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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 375/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1249/2018, pubblicata il 27.06.2018
TRA
, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ermenegildo Loffredo, cf. giusta procura stesa si foglio C.F._2
separato annesso all'atto di appello, elett.nte dom.to presso il suo studio in
Casalnuovo di Napoli, via Napoli n. 19
Appellante
E
p.iva , con sede in Torino Controparte_1 P.IVA_1
alla via Corte d'Appello 11, in persona del suo legale rapp.te, Dirigente Ufficio
Sinistri, , procuratore ad negotia in virtù di procura speciale per Notar CP_2
di Torino, del 19/06/2013, rep. 117546, racc. 14024, rapp.to e difeso Persona_1
dall'avv. Pierpaolo Gargano, cf. – p. iva , giusta C.F._3 P.IVA_2
1 procura in calce alla comparsa di risposta, nel cui studio in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 45 elett.te domicilia
Appellata, appellante incidentale
NONCHE'
(già , società con Controparte_3 Controparte_4
sede in Milano al viale Certosa n. 222, p.iva in persona del procuratore P.IVA_3
speciale , munito dei poteri rappresentativi con procura per Notaio CP_5
rep. N. 94480, racc. 20440, rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti Per_2
posta in calce alla comparsa di costituzione in appello, e facente parte del fascicolo di ufficio, dall'avv. Francesco Napolitano, cf. presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 162
Appellata
E
, , , anche nella Controparte_6 CP_7 CP_8
qualità di amministratrice di sostegno di , Controparte_6 Controparte_9
, CP_10 CP_11
Appellati contumaci
NONCHE'
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e , quali eredi di CP_15 CP_16 CP_17
Persona_3
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti costituite concludevano come da relative note.
2 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Parte_1
giudizio, innanzi al tribunale di Nola, e Controparte_1 Persona_3
al fine di sentir condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali e non patiti per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 12.6.2007, trovandosi come trasportato a bordo del motociclo
Piaggio Liberty tg. AACL8, condotto da , di proprietà di Controparte_6 Persona_3
[...]
Costituitosi che deduceva che il sinistro ebbe a verificarsi per Persona_3
esclusiva responsabilità del conducente della Renault IO, si costituiva, altresì,
[...]
che resisteva alla domanda, eccependo la responsabilità o il Controparte_1
concorso del LO ex art. 1227 c.c. e, prospettando il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile, in via riconvenzionale, per quel che rileva in questa sede,
previo accertamento della responsabilità, anche parziale, del conducente della Renault
IO, di proprietà di convolta nel sinistro, e in ipotesi Controparte_9 CP_11
di accoglimento della domanda ex art. 141 d.lgs. n. 209/05 del , chiedeva ai Pt_1
sensi dell'art. 140 d. lgs cit., previa loro chiamata in causa, di individuare l'esatto ammontare dei danni subiti da tutte le parti convolte ( conducente del Controparte_6
motoveicolo, e suoi genitori, CP_7 CP_8 Controparte_18
trasportato sulla Renault e della sua proprietaria) e in caso di esubero del massimale di polizza nella misura di euro 774.685,35, ridurre proporzionalmente i diritti CP_4
delle parti danneggiate fino alla concorrenza della somma assicurata di cui al massimale, individuando anche la quota di danno spettante a , così Parte_1
limitando la condanna di essa ex art. 141 TUA. CP_1
3 Integrato il contraddittorio come richiesto, si costituivano e CP_7 CP_8
professando la loro estraneità al giudizio, nonché interveniva
[...] [...]
(già ), la quale resisteva ad ogni domanda. CP_3 CP_4
Concessa una provvisionale con ordinanza del 23.5.2014, il tribunale adito così
statuiva:
“- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara che l'attore Parte_1 ha diritto al risarcimento, da parte della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, dei danni da lesioni personali riportati dall'attore medesimo nel sinistro per cui è causa, quantificati nella somma complessiva di euro
330.741,58, compresi euro 271.137,60, già corrisposti dalla Controparte_1
a titolo di provvisionale;
- per l'effetto, condanna la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di , della somma Parte_1 residua di euro 59.603,98, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (12-06-
2007) e quindi anno per anno e a partire dal 12-06-2007 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 59.603,98, dal momento della presente decisione al saldo;
- dichiara assorbita ogni domanda attorea proposta, ex artt. 2043 c.c. e 144 D.LGS. n.
209/2005, in via subordinata nei confronti dei convenuti in solido;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti dei convenuti;
- rigetta ogni domanda avanzata dalla in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei chiamati in causa, di Per_3
e della , già
[...] Controparte_3 Controparte_4
- compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti costituite;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite in solido fra loro le spese della c.t.u., ivi compresa la relativa integrazione;
- nulla per le spese delle parti non costituite.”.
Il tribunale adito, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello principale ed incidentale, a) dato per provato il fatto storico e le lesioni patite dal
4 , e inquadrata l'azione proposta nell'ambito dell'art. 141 TUA, che prescinde Pt_1
dall'accertamento della responsabilità del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, b) per questo correttamente avendo il precedente istruttore rigettato le istanze di prova, ivi comprese quelle della dirette ad accertare CP_1
l'ammontare dei danni alla persona subiti dagli altri soggetti coinvolti ai fini previsti dall'art. 140 d.lgs cit, avendo questi, come risultante dalla sentenza n. 146/2015
sempre del tribunale di Nola, chiesto il risarcimento all'altra compagnia, l'allora
c) riteneva dimostrate le lesioni subite dal nella misura Controparte_4 Pt_1
indicata dal c.t.u. dott. determinate nel 38% di danno biologico, itt Persona_4
di 400 gg., itp di 250 gg. al 75, e al 50% per ulteriori 150 gg, , quantificando le spese mediche in euro 356,58, mentre per le restanti affermando che la parte attrice non aveva “fornito elementi tali da indurre a ritenerle congrue”; d) aggiungeva che erano da condividere anche le conclusioni di cui alla disposta integrazione di ctu, avendo l'ausiliario dott. “risposto puntualmente alle osservazioni attoree”; e) Per_5
liquidava il danno in base alle tabelle di Milano, essendo il danno superiore al 9%,
quantificandolo in euro 265.460,00 all'attualità per danno biologico, in euro
39.200,00 all'attualità per itt (euro 98,00 al giorno), euro 18.375,00 per itp al 75% ed euro 7.350,00 per itp al 50%, per complessivi euro 330.741,58, ivi comprese le spese mediche di euro 356,58, sicché, detratta la somma riconosciuta a titolo di provvisionale di euro 271.137,60, la somma ancora dovuta ammontava ad euro
59.603,98, su cui accordare gli interessi con le modalità indicate in sentenza e nel dispositivo;
f) riteneva che non andava effettuata una separata liquidazione del danno morale ed esistenziale, già compresi nella liquidazione, costituendo altrimenti una inammissibile duplicazione, non essendo “emersi elementi in base ai quali si possa
accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. Anzi l'integrazione
5 d'ufficio della consulenza tecnica induce ad escluderlo”, né potendo riconoscersi una personalizzazione del danno non patrimoniale, occorrendo la “necessaria prova di
specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a
superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione
forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939
del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze
istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa
indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale”.
Il tribunale, infine, rispetto alle ulteriori questioni da esaminare, così testualmente si esprimeva:
“Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è causa.
Va, poi, rigettata la domanda attorea avente ad oggetto gli interessi moratori per mala gestio asseritamente conseguente dall'omesso invio dell'offerta di pagamento nel rispetto dei termini di legge perché tale fatto non risulta adeguatamente provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Al risarcimento della somma sopra determinata va condannata solo la di CP_1
e non anche considerato che la domanda ex art. 141 CP_1 Persona_3
D.Lgs n. 209/2005 può essere proposta solo nei confronti della compagnia di assicurazione, come, infatti, è stato nel caso di specie.
L'accoglimento della domanda ex art. 141 D.Lgs n. 209/2005 comporta che vada dichiarata assorbita ogni domanda attorea proposta in via subordinata nei confronti dei convenuti in solido, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda de qua, ex artt.
2043 c.c. e 144 D.LGS. n. 209/2005.
