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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott. Geremia Casaburi - Presidente dott.ssa Silvia Di Matteo - Consigliere est. dott. Pasquale Cabato – Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 7720/2021 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 marzo 2025, vertente tra
CF. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Ravina Parte_1 P.IVA_1
Appellante;
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo
[...] C.F._2
Mari
Appellati;
OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 21925/2021 del 15 novembre 2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, chiedendone la riforma.
Nel corso del giudizio si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 4 febbraio 2025, depositava rinuncia agli atti del presente Parte_1
giudizio, ex artt. 306 e 359 cod. proc. civ.
In data 5 febbraio 2025, gli appellati depositavano accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio e con la rinuncia agli atti, chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., del presente giudizio d'appello, con compensazione integrale delle spese.
Rileva la Corte che avendo le parti rinunciato congiuntamente agli atti è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che, ex art. 306 c.p.c, va dichiarato estinto il presente giudizio.
Le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso l'ordinanza ex art. 702 Controparte_1 Controparte_2
bis c.p.c. n. 21925/2021 del 15 novembre 2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Di Matteo Geremia Casaburi