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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.665/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FIDONE SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti PILUSO IVANO e VENTO EMANUELE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 255/2021 pubblicata in data 09/03/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare: la nullità e/o la revoca e/o la riforma della stessa nei termini indicati nella parte motiva;
e/o la revoca dell'opposto d.i. e/o che nulla è dovuto dal sig. alla per le causali dedotte in giudizio. Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis: - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, atteso che non sono stati motivati, giustificati e provati né il fumus boni juris né il periculum in mora, conseguentemente confermando l'efficacia esecutiva della sentenza n. 255/2021; - nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal , perché infondato in fatto siccome in diritto, nonché sfornito di prova e, Pt_1
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 255/2021; - con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2021 pubblicata in data 09/03/2021, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 255/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data 18/01/2018 e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- nell'azionare la disconosciuta scrittura privata del 05/08/2016 la
[...]
aveva all'evidenza azionato in via monitoria non solo l'astratto Controparte_1
riconoscimento di debito atto a dispensarla ex art. 1988 c.c. dal provare il rapporto fondamentale, ma anche il sottostante rapporto obbligatorio rinveniente dalle fatturate forniture e su tale rapporto il non aveva dedotto alcunché nei Pt_1
suoi scritti difensivi;
- l'opponente non aveva contestato neanche l'emissione in data di pochi giorni successivi alla scrittura dell'assegno bancario prodotto in copia dall'opposta, il cui importo coincideva esattamente con la sommatoria dei corrispettivi portati dalle tre fatture richiamate versate in atti, incentrando, viceversa, la propria difesa su circostanze del tutto sprovviste di rilievo alla luce del compendiato impianto assertivo (quali l'inettitudine delle prodotte fatture a provare il vantato credito, l'inesigibilità del medesimo per inosservanza del termine di cui alla pag. 2/8 dilazione pretesa accordata nella disconosciuta scrittura, nella bizzarra omessa produzione del titolo a corredo del ricorso per ingiunzione e nel sospetto mancato incasso del medesimo sul quale aveva avanzato mere perplessità, quasi che la circostanza non afferisse la sua sfera giuridica).
ha impugnato la predetta pronuncia per le ragioni meglio Parte_1
precisate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
La Corte, quindi, dato atto della implicita rinuncia alla chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello il contesta la sentenza appellata, Pt_1
innanzitutto, nella parte in cui si legge che la si costituiva Controparte_1 rilevando che “il non aveva mosso contestazione alcuna avverso le causali Pt_1
del debito esposte nelle disconosciuta scrittura ovvero delle n. 3 fatture per forniture di prodotti fitosanitari”.
Deduce che questa affermazione è categoricamente smentita dagli atti di causa posto che il procedimento monitorio veniva azionato sulla base del riconoscimento scritto di debito che l'odierno appellante aveva espressamente disconosciuto ed aveva espresso ampie ed inequivocabili rimostranze, tanto da indurre controparte a dichiarare: 1) in sede di costituzione che “il sig.
[...]
……… ha contestato l'esistenza di qualsiasi obbligazione pecuniaria Parte_1 in favore dell'odierna opposta”; 2) successivamente (pag. 2 memoria 183 – II termine) che “l'opponente aveva improntato le proprie doglianze alla sola contestazione del rapporto commerciale”.
pag. 3/8 Rileva, peraltro, l'appellante che solo dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo la aveva esibito le fatture menzionate nella ridetta scrittura Controparte_1
delle quali apertis verbis veniva contestata anche l'efficacia probatoria alle prime occasioni utili ossia con le note autorizzate all'udienza di prima comparizione e con la memoria depositata a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c. – I termine.
Il precisa, quindi, che risulta chiara la direttrice lungo la quale Pt_1
l'appellante si è mosso nel corso del giudizio di primo grado per reagire ad un'illegittima ingiunzione di pagamento, essendo indubbio che col disconoscimento formale e sostanziale della scrittura privata in questione il Pt_1
volesse escludere la sua autenticità e la veridicità del suo contenuto, compreso quanto con essa affermato attraverso la menzione delle fatture ivi indicate;
la negazione della efficacia probatoria di queste fatture costituiva il naturale epilogo di tale disconoscimento in funzione dell'interesse processuale perseguito volto ad ottenere la negazione giudiziale di un rapporto obbligatorio e del correlativo credito che non trovavano riscontro in alcuna dimostrazione ad onere dell'attore in senso sostanziale.
In merito all'assegno l'appellante deduce di aver evidenziato che la copia di questo assegno non potesse essere tenuta in considerazione ai fini della decisione stante la palese difformità tra la firma di traenza apposta allo stesso e quella autenticata in calce alla procura alle liti rilasciata ai fini dell'opposizione al d.i. e indicata come parametro di comparazione.