Vanno, poi, rigettate tutte le domande avanzate dalla nei Controparte_1 confronti dei chiamati in causa e di Ed invero, la Persona_3 Parte_2 di cui all'art. 141 D.Lgs n. 209/2005, ai sensi del quarto comma del
[...] medesimo articolo, ha diritto di rivalsa solo nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
6 Nel caso di specie non può accogliersi neanche la domanda di rivalsa avanzata dalla nei confronti della , già Controparte_1 Controparte_3 quale impresa di assicurazione dell'asserito responsabile Controparte_19 civile, considerato che tale domanda è stata avanzata tardivamente, ossia nella comparsa conclusionale.
Quanto al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore per aver scelto di viaggiare su un ciclomotore versante in condizioni che, a norma del codice della strada e, secondo la normale prudenza, non ne avrebbero consentito il trasporto, invocato dalla
[...]
esso non può essere riconosciuto nel caso di specie. Ed infatti, il Controparte_1 precedente di questa stessa Autorità Giudiziaria richiamato dalla predetta convenuta, così come la giurisprudenza di legittimità cui il suddetto precedente ha aderito, attiene all'ipotesi di azione ex art. 2054 c.c. e non all'ipotesi in cui viene in rilievo un'azione ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, la quale prescindendo, come sopra osservato, dall'accertamento di responsabilità dei conducenti, non può che prescindere anche da un accertamento di concorso di colpa del traportato ex art. 1227 c.c., che presuppone necessariamente il primo accertamento.
Di conseguenza, non può essere accolta nel caso di specie neanche l'invocata azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato (vedasi pag. 3 della seconda – stante la precedente rimessione della causa sul ruolo – comparsa conclusionale della convenuta).”.
Regolava, infine, le spese così argomentando:
“Quanto alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione del fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità e, per quanto concerne i rapporti tra l'attore e la Controparte_1
anche in virtù della parziale soccombenza reciproca fra dette parti, insita
[...] nel non integrale accoglimento delle domande attoree. Tali circostanze integrano, invero,
a parere di questo Giudice, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Le spese della c.t.u., ivi compresa la relativa integrazione, liquidate in corso di causa, vanno poste a carico di tutte le parti costituite in solido fra loro.”,
rigettando, altresì, ogni richiesta avanzata ex art. 96 c.p.c..
B – Giudizio d'appello
7 B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Sul primo riferimento al parziale accoglimento delle domande attoree – Sul
chiamato in causa , avendo provveduto ad una errata correzione di Controparte_18
errore materiale in sentenza;
“2) Sul mancato riconoscimento delle spese documentate – Sul difetto di istruttoria e
carente motivazione”, non avendo considerato le spese per recupero anni scolastici documentate in euro 7.600,00, ritenute compatibili anche dai consulenti d'ufficio;
“3) Sul danno morale – Sul difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato –
Sul quantum risarcibile pari ad euro 338.922,00 ovvero euro 330.741,58”, costituendo il danno morale una voce autonoma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
ed avendo il tribunale preclusa la possibilità di darne prova, visto anche quanto riscontrato dal “responso” del dott. del 19.1.2019, errando, Persona_6
comunque, nella determinazione della somma;
“4) Sulla personalizzazione del danno ex art. 138 co. 3 del D.lgs. 209/05 – Sul difetto
di istruttoria e motivazione dell'atto impugnato”, insistendo nella richiesta di personalizzazione del danno, stante sempre il rigetto delle richieste istruttorie;
“5) Sulla mala gestio della – Sulle violazioni dei co. 2 e 5 dell'art. Parte_3
148 d.lgs. 209/05 – Sul difetto di istruttoria e motivazione”, avendo la compagnia posto ostacoli al risarcimento con l'istanza ex art. 140 TUA e provvedendo solo all'esito della concessione della provvisionale;
“6) Sulle spese processuali – Sulla parziale soccombenza – Sul difetto di motivazione
della parziale soccombenza”, essendo esso incontrovertibilmente vittorioso nel Pt_1
merito ed essendo insussistenti le ragioni addotte per la compensazione;
8 “7) Mancata omessa pronuncia del Tribunale – Violazione art. 112 c.p.c. – Error in
procedendo”, sempre deducendo l'illegittimità del comportamento della compagnia in fase stragiudiziale;
“8) Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della . Parte_4
L'appellante concludeva come da pagg. da 21, dopo l'intitolazione “Conclusioni”,
a pag. 25, da intendersi analogamente integralmente qui trascritte.
B.b.) Si costituiva l'impresa appellata la quale resisteva CP_1
all'impugnazione, proponendo a sua volta gravame incidentale sulla base dei seguenti motivi:
“1) Illegittimo, ingiusto ed errato rigetto della domanda di corresponsabilità ex art.
1227 c.c. con ogni conseguenza sugli importi di condanna, già percepiti o da percepire.”,
diretto a contestare quanto eccepito in ordine al concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in via assorbente, prevalente o di pari responsabilità del , per essersi, minorenne, Pt_1
posto quale trasportato su di un veicolo di 50 cc in violazione dell'art. 170 c.s.,
vigente all'epoca dell'incidente, secondo il quale “sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente, salvo che il posto in più per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età
superiore a diciotto anni”;
“2) Errato, ingiusto ed illegittimo rigetto della domanda formulata da Controparte_1
ex art. 140 del D.Lgs 209/2005, anche con difetto di motivazione”, avendo
[...]
il tribunale equivocato la portata della richiesta avanzata da essa impresa di assicurazioni, evidenziando che era stata anche male interpretata la finalità perseguita,
nella prospettiva di agire in rivalsa nei riguardi della (ora , non CP_4 CP_3
essendo, però, stata avanzata specifica domanda in giudizio.
L'appellante incidentale così concludeva:
9 “1) rigettare l'appello proposto dal Sig. per essere nullo, inammissibile, Parte_1 improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, oltre che non provato;
2) in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale, ritualmente proposto per tutti i motivi esposti, azzerare e/o ridurre tutti gli importi di condanna, statuiti e/o da statuire, in favore del sig. , in ragione e Parte_1 conseguenza della sua corresponsabilità ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno, nella misura della gravità e/o corresponsabilità pari e/o prossima al 100% o in quella che sarà ritenuta di Giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso a restituire Parte_1 alla tutti gli importi già corrispostigli, ovvero quelli Parte_5 corrisposti in misura maggiore, a seguito sia dell'ordinanza provvisoria di assegnazione del 19/05/2014, di cui pure in questa sede, per quanto di ragione ed interesse, se ne sollecita la revoca, sia a seguito della sentenza di primo grado, alla quale la Parte_6 ha dato rispetto stante la provvisoria esecutività della condanna;
[...]
3) sempre in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale, ritualmente proposto per tutti i motivi esposti, individuare l'esatto ammontare dei danni delle parti in causa nei confronti delle quali risulta essere stato statuito un risarcimento in danno della sig.ra del sig. e, quindi della CP_20 Controparte_9
Società Assicuratrice ente assicuratore della Renault tg CR105GE, oggi CP_19
e così ridurre i diritti delle parti danneggiate proporzionalmente fino alla CP_3 concorrenza della somma assicurata, ex art. 140 del D. Lgs 209/05, e cioè del massimale di garanzia pari ad € 774.685,35, individuando in tal maniera anche la quota percentuale di danno spettante al sig. sul predetto massimale regolato dalla polizza Parte_1
così limitando la condanna della ex CP_21 Parte_5 art. 141 del D. Lgs 209/05, alla predetta quota individuata, nonché riducendone ulteriormente l'importo pure in conseguenza del grado di corresponsabilità accertato ex art. 1127 c.c. a carico dello stesso , e per l'effetto, condannarlo a restituire alla Pt_1 tutti gli importi già corrispostigli, ovvero quelli corrisposti Parte_7 in misura maggiore, a seguito sia dell'ordinanza provvisoria di assegnazione del
19/05/2014, di cui pure in questa sede, per quanto di ragione ed interesse, se ne sollecita la revoca, sia a seguito della sentenza di primo grado, alla quale la Parte_6 ha dato rispetto stante la provvisoria esecutività della condanna;
4) all'esito dell'accoglimento dell'appello incidentale formulato, condannare il sig.
