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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 532/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 29/05/2025, alle ore 10:24, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CHESSA SEBASTIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. TERZINI in sostituzione dell'Avv. SCALMANINI PAOLA;
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. CHESSA rinuncia alla domanda del danno patrimoniale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1
stud iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui
[...] P.IVA_1 ttivam to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 01/07/2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che la patologia ad entrambe le spalle e al rachide lombare da cui è affetto il signor è stata contratta e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa, Parte_1
CP_ dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante pro – tempore
, a corrispondere al ricorrente il trattamento economico ( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari al 14% ( 8% rachide lombare , 5% spalla destra e 4% spalla sinistra) , anche con riferimento al Dlgs 38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa , secondo le tabelle di danno ex DM 12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre
IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro presso il macello sito in Lodi alle dipendenze di diverse società succedutesi nell'arco degli anni;
- delle mansioni svolte lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro per cinque giorni alla settimana;
Pag. 1 di 6 - dello sforzo impresso alla schiena ed alle spalle nell'espletamento delle suddette mansioni;
- delle tre domande amministrative presentate per il riconoscimento della malattia professionale rispettivamente alla spalla destra, alla spalla sinistra ed al rachide lombare;
- dell'esito negativo della procedura amministrativa.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale delle discopatie, per CP_1 assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 22.01.2025, testimoni escussi , , e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di criterio di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato.
Al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
20.06.2018, n. 16248).
Si tratta a tutti gli effetti di una presunzione semplice di origine professionale della malattia.
La prova del lavoratore deve dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata)
l'adibizione sistematica e continuativa (non episodica) allo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia, in termini di esposizione, abituale e sistematica, alla malattia tabellata.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la CP_1 malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova contraria a carico di deve essere rigorosa e riguardare l'effettività dell'esposizione a CP_1
Pag. 2 di 6 rischio, ovvero dell'adibizione alla lavorazione rischiosa e il nesso di causalità nel caso specifico, nel senso dell'intervento, in concreto, di un fattore di natura extralavorativa da solo sufficiente a causare la malattia.
La prova contraria a carico di come detto, non può consistere in mere presunzioni, ma deve CP_1 sostanziarsi in una dimostrazione concreta dell'intervento di uno o più fattori patogeni di natura extraprofessionale, dotati di efficacia causale esclusiva in quanto da soli sufficienti a causare l'evento. non potrà fornire prova contraria della correlazione tra agente patogeno e malattia, perché tale CP_1 nesso è già oggetto di previsione tabellare.
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale ed orale è emersa l'esposizione continuativa al rischio del ricorrente.
Durata e sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente non sono in contestazione tra le parti ed è peraltro documentale (v. lettera di assunzione, doc. n. 21 ric.; doc. n. 21 res.) che svolgesse la mansione di addetto al taglio quarti alle dipendenze di con decorrenza dal 01.06.2009. CP_2
I testimoni escussi, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare in quanto colleghi di lavoro del ricorrente, hanno reso deposizioni precise e concordi tra loro.
È emerso che l'utilizzo continuativo da parte del ricorrente, per anni e nell'arco di cinque giorni alla settimana, di strumentazione per movimentare e tagliare i pezzi di carne comportava un moto delle spalle e delle braccia, oltre che della schiena, il che esponeva molto probabilmente il ricorrente al rischio specifico di sovraccarico delle parti del corpo impegnate nelle lavorazioni e taglio delle carni e nell'etichettatura.
Il teste ha riferito che: “erano vitelli interi. Lui teneva le mani alzate spaccando l'osso Testimone_4
e dividendo il vitello appeso in due parti. Teneva l'ascia con due mani e faceva un movimento a picchiare con entrambe le spalle
e le braccia per spaccare il vitello in due. Il movimento era simile allo spaccare di un muro con le mani. Lavorava sempre in piedi” e: “il ricorrente stava per la maggior parte del suo orario di lavoro con le braccia alzate. Avendo la carcassa di fronte, il ricorrente, con la mannaia, partendo dall'alto, divideva il vitello in due parti. I gomiti erano all'altezza delle spalle, poi man mano che scendeva verso la testa della carcassa (appesa a testa in giù), un po' si chinava sulle ginocchia, sempre muovendo le braccia dall'alto verso il basso”. Confermano i testimoni (“i vitelli erano appesi con un gancio. Delle Testimone_5 volte erano appese le cosce, del peso di 30 kg. Un vitello pesava di più di 30 kg, anche 90, 100 kg. Il ricorrente con la mazzetta spaccava il vitello dalla pedana. Ogni settimana venivano spaccati centinaia di vitelli, più di 400 o 600, a seconda dell'ordine”)
e (“il vitello era appeso e pesava 140 kg., o 160 kg. dipendeva dalla provenienza. Lavorava in Persona_2 piedi. Lavorava così a staccare il vitello per 4-5 ore. La mannaia era pesante, circa 3-4 kg. Usava anche il coltello per rifinire il singolo pezzo, sempre appeso. Usava anche la sega elettrica per dividere le lombate in pezzi, che usava per forza con due mani.
