 1.6.2018, che per l'effetto conferma integralmente, ivi comprese le spese legali in esso liquidate, e che dichiara ESECUTIVO.
CONDANNA
a rifondere, in favore di , le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.423,00 oltre rim- borso spese vive, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, e spese di ctp docu- mentate.
Pone in via definitiva a carico di le spese di ctu, nella Parte_1 misura liquidata in fase istruttoria.”.
In estrema sintesi, il Tribunale, ritenuta la tardività del disconoscimento del- la riproduzione di un SMS prodotto dall'opposto come doc. 18 con la com- parsa di costituzione e risposta (SMS con il quale rispondeva a Pt_1
2 una raccomandata di sollecito di manifestando l'intenzione di ottem- CP_1 perare alle obbligazioni assunte e chiedendo al professionista di pazientare), evidenziava come si discutesse dell'incapacità naturale dell'opponente non sotto il profilo di una supposta capacità di intendere e volere, bensì sotto il profilo di non avere visto quanto sottoscriveva, in quanto affetto da cecità
assoluta e convinto di firmare soltanto una ricevuta di riconsegna di docu- menti.
La circostanza della cecità assoluta non era però stata confermata dalla
CTU e in ogni caso, anche in ipotesi di ridotta capacità visiva dell'opponente,
i documenti versati in atti dall'opposto dimostravano inequivocabilmente che l'accordo per il quale le parti si erano incontrate il giorno 18 giugno 2016 aveva ad oggetto l'impegno di al saldo del pregresso dovuto a Pt_1 Pt_3
.
[...]
Dai documenti versati in atti dall'opposto, emergevano inoltre lo svolgimento degli incarichi affidati e la congruità dei compensi richiesti.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazio- Pt_1 ne ritualmente notificato in data 1 dicembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel giudizio d'appello , con comparsa depositata in CP_1 data 3 marzo 2023, eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito la reiezione.
Con ordinanza 12 aprile 2023 la Corte, rigettata l'eccezione di inammissibili- tà ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la controversia per precisazione delle con- clusioni al 17 aprile 2024, incombente poi posticipato al 20 novembre 2024 per l'assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 26 novembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Il primo motivo di gravame è rubricato “Omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva”.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato che CP_1 chiedeva il pagamento di un debito che non era di , bensì della Pt_1 società E.F. Car S.r.l. e che la pretesa creditoria poteva giustificarsi soltanto
3 sulla base dell'esistenza e validità della scrittura ricognitiva. Poiché la CTU aveva accertato che, alla data del 18 giugno 2016, presentava una Pt_1 forte limitazione della capacità visiva e da vicino nella lettura, al punto di ri- tenere oltremodo probabile che fosse per lui difficile leggere con precisione il documento, difettava in giudizio la prova della legittimazione passiva di medesimo, aspetto su cui il primo Giudice non si è pronunciato. Pt_1
Il secondo motivo di gravame è rubricato “Travisamento delle risultanze probatorie ed in particolare della relazione di CTU”.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia trascurato le chiarissime conclu- sioni del CTU, estrapolando soltanto alcune affermazioni isolate, mentre ciò che occorreva comprendere, sotto il profilo della capacità naturale, era se, al momento della sottoscrizione, fosse in grado di percepire il segno Pt_1 grafico apposto tanto da comprendere ciò che stava sottoscrivendo.
In questa prospettiva, prosegue l'appellante, è del tutto irrilevante che la ce- cità fosse totale, parziale o consistesse in una grave diminuzione del visus, perché ciò che conta è il giudizio concreto sul se, nelle condizioni date, il soggetto potesse leggere quello scritto (e il CTU ha risposto negativamente).
La questione è rilevante tanto nel merito (perché una scrittura ricognitiva sot- toscritta senza la possibilità di comprenderne il contenuto è pacificamente invalida), quanto con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di cui al primo motivo (poiché, se detta scrittura è invalida, l'odierno appellante non poteva essere evocato in giudizio).
Con Il terzo motivo d'appello, rubricato “Erronea affermazione circa l'inesi- stenza di un vizio del consenso. Errato governo delle norme in materia di prova”, deduce che il Tribunale abbia ritenuto insussistente un vi- Pt_1 zio del consenso con argomentazioni non condivisibili.