, alla restituzione in favore di dell'importo Parte_1 Parte_5 corrispostogli nella misura di €. 346.622,12, ovvero a quello che la Corte di Appello adita
10 riterrà congruo ed opportuno in conseguenza della misura dell'accoglimento del proposto appello incidentale;
5) rigettare qualsivoglia altra richiesta di condanna della Parte_5
da chiunque proposta, a qualsiasi titolo e/o ragione, in conseguenza di eventuali
[...] appelli incidentali di altre parti in causa, per essere improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che nulla, dichiarandosi sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove ed irritualmente e/o tardivamente proposte;
6) subordinatamente, in ipotesi veramente non creduta di ulteriore condanna della stessa a qualsiasi titolo e/o ragione, contenerla nella Parte_5 massima misura di €. 428.063,23, quale differenza tra il massimale di €. 774.685,35, regolato per legge e dalla polizza emessa dalla Società oggi e CP_4 CP_3
l'importo di €. 346.622,12, già corrisposto per il sinistro per cui è causa.
7) condannare il sig. , e/o chi di ragione, alle spese e competenze del Parte_1 doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
B.c.) Si costituiva che, resistendo Controparte_3
all'impugnazione, così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito;
NEL MERITO
1. Rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1249/2018 pronunciata dal Tribunale di Nola, perchè legittima, giusta e motivata;
2. per l'effetto rigettare le richieste avanzate dall'appellante in via istruttoria, ovvero di richiesta CTU medico-legale, stante l'insindacabilità del potere discrezionale esercitato dal Tribunale di Nola, nonché per la inammissibilità, tardività e infondatezza delle ragioni ventilate a fondamento di tale richiesta;
3. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
B.d.) Riassunta la causa a seguito del decesso di e del suo Persona_3
difensore nelle more della notifica dell'appello, notificato l'atto riassuntivo e l'appello
11 incidentale alle altre parti non costituite, queste non si costituivano, con conseguente declaratoria della loro contumacia.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata, fatte salve, però, le precisazioni che seguiranno relativamente ai singoli motivi di appello, è l'eccezione di inammissibilità radicale dell'appello principale, ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante esposto le ragioni Pt_1
dell'impugnazione, le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i risultati richiesti in termini di riforma della sentenza appellata, semmai incidendo, come vedremo, i deficit di cui partecipa l'appello, comunque, sul piano della sua infondatezza, più che, in senso stretto, sulla sua ammissibilità, mentre il rinvio per conclusioni, nel merito, del gravame, assorbe l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C.a.i.) Non è in contestazione che la persona trasportata sulla Renault IO fosse
“ e non “ , in tali termini dovendo essere corretta la CP_10 CP_10 CP_18 CP_10
sentenza di primo grado laddove indichi il nominativo errato.
C.b.) Tanto premesso, logicamente pregiudiziale è l'esame dell'appello incidentale proposto da con cui viene censurata la decisione di primo grado nella CP_1
parte in cui ha rigettato l'eccezione sollevata dalla convenuta ex art. 1227 comma 1
c.c., essendo stato prospettato non solo il concorso di colpa del LO nella causazione del sinistro, ma addirittura l'evenienza che la violazione dell'art. 170
codice della strada (nel testo in vigore al momento del fatto), secondo il quale egli non avrebbe dovuto porsi come trasportato minorenne su un motoveicolo di cilindrata
12 50, avrebbe radicalmente reciso il nesso causale, così da escludere anche l'applicabilità dell'art. 141 d.lgs 209/05.
In verità, sul punto, la decisione di primo grado pone interrogativi laddove afferma che l'art. 141 cit. “prescindendo … dall'accertamento di responsabilità dei conducenti,
non può non prescindere anche da un accertamento di concorso di colpa del trasportato ex art. 1227 c.c., che presuppone necessariamente il primo accertamento.”.
Innanzi tutto, si osserva che l'art. 141 cit. fa salva l'ipotesi del caso fortuito,
'esimente' che si colloca comunque, per così dire, ab externo e nella quale non può
non rientrare anche ogni fatto o atto che sia tale da escludere il nesso causale tra l'evento e il danno, ponendosi come causa esclusiva ed autonoma del primo.
La norma, in un'ottica di favor nei riguardi del terzo trasportato, che vuole risarcito, non a caso, indipendentemente dall'accertamento della colpa dei
“conducenti dei veicoli coinvolti”, non esclude affatto, però, che nessun risarcimento vi sia se il danno è tutto imputabile allo stesso danneggiato, e, a ben vedere, per come costruita, non esclude neppure che esso possa essere ridotto per effetto di un suo concorso di colpa, non essendo preclusa un'indagine autonoma su eventuali responsabilità dello stesso trasportato.
In ogni caso, la prospettazione dell'appellante incidentale non tiene conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incidenza delle violazioni di tipo amministrativo, tali da porsi come causa esclusiva o concorrente dell'evento.
Sul punto può richiamarsi quanto già espresso da questa sezione, anche di recente,
in altre occasioni:
““[ ] lamenta, con l'unico motivo, l'errata applicazione del concorso di colpa per avere egli condotto un veicolo privo di assicurazione, avendolo il giudice di primo grado ritenuto in colpa, nonostante non fosse il proprietario, per non essersi accertato
13 della situazione del mezzo, rimarcando come detta violazione di carattere amministrativo poteva assumere valenza ad altri fini, ma non riguardo al risarcimento del danno e alla causazione del sinistro per il quale è giudizio.
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado, nel passo della sentenza che si è
riportato per esteso sub A.b.) – in particolare “Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c.” – ha mostrato di considerare che mettere in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa,
o, comunque, non accertarsi colpevolmente che ne fosse sprovvisto, incidesse, sul piano causale, sulla verificazione del sinistro, addirittura, nella prima ipotesi, in maniera radicale, evidentemente sul presupposto che il mezzo non avrebbe dovuto assolutamente circolare.
Una simile 'prospettiva' interpretativa, però, è in contrasto con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità.
E' stato, infatti, precisato (vds. tra le tante Cass. n. 14885/2019) che
<L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.>>,
leggendosi, con affermazioni di principio di carattere generale, in motivazione:
< della giurisprudenza di questa Corte, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv.
652996 - 01). In particolare, vale sottolineare come l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola
14 di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l'inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l'inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d'esame (cfr. altresì Sez. 3, Sentenza
n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 - 01).
In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell'infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla ricostruzione dello scopo di quest'ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l'evento esaminato.>>
(corsivi aggiunti).
Del resto, questa stessa sezione (vds. Corte di appello di Napoli, sez. VI, Presidente
Sensale, consigliere rel. est. Magistro, resa all'udienza del 31.10.2024, all'esito del proc. n. 2582/2022), facendo applicazione di quanto appena esposto, ha già avuto modo di richiamarsi, riguardo ad una violazione 'assimilabile' a quella in esame – che postulerebbe l'assunto ' a monte', propugnato, in fatto, dal primo giudice, secondo cui in assenza del comportamento sanzionato il veicolo non si sarebbe proprio dovuto trovare in quel luogo e nel momento in cui è avvenuto il fatto – a quanto espresso da
Cass. n. 699/1995:
<<l'inosservanza di una norma circolazione stradale, pur comportando < i>
responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente
a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida.>>.
15 D'altro canto, sulla stessa lunghezza d'onda, si pone la giurisprudenza penale di legittimità, nonostante le regole di giudizio in quell'ambito siano ben più rigide riguardo all'accertamento dei fatti.
La Suprema Corte, sul punto così si esprime:
<<
2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che illogico. Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio.
La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una parte, afferma che il [ ] avrebbe fatto il possibile per evitare l'evento, non rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall'altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo non revisionato.
3. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv.
264128 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale
a dire il decesso della persona offesa. Non basta affermare che l'autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall'esame delle circostanze del
16 fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa) ascrivibile al medesimo. Di contro, va qui ribadito che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01).>> (vds. Cass. n. 9709 del 2022).
