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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 961/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Leo Parte_1 C.F._1
BROCCHI e dall'avv. Santa ANTONUCCI entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Veronica DI ZIO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 1093/23 del Tribunale di Pescara del 1 agosto
2023 in tema di inadempimento contratto e risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Pescara ha definito, con parziale accoglimento della domanda, il giudizio che
[...]
ha introdotto nei confronti della (ora Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 per sentire accertare il proprio diritto all'assegnazione degli spazi destinati a parcheggio insistenti all'interno dell'area pertinenziale (identificata al fg 27 p.lla 1270, dell'estensione di 340 mq) del complesso immobiliare sito in Pescara alla Via Paolucci 47-49, angolo Via Gobetti 8 e condannare la
1 convenuta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione assunta giusta atto pubblico del 22 marzo 2004.
1.1.2.L'obiettiva complessità della vicenda impone sin da subito di procedere ad una sintetica ricostruzione della cornice al cui interno la stessa deve essere inquadrata ed a tal fine merita osservare, quanto segue:
-nell'anno 2001, la cui compagine societaria era, all'epoca, costituita dalla Controparte_2
famiglia e dal , ha acquistato da Cassa di Previdenza per Gestori delle Librerie di CP_1 Parte_1
Stazione l'immobile sopra indicato;
- a distanza di qualche tempo, il è fuoriuscito dalla società e con l'atto pubblico del 22 Parte_1
marzo 2004, alcune delle unità immobiliari facenti parte integrante del più complesso;
- tra le principali condizioni inserite nel suddetto accordo vanno considerate: a) il trasferimento deve ritenersi esteso anche ai posti auto (nella misura del 50% del numero totale) insistenti all'interno dell'area pertinenziale;
b) la scelta di tali posti dovrà essere effettuata secondo il criterio dell'alternanza; c) l'acquisto di ogni diritto è subordinato alla definizione positiva (per
[...]
di un pregresso contenzioso (pendente cioè al tempo del rogito) con terzi soggetti;
Controparte_2
- il giudizio, a cui si è fatto cenno nell'atto pubblico è quello che ha visto contrapposto alla suddetta società il definito dal Tribunale di Pescara, con sentenza (non impugnata Controparte_3
e quindi passata in giudicato) n. 695/11 del 10 maggio 2011 che ha riconosciuto il diritto di servitù di passaggio su una parte dell'area pertinenziale al fine di raggiungere quella (di proprietà del
) identificata in catasto al fg 27 p.lla 1270; CP_3
1.1.3. Secondo la prospettazione dell'attore, la si sarebbe resa inadempiente, Controparte_2
a far tempo dalla pubblicazione della sentenza citata e di conseguenza dovrebbe essere condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento (conseguente dalla mancata disponibilità dei parcheggi) stimata attenendosi al valore locativo di ciascuno di essi in € 200,00.
In via meramente grada, il ha insistito affinchè, nella quantificazione del danno, si faccia Parte_1
riferimento al criterio equitativo.
1.2. La società convenuta ha preliminarmente sollevato alcune questioni preliminari sull'improcedibilità e sull'indeterminatezza della domanda, deducendone in ogni caso l'infondatezza nel merito.
In estrema sintesi, inaugurando una strategia difensiva che verrà in effetti ripresa nel prosieguo del giudizio, ha negato il proprio inadempimento in quanto vi è stato un Controparte_2
2 riconoscimento (anche in sede giudiziale) dell'esistenza di diritti di terzi (peraltro non coinvolti nella presente controversia) sull'area pertinenziale.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- le questioni preliminari sollevate dalla convenuta sono state rigettate ed il fatto che non siano state reiterate in appello esonera, per evidenti ragioni di economia espositiva, di addentrarsi ulteriormente nella loro disamina;
- quanto al merito, la domanda attorea è stata accolta limitatamente al riconoscimento, in favore del
, del diritto di proprietà della metà dei parcheggi esistenti all'interno dell'area pertinenziale Parte_1
al fabbricato per cui è causa da individuarsi secondo i criteri riportati nell'atto pubblico del 22 marzo
2004;
- in tal modo, quindi, è stata rigettata l'ulteriore richiesta di attribuire alla Controparte_2
quegli spazi sui quali sono stati accertati diritti di terzi;
- la soluzione assunta si è basata sulle risultanze della CTU espletata in corso di causa che ha ritenuto di preferire la soluzione di assegnazione degli spazi da adibire a parcheggio secondo il criterio che tenga conto dei diritti dei terzi che non sono stati evocati in giudizio;
- a tale riguardo, il contenzioso menzionato anche nell'atto pubblico sopra indicato si è concluso (e tanto consente di ritenere avverata la condizione sospensiva), ma con un esito non favorevole alla
Controparte_2
- dall'insieme di tali considerazioni, deve quindi escludersi l'inadempimento (quanto meno imputabile) della convenuta con conseguente rigetto della domanda risarcitoria;
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dal mediante Parte_1
l'articolazione di due sostanziali motivi chiaramente incentrati tutti sul riconoscimento dell'inadempimento della al fine di accogliere la domanda di risarcimento Controparte_2
danni.