Infine, l'appellante rileva che, laddove il Giudice avesse voluto tenere in considerazione la presunta ricognizione scritta del debito, senza dunque dare peso al suo disconoscimento, avrebbe dovuto emettere una pronuncia che avesse dato atto dell'impossibilità di chiedere il pagamento della somma rivendicata prima dei 42 mesi così come previsto dalla scrittura medesima.
L'appellata contesta la suddetta ricostruzione rilevando che: il non ha Pt_1
prodotto alcun documento a sostegno del disconoscimento operato, limitandosi pag. 4/8 solo ed esclusivamente a dichiarare di non aver apposto la firma su detta scrittura, ma non ha neanche contestato specificamente il contenuto del documento medesimo che si riferisce – chiaramente – ad un rapporto obbligatorio suffragato, altresì, dalle fatture emesse dalla Controparte_1
per la fornitura di prodotti effettuata in suo favore;
la circostanza per cui l'assegno prodotto fosse “artefatto” in quanto la firma di traenza fosse diversa da quella apposta sulla procura alle liti rilasciata per l'opposizione, non ha alcun sostegno concreto, atteso che l'assegno è stato emesso dal , in quanto Pt_1
appartenente al carnet di assegni in uso al predetto, sottoscritto dallo stesso e consegnato da quest'ultimo alla a garanzia del Controparte_1
soddisfacimento della scrittura di riconoscimento del debito.
Ritiene il Collegio come sia necessario, preliminarmente, ricostruire in fatto le posizioni e le difese assunte dalle parti:
1) il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di una dichiarazione di riconoscimento di debito portato da una scrittura privata;
2) nell'atto di opposizione il si è limitato a contestare l'autenticità della Pt_1
scrittura, disconoscendone il contenuto e la sottoscrizione;
3) nella comparsa di risposta la ha evidenziato che l'opponente Controparte_1
ha solo labialmente disconosciuto la firma apposta alla dichiarazione di riconoscimento di debito prodotta con il ricorso per ingiunzione senza, tuttavia, formulare contestazioni specifiche volte a screditare l'autenticità del documento disconosciuto ovvero, da ultimo, rendere dettagliate contestazioni in ordine al contenuto del documento medesimo;
inoltre ha dedotto di aver intrattenuto nel corso degli anni rapporti commerciali con l'azienda agricola di proprietà del sig.
come dimostrato dall'emissione delle fatture citate della suddetta Parte_1
scrittura privata che la stessa ha depositato e dal rilascio in data 31/08/2016, a garanzia del pagamento delle merci di cui alle anzidette fatture e in aggiunta alla dichiarazione di riconoscimento di debito, di un assegno bancario – sottoscritto pag. 5/8 dal medesimo – n. 3704667930-02 (doc. all. n. 5), tratto sulla Parte_1 banca UNICREDIT filiale di Vittoria, via R. Cancellieri n. 25, recante l'importo di € 28.694,00; somma arrotondata per difetto su consenso dell'opposta di appena € 0,26 rispetto a quella ingiunta ma che, chiaramente, si riferisce alle fatture indicate nella scrittura privata sottoscritta dal sig. ; infine Parte_1
ha proposto specifica istanza di verificazione della scrittura privata posta a fondamento del decreto opposto;
4) nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 il ha ribadito il suo disconoscimento Pt_1
che costituiva lo scopo del procedimento, ossia accertare l'autenticità della stessa e, per questa via, quello di dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, posto che quest'ultima non può trovare riscontro nelle fatture menzionate da controparte che, per come è noto, quali documenti di provenienza unilaterale non hanno alcun valore probatorio;
quanto all'assegno prodotto ha rilevato che lo stesso era certamente artefatto posto che il suo rilascio era privo di senso atteso perché sarebbe stato emesso il 31.08.2016 per pagare un debito che appena 26 giorni prima si sarebbe impegnato ad estinguere entro 42 mesi mediante bonifico;
5) tale ultima circostanza è stata contestata dalla società opposta nelle successive memorie, facendo rilevare che nella scrittura era prevista l'estinzione del credito
“entro 42 mesi a far data da mese di agosto tramite rimesse con bonifico bancario” e il sostantivo rimesse lasciava intendere l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in più tranches – ed in ogni caso l'assegno riportava un importo esattamente uguale alle fatture.
Osserva la Corte, in via preliminare, che una volta disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione della scrittura privata contenente la dichiarazione di riconoscimento di debito posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, il
Tribunale, in mancanza di verificazione della sua sottoscrizione, avrebbe dovuto pag. 6/8 revocare il decreto ingiuntivo, emesso esclusivamente sulla base di detta scrittura privata.