Nel caso in esame, specularmente, il giudice di primo grado, dopo aver accertato che l'incidente ebbe a verificarsi perché [ ] venne tamponato e senza ascrivere allo stesso nessuna colpa per violazione di una specifica regola di condotta di guida o comportamentale che avesse contribuito alla causazione, in fatto, del sinistro, anzi escludendola, ha, poi, sostanzialmente, facendo errata applicazione del comma 1
dell'art. 1227 c.c., attribuito una colpa del 50% all'attore per non aver verificato che il veicolo da lui condotto fosse privo di assicurazione, elemento che, sul piano causale –
perché è su quel piano che, evidentemente, si è mosso applicando l'art. 1227 c.c. –
non ha avuto nessuna incidenza sul verificarsi del sinistro, da attribuire tutto alla condotta di guida del veicolo investitore di proprietà dei convenuti [ ].”” (sent. n.
3021/2025, pubblicata il 12.6.2025, Presidente d'Amore, cons. est. Notaro, nel proc.
4068/2018).
Anche nell'evenienza per cui è causa, nessun argomento è stato dedotto da CP_1
circa l'incidenza etiologica, quale causa del sinistro, del fatto che a bordo del
[...]
motociclo vi fosse un soggetto trasportato, tantomeno dal punto di vista probatorio,
avendo l'appellante incidentale fatto discendere, in via automatica e necessitata, da tale circostanza e, quindi, dalla violazione dell'art. 170 c.s., che il mezzo fosse stato
17 'sbilanciato' o in precario equilibrio così da provocare il sinistro o concorrere nella causazione dell'incidente, fondando evidentemente l'impugnazione sulla sola violazione della regola amministrativa.
Pertanto, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
C.c.) Si può passare ad esaminare i motivi di appello proposti dal . Pt_1
C.c.i.) In primo luogo è opportuno evidenziare, avendo ciò incidenza sul complessivo esame dei motivi di appello, che il – seppure soltanto Pt_1
richiamandosi alle richieste istruttorie di primo grado, ma senza, in parte, nella narrativa dell'atto di appello, proporre un'organica e completa esposizione dei risultati di prova che intende conseguire in correlazione con la diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto a quella offerta dalla sentenza appellata – ha dedicato l'intera parte finale delle conclusioni alla reiterazione di istanze istruttorie asseritamente articolate nei termini di legge, oltretutto sostenendo che queste non sarebbero state ammesse, quale conseguenza dell'ordinanza resa in data 19.5.2014,
dal giudice di primo grado.
Deve, però, rilevare la corte che ciò egli non ha fatto in sede di conclusioni – per di più in nessuna delle diverse udienze in cui venivano nuovamente rassegnate –
essendo un preciso onere della parte riproporre tutte le istanze istruttorie che intende siano esaminate dal giudice al momento della decisione, a più forte ragione se si
assume che queste siano state erroneamente non ammesse, occorrendo una loro
espressa riproposizione, condotta processuale confermata, peraltro, dalla lettura degli scritti conclusionali, nei quali non vi è nessun accenno a richieste istruttorie cui il giudice non avrebbe dato ingresso, né reiterazione di mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.
Pertanto, le stesse vanno considerate abbandonate, senza che possano essere
18 'recuperate' in sede di appello.
C.c.ii.) Si ritiene opportuno esaminare prima i motivi con i quali è contestata la decisione nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del danno morale, nonché la personalizzazione del danno biologico strettamente inteso.
Il tribunale ha esposto le ragioni della propria scelta, affermando principi oramai consolidati, dovendo il pregiudizio soggettivo 'inquadrato' descrittivamente nel cd.
danno morale, richiedere specifica dimostrazione, cosa che riguarda anche la personalizzazione del danno in generale.
Peraltro, deve osservarsi che i motivi posti per terzo e per quarto dall'appellante contengono evidenti ed improprie commistioni tra i due profili, sembrando effettivamente diretti a duplicare la pretesa sulla base delle stesse argomentazioni e degli stessi elementi di fatto sempre indirizzati a dedurre maggiori pregiudizi
“dinamico-relazionali”, “sull'aspetto della sofferenza interiore”, “sul disturbo post-
traumatico” (vds. terzo motivo relativo al danno morale) e, nuovamente, sulla
“sofferenza interiore” quale “dolore dell'animo”, “vergogna”, “disistima”, “paura”,
“disperazione”, “mutate condizioni di vita” (vds. motivo relativo alla personalizzazione).
Ma, se si deve dare ancora rilievo alle categorie concettuali, il danno morale dovrebbe sempre fare riferimento ad aspetti transeunti tali da non assurgere a patologie inquadrabili nel pregiudizio di natura permanente, seppure di carattere psichico, sicché già sotto tale profilo la censura appare essere mal formulata.
In ogni caso, deve ricordarsi che le tabelle milanesi di liquidazione del danno a punto comprendono già una percentuale rivolta a ristorare il cd. danno morale, per così dire standardizzato, insito, quale pregiudizio alla sfera soggettiva della persona
(id est sofferenza o turbamento posti in diretta correlazione con l'evento o con gli
19 accadimenti immediatamente successivi), nella lesione subita, è l'appellante nulla deduce rispetto al fatto che ciò non gli sia stato riconosciuto, mentre, per il resto, vale quanto osservato rispetto al fatto che il ha omesso di reiterare o di chiedere il Pt_1
riesame delle istanze istruttorie, peraltro, dovendo rilevarsi che queste erano tutte rivolte a dimostrare pregiudizi di natura permanente che attengono al profilo della personalizzazione del danno biologico di natura psichica.
Né, nell'atto di appello, sono state dedotte ulteriori circostanze specifiche, diverse da quelle su richiamate, che, anche in via presuntiva, possano giustificare la richiesta.
Danno morale e personalizzazione del danno che il tribunale, peraltro, ha escluso sulla scorta dell'integrazione alla consulenza, mentre l'appellante principale incongruamente continua ad insistere sull'ammissione di una ctu psicodiagnostica senza prendere alcuna posizione sui risultati della già disposta integrazione a firma del dott. – alla cui lettura è utile, comunque, rimandare, considerato che Per_5
risulta essere anche ampiamente argomentata – di tal che, in parte qua, il motivo è da stimare addirittura inammissibile, senza che possa valere il documento prodotto a firma del dott. equiparabile a difese di parte neppure dirette a Persona_6
sottoporre a confutazione diretta le articolate valutazioni contenute nella consulenza integrativa.
Si evidenzia, infine, che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di provvisionale cui vorrebbe rifarsi l'appellante, il quantum risarcitorio di cui alle tabelle di Milano, aggiornate all'epoca della decisione (2018), danno, come correttamente statuito dal tribunale in sentenza, per danno biologico la somma di euro
265.460,00, e corretti sono anche gli importi attribuiti per itt e itp..
C.c.iii.) Anche il motivo di appello proposto per secondo deve essere disatteso.
Deve, infatti, convenirsi con quanto opposto dalla difesa di circa il CP_1
20 fatto che l'affermazione di congruità delle spese per recupero di anni scolastici a causa dell'incidente contenuta in una c.t.u. medica non può avere rilevanza, non afferendo a spese di tale natura.
Inoltre, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la generica richiesta di danni, di carattere patrimoniale e non, vale ad introdurre ogni posta di danno di cui, in ragione delle suddette componenti, è chiesto il risarcimento, se poi si passa sul piano della prova e della tutela del contraddittorio delle parti, occorre, in generale, che, nei termini in cui si fissa il thema decidendum e poi le successive richieste istruttorie oggetto del correlato thema probandum, venga formulata la richiesta ed offerta una compiuta allegazione del fatto da provare, una puntuale esposizione ed illustrazione dei mezzi di prova e della documentazione che consentano di dimostrarlo.
Nel caso in esame tali spese non figurano nell'atto di citazione, non viene fatto loro cenno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che cristallizza definitivamente l'oggetto del giudizio – nonostante essa si caratterizzi per la puntuale specificazione di ogni singola posta risarcitoria, essendo, altresì, priva di richiami ad atti pregressi –
la quale, non appare superfluo ricordarlo, assume rilevanza come limite ultimo, tanto che ad essa fa riferimento l'art. 189 c.p.c., che regola la rimessione in decisione della causa;
tantomeno nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., analogamente priva di riferimenti ad atti in precedenza depositati;
né la produzione di documentazione senza l'esplicitazione della finalità della produzione e del fatto da provare, in correlazione con la domanda così come definitivamente fissata, può sanare i deficit assertivi di cui si componeva (non appare, inoltre, superfluo ricordare che l'esborso di cui viene chiesto il ristoro quale componente del danno, deve provenire evidentemente dal soggetto che propone la domanda, altrimenti si configura un difetto
21 di titolarità attiva).