Era pesante. Le braccia erano sempre in movimento e per la maggior parte del tempo stavano alzate sopra la testa. Poi si girava, si chinava, perché si muoveva intorno al pezzo appeso, partendo dall'alto verso il basso. Lo lavorava tutto e si muoveva sempre mentre lo lavorava”).
L'utilizzo costante di strumentazione pesante per anni, la posizione eretta ed in piedi lungo tutto il turno di
Pag. 3 di 6 lavoro, il moto impresso continuativamente alla schiena ed alle braccia alzate per i tagli e per l'etichettatura sono elementi che comprovano la esposizione alla lavorazione rischiosa, né fornisce prova CP_1 contraria di una differente origine delle patologie alla schiena ed alle spalle (tendinopatia e spondilodiscopatia).
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha concluso, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “il sig. nato in [...] il 11\06\73, destrimane, già operaio macellatore, è Parte_1 affetto da tendinopatia degenerativa bilaterale, prevalente a dx, della cuffia dei rotatori, causativa di algo-disfunzionalità di spalle, più grave alla spalla dx, nonché da spondilopatia dorso-lombare per plurime discopatie, evolute verso ernie discali a livello
L2-L3 ed L5-S1 in modesto contesto artrosico. Si tratta di infermità da ricondurre causalmente alla mansioni lavorative svolte Controparte_ Con dal ricorrente presso il macello di Ospedaletto Lodigiano (LO) alle dipendenze di e di con particolare Parte_2 riguardo alle operazioni di disosso verticale ossia di spaccamento e di sfianco delle carcasse dei vitelli, operazioni comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori e della colonna nonché sollevamento emovimentazione manuale di carichi. La spondilopatia dorso-lombare erniaria è infermità tabellata (n. 73) e configura danno biologico pari al 7 (sette) per cento (voce
213 vigente tabella ), la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, più grave alla spalla dx, è anch'essa tabellata CP_1
(n. 74) e configura danno biologico pari al 4 (quattro) per cento alla spalla dx e pari al 3 (tre) per cento alla spalla sx (voci
227 e 224 vigente tabella ). Il grado complessivo di invalidità, con riferimento al danno biologico, è da valutare con CP_1 calcolo riduzionistico, in misura pari al 13 (tredici) per cento”.
Le argomentazioni del C.T.U., anche in punto di natura tabellata delle malattie, sono del tutto aderenti alla vita lavorativa del ricorrente quale emersa dalla documentazione e dall'istruttoria testimoniale e vengono condivise dal giudicante.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura - deve essere accertata la natura professionale tabellata delle malattie che affliggono il ricorrente e deve essere condannato al pagamento del trattamento economico conseguente all'accertamento CP_1 della percentuale del 13% come effettuato dal C.T.U, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA SEBASTIANO.
Pag. 4 di 6 Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richiesto dal C.T.U.
