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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3075/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025 il Collegio ha rimesso la presente causa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c. e ha disposto la trattazione scritta dell'odierna udienza di discussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'odierna udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione della presente udienza, ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri
R.G. n. 3075/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3075/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Eleonora Rossini, che, insieme all'Avv. Giorgio Prandelli, del Foro di Milano, la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Ghedi (BS), presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.3.2025) Per parte attrice: “- la Sig.ra si richiama integralmente a quanto eccepito con Parte_1 le proprie note di udienza depositate in previsione dell'udienza dello scorso 16.02.2024;
- Comunque ed in ogni caso si evidenzia come la mancata richiesta di parte convenuta di proseguire il giudizio per l'istruzione e decisione della riconvenzionale costituisca rinuncia sostanziale alla domanda dalla stessa proposta, e si ritiene, pertanto, che detta circostanza debba essere tenuta in giusta considerazione da codesto Ill.mo Giudice anche ai fini della eventuale pronuncia in ordine alle spese legali, di cui si chiede la compensazione nell'ipotesi codesto Ill.mo
Tribunale ritenga di dichiarare l'improcedibilità dell'intero giudizio”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Preliminarmente e/o pregiudizialmente: accertare e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale svolta da parte attrice, con contestuale integrale rigetto delle richieste formulate con atto di citazione e vittoria di spese;
In via principale nel merito: rigettare tutte le domande svolte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione e nei successivi scritti difensivi, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
In via riconvenzionale e in caso di procedibilità dell'azione attorea: accertare e dichiarare
l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e di scolo delle acque piovane come in premessa meglio specificato, stante la sussistenza dei relativi presupposti e, per l'effetto, condannare parte attrice alla rimozione dell'infrastruttura, munita di rete e teli coprenti, collocata a ridosso delle finestre dell'immobile di proprietà di parte convenuta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria.
Si chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente depositato deduceva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito a Leno (BS), in via IV Novembre, censito al NCT del Comune di Leno al foglio
27, mappale 344, subalterno 27, con pertinenziale cortile privato censito al NCT del medesimo
Comune al foglio 27, mappale 813, confinante con il capannone appartenente a CP_1
odierna convenuta, censito al NCT del Comune di Leno, al foglio 27, mappale 344, subalterno 6, che non godeva, secondo la prospettazione attorea, di alcun diritto reale sulle unità immobiliari di proprietà della Pt_1
L'attrice lamentava la realizzazione, ad opera della convenuta, di quattro finestre sulla facciata prospiciente il cortile di sua proprietà esclusiva in violazione delle previsioni contenute nel codice civile, nonché la costruzione, a seguito della ristrutturazione del capannone appartenente alla convenuta, di una gronda sporgente a ridosso della sua proprietà, e chiedeva la condanna della controparte alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione CP_1
per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e, nel merito, per chiedere il rigetto delle domande attoree, avanzando, in via subordinata e in caso di procedibilità dell'azione attorea, domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione delle servitù di veduta e di scolo delle acque meteoriche sulla proprietà della controparte.
All'udienza del 7.7.2022 il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, assegnava alle parti termine di quindici giorni per l'instaurazione della stessa, alla quale provvedeva poi la sola parte convenuta esclusivamente in riferimento alla propria domanda riconvenzionale.
Dopo essere stata erroneamente rimessa in decisione al Collegio in quanto registrata quale causa avente ad oggetto una querela di falso e rimessa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281- septies c.p.c., all'udienza di discussione, svoltasi in data odierna in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
***
Le domande attoree sono improcedibili per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria nelle controversie in materia di diritti reali, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs.
28/2010.
L'unica procedura di mediazione promossa nel termine di quindici giorni assegnato dal Giudice all'udienza del 7.7.2022, infatti, è stata quella avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta: come si evince dalla documentazione depositata in giudizio dalla convenuta l'istanza di mediazione ha ad oggetto l'“accertamento chiesto in via riconvenzionale nella causa n. 3075/2022 in favore della sig.ra (proprietaria del fabbricato sito in CP_1
Leno alla via 4 novembre n. 4, NCT comune di Leno Mapp. 344 sub. 6 f.27) dell'intervenuta usucapione della servitù di veduta e di scarico delle acque meteoriche sulla confinante corte di proprietà della sig.ra NCT comune di Leno Mapp. 813 f. 27”. Parte_1
La domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, tuttavia, è stata avanzata solo in via subordinata in ipotesi di procedibilità dell'azione attorea, circostanza non verificatasi per le ragioni sopra viste: essa, quindi, rimane assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (nessuna rinuncia sostanziale può ravvisarsi nella condotta processuale assunta dalla parte convenuta, che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato la propria domanda riconvenzionale solo in ipotesi di procedibilità dell'azione attorea), e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile, dichiaratosi antistatario. Nessun rimborso può, invece, essere riconosciuto alla parte convenuta per le spese di mediazione, poiché essa non ha dato prova di aver sostenuto il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'improcedibilità delle domande attoree;
2) PRENDE ATTO dell'avvenuto assorbimento delle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
3) CONDANNA la parte attrice, , a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 545,00 per esborsi, compensi ed esborsi da distrarsi in favore dell'Avv.
Giuseppe Stringa Basile, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Brescia, 28.3.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
La Giudice Claudia Gheri,
Dato atto che con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025 il Collegio ha rimesso la presente causa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281-septies c.p.c. e ha disposto la trattazione scritta dell'odierna udienza di discussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'odierna udienza cartolare;
a scioglimento della riserva assunta nel decreto di fissazione della presente udienza, ha emesso la sentenza di seguito estesa.