C.c.iv.) Di difficile comprensione sono gli effetti che si vogliono conseguire con il quinto motivo di appello, incentrato sulla asserita mala gestio attribuita alla condotta della compagnia, cui si connette anche il settimo motivo e di cui partecipa anche l'ottavo.
Il motivo articolato per primo sembra prospettare che il giudice avrebbe equivocato il contenuto della domanda facendo “confusione” tra interessi moratori da mala gestio
e domanda risarcitoria, e deve ritenersi connesso alla mancata offerta della somma a seguito dell'istanza stragiudiziale, avendo paralizzato, anche in fase processuale,
l'azione giudiziaria per oltre due anni a causa della infondata introduzione della questione relativa all'art. 140 TUA.
La domanda, che nell'originario atto di citazione era effettivamente rivolta, al punto 3.5., al pagamento degli interessi moratori oltre il limite del massimale, è
contenuta, invece, nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sub 6.
Anche a volerla considerare come modifica ammissibile perché collegata a asserite condotte inadempienti già dedotte in giudizio, in cosa si sostanzierebbe, però, tale danno e quali criteri dovrebbero presiedere per una sua quantificazione (prospettata in euro 100.000,00) non viene assolutamente spiegato, cosa che rende di per sé
inammissibile il motivo di appello e, prima ancora, la richiesta stessa (inoltre, anche ipotizzando che si voglia fare riferimento ad una liquidazione di tipo equitativo,
occorre ricordare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del
quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando
comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di
fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione quanto più rispondente al danno
22 effettivamente subito, ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga
adottata una pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi
controllo, dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti
per determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente. Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati).
Comunque, per effetto della pronuncia, avendo il danno liquidato natura di debito di valore, sicuramente esso è comprensivo anche degli interessi annui da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, come statuito in sentenza, né il danno liquidato ha superato il massimale di polizza della previsto dalla legge. CP_1
Sotto altro profilo deve escludersi che l'impresa assicuratrice abbia assunto un comportamento ostruzionistico, per avere asseritamente introdotto questioni capziose,
essendo un dato indiscutibilmente emerso che nel sinistro vi erano altri soggetti che avevano subito danni e che il massimale di polizza della per far fronte ai CP_4
danni nei riguardi del responsabile civile, suo assicurato – su cui far valere l'eventuale azione di rivalsa ex art. 150 TUA una volta liquidato il danno ex art. 141 d.lgs cit. al
– era limitato alla somma di euro 774.685,35. Pt_1
Della circostanza era perfettamente consapevole il medesimo , il quale già Pt_1
in prima udienza aveva egli stesso rappresentato che nel sinistro aveva subito “gravi lesioni personali” anche , che aveva per questo agito autonomamente Controparte_6
nei confronti del responsabile civile proprietario della Renault IO e dell'impresa
23 assicuratrice , con giudizio rubricato 3254/08, tanto da richiedere, cosa ribadita CP_4
pure successivamente, la riunione del giudizio con quello pendente su istanza del ed avendo in precedenza parlato, relativamente al presente giudizio, CP_6
espressamente di integrazione del contraddittorio, su input della “ex art. 102 CP_1
c.p.c.”.
Va, altresì, rilevato, al di là di quanto già osservato in ordine alle richieste di prova,
che la richiesta di cui all' “inosservanza degli obblighi ex art. 1224 c.c. ed art. 148
D.lgs. 209/05, con comunicazione all'ISVAP della sentenza che definisce il giudizio per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 315, 325 comma 2 e 327 TUA era formulata solo in via subordinata e che, relativamente alla richiesta ex art. 96 c.p.c., è
sufficiente osservare che la domanda risarcitoria per le lesioni subite nel sinistro era stata originariamente proposta per la somma di euro 660.619,50, o anche alla diversa maggior somma da determinarsi in corso di causa, con quantificazione dei danni pari sostanzialmente al doppio di quanto accordato in sentenza, cosa che rendeva, anche alla luce di quanto prospettato circa l'esistenza di ulteriori danneggiati – circostanza che veniva segnalata pure nella messa in mora datata 11.10.2007 a firma dell'avv.
Federico Bergamo dove vi era il riferimento alla “gravità delle lesioni dei soggetti coinvolti” (vds., altresì, la richiesta risarcitoria dell'avv. Di Tuoro per conto di dei genitori di , in cui era segalata pure la gravità delle lesioni, con Controparte_6
amputazione del braccio sinistro), più che legittima la resistenza in giudizio.
C.d.) Può a questo punto essere esaminato il secondo motivo di appello incidentale.
Innanzi tutto, deve rilevarsi la perplessità della richiesta avanzata in questa sede da visto che non è chiaro se essa intenda rinnovare la questione in CP_1
conseguenza delle maggiori richieste che potrebbero conseguire nel caso di
24 accoglimento dell'appello principale, come si deve desumersi da quanto espresso a pag. 31 dell'impugnazione in cui afferma “Si badi bene che la comparente è costretta,
quanto meno cautelativamente, a riproporre la stessa domanda, in via incidentale,
anche in appello con richiesta di riforma della pronuncia di primo grado laddove ha rigettato ingiustamente e senza valido motivo siffatta istanza, perché il Sig. ha Pt_1
proposto il presente appello chiedendo addirittura il riconoscimento di somme maggiori rispetto a quelle già riconosciutegli ingiustamente in primo grado.”; o in via generale, quando dice che aveva interesse, e lo avrebbe “attualmente”, ad
“individuare la quota percentuale del danno che spetta al , o che gli spetta in Pt_1
ragione dei danni accertati, sul massimale regolato dalla polizza , ai CP_21
fini anche dell'eventuale rivalsa ex art. 150 D.lgs 209/05.
In ogni caso rileva la corte che, in conseguenza della mancata riunione della causa azionata dal con quella proposta autonomamente da , la Pt_1 Controparte_6
sentenza di condanna di da un lato è resa inter alios e, oltrettutto, CP_21
non è stato neppure mai dedotto, tantomeno documentato, che essa sia passata in giudicato.
Il litisconsorzio previsto dall'art. 140 ultimo comma d.lgs. cit. nasce facoltativo,
ma disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario eventuale di natura processuale laddove il processo sia promosso da o contro più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste ove venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo, come è avvenuto nella specie.
Inoltre, <
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della
25 riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969
ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati,
provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie;
ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.>> (Cass. n. 6829/2024).
Pertanto, da un lato la non chiarisce se la richiesta vale in via solo CP_1
“cautelativa” e solo in caso accoglimento dell'appello principale, dall'altro come dovrebbe effettuarsi il riparto proporzionale nel presente giudizio, che nulla ha accertato sul punto, e ora in appello, avendo, peraltro, essa stessa imputato alla CP_4
di non avere operato nel giudizio promosso dal in modo analogo a quanto da CP_6
essa fatto in questa causa, nonostante fosse a conoscenza – o colpevolmente ignorando – la sussistenza di altri danneggiati che avrebbero 'assorbito' il proprio massimale di polizza su cui esercitare la rivalsa prevista dall'art. 150 cit. (comunque,
poi non tempestivamente esercitata in questo giudizio).
Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello.
C.e.) Resta da esaminare il motivo di appello del relativo al governo delle Pt_1
spese di lite di primo grado.
26 Il motivo è fondato, considerato che la statuizione di compensazione si fondava non solo sulla “risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità”, ma “anche in virtù della parziale soccombenza reciproca fra dette parti, insita nel non integrale accoglimento delle domanda attoree”, così da configurare le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c..
Condivisibilmente, però, il non integrale accoglimento delle domande proposte dal
, non dava luogo a reciproca soccombenza, costituendo accoglimento, seppure Pt_1
in misura ridotta, quantomeno della domanda da lui avanzata relativa ai danni personali subiti nel sinistro, accolta, comunque, in misura niente affatto trascurabile,
sicché di ciò il tribunale avrebbe semmai dovuto tenere conto nell'entità della liquidazione dei compensi, ma non ai fini di compensare le spese, anche in ragione del percorso argomentativo seguito, fondato sull'applicazione dell'art. 141 d.lgs. n.
