TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 136/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonello Arru e dell'avv. Lidia Arru, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di aver lavorato dal 2003 al 2019 presso la residenza sanitaria assistenziale la Rosa del
Marganai ad Iglesias, addetta, dal 2003 al 2008, al servizio di lavanderia e dal 2008 al luglio 2019 all'attività di operatore sociosanitario;
- di aver lavorato, dal 2008 al 2014, a tempo pieno, svolgendo anche i turni notturni;
- dall'anno 2014, a seguito della visita del medico competente, di essere stata giudicata idonea all'attività lavorativa con prescrizioni (svolgimento di attività solo in compagnia di un collega limitazione del carico trasportabile pari a 5 kg);
- di aver cambiato la propria articolazione oraria, divenuta a tempo parziale (5 giorni di lavoro e
2 giorni di riposo) a seguito del giudizio di idoneità;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, la patologia di
“spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali multiple”;
- di aver inoltrato all' la domanda per ottenere l'indennizzo per la denunciata patologia in CP_1 data 26 giugno 2019; pagina 1 di 5 - che la domanda è stata respinta, mentre l'opposizione, formulata in data 3 dicembre 2019, non ha ottenuto alcun riscontro da parte dell' CP_1
Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, la ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell'Istituto, ha convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertata CP_1 la natura professionale della patologia denunciata e riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza secondo legge.
L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 23 aprile 2024, resistendo in CP_1 giudizio con articolate eccezioni.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le mansioni svolte dalla ricorrente sono state provate in giudizio mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 21 febbraio 2024 sono stati escussi i testimoni e Testimone_1 Tes_2
entrambi colleghi di lavoro della ricorrente dal 2003 fino alla cessazione del rapporto di
[...] lavoro di quest'ultima, avvenuta il 10 luglio 2019 a causa del licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa.
I testimoni hanno riferito che la ricorrente ha lavorato in lavanderia fino al 2008, occupandosi del lavaggio della biancheria e del cambio nei reparti.
Dal 2008 in poi, la ricorrente è stata addetta alle mansioni di operatore sociosanitario.
Secondo il teste , da quel momento i turni di lavoro venivano coperti da massimo due Tes_1 operatori, mentre il teste ha riferito che gli operavano massimo in tre persone;
in ogni caso, Tes_2 entrambi hanno riferito che capitava che l'intero turno in reparto fosse svolto da un solo operatore.
Circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno riferito che la ricorrente, come gli altri operatori, si occupava dell'igiene personale di tutti gli ospiti, la maggior parte dei quali non era autosufficiente perché allettata, e che tale attività si svolgeva indicativamente dalle ore 6:00 fino alle ore 11:00.
La colazione veniva servita dalle ore 8:00 fino ore 10:00, per cui gli i pazienti non allettati venivano condotti nella sala pranzo, mentre quelli allettati dovevano essere imboccati.
Dopo la colazione, i pazienti venivano accompagnati per le sessioni di fisioterapia, in carrozzina o a piedi e, nel frattempo, gli operatori provvedevano a rifare i letti e a risistemare le stanze, pulendo comodino, letto e armadio, e a predisporre la sala per il pranzo.
Dopo il pranzo, previsto per le 12:00, i pazienti venivano riportati nelle stanze per il riposo;
gli operatori provvedevano quindi a sparecchiare, lavare i piatti (a mano e poi riposti nella lavastoviglie) spazzare per terra e riordinare la sala. pagina 2 di 5 I testimoni hanno precisato che le operazioni di movimentazione dei pazienti, ad esempio dal letto alla carrozzina e viceversa, venivano svolte prevalentemente a mano, in quanto i sollevatori erano pochi e non sempre disponibili in ogni reparto. Secondo il teste , circa metà delle Tes_1 movimentazioni era eseguita manualmente.
