Ordinanza collegiale 14 ottobre 2022
Sentenza 16 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Pignatelli, Laura Taglienti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ET SI in Firenze, via F. Puccinotti 30;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- del 2.10.2017 -passata in giudicato a seguito della notifica a mezzo PEC in data 6.10.2017 e della omessa impugnazione da parte delle Amministrazioni resistenti nel termine di cui all'art. 92, 1 ° comma, c.p.a. -, la quale ha annullato il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo richiesto dal ricorrente con istanza del 26.4.2007 e ha condannato l'Amministrazione a pronunciarsi sul quantum della domanda nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nella parte in cui (capo n. 7) ha ritenuto esclusa ogni possibilità di un'ulteriore riedizione del potere valutativo degli organi tecnici, da ritenersi ormai ampiamente consumato con la già avvenuta rivalutazione (illegittima) della situazione del ricorrente;
e per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- del 12.6.2018 –passata in giudicato a seguito della notifica a mezzo PEC in data 20.6.2018 e della omessa impugnazione da parte delle Amministrazioni resistenti nel termine di cui all'art. 92, 1 ° comma, c.p.a. -, la quale ha accolto il ricorso per l'ottemperanza della sopracitata sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- del 2.10.2017, nella parte in cui ha ritenuto evidente l'elusione del precedente giudicato in cui è incorso il Ministero della Difesa, che ha nuovamente esercitato un potere discrezionale e di valutazione, espressamente escluso dalla precedente sentenza di questo Tribunale, ribadendo quindi che deve ritenersi esclusa ogni possibilità di un'ulteriore riedizione del potere valutativo degli organi tecnici, da ritenersi ormai ampiamente consumato;
nonché per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- del 18.10.2019 –passata in giudicato a seguito della omessa impugnazione da parte delle Amministrazioni resistenti nel termine di cui all'art. 92, 3 ° comma, c.p.a. -, la quale ha accolto il reclamo ex art. 114, 6° comma, c.p.a., avverso il provvedimento del Commissario ad acta del 7.8.2019, nella parte in cui (capi nn. 1.1, 1.5 e 1.6) ha ritenuto evidente come anche il provvedimento emanato dal Commissario ad acta sia stato adottato in violazione del giudicato e, ciò, nella parte in cui lo stesso Commissario non ha determinato l'indennizzo dovuto al ricorrente, ribadendo ancora una volta che deve ritenersi esclusa ogni possibilità di un'ulteriore riedizione del potere valutativo degli organi tecnici, da ritenersi ormai ampiamente consumato;
e quindi per la conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia
del decreto n. -OMISSIS-/22 del 14.2.2022 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, notificato al ricorrente in data 2.3.2022, che ha liquidato l'equo indennizzo per l'infermità “Trauma da sforzo della spalla destra con lesione tendinea del sovraspinato e breccia di rottura centimetrica in sede inserzionale anteriore”, nella parte in cui nega la sussistenza di un giudizio di dipendenza da causa di servizio delle infermità “Cervicouncoartrosi” e “Esiti di discectomia c5-c6 con artrodesi intersomatica”, già oggetto di giudicato, e per l'effetto nega il cumulo delle infermità già accertate in Tab. A - Cat. 6^ con la nuova infermità in Tab. A - Cat. 8^ e, quindi, la ascrivibilità complessiva alla Cat. 5^,
nonché, in via subordinata, previa conversione del rito,
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-/22 del 14.2.2022 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, notificato al ricorrente in data 2.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di un complesso contenzioso (che vedeva la Sezione intervenire con una sentenza in sede di legittimità: T.A.R. Toscana, sez. I, 20.10.2017, n. -OMISSIS- e due sentenze emesse in sede di ottemperanza: T.A.R. Toscana, sez. I, 12 giugno 2018, n. -OMISSIS- e 18 ottobre 2019, n. -OMISSIS-), era riconosciuto al Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS-, con decreto 21 gennaio 2020, n. 9/C4 del Commissario ad acta nominato dalla Sezione, l’equo indennizzo per l’infermità “esiti di discectomia C5-C6 con artrodesi intersomatica-cervicouncoartrosi”, in precedenza negato da diversi atti dell’Amministrazione.
In parallelo alla lunga vicenda processuale, il ricorrente presentava, in data 19 dicembre 2017, istanza di dipendenza da causa di servizio di altra infermità, costituita dal “trauma da sforzo della spalla destra con lesione tendinea del sovraspinato e breccia di rottura centimetrica in sede inserzionale anteriore”; l’infermità veniva giudicata ascrivibile, dalla Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia, alla Tab. A – Cat. 8^ (mod. B n. CMO-02/6108/CC del 7 ottobre 2019).