209/05, rendendo controverse le sole questioni di fatto afferenti sempre l'entità del pregiudizio subito dall'attore.
Pertanto, la va condannata a rifondere le spese di primo grado, CP_1
liquidate, per le ragioni esposte, nel minimo in base alla somma riconosciuta dovuta,
mentre appare giustificato lasciare le spese di ctu a carico delle parti, come fatto in primo grado, in considerazione degli esiti dell'accertamento in buona parte negativo rispetto alle difese del (non vi è stata impugnazione incidentale da parte di Pt_1
. CP_3
D – le spese del grado
Circa il governo delle spese del giudizio di appello, considerato che la riforma della sentenza di primo grado riguarda la sola statuizione accessoria del governo delle spese di lite, si ritiene in questo caso sicuramente che sussista reciproca soccombenza
27 in relazione al rapporto processuale tra il e con conseguente Pt_1 CP_1
integrale loro compensazione;
analogamente, in considerazione delle difese svolte e delle domanda proposte, che hanno interessato solo processualmente CP_3
anche in relazione al rapporto processuale con quest'ultima vanno integralmente compensate.
Va dato atto, altresì, che per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati indicati in intestazione e dato atto che nella sentenza impugnata, dove è scritto il nominativo di , debba CP_18 CP_10
intendersi “ , CP_10 CP_10
b) accoglie, nei limitati termini di cui in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1
rifondere le spese del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore di parte attrice, che liquida in euro 804,00 per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa, restando a carico di tutte le parti quelle di c.t.u., come da sentenza impugnata;
c) lo rigetta per il resto;
d) dichiara inammissibile e rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
come da motivazione;
Controparte_1
e) compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite;
28 f) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 375/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1249/2018, pubblicata il 27.06.2018
TRA
, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ermenegildo Loffredo, cf. giusta procura stesa si foglio C.F._2
separato annesso all'atto di appello, elett.nte dom.to presso il suo studio in
Casalnuovo di Napoli, via Napoli n. 19
Appellante
E
p.iva , con sede in Torino Controparte_1 P.IVA_1
alla via Corte d'Appello 11, in persona del suo legale rapp.te, Dirigente Ufficio
Sinistri, , procuratore ad negotia in virtù di procura speciale per Notar CP_2
di Torino, del 19/06/2013, rep. 117546, racc. 14024, rapp.to e difeso Persona_1
dall'avv. Pierpaolo Gargano, cf. – p. iva , giusta C.F._3 P.IVA_2
1 procura in calce alla comparsa di risposta, nel cui studio in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 45 elett.te domicilia
Appellata, appellante incidentale
NONCHE'
(già , società con Controparte_3 Controparte_4
sede in Milano al viale Certosa n. 222, p.iva in persona del procuratore P.IVA_3
speciale , munito dei poteri rappresentativi con procura per Notaio CP_5
rep. N. 94480, racc. 20440, rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti Per_2
posta in calce alla comparsa di costituzione in appello, e facente parte del fascicolo di ufficio, dall'avv. Francesco Napolitano, cf. presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 162
Appellata
E
, , , anche nella Controparte_6 CP_7 CP_8
qualità di amministratrice di sostegno di , Controparte_6 Controparte_9
, CP_10 CP_11
Appellati contumaci
NONCHE'
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e , quali eredi di CP_15 CP_16 CP_17
Persona_3
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti costituite concludevano come da relative note.
2 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato citava in Parte_1
giudizio, innanzi al tribunale di Nola, e Controparte_1 Persona_3
al fine di sentir condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali e non patiti per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 12.6.2007, trovandosi come trasportato a bordo del motociclo
Piaggio Liberty tg. AACL8, condotto da , di proprietà di Controparte_6 Persona_3
[...]
Costituitosi che deduceva che il sinistro ebbe a verificarsi per Persona_3
esclusiva responsabilità del conducente della Renault IO, si costituiva, altresì,
[...]
che resisteva alla domanda, eccependo la responsabilità o il Controparte_1
concorso del LO ex art. 1227 c.c. e, prospettando il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile, in via riconvenzionale, per quel che rileva in questa sede,
previo accertamento della responsabilità, anche parziale, del conducente della Renault
IO, di proprietà di convolta nel sinistro, e in ipotesi Controparte_9 CP_11
di accoglimento della domanda ex art. 141 d.lgs. n. 209/05 del , chiedeva ai Pt_1
sensi dell'art. 140 d. lgs cit., previa loro chiamata in causa, di individuare l'esatto ammontare dei danni subiti da tutte le parti convolte ( conducente del Controparte_6
motoveicolo, e suoi genitori, CP_7 CP_8 Controparte_18
trasportato sulla Renault e della sua proprietaria) e in caso di esubero del massimale di polizza nella misura di euro 774.685,35, ridurre proporzionalmente i diritti CP_4
delle parti danneggiate fino alla concorrenza della somma assicurata di cui al massimale, individuando anche la quota di danno spettante a , così Parte_1
limitando la condanna di essa ex art. 141 TUA. CP_1
3 Integrato il contraddittorio come richiesto, si costituivano e CP_7 CP_8
professando la loro estraneità al giudizio, nonché interveniva
[...] [...]
(già ), la quale resisteva ad ogni domanda. CP_3 CP_4
Concessa una provvisionale con ordinanza del 23.5.2014, il tribunale adito così
statuiva:
“- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara che l'attore Parte_1 ha diritto al risarcimento, da parte della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, dei danni da lesioni personali riportati dall'attore medesimo nel sinistro per cui è causa, quantificati nella somma complessiva di euro
330.741,58, compresi euro 271.137,60, già corrisposti dalla Controparte_1
a titolo di provvisionale;
- per l'effetto, condanna la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di , della somma Parte_1 residua di euro 59.603,98, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (12-06-
2007) e quindi anno per anno e a partire dal 12-06-2007 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 59.603,98, dal momento della presente decisione al saldo;
- dichiara assorbita ogni domanda attorea proposta, ex artt. 2043 c.c. e 144 D.LGS. n.
209/2005, in via subordinata nei confronti dei convenuti in solido;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti dei convenuti;
- rigetta ogni domanda avanzata dalla in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei chiamati in causa, di Per_3
e della , già
[...] Controparte_3 Controparte_4
- compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti costituite;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite in solido fra loro le spese della c.t.u., ivi compresa la relativa integrazione;
- nulla per le spese delle parti non costituite.”.
Il tribunale adito, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello principale ed incidentale, a) dato per provato il fatto storico e le lesioni patite dal
4 , e inquadrata l'azione proposta nell'ambito dell'art. 141 TUA, che prescinde Pt_1
dall'accertamento della responsabilità del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, b) per questo correttamente avendo il precedente istruttore rigettato le istanze di prova, ivi comprese quelle della dirette ad accertare CP_1
l'ammontare dei danni alla persona subiti dagli altri soggetti coinvolti ai fini previsti dall'art. 140 d.lgs cit, avendo questi, come risultante dalla sentenza n. 146/2015
sempre del tribunale di Nola, chiesto il risarcimento all'altra compagnia, l'allora
c) riteneva dimostrate le lesioni subite dal nella misura Controparte_4 Pt_1
indicata dal c.t.u. dott. determinate nel 38% di danno biologico, itt Persona_4
di 400 gg., itp di 250 gg. al 75, e al 50% per ulteriori 150 gg, , quantificando le spese mediche in euro 356,58, mentre per le restanti affermando che la parte attrice non aveva “fornito elementi tali da indurre a ritenerle congrue”; d) aggiungeva che erano da condividere anche le conclusioni di cui alla disposta integrazione di ctu, avendo l'ausiliario dott. “risposto puntualmente alle osservazioni attoree”; e) Per_5
liquidava il danno in base alle tabelle di Milano, essendo il danno superiore al 9%,
quantificandolo in euro 265.460,00 all'attualità per danno biologico, in euro
39.200,00 all'attualità per itt (euro 98,00 al giorno), euro 18.375,00 per itp al 75% ed euro 7.350,00 per itp al 50%, per complessivi euro 330.741,58, ivi comprese le spese mediche di euro 356,58, sicché, detratta la somma riconosciuta a titolo di provvisionale di euro 271.137,60, la somma ancora dovuta ammontava ad euro
59.603,98, su cui accordare gli interessi con le modalità indicate in sentenza e nel dispositivo;
f) riteneva che non andava effettuata una separata liquidazione del danno morale ed esistenziale, già compresi nella liquidazione, costituendo altrimenti una inammissibile duplicazione, non essendo “emersi elementi in base ai quali si possa
accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. Anzi l'integrazione
5 d'ufficio della consulenza tecnica induce ad escluderlo”, né potendo riconoscersi una personalizzazione del danno non patrimoniale, occorrendo la “necessaria prova di
specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a
superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione
forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939
del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze
istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa
indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale”.