(cfr. ordinanza datata 11.02.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la natura professionale tabellata delle patologie del ricorrente e per l'effetto,
a. accerta l'invalidità permanente del ricorrente nella misura accertata in corso di giudizio (4% spalla destra, 3% spalla sinistra, 7% rachide lombare);
b. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni di legge CP_1 conseguenti alla percentuale globale accertata nella misura del 13% secondo criteri del TU, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
SEBASTIANO, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 29/05/2025, alle ore 10:24, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CHESSA SEBASTIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. TERZINI in sostituzione dell'Avv. SCALMANINI PAOLA;
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. CHESSA rinuncia alla domanda del danno patrimoniale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1
stud iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui
[...] P.IVA_1 ttivam to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 01/07/2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che la patologia ad entrambe le spalle e al rachide lombare da cui è affetto il signor è stata contratta e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa, Parte_1
CP_ dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante pro – tempore
, a corrispondere al ricorrente il trattamento economico ( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari al 14% ( 8% rachide lombare , 5% spalla destra e 4% spalla sinistra) , anche con riferimento al Dlgs 38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa , secondo le tabelle di danno ex DM 12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre
IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro presso il macello sito in Lodi alle dipendenze di diverse società succedutesi nell'arco degli anni;
- delle mansioni svolte lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro per cinque giorni alla settimana;
Pag. 1 di 6 - dello sforzo impresso alla schiena ed alle spalle nell'espletamento delle suddette mansioni;
- delle tre domande amministrative presentate per il riconoscimento della malattia professionale rispettivamente alla spalla destra, alla spalla sinistra ed al rachide lombare;
- dell'esito negativo della procedura amministrativa.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale delle discopatie, per CP_1 assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienza del 22.01.2025, testimoni escussi , , e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre svolgere alcune premesse in materia di criterio di riparto dell'onere della prova.
In tema di malattia professionale, l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato.
Al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 13.12.2021, n. 39751; in argomento, si veda l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite, del 09.03.1990, n. 1919 in materia, tra le altre cose, di interpretazione estensiva delle tabelle delle malattie professionali;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04.02.2019, n. 3207; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
20.06.2018, n. 16248).
Si tratta a tutti gli effetti di una presunzione semplice di origine professionale della malattia.
La prova del lavoratore deve dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata)
l'adibizione sistematica e continuativa (non episodica) allo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia, in termini di esposizione, abituale e sistematica, alla malattia tabellata.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova - a carico dell' - che la CP_1 malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro (in termini, v. Cass. civ. Sez. lavoro,
25.09.2004, n. 19312; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26.07.2004, n. 14023).
La prova contraria a carico di deve essere rigorosa e riguardare l'effettività dell'esposizione a CP_1
Pag. 2 di 6 rischio, ovvero dell'adibizione alla lavorazione rischiosa e il nesso di causalità nel caso specifico, nel senso dell'intervento, in concreto, di un fattore di natura extralavorativa da solo sufficiente a causare la malattia.
La prova contraria a carico di come detto, non può consistere in mere presunzioni, ma deve CP_1 sostanziarsi in una dimostrazione concreta dell'intervento di uno o più fattori patogeni di natura extraprofessionale, dotati di efficacia causale esclusiva in quanto da soli sufficienti a causare l'evento. non potrà fornire prova contraria della correlazione tra agente patogeno e malattia, perché tale CP_1 nesso è già oggetto di previsione tabellare.
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale ed orale è emersa l'esposizione continuativa al rischio del ricorrente.
Durata e sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente non sono in contestazione tra le parti ed è peraltro documentale (v. lettera di assunzione, doc. n. 21 ric.; doc. n. 21 res.) che svolgesse la mansione di addetto al taglio quarti alle dipendenze di con decorrenza dal 01.06.2009. CP_2
I testimoni escussi, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare in quanto colleghi di lavoro del ricorrente, hanno reso deposizioni precise e concordi tra loro.
È emerso che l'utilizzo continuativo da parte del ricorrente, per anni e nell'arco di cinque giorni alla settimana, di strumentazione per movimentare e tagliare i pezzi di carne comportava un moto delle spalle e delle braccia, oltre che della schiena, il che esponeva molto probabilmente il ricorrente al rischio specifico di sovraccarico delle parti del corpo impegnate nelle lavorazioni e taglio delle carni e nell'etichettatura.