Peraltro a siffatta revoca non può che pervenire anche questa Corte, posto che parte appellata non ha riformulato in questa fase di gravame l'istanza di verificazione, neanche in via subordinata.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che parte appellata nel corso del giudizio di prime cure, ha chiesto la verificazione della scrittura privata e la conferma del decreto ingiuntivo senza proporre alcuna domanda in via sostitutiva o residuale fondata sulle fatture e sull'assegno, prodotte dalla società opposta solo a comprova del contenuto della scrittura disconosciuta.
Inoltre le fatture e l'assegno sono stati tempestivamente contestati dall'opponente, il quale, con riferimento alle fatture ne ha rilevato la loro natura di atto unilaterale insufficiente a provare la conclusioni del rapporto e la consegna della merce e riguardo all'assegno ha dedotto che lo stesso era artefatto.
Risulta, pertanto, ultronea la pronuncia del primo giudice basata sulla prova del rapporto sottostante, in assenza di alcuna domanda formulata in tal senso.
In ogni caso, a fronte della fondata contestazione delle fatture (si veda da ultimo Cass. 29/12/2024, n. 34831 che ha ribadito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”) parte appellata, onerata di fornire la prova del rapporto commerciale contestato, non ha prodotto alcun documento che comprovasse l'avvenuta conclusione del contratto né la consegna della merce (preventivi, accordi, bolle di accompagnamento sottoscritte dal ) Pt_1
pag. 7/8 e nessun rilievo può assumere l'assegno prodotto posto che lo stesso, per stessa ammissione della società appellata, sarebbe stato emesso a garanzia del credito, ma non vi è prova del rapporto sottostante e lo stesso è stato contestato quanto alla sua autenticità.
L'appello, pertanto, è fondato e, accolta l'opposizione proposta da
[...]
, va revocato il decreto ingiuntivo n. 255/2018 emesso dal medesimo Parte_1
Tribunale in data 18/01/2018.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma ingiunta pari a € 28.694,26).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 255/2021 pubblicata in data
09/03/2021, in totale riforma della sentenza così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 255/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data
18/01/2018; condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00, quanto al giudizio di prime cure, ed in complessivi € 3.473,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 21/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.665/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FIDONE SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti PILUSO IVANO e VENTO EMANUELE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 255/2021 pubblicata in data 09/03/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare: la nullità e/o la revoca e/o la riforma della stessa nei termini indicati nella parte motiva;
e/o la revoca dell'opposto d.i. e/o che nulla è dovuto dal sig. alla per le causali dedotte in giudizio. Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis: - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, atteso che non sono stati motivati, giustificati e provati né il fumus boni juris né il periculum in mora, conseguentemente confermando l'efficacia esecutiva della sentenza n. 255/2021; - nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal , perché infondato in fatto siccome in diritto, nonché sfornito di prova e, Pt_1
per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 255/2021; - con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 255/2021 pubblicata in data 09/03/2021, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 255/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data 18/01/2018 e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- nell'azionare la disconosciuta scrittura privata del 05/08/2016 la
[...]
aveva all'evidenza azionato in via monitoria non solo l'astratto Controparte_1
riconoscimento di debito atto a dispensarla ex art. 1988 c.c. dal provare il rapporto fondamentale, ma anche il sottostante rapporto obbligatorio rinveniente dalle fatturate forniture e su tale rapporto il non aveva dedotto alcunché nei Pt_1
suoi scritti difensivi;
- l'opponente non aveva contestato neanche l'emissione in data di pochi giorni successivi alla scrittura dell'assegno bancario prodotto in copia dall'opposta, il cui importo coincideva esattamente con la sommatoria dei corrispettivi portati dalle tre fatture richiamate versate in atti, incentrando, viceversa, la propria difesa su circostanze del tutto sprovviste di rilievo alla luce del compendiato impianto assertivo (quali l'inettitudine delle prodotte fatture a provare il vantato credito, l'inesigibilità del medesimo per inosservanza del termine di cui alla pag. 2/8 dilazione pretesa accordata nella disconosciuta scrittura, nella bizzarra omessa produzione del titolo a corredo del ricorso per ingiunzione e nel sospetto mancato incasso del medesimo sul quale aveva avanzato mere perplessità, quasi che la circostanza non afferisse la sua sfera giuridica).
ha impugnato la predetta pronuncia per le ragioni meglio Parte_1
precisate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
La Corte, quindi, dato atto della implicita rinuncia alla chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello il contesta la sentenza appellata, Pt_1
innanzitutto, nella parte in cui si legge che la si costituiva Controparte_1 rilevando che “il non aveva mosso contestazione alcuna avverso le causali Pt_1
del debito esposte nelle disconosciuta scrittura ovvero delle n. 3 fatture per forniture di prodotti fitosanitari”.