L'incapacità di intendere e volere non attiene necessariamente a una malat- tia mentale, ma a qualunque causa, anche provvisoria o transeunte, che li- miti le facoltà della cognizione o della volizione o determinazione del sogget- to.
Nella specie, l'appellante, secondo quanto accertato dal CTU, non aveva la facoltà di recepire il significato semantico (nel senso letterale di percezione dei segni sulla carta e, conseguentemente, del loro significato) del documen- to cartaceo sottoposto alla sua firma né si comprenderebbero le ragioni per cui il Tribunale abbia disposto una CTU percipiente (che, secondo orienta-
4 mento giurisprudenziale ormai consolidato, costituisce fonte diretta di prova)
e poi ne abbia immotivatamente disatteso le risultanze.
I primi tre motivi, che per ragioni di connessione (attengono tutti alla sup- posta impossibilità per di comprendere il contenuto del documento Pt_1 sottoscritto in data 18 giugno 2016) devono essere trattati congiuntamente,
sono infondati.
Con la sottoscrizione della scrittura 18 giugno 2016 (doc. 2 fascicolo primo grado appellato) si è assunto l'obbligo di pagare le prestazioni Pt_1 svolte da a favore della E.F. Car SR, società della quale deteneva il CP_1
90% delle quote, di cui era stato liquidatore e che era stata cancellata in da- ta 28 novembre 2014 (cfr. visura storica, doc. 1 fascicolo primo grado appel- lato).
E' pacifico che, in assenza dell'assunzione di tale obbligo, non sa- Pt_1 rebbe stato tenuto tout court al pagamento del debito della società (ai sensi dell''art. 2495 III comma c.c. lo sarebbe stato soltanto ove avesse percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepi- to, ovvero qualora il mancato pagamento del debito fosse dipeso dall'avere agito con colpa o dolo nella sua veste di liquidatore).
E' altresì pacifico, però, che la sottoscrizione apposta a detta scrittura appar- tenga a , che non l'ha disconosciuta, fondando la propria opposi- Pt_1 zione esclusivamente sul fatto di averla apposta senza essere in grado di leggerne il contenuto in quanto affetto da cecità.
Il contenuto della scrittura (“ ... il Sig. con la firma della pre- Parte_1 sente scrittura riconosce il proprio debito nei confronti del dott. CP_1
e del Prof. Avv. Cesare Glendi per le prestazioni da loro rese a favo-
[...] re della E.F. Car SR ..., ne prende atto e, indipendentemente dalle risultanze delle scritture contabili, si obbliga anche in proprio, per sé ed aventi causa, a pagare entro il 31/12/2016 le seguenti somme....”) è tale per cui soltanto il suo annullamento (per incapacità naturale o per errore) avrebbe potuto esi- mere l'odierno appellato dall'ottemperare all'obbligazione assunta.
Date queste premesse, non è riscontrabile nella decisione impugnata alcuna omissione di pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante (primo motivo), poiché oggetto del giudizio non era l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione di pagamento in capo a a prescindere dall'assunzione di tale obbligo contenuta nella scrit- Pt_1 tura del 18 giugno 2016, bensì unicamente la validità di tale scrittura.
5 Neppure sono riscontrabili, nella pronuncia impugnata, i dedotti vizi di travi- samento delle risultanze della CTU e di erronea affermazione circa l'inesistenza di un vizio del consenso (secondo e terzo motivo), poiché la
CTU avente ad oggetto la valutazione della capacità visiva di alla Pt_1 data di sottoscrizione del documento non aveva consentito di raggiungere conclusioni certe circa la sua capacità di leggere il documento in questione
(nelle conclusioni dell'elaborato si legge che “... si ritiene plausibile - pur con tutti i limiti valutativi sopra espressi – sostenere come, alla data del
18/06/2016, il sig. : 1) non versasse in una condizione di ce- Parte_1 cità totale né parziale, medico-legalmente intesta;
2) presentasse, comun- que, una forte limitazione della capacità visiva da vicino e nella lettura, al punto di ritenere oltremodo probabile che fosse per lui difficile leggere con precisione il documento in questione ...”).