La Giudice
Claudia Gheri
R.G. n. 3075/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3075/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Eleonora Rossini, che, insieme all'Avv. Giorgio Prandelli, del Foro di Milano, la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Ghedi (BS), presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile, che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.3.2025) Per parte attrice: “- la Sig.ra si richiama integralmente a quanto eccepito con Parte_1 le proprie note di udienza depositate in previsione dell'udienza dello scorso 16.02.2024;
- Comunque ed in ogni caso si evidenzia come la mancata richiesta di parte convenuta di proseguire il giudizio per l'istruzione e decisione della riconvenzionale costituisca rinuncia sostanziale alla domanda dalla stessa proposta, e si ritiene, pertanto, che detta circostanza debba essere tenuta in giusta considerazione da codesto Ill.mo Giudice anche ai fini della eventuale pronuncia in ordine alle spese legali, di cui si chiede la compensazione nell'ipotesi codesto Ill.mo
Tribunale ritenga di dichiarare l'improcedibilità dell'intero giudizio”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Preliminarmente e/o pregiudizialmente: accertare e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale svolta da parte attrice, con contestuale integrale rigetto delle richieste formulate con atto di citazione e vittoria di spese;
In via principale nel merito: rigettare tutte le domande svolte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella memoria di costituzione e nei successivi scritti difensivi, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
In via riconvenzionale e in caso di procedibilità dell'azione attorea: accertare e dichiarare
l'intervenuta usucapione della servitù di veduta e di scolo delle acque piovane come in premessa meglio specificato, stante la sussistenza dei relativi presupposti e, per l'effetto, condannare parte attrice alla rimozione dell'infrastruttura, munita di rete e teli coprenti, collocata a ridosso delle finestre dell'immobile di proprietà di parte convenuta;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria.
Si chiede la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente depositato deduceva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito a Leno (BS), in via IV Novembre, censito al NCT del Comune di Leno al foglio
27, mappale 344, subalterno 27, con pertinenziale cortile privato censito al NCT del medesimo
Comune al foglio 27, mappale 813, confinante con il capannone appartenente a CP_1
odierna convenuta, censito al NCT del Comune di Leno, al foglio 27, mappale 344, subalterno 6, che non godeva, secondo la prospettazione attorea, di alcun diritto reale sulle unità immobiliari di proprietà della Pt_1
L'attrice lamentava la realizzazione, ad opera della convenuta, di quattro finestre sulla facciata prospiciente il cortile di sua proprietà esclusiva in violazione delle previsioni contenute nel codice civile, nonché la costruzione, a seguito della ristrutturazione del capannone appartenente alla convenuta, di una gronda sporgente a ridosso della sua proprietà, e chiedeva la condanna della controparte alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione CP_1
per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e, nel merito, per chiedere il rigetto delle domande attoree, avanzando, in via subordinata e in caso di procedibilità dell'azione attorea, domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione delle servitù di veduta e di scolo delle acque meteoriche sulla proprietà della controparte.
All'udienza del 7.7.2022 il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, assegnava alle parti termine di quindici giorni per l'instaurazione della stessa, alla quale provvedeva poi la sola parte convenuta esclusivamente in riferimento alla propria domanda riconvenzionale.
Dopo essere stata erroneamente rimessa in decisione al Collegio in quanto registrata quale causa avente ad oggetto una querela di falso e rimessa al Giudice monocratico ai sensi dell'art. 281- septies c.p.c., all'udienza di discussione, svoltasi in data odierna in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni, e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con il decreto di fissazione dell'udienza, redigeva la sentenza di seguito estesa.
***
Le domande attoree sono improcedibili per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria nelle controversie in materia di diritti reali, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs.
28/2010.
L'unica procedura di mediazione promossa nel termine di quindici giorni assegnato dal Giudice all'udienza del 7.7.2022, infatti, è stata quella avente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta: come si evince dalla documentazione depositata in giudizio dalla convenuta l'istanza di mediazione ha ad oggetto l'“accertamento chiesto in via riconvenzionale nella causa n. 3075/2022 in favore della sig.ra (proprietaria del fabbricato sito in CP_1
Leno alla via 4 novembre n. 4, NCT comune di Leno Mapp. 344 sub. 6 f.27) dell'intervenuta usucapione della servitù di veduta e di scarico delle acque meteoriche sulla confinante corte di proprietà della sig.ra NCT comune di Leno Mapp. 813 f. 27”. Parte_1
La domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, tuttavia, è stata avanzata solo in via subordinata in ipotesi di procedibilità dell'azione attorea, circostanza non verificatasi per le ragioni sopra viste: essa, quindi, rimane assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (nessuna rinuncia sostanziale può ravvisarsi nella condotta processuale assunta dalla parte convenuta, che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha avanzato la propria domanda riconvenzionale solo in ipotesi di procedibilità dell'azione attorea), e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giuseppe Stringa Basile, dichiaratosi antistatario. Nessun rimborso può, invece, essere riconosciuto alla parte convenuta per le spese di mediazione, poiché essa non ha dato prova di aver sostenuto il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'improcedibilità delle domande attoree;
2) PRENDE ATTO dell'avvenuto assorbimento delle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
3) CONDANNA la parte attrice, , a rimborsare alla parte convenuta, Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 545,00 per esborsi, compensi ed esborsi da distrarsi in favore dell'Avv.
Giuseppe Stringa Basile, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.
Brescia, 28.3.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209