Scendendo nel dettaglio, con il primo motivo l'appellante ha lungamente dissertato sull'errata applicazione, ad opera del giudice di prime cure, dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale non avendo adeguatamente valutato l'esito del contenzioso definito con sentenza del
Tribunale di Pescara n. 695/11 del 10 maggio 2011.
L'ultima censura ha invece riguardato il metodo seguito per l'assegnazione dei posti auto attraverso una acritica (perché operata senza tener conto delle osservazioni formulate) adesione alle conclusioni della CTU di cui è stata chiesta la rinnovazione.
3 Invero, soltanto e per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (depositata in data 20 dicembre
2024) l'appellante ha anche provveduto alla esatta quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni indicato in € 124.800,00 così ottenuto considerando 8 posti al costo mensile
(secondo il criterio del valore locativo) di € 200,00.
Si è costituita nel frattempo subentrata alla resistendo Controparte_1 Controparte_2 all'interposto gravame e deducendone l'infondatezza nel merito così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto (e per le ragioni a cui si è già fatto cenno nelle pagine che precedono) strettamente connessi fra loro, possono essere scrutinati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. La fonte regolatrice del rapporto tra le odierne parti in causa deve necessariamente individuarsi nell'atto pubblico del 22 marzo 2004.
Ai fini che qui ci occupano, gli aspetti rilevanti possono essere così sintetizzati:
a) La vendita in favore del ha riguardato anche una parte (corrispondente al 50%) Parte_1 dell'area condominiale identificata al fg 27 p.lla 1270 dell'estensione di mq 340 da destinare a parcheggio auto da individuarsi secondo il criterio dell'alternanza;
b) L'acquisto di tale diritto reale è stato subordinato all'esito favorevole del contenzioso introdotto nel 2003 (e quindi in epoca anteriore alla sottoscrizione del rogito) tra la
[...]
ed il;
Controparte_2 CP_3 CP_3
c) Tale controversia è stata definita con sentenza del Tribunale di Pescara del 10 maggio 2011
n. 695 che però ha riconosciuto l'esistenza in favore del di una servitù di CP_3 passaggio insistente sull'area oggetto di causa e finalizzata al raggiungimento della porzione di sua proprietà esclusiva (area di parcheggio delle vetture dei condomini) identificata a sua volta nella particella n. 1155;
4 La prospettazione dell'appellante sull'errata applicazione dei principi in tema di interpretazione dei contratti non può essere condivisa in quanto:
- Corrisponde certamente al vero che l'atto pubblico ha sospensivamente condizionato il riconoscimento in capo al della proprietà delle area da destinare a parcheggio Parte_1 all'esito del giudizio tra ed il;
Controparte_2 Controparte_3
- Risulta, tuttavia, altrettanto indubbio (proprio facendo applicazione del più elementare criterio interpretativo ovvero quello letterale) che tale condizione ha riguardato l'esito favorevole per la dante causa del della lite;
Parte_1
- La sentenza del Tribunale di Pescara n. 695/11 ha però riconosciuto un diritto di servitù in favore sull'area pertinenziale e di conseguenza non è possibile ritenere che l'esito di tale contenzioso debba gravare esclusivamente a carico della società Controparte_2
- In altri termini, ed in assenza di elementi (che chiaramente secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, il avrebbe dovuto dimostrare) in Parte_1
grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti, deve escludersi un comportamento inadempiente da parte di consistente nel mancato riconoscimento della Controparte_2 titolarità di parte dell'area pertinenziale in favore del;
Parte_1
- Scendendo ancor più nel dettaglio, la porzione ricavata all'interno della p.lla 1270 destinata all'esercizio della servitù di passaggio in favore del per Controparte_3 raggiungere l'area di proprietà esclusiva dello stesso va esclusa dal computo dello spazio da adibire a parcheggi;
