CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 457 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Leuca n. 105, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Savoia, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Palagiano alla Via Carucci n. 17, presso lo studio degli avv.ti Michele Parisi e Donatella
Settanni, dai quali è rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Isabella
Patrizia Basile e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO –
1 Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1024/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sulle opposizioni promosse da , con due distinti Controparte_1
ricorsi poi riuniti, nei confronti di e di , rigettava CP_2 Controparte_3
quella (n. 8546/2018 R.G.L.) avverso l'intimazione di pagamento n.
10620179004350151000, notificata da in data Controparte_3
05.09.2018, limitata ai seguenti atti, già notificati tra il 4.3.2009, la prima cartella di pagamento, e il 7.10.2011, l'ultimo avviso di addebito:
1) cartella di pagamento n. 10620090000103643000,
2) cartella di pagamento n. 10620100012149954000,
3) cartella di pagamento n. 10620100017507663000,
4) avviso di addebito n. 40620112000320306000, CP_2
5) avviso di addebito n.40620112000378833000; CP_2
accoglieva l'opposizione (n. 8547/2018 R.G.L.) avverso l'intimazione di pagamento n.10620179008606521000, notificata in data 5.9.2018, limitata ai seguenti n. 7 avvisi di addebito, già notificati tra il 9.8.2012, il primo, e il 21.11.2016, l'ultimo:
6) n. 40620120001159937000,
7) n. 40620120001569238000,
8) n. 40620130001876222000,
9) n. 40620140001275745000,
10) n .40620140002036527000,
11) n. 40620150001660058000,
12) n. 40620160002504927000.
dichiarava che nulla doveva in virtù di detti avvisi di addebito;
Controparte_1
compensava tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale dava atto che le questioni proposte con riferimento alle 3 cartelle di pagamento, innanzi elencate e contrassegnate dai nn. 1), 2), 3), e con riferimento ai 2
2 avvisi di addebito, pure innanzi elencati e contrassegnati ai nn. 4) e 5), di cui all'intimazione di pagamento n. 10620179004350151000 (R.G.L. n. 8546/2018), erano già state esaminate dallo stesso Tribunale con sentenza n. 2613/2014, emessa in data 1.4.2014, sfavorevole per il contribuente, passata in cosa giudicata, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, essendo il termine prescrizionale, su titolo giudiziale,
decennale e non quinquennale.
Con riferimento, invece, all'intimazione di pagamento n.10620179008606521000 e ai sottesi n. 7 avvisi di addebito, innanzi elencati e contrassegnati dai nn. 6), 7), 8), 9), 10), 11)
e 12), rilevava che il medesimo Tribunale aveva pure statuito con sentenza n. 3466/2017
emessa il 26.10.2017, favorevole a , e, pertanto, in applicazione del Controparte_1
principio del ne bis i idem, riteneva escluso ogni riesame.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Controparte_3
l' “error in iudicando” e l'erronea applicazione del principio “ne bis in idem” limitatamente all'intimazione di pagamento n. 10620179008606521000, chiedendo dichiararsi dovute le somme ingiunte con i sottesi n 7 avvisi di addebito n. 40620120001159937000, n.
40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n. 40620140001275745000, n.
40620140002036527000, n. 40620150001660058000 e n. 40620160002504927000, con condanna del al pagamento della somma ritenuta di giustizia per lite temeraria e CP_1
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
Resisteva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
CP_ Si costituiva pure l' che aderiva pienamente ai motivi di appello svolti da
[...]
e alle relative richieste. Controparte_3
Con note depositate telematicamente in data 20.1.2025 l'appellante chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine ai 7 avvisi di addebito, innanzi specificati, per
CP_ avvenuto azzeramento del credito per “discarico dell'ENTE – Impositore ” e, CP_4
quindi, per sopravvenuta carenza di interesse alla statuizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
All'udienza odierna, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle dichiarazioni di , dichiara Controparte_5
cessata la materia del contendere con riferimento ai 7 avvisi di addebito: n.
40620120001159937000, n. 40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n.
40620140001275745000, n. 40620140002036527000, n. 4062015000166005800 e n.
CP_ 40620160002504927000, per avvenuto azzeramento del credito per discarico dell'Ente
CP_
– Impositore –
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio in considerazione del comportamento e qualità delle parti nonchè della peculiarità
della vicenda e della nuova legislazione intervenuta.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito: n.
40620120001159937000, n. 40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n.
40620140001275745000, n 40620140002036527000, n. 4062015000166005800 e n.