Con decreto 14 febbraio 2022, n. -OMISSIS-/22, posizione n. -OMISSIS-/C, la Direzione di Amministrazione del Comando dell’Arma dei Carabinieri riconosceva la dipendenza da causa di servizio della nuova infermità (recependo il giudizio positivo espresso, al proposito, dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere 9 febbraio 2021 n. 518762020, posizione n. -OMISSIS-/C) e quantificava il nuovo indennizzo, prendendo in considerazione l’8^ e non la 5^ categoria della Tab. A, come avrebbe dovuto essere ove fosse stato operato il cumulo con la 6^ categoria attribuita all’infermità “esiti di discectomia C5-C6 con artrodesi intersomatica-cervicouncoartrosi”, come già rilevato, riconosciuta dipendente da causa di servizio solo a seguito di contenzioso; in particolare, il diniego di cumulo era giustificato dalla seguente motivazione: “allo stato, le patologie CERVICOUNCOARTROSI e ESITI DI DISCECTOMIA C5-C6 CON ARTRODESI INTERSOMATICA non sono assistite, avuto riguardo agli effetti prodotti dal giudicato, da alcun giudizio di dipendenza, essendo stati annullati dal G.A. sia i relativi pareri emessi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio che i conseguenti decreti adottati in conformità dall’Amministrazione militare ed essendo stato, altresì, vietato all’Amministrazione stessa di rieditare il proprio potere chiedendo nuovo parere sulla dipendenza al Comitato di Verifica nella fase di esecuzione del giudicato; di tutta conseguenza, l’indennizzo liquidato con il suindicato decreto Commissariale n. 9/C4 in misura ragguagliata alla Tab. A - Cat. 6^ per l’importo di euro 10.138,35, assume connotazione pararisarcitoria”.
Con il presente atto, il ricorrente proponeva pertanto azione di ottemperanza alle sentenze 20.10.2017, n. -OMISSIS-, 12 giugno 2018, n. -OMISSIS- e 18 ottobre 2019, n. -OMISSIS- della Sezione, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato (compresa la nomina di un Commissario ad acta ) e la declaratoria di nullità per violazione del giudicato del decreto 14 febbraio 2022, n. -OMISSIS-/22, posizione n. -OMISSIS-/C della Direzione di Amministrazione del Comando dell’Arma dei Carabinieri; in subordine, proponeva altresì azione di annullamento del detto decreto, articolando unica censura di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, violazione di legge sub specie degli artt. 17 e 18 del d.p.r. n. 915 del 1978.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 12 ottobre 2022, n. -OMISSIS-, la Sezione prendeva atto della proposizione congiunta dell’azione di ottemperanza e dell’azione di annullamento e fissava pubblica udienza per la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 32, 1° comma c.p.a., all’8 febbraio 2023; alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come il ricorso debba essere trattato nelle forme del giudizio di legittimità e non dell’azione di ottemperanza alle precedenti sentenze della Sezione; come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, la materia contenziosa oggi oggetto di decisione attiene, infatti, alla classificazione di una nuova infermità (“trauma da sforzo della spalla destra con lesione tendinea del sovraspinato e breccia di rottura centimetrica in sede inserzionale anteriore”) riconosciuta dipendente da causa di servizio e non alla diversa infermità (“esiti di discectomia C5-C6 con artrodesi intersomatica-cervicouncoartrosi”) che ha originato le sentenze della Sezione sopra richiamate e con riferimento alla quale risulta essersi formato il giudicato.
Pur risultando evidenti i nessi tra le due vicende derivanti dalla necessità di procedere ad una classificazione per cumulo delle due indennità, risulta, quindi, evidente come si tratti di una nuova vicenda che non può essere risolta nelle forme dell’azione di ottemperanza ad un giudicato formatosi con riferimento ad altra infermità.
Nel merito, l’azione di annullamento proposta da parte ricorrente risulta poi ampiamente fondata e deve pertanto essere accolta.
In termini generali, la previsione di cui all’art. 17, ult. comma del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 prevede, infatti che, “nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella A , all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento …. in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1”; nel caso di specie ed in applicazione della detta Tabella F-1, la classificazione della nuova infermità del ricorrente riconosciuta dipendente da causa di servizio avrebbe dovuto pertanto essere la 5^ categoria della Tab. A e non l’8^, dovendosi operare il cumulo con la 6^ categoria attribuita all’infermità “esiti di discectomia C5-C6 con artrodesi intersomatica-cervicouncoartrosi”, precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio all’esito dei contenziosi proposti dal ricorrente.