Il tribunale, infine, rispetto alle ulteriori questioni da esaminare, così testualmente si esprimeva:
“Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è causa.
Va, poi, rigettata la domanda attorea avente ad oggetto gli interessi moratori per mala gestio asseritamente conseguente dall'omesso invio dell'offerta di pagamento nel rispetto dei termini di legge perché tale fatto non risulta adeguatamente provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Al risarcimento della somma sopra determinata va condannata solo la di CP_1
e non anche considerato che la domanda ex art. 141 CP_1 Persona_3
D.Lgs n. 209/2005 può essere proposta solo nei confronti della compagnia di assicurazione, come, infatti, è stato nel caso di specie.
L'accoglimento della domanda ex art. 141 D.Lgs n. 209/2005 comporta che vada dichiarata assorbita ogni domanda attorea proposta in via subordinata nei confronti dei convenuti in solido, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda de qua, ex artt.
2043 c.c. e 144 D.LGS. n. 209/2005.
Vanno, poi, rigettate tutte le domande avanzate dalla nei Controparte_1 confronti dei chiamati in causa e di Ed invero, la Persona_3 Parte_2 di cui all'art. 141 D.Lgs n. 209/2005, ai sensi del quarto comma del
[...] medesimo articolo, ha diritto di rivalsa solo nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
6 Nel caso di specie non può accogliersi neanche la domanda di rivalsa avanzata dalla nei confronti della , già Controparte_1 Controparte_3 quale impresa di assicurazione dell'asserito responsabile Controparte_19 civile, considerato che tale domanda è stata avanzata tardivamente, ossia nella comparsa conclusionale.
Quanto al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore per aver scelto di viaggiare su un ciclomotore versante in condizioni che, a norma del codice della strada e, secondo la normale prudenza, non ne avrebbero consentito il trasporto, invocato dalla
[...]
esso non può essere riconosciuto nel caso di specie. Ed infatti, il Controparte_1 precedente di questa stessa Autorità Giudiziaria richiamato dalla predetta convenuta, così come la giurisprudenza di legittimità cui il suddetto precedente ha aderito, attiene all'ipotesi di azione ex art. 2054 c.c. e non all'ipotesi in cui viene in rilievo un'azione ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, la quale prescindendo, come sopra osservato, dall'accertamento di responsabilità dei conducenti, non può che prescindere anche da un accertamento di concorso di colpa del traportato ex art. 1227 c.c., che presuppone necessariamente il primo accertamento.
Di conseguenza, non può essere accolta nel caso di specie neanche l'invocata azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato (vedasi pag. 3 della seconda – stante la precedente rimessione della causa sul ruolo – comparsa conclusionale della convenuta).”.
Regolava, infine, le spese così argomentando:
“Quanto alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione del fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità e, per quanto concerne i rapporti tra l'attore e la Controparte_1
anche in virtù della parziale soccombenza reciproca fra dette parti, insita
[...] nel non integrale accoglimento delle domande attoree. Tali circostanze integrano, invero,
a parere di questo Giudice, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Le spese della c.t.u., ivi compresa la relativa integrazione, liquidate in corso di causa, vanno poste a carico di tutte le parti costituite in solido fra loro.”,
rigettando, altresì, ogni richiesta avanzata ex art. 96 c.p.c..
B – Giudizio d'appello
7 B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Sul primo riferimento al parziale accoglimento delle domande attoree – Sul
chiamato in causa , avendo provveduto ad una errata correzione di Controparte_18
errore materiale in sentenza;
“2) Sul mancato riconoscimento delle spese documentate – Sul difetto di istruttoria e
carente motivazione”, non avendo considerato le spese per recupero anni scolastici documentate in euro 7.600,00, ritenute compatibili anche dai consulenti d'ufficio;
“3) Sul danno morale – Sul difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato –
Sul quantum risarcibile pari ad euro 338.922,00 ovvero euro 330.741,58”, costituendo il danno morale una voce autonoma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
ed avendo il tribunale preclusa la possibilità di darne prova, visto anche quanto riscontrato dal “responso” del dott. del 19.1.2019, errando, Persona_6
comunque, nella determinazione della somma;
“4) Sulla personalizzazione del danno ex art. 138 co. 3 del D.lgs. 209/05 – Sul difetto
di istruttoria e motivazione dell'atto impugnato”, insistendo nella richiesta di personalizzazione del danno, stante sempre il rigetto delle richieste istruttorie;
“5) Sulla mala gestio della – Sulle violazioni dei co. 2 e 5 dell'art. Parte_3
148 d.lgs. 209/05 – Sul difetto di istruttoria e motivazione”, avendo la compagnia posto ostacoli al risarcimento con l'istanza ex art. 140 TUA e provvedendo solo all'esito della concessione della provvisionale;
“6) Sulle spese processuali – Sulla parziale soccombenza – Sul difetto di motivazione
della parziale soccombenza”, essendo esso incontrovertibilmente vittorioso nel Pt_1
merito ed essendo insussistenti le ragioni addotte per la compensazione;
8 “7) Mancata omessa pronuncia del Tribunale – Violazione art. 112 c.p.c. – Error in
procedendo”, sempre deducendo l'illegittimità del comportamento della compagnia in fase stragiudiziale;
“8) Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della . Parte_4
L'appellante concludeva come da pagg. da 21, dopo l'intitolazione “Conclusioni”,
a pag. 25, da intendersi analogamente integralmente qui trascritte.
B.b.) Si costituiva l'impresa appellata la quale resisteva CP_1
all'impugnazione, proponendo a sua volta gravame incidentale sulla base dei seguenti motivi:
“1) Illegittimo, ingiusto ed errato rigetto della domanda di corresponsabilità ex art.
1227 c.c. con ogni conseguenza sugli importi di condanna, già percepiti o da percepire.”,
diretto a contestare quanto eccepito in ordine al concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in via assorbente, prevalente o di pari responsabilità del , per essersi, minorenne, Pt_1
posto quale trasportato su di un veicolo di 50 cc in violazione dell'art. 170 c.s.,
vigente all'epoca dell'incidente, secondo il quale “sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente, salvo che il posto in più per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età
superiore a diciotto anni”;
“2) Errato, ingiusto ed illegittimo rigetto della domanda formulata da Controparte_1
ex art. 140 del D.Lgs 209/2005, anche con difetto di motivazione”, avendo
[...]
il tribunale equivocato la portata della richiesta avanzata da essa impresa di assicurazioni, evidenziando che era stata anche male interpretata la finalità perseguita,
nella prospettiva di agire in rivalsa nei riguardi della (ora , non CP_4 CP_3
essendo, però, stata avanzata specifica domanda in giudizio.
L'appellante incidentale così concludeva:
9 “1) rigettare l'appello proposto dal Sig. per essere nullo, inammissibile, Parte_1 improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, oltre che non provato;
2) in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale, ritualmente proposto per tutti i motivi esposti, azzerare e/o ridurre tutti gli importi di condanna, statuiti e/o da statuire, in favore del sig. , in ragione e Parte_1 conseguenza della sua corresponsabilità ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno, nella misura della gravità e/o corresponsabilità pari e/o prossima al 100% o in quella che sarà ritenuta di Giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso a restituire Parte_1 alla tutti gli importi già corrispostigli, ovvero quelli Parte_5 corrisposti in misura maggiore, a seguito sia dell'ordinanza provvisoria di assegnazione del 19/05/2014, di cui pure in questa sede, per quanto di ragione ed interesse, se ne sollecita la revoca, sia a seguito della sentenza di primo grado, alla quale la Parte_6 ha dato rispetto stante la provvisoria esecutività della condanna;
[...]