- Alcun diritto, quindi avrebbe mai potuto esercitare su tale porzione il e certamente Parte_1
il presente giudizio non avrebbe potuto (non essendovi stato un necessario ed indispensabile del predetto ) riconoscere alcun diritto in danno di un soggetto (il CP_3 CP_3
appunto) non evocato in causa;
3.2. Il fondamento della pretesa risarcitoria invocata dal ed anche l'estensione del diritto di Parte_1 proprietà degli spazi riservati a parcheggio esistenti all'interno dell'area pertinenziale sono stati ancorati anche all'errata valutazione, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, riguardante la presenza di diritti anche di altri terzi soggetti, non coinvolti, al pari del CP_3 CP_3
nella controversia in esame.
Anche su tale versante, però, le asserzioni dell'appellante non si sono rivelate persuasive e quindi, in quanto tali, meritevoli di trovare accoglimento.
Come già accennato, sul punto la sentenza impugnata ha attinto ampiamente alle risultanze della CTU espletata in corso di causa.
5 Orbene, dalla disamina dell'elaborato peritale è in buona sostanza risultato che:
-“ Dalla documentazione in atti si riscontra che sull'area oggetto di causa, ai margini e a ridosso del muro della facciata del Condominio via Gobetti 16, in prossimità del confine con la particella 1155, esisteva, fino al 2003, una piccola baracca in lamiera ad uso box-garage posseduta dal sig.
[...]
e i suoi aventi causa, , , , come da Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Denuncia di successione del 11/08/2002, prot. N. 37534, presentata all'Agenzia delle Entrate il
5/02/2003. Nel 2003 la baracca viene demolita dalla in concomitanza con i lavori Controparte_2 che la stessa eseguiva all'interno del condominio di via Paolucci, come si evince dalla documentazione in atti di parte convenuta. Dai sopralluoghi del sottoscritto si evince all'interno dell'area la presenza del sedime della baracca demolita, che risulta essere un basamento a raso di forma rettangolare, di 13.0 mq, rifinito con battuto di cemento grigio e utilizzato come posto auto scoperto. Nel 2018 gli eredi con atto di compravendita del 03.08.2018 per notaio Parte_2 [...]
rep. 35302/12601 vendono al sig. oltre ad un immobile anche il posto Per_1 Parte_3 auto individuato al fg. 27 part. 1270, sub 1 del Catasto Fabbricati. Dall'atto di compravendita si riporta che …in sede di detta denuncia di successione il posto auto scoperto è stato dichiarato per
l'intera piena proprietà nella titolarità del defunto il quale aveva maturato un Parte_2
possesso a titolo di proprietà, uti dominus, ultraventennale, continuo, pacifico, non violento o clandestino… Dallo stesso atto si riporta …b)= posto auto scoperto di circa mq 13 (tredici) ubicato al piano terra, avente accesso dalla via Raffaele Paolucci a mezzo sottopasso ed area cortilizia, insistente su area di sedime, riportata al Catasto terreni al fg. n 27 - particella n 1270…” (cfr pag
8);
- ed ancora “nell'area oggetto di ricorso già dai primi anni della realizzazione del da CP_3 parte della per mezzo dell'allora Amministratore Unico Controparte_7
, con scrittura privata del 04/06/1963 ai sigg. e CP_8 Parte_4 Controparte_9
(acquirenti di un appartamento all'interno del condominio di via Paolucci 47 con atto del 04/06/1963 per notaio , rep 46536/10710) … concede diritto di preferenza nell'acquisto di un Persona_2
garagetto a realizzarsi nel cortile del fabbricato… e riservava nell'attesa a loro favore…una zona di area sul cortile medesimo per il deposito macchine, a delimitarsi con le strisce bianche…… Da detta scrittura privata si riscontra la mancanza di indicazioni puntuali della esatta localizzazione o numerazione del posto auto dedicato. Così come nel contratto di compravendita sopra richiamato, che il sottoscritto ha ritenuto necessario consultare, non è riportata alcuna indicazione di zone sul cortile dedicate ai posti auto o zone delimitate da Ricorso n° RG 1584/2019 strisce bianche, ma la sola volontà di realizzare vani garages nell'area cortilizia, di cui si riporta ….su tale cortile la società venditrice si riserva il diritto di costruire vani terranei da adibire anche a garages, senza