Tra gli altri compiti degli operatori sociosanitari riferiti dai testimoni vi era anche la raccolta dei rifiuti, i quali venivano collocati in dei sacchi e portati con un carrellino nei cassonetti posti nel cortile;
la raccolta della biancheria sporca, che veniva portata nel deposito situato nel cortile della struttura;
la raccolta dei rifiuti speciali, anch'essi portati nell'apposito deposito nel cortile.
Circa l'orario dei turni, i testi hanno riferito che questi andavano dalle 6:00 alle 13:00 o dalle
7:00 alle 14:00 la mattina, e dalle 14:00 alle 21:00 o dalle 15:00 alle 22:00 la sera;
il turno di notte andava dalle 22:00 alle 6:00 del mattino.
Il personale addetto ai turni serali svolgeva le stesse mansioni di quello che si occupava del turno mattutino (igiene personale, cambio panno, movimentazione dei pazienti, assistenza per i pasti ecc.) con esclusione della doccia o del lavaggio completo dei pazienti allettati, svolto solo la mattina;
il turno notturno veniva coperto da un solo operatore.
Infine, entrambi i testimoni hanno riferito che la struttura ospitava mediamente 20 persone per ogni reparto, e che non si scendeva mai sotto la soglia di 15 persone per reparto.
Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 3 marzo 2025, ha ritenuto la ricorrente afflitta da “ernia discale lombare L4-L5 in discopatie multiple”.
La visita eseguita in sede di operazioni peritali ha evidenziato “la riduzione dei movimenti di flesso-estensione della colonna lombare per circa 1/5, senza gravi ripercussioni sulla deambulazione e sulla funzionalità del rachide […] a sinistra lieve positività della manovra di
LA con lieve contrattura muscolare;
è inoltre assente deficit neurologico periferico a carico del TA, dell'ELA ed ECD, con deambulazione sulle punte e sui talloni normale”.
A giudizio del consulente, il quadro clinico riscontrato non presenta, attualmente, un concreto deficit funzionale, non essendo presenti una diminuzione di grado importante della funzionalità statico-dinamica della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti con associato deficit di gruppi muscolari;
tuttavia, l'ausiliario ha riconosciuto la sussistenza della patologia denunciata in ricorso e ha individuato nell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel corso degli anni un fattore concausale nello sviluppo della medesima.
Il c.t.u. infine stimato la misura del danno biologico pari all'8 per cento, facendo riferimento al codice 213 del D.M. n. 38/2000. pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha formulato osservazioni alla bozza della perizia, ritenendo la misura di danno biologico individuata dal consulente sottostimata rispetto alle evidenze cliniche emerse sia documentalmente che ad esito della visita eseguita in sede di operazioni peritali (vedi osservazioni da parte del c.t.p. di parte ricorrente allegate al deposito della perizia da parte del c.t.u.).
Il c.t.u. ha replicato alle osservazioni, sostenendo che la percentuale di danno biologico di cui al codice 213 (ernia discale lombare – senza alcuna specificazione di lesione unica o multipla) è indicata fino al 12 per cento, e va dunque graduata a seconda dell'obiettività rilevata durante la visita peritale.
Ciò premesso, a suo giudizio la valutazione è da ritenersi corretta alla luce dell'obiettività riscontrata, nella quale “non sono presenti nè deficit neurologico periferico a carico del TA, dell'ELA ed ECD, né alterazione della deambulazione sulle punte e sui talloni;
anche i riflessi osteo-tendinei sono normali e la limitazione funzionale è decisamente lieve (appena un quinto dei movimenti di flesso-estensione). Solo il segno di LA è lievemente positivo a sinistra mentre è del tutto negativo a destra”.