L'appellante argomenta circa il fatto che non si comprenderebbe la ragione per cui il primo Giudice abbia licenziato una CTU per poi disattenderne le conclusioni, ma rileva il Collegio che, nel caso che ci occupa, le risultanze della licenziata CTU sarebbero state dirimenti (ma nel senso della reiezione dell'opposizione in quanto fondata esclusivamente sul fatto che Pt_1 non fosse in grado di leggere il documento che aveva sottoscritto) soltanto qualora le conclusioni fossero state nel senso della piena capacità visiva dell'odierno appellato, poiché ne sarebbe derivata l'infondatezza, in radice, di tutte le sue doglianze.
A riprova del fatto che l'accertamento della cecità assoluta di non Pt_1 avrebbe comunque consentito, per ciò solo, di considerare invalida l'obbligazione assunta vi è, infatti, il chiaro disposto dell'art. 2 L. febbraio
1975, n. 18, rubricata “Provvedimenti a favore dei ciechi”, secondo cui “La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona af- fetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.” ( cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 8346 del 9 aprile 2014, nella cui motivazione si legge: “ ... la condizione di non vedente non è di per sé suffi- ciente a dedurre l'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, at- teso che, come è stato già ritenuto da questa Corte, le disposizioni di cui alla
L. 3 febbraio 1975, n. 18, artt. 2 e 4 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la qua- le detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificare la mancata ap- posizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando,
6 viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li riguardino...”).
Il quarto motivo d'appello, rubricato “Erroneità giuridica dell'affermazione secondo cui l'appellante non avrebbe richiesto l'annullamento del “ricono- scimento di debito”, attiene all'avere il primo Giudice affermato che Pt_1 non avesse formulato una specifica domanda di annullamento del ricono- scimento di debito, con argomentazione che l'appellante assume essere il- logica per un duplice ordine di considerazioni:
- Le conclusioni erano sufficientemente specifiche ("In via prelimi- nare, si ribadisce la richiesta di revocare la concessa provvisoria esecutività, perché il documento prodotto a suffragio di tale richiesta
è stato sottoscritto da persona tratta in inganno sul suo contenuto.
al momento della sottoscrizione della scrittura priva- Parte_1 ta era affetto da cecità e la circostanza non gli ha permesso di legge- re quanto scritto nella parte dichiarativa dello stesso. In via principale si chiede al Giudice incaricato di revocare il decreto ingiuntivo oppo- sto perché emesso su presupposti falsi ed errati”) e, unite alle argo- mentazioni esposte in atto citazione, ben chiarivano quale fosse la contestazione sollevata dall'odierno appellante;
- L'affermazione secondo cui non aveva svolto idonea Pt_1 azione costitutiva per l'annullamento della ricognizione di debito è contraria all'insegnamento del Supremo Collegio secondo cui l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanen- do nell'ambito della difesa, amplia il tema delle controversia senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda. non doveva proporre alcuna azione costitutiva Pt_1 per l'annullamento della scrittura poiché la legge gli permetteva di opporre la relativa eccezione per paralizzare l'altrui domanda.
Il motivo è irrilevante, posto che, anche a voler ritenere che, interpretando la domanda “con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formula- zione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche im- plicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene
e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudizia- ria” come insegna il Supremo Collegio (cfr., per tutte, SSUU sentenza n.
3041 del 13 febbraio 2007), il primo Giudice potesse ritenere implicita nelle
7 conclusioni formulate da la domanda di annullamento della scrittu- Pt_1 ra privata 18 giugno 2016, detta domanda si paleserebbe in ogni caso infon- data, non avendo l'odierno appellante dimostrato la sussistenza dei presup- posti per il suo accoglimento, avuto riguardo anche a quanto si dirà infra, in sede di esame del sesto motivo di appello.
Il quinto motivo di gravame è rubricato “Sulla mancata o generica conte- stazione del credito” ed è volto a censurare quello che, ad avviso dell'appellante è un obiter dictum, con cui il Tribunale ha ad abundantiam osservato che l'opponente non aveva sostanzialmente negato la sussistenza di un credito dell'opposto.
Evidenzia l'appellante che, in quanto carente di legittimazione passiva per quanto esposto con il primo motivo di gravame, egli non aveva titolo per contestare un debito della società, dotata di autonoma personalità giuridica.