6 altro avviso o messa in mora o senza indennizzo alcuno… Nel 1987 i sigg. Pt_4 CP_9 con atto di Compravendita per notaio , rep. 70518/18235 vendono l'appartamento alla ON sig.ra . Nell'atto è riportato che …Sono compresi nella vendita e nel prezzo i Parte_5 proporzionali diritti di comproprietà e condominio che all'unità competono sulle parti del fabbricato…, …nonché un posto macchina nell'area scoperta (cortile condominiale)… Da un approfondimento della documentazione in atti con una ricerca del sottoscritto agli uffici catastali e ipotecari è emerso che dal 2006 questo appartamento ha subito una variazione di proprietà con Atto di Donazione del 09.06.2006 per notaio , rep. 205076/39261 a favore della sig.ra ON
. Nell'Atto di Donazione è riportato all'art. 1 punto 1 …diritti di piena proprietà Persona_4 di appartamento… …e con diritto al posto macchina nel cortile interno condominiale individuato dalla particella 1270 del foglio 27, e precisamente il posto auto situato dinanzi al portoncino
d'ingresso alla gradinata condominiale, e delimitato sulla sinistra dal corrimano in ferro che porta ai garage interrati… Si deduce quindi che solo con l''Atto di Donazione viene definita e indicata la posizione del posto auto scoperto e riservato sin dal primo acquisto del 1963, già riportato in precedenza. Tale localizzazione supporta ed è confrontabile con quanto indicato nei documenti in atti in merito” (cfr pagg 8-9);
- “…si evince, dalla corrispondenza fra la (una società di parte convenuta e attuale CP_1 proprietaria dell'area in questione) e la Allianz Ras che è in atto al 2016 un comodato d'uso per un posto auto all'interno dell'area in questione, documento che porta la data del 19.04.2016. Dal fascicolo di parte attrice è riportato che fra la e la (oggi Allianz Controparte_2 CP_10
Ras) vi è un contratto di locazione registrato ad RT al n. 509, serie 3 del 13-06-2003 per un immobile uso ufficio all'interno del fabbricato di via Paolucci, 47/49. Il contratto dell'immobile, che non è presente in atti, è stato rintracciato dal sottoscritto attraverso una ispezione ipotecaria all'Agenzia delle Entrate sezione di RT (contratto di locazione Registro Ufficiale al n. 509, serie
3 del 13-06-2003, richiesta con numero 26005 e data 05/05/2021)” (cfr pag 11);
- sono stati individuati quindi n. 8 posti auto e la ricostruzione dello stato dei luoghi è stata riportata nella prima ipotesi (planimetria) dell'allegato 12 della CTU;
3.3. Volendo sintetizzare, è dunque possibile affermare che:
- i posti auto da ripartire in egual misura tra le parti dell'atto pubblico del 22 marzo 2004 sono risultati otto;
- l'appellante (ed a tale conclusione è possibile pervenire considerando la quantificazione del danno operata nella comparsa conclusionale) ha ritenuto di aver diritto a tutti i suddetti posti dovendo gravare a carico della controparte l'esclusione di porzioni dell'area pertinenziale;
7 - tale opzione interpretativa presta però il fianco a non pochi rilievi che portano di conseguenza a preferire la soluzione assunta nella sentenza impugnata in quanto: a) ai fini della individuazione dell'area pertinenziale nella disponibilità delle parti non possono non essere valutate circostanze da cui desumere l'esistenza di diritti di terze persone;
b) una diversa prospettazione potrebbe avere fondamento, ma soltanto laddove l'attore avesse (non vertendosi pacificamente in un'ipotesi di litisconsorzio necessario) integrato il contraddittorio anche nei confronti di questi soggetti;
c) le censure sollevate alla CTU ed alla adesione che il primo giudice ha operato all'elaborato peritale non possono essere condivise;
l'esperto si è infatti attenuto alla documentazione prodotta da
[...]