Del resto, la necessità di operare il cumulo ai fini della classificazione della nuova infermità non può neanche essere superata attraverso il riferimento contenuto nell’atto impugnato ad una presunta natura “pararisarcitoria” della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo per la prima infermità, non risultando il riconoscimento dell’indennità accompagnato “da alcun giudizio di dipendenza, essendo stati annullati dal G.A. sia i relativi pareri emessi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio che i conseguenti decreti adottati in conformità dall’Amministrazione militare ed essendo stato, altresì, vietato all’Amministrazione stessa di rieditare il proprio potere chiedendo nuovo parere sulla dipendenza al Comitato di Verifica nella fase di esecuzione del giudicato”.
A prescindere dall’evidente difficoltà ad inquadrare nelle categorie del diritto pubblico o privato l’obbligazione “pararisarcitoria” prospettata dall’Amministrazione, risulta evidente come si tratti di tesi, innanzitutto errata in fatto, non avendo la sentenza 2 ottobre 2017, n. -OMISSIS- della Sezione mai annullato il verbale della Commissione Medica Ospedaliera che riportava l’infermità alla 6^ categoria della Tab. A.
Completamente errata risulta poi l’interpretazione della struttura complessiva della sentenza 2 ottobre 2017, n. -OMISSIS-; i riferimenti finali presenti al punto 7 della sentenza all’insussistenza di una “qualche possibilità di un’ulteriore riedizione del potere valutativo degli organi tecnici, da ritenersi ormai ampiamente consumato con la già avvenuta rivalutazione” operata in sede di autotutela con gli atti poi annullati dalla Sezione non importa, infatti, una qualche trasformazione in termini di obbligazione “pararisarcitoria” della natura di un’obbligazione che resta, al contrario, saldamente ancorata alla sua originaria natura di equo indennizzo.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto della semplice indicazione (oggi espressamente prevista dall’art. 34, 1° comma lett. e) del c.p.a.) delle attività di rinnovazione del procedimento rese necessarie dall’annullamento e non di una qualche volontà di “trasformare” la natura del procedimento o dell’obbligazione di equo indennizzo.
Anche le successive sentenze emesse dalla Sezione in sede di ottemperanza (T.A.R. Toscana, sez. I, 12 giugno 2018, n. -OMISSIS- e 18 ottobre 2019, n. -OMISSIS-) si sono poi polarizzate sul solo “obbligo dell’amministrazione di procedere esclusivamente alla determinazione del quantum dell’equo indennizzo”, non perché si trattasse di obbligazione sostitutiva dell’equo indennizzo, ma perché si trattava del solo segmento procedurale non definito in sede giurisdizionale e successivamente coperto dal giudicato.
Del resto, che si trattasse di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell’equo indennizzo era ben chiaro al Commissario ad acta che ha emanato un decreto (il decreto 21 gennaio 2020, n. 9/C4) di riconoscimento dell’equo indennizzo per un’infermità ascritta alla 6^ categoria della Tab. A e non di concessione di un’indennità “pararisarcitoria”.
Anche gli atti successivamente emanati dall’Arma dei Carabinieri di cui ai docc. 43 e ss. del deposito di parte ricorrente presuppongono poi il riconoscimento dell’equo indennizzo e non dell’indennità “pararisarcitoria” poi prospettata e risulta veramente significativa la nota 11 febbraio 2020 pos. -OMISSIS- della II Sezione della Direzione di Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri (doc. n. 43 del deposito del ricorrente) che ha qualificato il detto decreto 21 gennaio 2020, n. 9/C4 in termini di “concessione …(dell’)equo indennizzo di Ctg. 6^” senza operare un qualche riferimento ad incerte indennità “pararisarcitorie; risulta pertanto nel giusto parte ricorrente, nel rilevare come l’improvviso mutamento di opinione dell’Arma dei Carabinieri in termini di qualificazione dell’indennizzo risulti essere viziato anche per contraddittorietà con precedenti manifestazioni della stessa p.a.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del decreto 14 febbraio 2022, n. -OMISSIS-/22, posizione n. -OMISSIS-/C della Direzione di Amministrazione del Comando dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui ha quantificato l’indennizzo spettante al ricorrente sulla base della Cat. 8^ della Tab. A e non della 5^ categoria, come avrebbe dovuto essere, in applicazione del principio del cumulo previsto dall’art. 17, ult. comma del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e dall’Allegata Tab. F-1; la rinnovazione delle operazioni amministrative dovrà pertanto procedere al ricalcolo dell’equo indennizzo spettante al ricorrente sulla base dei principi vincolati espressi in sentenza ed all’emanazione di un nuovo provvedimento di quantificazione dell’indennizzo riferito alla Cat. 5^.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 14 febbraio 2022, n. -OMISSIS-/22, posizione n. -OMISSIS-/C della Direzione di Amministrazione del Comando dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui ha quantificato l’indennizzo spettante al ricorrente sulla base della Cat. 8^ della Tab. A e non della 5^ categoria.
Condanna il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.