Deduce che questa affermazione è categoricamente smentita dagli atti di causa posto che il procedimento monitorio veniva azionato sulla base del riconoscimento scritto di debito che l'odierno appellante aveva espressamente disconosciuto ed aveva espresso ampie ed inequivocabili rimostranze, tanto da indurre controparte a dichiarare: 1) in sede di costituzione che “il sig.
[...]
……… ha contestato l'esistenza di qualsiasi obbligazione pecuniaria Parte_1 in favore dell'odierna opposta”; 2) successivamente (pag. 2 memoria 183 – II termine) che “l'opponente aveva improntato le proprie doglianze alla sola contestazione del rapporto commerciale”.
pag. 3/8 Rileva, peraltro, l'appellante che solo dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo la aveva esibito le fatture menzionate nella ridetta scrittura Controparte_1
delle quali apertis verbis veniva contestata anche l'efficacia probatoria alle prime occasioni utili ossia con le note autorizzate all'udienza di prima comparizione e con la memoria depositata a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c. – I termine.
Il precisa, quindi, che risulta chiara la direttrice lungo la quale Pt_1
l'appellante si è mosso nel corso del giudizio di primo grado per reagire ad un'illegittima ingiunzione di pagamento, essendo indubbio che col disconoscimento formale e sostanziale della scrittura privata in questione il Pt_1
volesse escludere la sua autenticità e la veridicità del suo contenuto, compreso quanto con essa affermato attraverso la menzione delle fatture ivi indicate;
la negazione della efficacia probatoria di queste fatture costituiva il naturale epilogo di tale disconoscimento in funzione dell'interesse processuale perseguito volto ad ottenere la negazione giudiziale di un rapporto obbligatorio e del correlativo credito che non trovavano riscontro in alcuna dimostrazione ad onere dell'attore in senso sostanziale.
In merito all'assegno l'appellante deduce di aver evidenziato che la copia di questo assegno non potesse essere tenuta in considerazione ai fini della decisione stante la palese difformità tra la firma di traenza apposta allo stesso e quella autenticata in calce alla procura alle liti rilasciata ai fini dell'opposizione al d.i. e indicata come parametro di comparazione.
Infine, l'appellante rileva che, laddove il Giudice avesse voluto tenere in considerazione la presunta ricognizione scritta del debito, senza dunque dare peso al suo disconoscimento, avrebbe dovuto emettere una pronuncia che avesse dato atto dell'impossibilità di chiedere il pagamento della somma rivendicata prima dei 42 mesi così come previsto dalla scrittura medesima.
L'appellata contesta la suddetta ricostruzione rilevando che: il non ha Pt_1
prodotto alcun documento a sostegno del disconoscimento operato, limitandosi pag. 4/8 solo ed esclusivamente a dichiarare di non aver apposto la firma su detta scrittura, ma non ha neanche contestato specificamente il contenuto del documento medesimo che si riferisce – chiaramente – ad un rapporto obbligatorio suffragato, altresì, dalle fatture emesse dalla Controparte_1
per la fornitura di prodotti effettuata in suo favore;
la circostanza per cui l'assegno prodotto fosse “artefatto” in quanto la firma di traenza fosse diversa da quella apposta sulla procura alle liti rilasciata per l'opposizione, non ha alcun sostegno concreto, atteso che l'assegno è stato emesso dal , in quanto Pt_1
appartenente al carnet di assegni in uso al predetto, sottoscritto dallo stesso e consegnato da quest'ultimo alla a garanzia del Controparte_1
soddisfacimento della scrittura di riconoscimento del debito.
Ritiene il Collegio come sia necessario, preliminarmente, ricostruire in fatto le posizioni e le difese assunte dalle parti:
1) il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di una dichiarazione di riconoscimento di debito portato da una scrittura privata;
2) nell'atto di opposizione il si è limitato a contestare l'autenticità della Pt_1
scrittura, disconoscendone il contenuto e la sottoscrizione;
3) nella comparsa di risposta la ha evidenziato che l'opponente Controparte_1
ha solo labialmente disconosciuto la firma apposta alla dichiarazione di riconoscimento di debito prodotta con il ricorso per ingiunzione senza, tuttavia, formulare contestazioni specifiche volte a screditare l'autenticità del documento disconosciuto ovvero, da ultimo, rendere dettagliate contestazioni in ordine al contenuto del documento medesimo;
inoltre ha dedotto di aver intrattenuto nel corso degli anni rapporti commerciali con l'azienda agricola di proprietà del sig.