40620160002504927000, afferenti all'intimazione di pagamento
CP_ n.10620179008606521000, per avvenuto azzeramento del credito
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 457 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Leuca n. 105, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Savoia, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Palagiano alla Via Carucci n. 17, presso lo studio degli avv.ti Michele Parisi e Donatella
Settanni, dai quali è rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATO -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Isabella
Patrizia Basile e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO –
1 Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1024/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sulle opposizioni promosse da , con due distinti Controparte_1
ricorsi poi riuniti, nei confronti di e di , rigettava CP_2 Controparte_3
quella (n. 8546/2018 R.G.L.) avverso l'intimazione di pagamento n.
10620179004350151000, notificata da in data Controparte_3
05.09.2018, limitata ai seguenti atti, già notificati tra il 4.3.2009, la prima cartella di pagamento, e il 7.10.2011, l'ultimo avviso di addebito:
1) cartella di pagamento n. 10620090000103643000,
2) cartella di pagamento n. 10620100012149954000,
3) cartella di pagamento n. 10620100017507663000,
4) avviso di addebito n. 40620112000320306000, CP_2
5) avviso di addebito n.40620112000378833000; CP_2
accoglieva l'opposizione (n. 8547/2018 R.G.L.) avverso l'intimazione di pagamento n.10620179008606521000, notificata in data 5.9.2018, limitata ai seguenti n. 7 avvisi di addebito, già notificati tra il 9.8.2012, il primo, e il 21.11.2016, l'ultimo:
6) n. 40620120001159937000,
7) n. 40620120001569238000,
8) n. 40620130001876222000,
9) n. 40620140001275745000,
10) n .40620140002036527000,
11) n. 40620150001660058000,
12) n. 40620160002504927000.
dichiarava che nulla doveva in virtù di detti avvisi di addebito;
Controparte_1
compensava tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale dava atto che le questioni proposte con riferimento alle 3 cartelle di pagamento, innanzi elencate e contrassegnate dai nn. 1), 2), 3), e con riferimento ai 2
2 avvisi di addebito, pure innanzi elencati e contrassegnati ai nn. 4) e 5), di cui all'intimazione di pagamento n. 10620179004350151000 (R.G.L. n. 8546/2018), erano già state esaminate dallo stesso Tribunale con sentenza n. 2613/2014, emessa in data 1.4.2014, sfavorevole per il contribuente, passata in cosa giudicata, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito, essendo il termine prescrizionale, su titolo giudiziale,
decennale e non quinquennale.
Con riferimento, invece, all'intimazione di pagamento n.10620179008606521000 e ai sottesi n. 7 avvisi di addebito, innanzi elencati e contrassegnati dai nn. 6), 7), 8), 9), 10), 11)
e 12), rilevava che il medesimo Tribunale aveva pure statuito con sentenza n. 3466/2017
emessa il 26.10.2017, favorevole a , e, pertanto, in applicazione del Controparte_1
principio del ne bis i idem, riteneva escluso ogni riesame.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Controparte_3
l' “error in iudicando” e l'erronea applicazione del principio “ne bis in idem” limitatamente all'intimazione di pagamento n. 10620179008606521000, chiedendo dichiararsi dovute le somme ingiunte con i sottesi n 7 avvisi di addebito n. 40620120001159937000, n.
40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n. 40620140001275745000, n.
40620140002036527000, n. 40620150001660058000 e n. 40620160002504927000, con condanna del al pagamento della somma ritenuta di giustizia per lite temeraria e CP_1
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
Resisteva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
CP_ Si costituiva pure l' che aderiva pienamente ai motivi di appello svolti da
[...]
e alle relative richieste. Controparte_3
Con note depositate telematicamente in data 20.1.2025 l'appellante chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine ai 7 avvisi di addebito, innanzi specificati, per
CP_ avvenuto azzeramento del credito per “discarico dell'ENTE – Impositore ” e, CP_4
quindi, per sopravvenuta carenza di interesse alla statuizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
All'udienza odierna, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle dichiarazioni di , dichiara Controparte_5
cessata la materia del contendere con riferimento ai 7 avvisi di addebito: n.
40620120001159937000, n. 40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n.
40620140001275745000, n. 40620140002036527000, n. 4062015000166005800 e n.
CP_ 40620160002504927000, per avvenuto azzeramento del credito per discarico dell'Ente
CP_
– Impositore –
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio in considerazione del comportamento e qualità delle parti nonchè della peculiarità
della vicenda e della nuova legislazione intervenuta.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito: n.
40620120001159937000, n. 40620120001569238000, n. 40620130001876222000, n.
40620140001275745000, n 40620140002036527000, n. 4062015000166005800 e n.
40620160002504927000, afferenti all'intimazione di pagamento
CP_ n.10620179008606521000, per avvenuto azzeramento del credito
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
4