Per tali ragioni, ha concluso confermando la valutazione già espressa, e indicando nell'8 per cento la misura del danno biologico.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni rese al consulente di parte ricorrente.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura dell'8 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale spettante, CP_1 commisurato ad un danno biologico dell'8 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 giugno 2019.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'8 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'8 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 136/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonello Arru e dell'avv. Lidia Arru, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di aver lavorato dal 2003 al 2019 presso la residenza sanitaria assistenziale la Rosa del
Marganai ad Iglesias, addetta, dal 2003 al 2008, al servizio di lavanderia e dal 2008 al luglio 2019 all'attività di operatore sociosanitario;
- di aver lavorato, dal 2008 al 2014, a tempo pieno, svolgendo anche i turni notturni;
- dall'anno 2014, a seguito della visita del medico competente, di essere stata giudicata idonea all'attività lavorativa con prescrizioni (svolgimento di attività solo in compagnia di un collega limitazione del carico trasportabile pari a 5 kg);
- di aver cambiato la propria articolazione oraria, divenuta a tempo parziale (5 giorni di lavoro e
2 giorni di riposo) a seguito del giudizio di idoneità;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, la patologia di
“spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali multiple”;
- di aver inoltrato all' la domanda per ottenere l'indennizzo per la denunciata patologia in CP_1 data 26 giugno 2019; pagina 1 di 5 - che la domanda è stata respinta, mentre l'opposizione, formulata in data 3 dicembre 2019, non ha ottenuto alcun riscontro da parte dell' CP_1
Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, la ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell'Istituto, ha convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertata CP_1 la natura professionale della patologia denunciata e riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico in misura del 12 per cento, con decorrenza secondo legge.
L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 23 aprile 2024, resistendo in CP_1 giudizio con articolate eccezioni.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le mansioni svolte dalla ricorrente sono state provate in giudizio mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 21 febbraio 2024 sono stati escussi i testimoni e Testimone_1 Tes_2
entrambi colleghi di lavoro della ricorrente dal 2003 fino alla cessazione del rapporto di
[...] lavoro di quest'ultima, avvenuta il 10 luglio 2019 a causa del licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa.
I testimoni hanno riferito che la ricorrente ha lavorato in lavanderia fino al 2008, occupandosi del lavaggio della biancheria e del cambio nei reparti.
Dal 2008 in poi, la ricorrente è stata addetta alle mansioni di operatore sociosanitario.
Secondo il teste , da quel momento i turni di lavoro venivano coperti da massimo due Tes_1 operatori, mentre il teste ha riferito che gli operavano massimo in tre persone;
in ogni caso, Tes_2 entrambi hanno riferito che capitava che l'intero turno in reparto fosse svolto da un solo operatore.
Circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno riferito che la ricorrente, come gli altri operatori, si occupava dell'igiene personale di tutti gli ospiti, la maggior parte dei quali non era autosufficiente perché allettata, e che tale attività si svolgeva indicativamente dalle ore 6:00 fino alle ore 11:00.
La colazione veniva servita dalle ore 8:00 fino ore 10:00, per cui gli i pazienti non allettati venivano condotti nella sala pranzo, mentre quelli allettati dovevano essere imboccati.
Dopo la colazione, i pazienti venivano accompagnati per le sessioni di fisioterapia, in carrozzina o a piedi e, nel frattempo, gli operatori provvedevano a rifare i letti e a risistemare le stanze, pulendo comodino, letto e armadio, e a predisporre la sala per il pranzo.
Dopo il pranzo, previsto per le 12:00, i pazienti venivano riportati nelle stanze per il riposo;
gli operatori provvedevano quindi a sparecchiare, lavare i piatti (a mano e poi riposti nella lavastoviglie) spazzare per terra e riordinare la sala. pagina 2 di 5 I testimoni hanno precisato che le operazioni di movimentazione dei pazienti, ad esempio dal letto alla carrozzina e viceversa, venivano svolte prevalentemente a mano, in quanto i sollevatori erano pochi e non sempre disponibili in ogni reparto. Secondo il teste , circa metà delle Tes_1 movimentazioni era eseguita manualmente.