Il teste ha riferito che: “erano vitelli interi. Lui teneva le mani alzate spaccando l'osso Testimone_4
e dividendo il vitello appeso in due parti. Teneva l'ascia con due mani e faceva un movimento a picchiare con entrambe le spalle
e le braccia per spaccare il vitello in due. Il movimento era simile allo spaccare di un muro con le mani. Lavorava sempre in piedi” e: “il ricorrente stava per la maggior parte del suo orario di lavoro con le braccia alzate. Avendo la carcassa di fronte, il ricorrente, con la mannaia, partendo dall'alto, divideva il vitello in due parti. I gomiti erano all'altezza delle spalle, poi man mano che scendeva verso la testa della carcassa (appesa a testa in giù), un po' si chinava sulle ginocchia, sempre muovendo le braccia dall'alto verso il basso”. Confermano i testimoni (“i vitelli erano appesi con un gancio. Delle Testimone_5 volte erano appese le cosce, del peso di 30 kg. Un vitello pesava di più di 30 kg, anche 90, 100 kg. Il ricorrente con la mazzetta spaccava il vitello dalla pedana. Ogni settimana venivano spaccati centinaia di vitelli, più di 400 o 600, a seconda dell'ordine”)
e (“il vitello era appeso e pesava 140 kg., o 160 kg. dipendeva dalla provenienza. Lavorava in Persona_2 piedi. Lavorava così a staccare il vitello per 4-5 ore. La mannaia era pesante, circa 3-4 kg. Usava anche il coltello per rifinire il singolo pezzo, sempre appeso. Usava anche la sega elettrica per dividere le lombate in pezzi, che usava per forza con due mani.
Era pesante. Le braccia erano sempre in movimento e per la maggior parte del tempo stavano alzate sopra la testa. Poi si girava, si chinava, perché si muoveva intorno al pezzo appeso, partendo dall'alto verso il basso. Lo lavorava tutto e si muoveva sempre mentre lo lavorava”).
L'utilizzo costante di strumentazione pesante per anni, la posizione eretta ed in piedi lungo tutto il turno di
Pag. 3 di 6 lavoro, il moto impresso continuativamente alla schiena ed alle braccia alzate per i tagli e per l'etichettatura sono elementi che comprovano la esposizione alla lavorazione rischiosa, né fornisce prova CP_1 contraria di una differente origine delle patologie alla schiena ed alle spalle (tendinopatia e spondilodiscopatia).
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha concluso, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “il sig. nato in [...] il 11\06\73, destrimane, già operaio macellatore, è Parte_1 affetto da tendinopatia degenerativa bilaterale, prevalente a dx, della cuffia dei rotatori, causativa di algo-disfunzionalità di spalle, più grave alla spalla dx, nonché da spondilopatia dorso-lombare per plurime discopatie, evolute verso ernie discali a livello
L2-L3 ed L5-S1 in modesto contesto artrosico. Si tratta di infermità da ricondurre causalmente alla mansioni lavorative svolte Controparte_ Con dal ricorrente presso il macello di Ospedaletto Lodigiano (LO) alle dipendenze di e di con particolare Parte_2 riguardo alle operazioni di disosso verticale ossia di spaccamento e di sfianco delle carcasse dei vitelli, operazioni comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori e della colonna nonché sollevamento emovimentazione manuale di carichi. La spondilopatia dorso-lombare erniaria è infermità tabellata (n. 73) e configura danno biologico pari al 7 (sette) per cento (voce
213 vigente tabella ), la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, più grave alla spalla dx, è anch'essa tabellata CP_1
(n. 74) e configura danno biologico pari al 4 (quattro) per cento alla spalla dx e pari al 3 (tre) per cento alla spalla sx (voci
227 e 224 vigente tabella ). Il grado complessivo di invalidità, con riferimento al danno biologico, è da valutare con CP_1 calcolo riduzionistico, in misura pari al 13 (tredici) per cento”.
Le argomentazioni del C.T.U., anche in punto di natura tabellata delle malattie, sono del tutto aderenti alla vita lavorativa del ricorrente quale emersa dalla documentazione e dall'istruttoria testimoniale e vengono condivise dal giudicante.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura - deve essere accertata la natura professionale tabellata delle malattie che affliggono il ricorrente e deve essere condannato al pagamento del trattamento economico conseguente all'accertamento CP_1 della percentuale del 13% come effettuato dal C.T.U, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA SEBASTIANO.
Pag. 4 di 6 Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 500,00, oltre accessori come richiesto dal C.T.U.
(cfr. ordinanza datata 11.02.2025), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la natura professionale tabellata delle patologie del ricorrente e per l'effetto,
a. accerta l'invalidità permanente del ricorrente nella misura accertata in corso di giudizio (4% spalla destra, 3% spalla sinistra, 7% rachide lombare);
b. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni di legge CP_1 conseguenti alla percentuale globale accertata nella misura del 13% secondo criteri del TU, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
SEBASTIANO, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 500,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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