come dimostrato dall'emissione delle fatture citate della suddetta Parte_1
scrittura privata che la stessa ha depositato e dal rilascio in data 31/08/2016, a garanzia del pagamento delle merci di cui alle anzidette fatture e in aggiunta alla dichiarazione di riconoscimento di debito, di un assegno bancario – sottoscritto pag. 5/8 dal medesimo – n. 3704667930-02 (doc. all. n. 5), tratto sulla Parte_1 banca UNICREDIT filiale di Vittoria, via R. Cancellieri n. 25, recante l'importo di € 28.694,00; somma arrotondata per difetto su consenso dell'opposta di appena € 0,26 rispetto a quella ingiunta ma che, chiaramente, si riferisce alle fatture indicate nella scrittura privata sottoscritta dal sig. ; infine Parte_1
ha proposto specifica istanza di verificazione della scrittura privata posta a fondamento del decreto opposto;
4) nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 il ha ribadito il suo disconoscimento Pt_1
che costituiva lo scopo del procedimento, ossia accertare l'autenticità della stessa e, per questa via, quello di dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, posto che quest'ultima non può trovare riscontro nelle fatture menzionate da controparte che, per come è noto, quali documenti di provenienza unilaterale non hanno alcun valore probatorio;
quanto all'assegno prodotto ha rilevato che lo stesso era certamente artefatto posto che il suo rilascio era privo di senso atteso perché sarebbe stato emesso il 31.08.2016 per pagare un debito che appena 26 giorni prima si sarebbe impegnato ad estinguere entro 42 mesi mediante bonifico;
5) tale ultima circostanza è stata contestata dalla società opposta nelle successive memorie, facendo rilevare che nella scrittura era prevista l'estinzione del credito
“entro 42 mesi a far data da mese di agosto tramite rimesse con bonifico bancario” e il sostantivo rimesse lasciava intendere l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in più tranches – ed in ogni caso l'assegno riportava un importo esattamente uguale alle fatture.
Osserva la Corte, in via preliminare, che una volta disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione della scrittura privata contenente la dichiarazione di riconoscimento di debito posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, il
Tribunale, in mancanza di verificazione della sua sottoscrizione, avrebbe dovuto pag. 6/8 revocare il decreto ingiuntivo, emesso esclusivamente sulla base di detta scrittura privata.
Peraltro a siffatta revoca non può che pervenire anche questa Corte, posto che parte appellata non ha riformulato in questa fase di gravame l'istanza di verificazione, neanche in via subordinata.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che parte appellata nel corso del giudizio di prime cure, ha chiesto la verificazione della scrittura privata e la conferma del decreto ingiuntivo senza proporre alcuna domanda in via sostitutiva o residuale fondata sulle fatture e sull'assegno, prodotte dalla società opposta solo a comprova del contenuto della scrittura disconosciuta.
Inoltre le fatture e l'assegno sono stati tempestivamente contestati dall'opponente, il quale, con riferimento alle fatture ne ha rilevato la loro natura di atto unilaterale insufficiente a provare la conclusioni del rapporto e la consegna della merce e riguardo all'assegno ha dedotto che lo stesso era artefatto.
Risulta, pertanto, ultronea la pronuncia del primo giudice basata sulla prova del rapporto sottostante, in assenza di alcuna domanda formulata in tal senso.
In ogni caso, a fronte della fondata contestazione delle fatture (si veda da ultimo Cass. 29/12/2024, n. 34831 che ha ribadito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”) parte appellata, onerata di fornire la prova del rapporto commerciale contestato, non ha prodotto alcun documento che comprovasse l'avvenuta conclusione del contratto né la consegna della merce (preventivi, accordi, bolle di accompagnamento sottoscritte dal ) Pt_1
pag. 7/8 e nessun rilievo può assumere l'assegno prodotto posto che lo stesso, per stessa ammissione della società appellata, sarebbe stato emesso a garanzia del credito, ma non vi è prova del rapporto sottostante e lo stesso è stato contestato quanto alla sua autenticità.
L'appello, pertanto, è fondato e, accolta l'opposizione proposta da
[...]
, va revocato il decreto ingiuntivo n. 255/2018 emesso dal medesimo Parte_1
Tribunale in data 18/01/2018.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma ingiunta pari a € 28.694,26).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 255/2021 pubblicata in data
09/03/2021, in totale riforma della sentenza così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 255/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data
18/01/2018; condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00, quanto al giudizio di prime cure, ed in complessivi € 3.473,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 21/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8