Tra gli altri compiti degli operatori sociosanitari riferiti dai testimoni vi era anche la raccolta dei rifiuti, i quali venivano collocati in dei sacchi e portati con un carrellino nei cassonetti posti nel cortile;
la raccolta della biancheria sporca, che veniva portata nel deposito situato nel cortile della struttura;
la raccolta dei rifiuti speciali, anch'essi portati nell'apposito deposito nel cortile.
Circa l'orario dei turni, i testi hanno riferito che questi andavano dalle 6:00 alle 13:00 o dalle
7:00 alle 14:00 la mattina, e dalle 14:00 alle 21:00 o dalle 15:00 alle 22:00 la sera;
il turno di notte andava dalle 22:00 alle 6:00 del mattino.
Il personale addetto ai turni serali svolgeva le stesse mansioni di quello che si occupava del turno mattutino (igiene personale, cambio panno, movimentazione dei pazienti, assistenza per i pasti ecc.) con esclusione della doccia o del lavaggio completo dei pazienti allettati, svolto solo la mattina;
il turno notturno veniva coperto da un solo operatore.
Infine, entrambi i testimoni hanno riferito che la struttura ospitava mediamente 20 persone per ogni reparto, e che non si scendeva mai sotto la soglia di 15 persone per reparto.
Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 3 marzo 2025, ha ritenuto la ricorrente afflitta da “ernia discale lombare L4-L5 in discopatie multiple”.
La visita eseguita in sede di operazioni peritali ha evidenziato “la riduzione dei movimenti di flesso-estensione della colonna lombare per circa 1/5, senza gravi ripercussioni sulla deambulazione e sulla funzionalità del rachide […] a sinistra lieve positività della manovra di
LA con lieve contrattura muscolare;
è inoltre assente deficit neurologico periferico a carico del TA, dell'ELA ed ECD, con deambulazione sulle punte e sui talloni normale”.
A giudizio del consulente, il quadro clinico riscontrato non presenta, attualmente, un concreto deficit funzionale, non essendo presenti una diminuzione di grado importante della funzionalità statico-dinamica della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti con associato deficit di gruppi muscolari;
tuttavia, l'ausiliario ha riconosciuto la sussistenza della patologia denunciata in ricorso e ha individuato nell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel corso degli anni un fattore concausale nello sviluppo della medesima.
Il c.t.u. infine stimato la misura del danno biologico pari all'8 per cento, facendo riferimento al codice 213 del D.M. n. 38/2000. pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha formulato osservazioni alla bozza della perizia, ritenendo la misura di danno biologico individuata dal consulente sottostimata rispetto alle evidenze cliniche emerse sia documentalmente che ad esito della visita eseguita in sede di operazioni peritali (vedi osservazioni da parte del c.t.p. di parte ricorrente allegate al deposito della perizia da parte del c.t.u.).
Il c.t.u. ha replicato alle osservazioni, sostenendo che la percentuale di danno biologico di cui al codice 213 (ernia discale lombare – senza alcuna specificazione di lesione unica o multipla) è indicata fino al 12 per cento, e va dunque graduata a seconda dell'obiettività rilevata durante la visita peritale.
Ciò premesso, a suo giudizio la valutazione è da ritenersi corretta alla luce dell'obiettività riscontrata, nella quale “non sono presenti nè deficit neurologico periferico a carico del TA, dell'ELA ed ECD, né alterazione della deambulazione sulle punte e sui talloni;
anche i riflessi osteo-tendinei sono normali e la limitazione funzionale è decisamente lieve (appena un quinto dei movimenti di flesso-estensione). Solo il segno di LA è lievemente positivo a sinistra mentre è del tutto negativo a destra”.
Per tali ragioni, ha concluso confermando la valutazione già espressa, e indicando nell'8 per cento la misura del danno biologico.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni rese al consulente di parte ricorrente.
Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura dell'8 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale spettante, CP_1 commisurato ad un danno biologico dell'8 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 giugno 2019.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'8 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'8 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5