Anche questo motivo è irrilevante, posto che lo stesso appellante deduce che quella relativa alla mancata o generica contestazione del credito non costituisce una delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugna- ta, ma un'affermazione incidentale, priva di sostanziale rilevanza.
Il sesto motivo d'appello è rubricato “La ricostruzione fattuale a sostegno dell'esistenza del debito non trova riscontro nella realtà né nelle prove.”.
Con tale motivo deduce che il primo Giudice avrebbe argomentato Pt_1 con evidenti salti logici, laddove ha sostenuto che, anche in ipotesi di ridotta capacità visiva dell'opponente, tutti gli elementi probatori agli atti dimostre- rebbero che l'accordo per il quale le parti si incontrarono il giorno 18 giugno
2016 aveva ad oggetto l'impegno dell'opponente al saldo del pregresso do- vuto.
L'affermazione è, ad avviso dell'appellante, censurabile perché:
- è irrilevante il motivo per cui i due soggetti si incontrano, ma rileva soltanto se da tale incontro è scaturito un accordo valido. Il ricono- scimento di debito è scritto e quindi o è esente da vizi ed è valido, o
è viziato ed è invalido;
- non risulta da alcun elemento di prova che le parti si siano incon- trate per tale ragione, avendo l'opponente sempre dedotto che l'incontro fosse finalizzato unicamente alla consegna di documenti;
- non è neppure chiarito, ed è elemento decisivo, se i sospesi ri- guardassero le persone fisiche o la società.
8 Il primo Giudice ha ritenuto che vi fosse prova delle trattative nell'ampio scambio di e.mail intervenuto tra e la figlia di , che curava CP_1 Pt_1 gli interessi dei genitori, ma l'argomentazione non è condivisibile, perché non c'era alcuna ragione di diritto per cui l'odierno appellante dovesse ri- spondere di un debito altrui, onde non si comprende in che cosa consistes-
sero le trattative, tanto più con la figlia che non aveva procura o poteri di rappresentanza.
Il primo Giudice ha anche attribuito efficacia probatoria alla raccomandata 2 luglio 2017 dell'opposto (ma trattavasi, appunto di documento proveniente dal preteso creditore che, per di più, non contiene alcun riferimento alla scrit- tura del 18 giugno 2016) e alla risposta a mezzo SMS del 17 luglio 2017 che tuttavia, contrariamente a quanto opinato dall'impugnata decisione, non ha affatto un contenuto inequivocabile (“ ... sarà MIA premura al più presto con- cludere quanto GIA' stabilito ... credo per tanto visto i tanti anni per i quali ti ho dato fiducia. Ti chiedo cortesemente di attendere ancora un Po di. Anche per me la questione economica visto i tempi e la cessione del lavoro è peg- giorata.”).
Il messaggio, prosegue l'appellante, è stato disconosciuto e il primo Giudice ha ritenuto il disconoscimento tardivo, ma la giurisprudenza di legittimità af- ferma che il disconoscimento degli SMS non ha gli stessi effetti di quello del- la scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., potendo il giudice accertare la corrispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova e per pre- sunzioni.
La decisione di primo grado ha ritenuto la tardività del disconoscimento ma, se diversi sono i presupposti, diversi sono anche i termini in cui il discono- scimento deve essere fatto.
Il motivo è infondato.
Stante il disposto del succitato art. 2 L. n. 18/1975, la cecità di , Pt_1 quand'anche accertata, non avrebbe privato di validità ed efficacia l'obbligazione da questi assunta con la sottoscrizione della scrittura 18 giu- gno 2016 onde il primo Giudice ben avrebbe potuto limitarsi ad argomenta- re circa la validità dell'obbligazione assunta da sulla base della Pt_1 normativa in vigore, non avendo l'odierno appellante non soltanto chiesto esplicitamente l'annullamento della scrittura, ma neppure dedotto prove a supporto della sussistenza di un vizio della volontà.