d) in sede di risposta alle osservazioni (incentrate tutte sul fatto che i diritti ulteriori Controparte_2 di terzi non erano stati previsti nell'atto pubblico) è stato chiarito che la scelta degli stalli da adibire a parcheggio è stata effettuata “per ottimizzare al meglio lo spazio a disposizione, sono stati considerati stalli sia per autovettura di dimensioni standard (a cui è stata data preferenza), sia stalli per autovettura di dimensioni ridotte (tipo smart o similari), oltreché spazi residui per motocicli” (cfr pag 8 della risposta alle osservazioni); d) quanto all'esistenza di diritti di terzi, non è superfluo considerare che già nella integrazione del contratto preliminare che ha preceduto l'acquisto da parte di è stato previsto che poiché le spese e gli oneri per la liberazione dell'area Controparte_2
pertinenziale da diritti rivendicati da terzi sarebbero state a carico della suddetta società, vi sarebbe stata una riduzione del corrispettivo (da tale circostanza deve quindi inferirsi come vi fosse piena consapevolezza anche del , all'epoca parte integrante della compagine societaria di , Parte_1 CP_2 di rivendicazioni da parte di terzi soggetti); e) la ripartizione (rectius l'assegnazione) dei posti auto all'interno dell'area pertinenziale può avvenire esclusivamente tra le parti in quanto l'efficacia vincolante e probatoria dell'atto pubblico non può ritenersi, come di contro sostenuto dall'appellante, operante erga omnes e comunque l'esistenza (documentata) di diritti (quelli accertati dal CTU) di terzi avrebbe imposto (nulla vieta che tale profilo possa costituire oggetto di un autonomo e separato giudizio non essendo emersa nella fattispecie l'esigenza dell'indispensabilità dell'integrazione del contraddittorio non ravvisandosi ipotesi di litisconsorzio necessario) il diretto coinvolgimento nella lite di questi soggetti (a cui, però, il non ha inteso provvedere); f) a nulla vale l'assunto, Parte_1 sostenuto nel libello introduttivo del presente giudizio, dell'inopponibilità al di tali diritti Parte_1
in quanto le situazioni accertate (e non adeguatamente contestate) sono destinate ad incidere sull'acquisto della titolarità della proprietà da parte di e quindi del dante causa Controparte_2
dell'odierno appellante;
3.4. Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
8 - l'impugnazione proposta da deve essere rigettata;
Parte_1
- sulla scorta di quanto esposto, deve ritenersi corretta la soluzione adottata dal giudice di prime cure che ha individuato, in buona sostanza, aderendo alla prima ipotesi suggerita dal CTU nell'allegato 12 della consulenza, la presenza di 8 posti auto da ripartirsi in maniera alternata ed in parti eguali tra ed il;
Controparte_2 Parte_1
- in questa sede, pertanto, non è possibile accogliere la richiesta dell'appellante di vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione di quei posti non oggetto di diritti di terzi così come non è necessario, perlomeno in questa sede, disporre una individuazione dei posti alle parti mediante un supplemento di CTU potendo provvedersi in sede esecutiva;
- la richiesta pertanto di espletamento di una nuova CTU deve essere rigettata in quanto a difettare sono gli stessi presupposti per procedervi non essendovi stata alcuna concreta vulnerazione delle prerogative difensive delle parti né ravvisandosi profili di illogicità nell'accertamento compiuto;
- allo stesso tempo, le prove orali articolate nell'atto di appello devono ritenersi irrilevanti ai fini della decisione vertendo su circostanze (la presenza della baracca e del contratto di locazione con Allianz) già esaminate dal CTU;
- il tratto assorbente esonera altresì dall'addentrarsi nella disamina della domanda risarcitoria.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
4.In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 6.946,00 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1
valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
9 5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1093/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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