9 Il Tribunale non si è però sottratto a una compiuta valutazione delle prove agli atti e, per pervenire a ritenere provato che , allorché si recò Pt_1 presso lo studio di , ben sapesse che l'incontro non aveva come CP_1 scopo la sola consegna di documenti contabili ma anche l'assunzione dell'impegno al pagamento degli onorari del professionista, ha condivisibil- mente valorizzato la corrispondenza tra le parti versata in atti dall'odierno appellato, tanto precedente quanto successiva alla sottoscrizione della citata scrittura, che anche ad avviso della Corte depone inequivocabilmente nel senso della piena consapevolezza di circa il contenuto e la portata Pt_1 delle obbligazioni assunte.
Nell'ambito di tale corrispondenza particolare rilevanza assumono senz'altro la raccomandata di sollecito di datata 2 luglio 2017 (doc. 17 fasci- CP_1 colo primo grado appellato) che fa espresso riferimento all'obbligazione as- sunta da il precedente 18 giugno 2016 e alla quale l'odierno appel- Pt_1 lante rispose con SMS del 17 luglio 2017 (doc. 18 fascicolo primo grado ap- pellante), affermando che sarà sua premura “concludere al più presto quan- to già stabilito” e chiedendo “cortesemente di poter attendere ancora un Po di (n.d.r.: un po' di tempo) Anche per me la questione economica visto i tempi e la cessione del lavoro è peggiorata”.
ha anche prodotto (doc. 28 fascicolo di primo grado) la perizia as- CP_1 severata di un tecnico informatico che attesta di non avere individuato alte- razioni nel SMS che compare sul telefono portatile di e che il testo è CP_1 quello riprodotto nella copia cartacea analogica allegata alla perizia, che lo riporta nella sua integralità.
Con il recente arresto sez. II, n. 1254 del 18 gennaio 2025 la Suprema Corte ha confermato che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono pienamente utilizzabili quale prova documenta- le e possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica degli screenshot, precisando, rispetto alla posizione della parte processuale nei cui confronti viene invocata l'efficacia probatoria di simili messaggi, che tale soggetto può difendersi contestandone l'efficacia proba- toria sostanzialmente attraverso due condotte difensive: i) il disconoscimen- to della conformità dei contenuti ai fatti rappresentati;
ii) la contestazione dell'utilizzabilità processuale del documento in sé. Si legge nella motivazione del citato arresto: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp -
10 costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione in- formatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di fir- ma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la
conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinan- za n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).”.
L'impugnata decisione va pertanto esente da censure anche nella parte in cui ha ritenuto tardivo il disconoscimento del SMS in quanto non effettuato da alla prima udienza utile successiva alla produzione del docu- Pt_1 mento.
Con il settimo motivo di gravame, rubricato “Carenza assoluta di motiva- zione in merito alla liquidazione delle spese”, l'appellante si duole, infine, che il Giudice di prime cure abbia liquidato i corrispettivi nella misura mas- sima (media per la fase istruttoria) “considerata la complessità del giudizio e delle relative difese svolte”, evidenziando che la complessità del giudizio le- gittima, se mai, la compensazione e che, in ogni caso, la controversia non era complessa perché si trattava soltanto di decidere se una persona fisica, cui fu fatto sottoscrivere un “riconoscimento di debito” anche con riferimento a debiti non propri ma di una s.r.l., fosse o meno in condizione di capacità naturale a leggere ciò che le veniva sottoposto.
Anche questo motivo è infondato.
Premesso che il Giudice non ha obbligo di motivare circa la liquidazione del- le spese quando essa avvenga tra il minimo e il massimo dei parametri mi- nisteriali (cfr., tra le molte, Cass., sez. II, Ordinanza n. 14198 del 5 maggio
2022 e sez. III, Ordinanza n. 89 del 7 gennaio 2021), nel caso che ci occupa il Tribunale ha fatto correttamente riferimento alla nota spese depositata dal- la parte e al valore della controversia, prossimo alla soglia superiore dello scaglione (che sarebbe anzi stata superata se si fosse considerato che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento dell'importo di €
25.888,76 oltre interessi), nonché alla complessità delle difese svolte (e la lettura degli scritti difensivi redatti in primo grado dalla difesa dell'odierno appellato consente di apprezzarne chiarezza e completezza).
In conclusione, il gravame deve essere integralmente rigettato.
11 Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte ap- pellata che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
12