3) sempre in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale, ritualmente proposto per tutti i motivi esposti, individuare l'esatto ammontare dei danni delle parti in causa nei confronti delle quali risulta essere stato statuito un risarcimento in danno della sig.ra del sig. e, quindi della CP_20 Controparte_9
Società Assicuratrice ente assicuratore della Renault tg CR105GE, oggi CP_19
e così ridurre i diritti delle parti danneggiate proporzionalmente fino alla CP_3 concorrenza della somma assicurata, ex art. 140 del D. Lgs 209/05, e cioè del massimale di garanzia pari ad € 774.685,35, individuando in tal maniera anche la quota percentuale di danno spettante al sig. sul predetto massimale regolato dalla polizza Parte_1
così limitando la condanna della ex CP_21 Parte_5 art. 141 del D. Lgs 209/05, alla predetta quota individuata, nonché riducendone ulteriormente l'importo pure in conseguenza del grado di corresponsabilità accertato ex art. 1127 c.c. a carico dello stesso , e per l'effetto, condannarlo a restituire alla Pt_1 tutti gli importi già corrispostigli, ovvero quelli corrisposti Parte_7 in misura maggiore, a seguito sia dell'ordinanza provvisoria di assegnazione del
19/05/2014, di cui pure in questa sede, per quanto di ragione ed interesse, se ne sollecita la revoca, sia a seguito della sentenza di primo grado, alla quale la Parte_6 ha dato rispetto stante la provvisoria esecutività della condanna;
4) all'esito dell'accoglimento dell'appello incidentale formulato, condannare il sig.
, alla restituzione in favore di dell'importo Parte_1 Parte_5 corrispostogli nella misura di €. 346.622,12, ovvero a quello che la Corte di Appello adita
10 riterrà congruo ed opportuno in conseguenza della misura dell'accoglimento del proposto appello incidentale;
5) rigettare qualsivoglia altra richiesta di condanna della Parte_5
da chiunque proposta, a qualsiasi titolo e/o ragione, in conseguenza di eventuali
[...] appelli incidentali di altre parti in causa, per essere improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto, oltre che nulla, dichiarandosi sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove ed irritualmente e/o tardivamente proposte;
6) subordinatamente, in ipotesi veramente non creduta di ulteriore condanna della stessa a qualsiasi titolo e/o ragione, contenerla nella Parte_5 massima misura di €. 428.063,23, quale differenza tra il massimale di €. 774.685,35, regolato per legge e dalla polizza emessa dalla Società oggi e CP_4 CP_3
l'importo di €. 346.622,12, già corrisposto per il sinistro per cui è causa.
7) condannare il sig. , e/o chi di ragione, alle spese e competenze del Parte_1 doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
B.c.) Si costituiva che, resistendo Controparte_3
all'impugnazione, così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito;
NEL MERITO
1. Rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1249/2018 pronunciata dal Tribunale di Nola, perchè legittima, giusta e motivata;
2. per l'effetto rigettare le richieste avanzate dall'appellante in via istruttoria, ovvero di richiesta CTU medico-legale, stante l'insindacabilità del potere discrezionale esercitato dal Tribunale di Nola, nonché per la inammissibilità, tardività e infondatezza delle ragioni ventilate a fondamento di tale richiesta;
3. In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
B.d.) Riassunta la causa a seguito del decesso di e del suo Persona_3
difensore nelle more della notifica dell'appello, notificato l'atto riassuntivo e l'appello
11 incidentale alle altre parti non costituite, queste non si costituivano, con conseguente declaratoria della loro contumacia.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata, fatte salve, però, le precisazioni che seguiranno relativamente ai singoli motivi di appello, è l'eccezione di inammissibilità radicale dell'appello principale, ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante esposto le ragioni Pt_1
dell'impugnazione, le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i risultati richiesti in termini di riforma della sentenza appellata, semmai incidendo, come vedremo, i deficit di cui partecipa l'appello, comunque, sul piano della sua infondatezza, più che, in senso stretto, sulla sua ammissibilità, mentre il rinvio per conclusioni, nel merito, del gravame, assorbe l'eccezione avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
C.a.i.) Non è in contestazione che la persona trasportata sulla Renault IO fosse
“ e non “ , in tali termini dovendo essere corretta la CP_10 CP_10 CP_18 CP_10
sentenza di primo grado laddove indichi il nominativo errato.
C.b.) Tanto premesso, logicamente pregiudiziale è l'esame dell'appello incidentale proposto da con cui viene censurata la decisione di primo grado nella CP_1
parte in cui ha rigettato l'eccezione sollevata dalla convenuta ex art. 1227 comma 1
c.c., essendo stato prospettato non solo il concorso di colpa del LO nella causazione del sinistro, ma addirittura l'evenienza che la violazione dell'art. 170
codice della strada (nel testo in vigore al momento del fatto), secondo il quale egli non avrebbe dovuto porsi come trasportato minorenne su un motoveicolo di cilindrata
12 50, avrebbe radicalmente reciso il nesso causale, così da escludere anche l'applicabilità dell'art. 141 d.lgs 209/05.
In verità, sul punto, la decisione di primo grado pone interrogativi laddove afferma che l'art. 141 cit. “prescindendo … dall'accertamento di responsabilità dei conducenti,
non può non prescindere anche da un accertamento di concorso di colpa del trasportato ex art. 1227 c.c., che presuppone necessariamente il primo accertamento.”.
Innanzi tutto, si osserva che l'art. 141 cit. fa salva l'ipotesi del caso fortuito,
'esimente' che si colloca comunque, per così dire, ab externo e nella quale non può
non rientrare anche ogni fatto o atto che sia tale da escludere il nesso causale tra l'evento e il danno, ponendosi come causa esclusiva ed autonoma del primo.
La norma, in un'ottica di favor nei riguardi del terzo trasportato, che vuole risarcito, non a caso, indipendentemente dall'accertamento della colpa dei
“conducenti dei veicoli coinvolti”, non esclude affatto, però, che nessun risarcimento vi sia se il danno è tutto imputabile allo stesso danneggiato, e, a ben vedere, per come costruita, non esclude neppure che esso possa essere ridotto per effetto di un suo concorso di colpa, non essendo preclusa un'indagine autonoma su eventuali responsabilità dello stesso trasportato.
In ogni caso, la prospettazione dell'appellante incidentale non tiene conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incidenza delle violazioni di tipo amministrativo, tali da porsi come causa esclusiva o concorrente dell'evento.
Sul punto può richiamarsi quanto già espresso da questa sezione, anche di recente,
in altre occasioni:
““[ ] lamenta, con l'unico motivo, l'errata applicazione del concorso di colpa per avere egli condotto un veicolo privo di assicurazione, avendolo il giudice di primo grado ritenuto in colpa, nonostante non fosse il proprietario, per non essersi accertato
13 della situazione del mezzo, rimarcando come detta violazione di carattere amministrativo poteva assumere valenza ad altri fini, ma non riguardo al risarcimento del danno e alla causazione del sinistro per il quale è giudizio.
Deve rilevarsi che il giudice di primo grado, nel passo della sentenza che si è
riportato per esteso sub A.b.) – in particolare “Qualora il ciclomotore fosse stato di proprietà dell'attore certamente il suo comportamento imprudente ed illecito avrebbe condotto ad escludere del tutto la risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c.” – ha mostrato di considerare che mettere in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa,
o, comunque, non accertarsi colpevolmente che ne fosse sprovvisto, incidesse, sul piano causale, sulla verificazione del sinistro, addirittura, nella prima ipotesi, in maniera radicale, evidentemente sul presupposto che il mezzo non avrebbe dovuto assolutamente circolare.
Una simile 'prospettiva' interpretativa, però, è in contrasto con il consolidato indirizzo del giudice di legittimità.
E' stato, infatti, precisato (vds. tra le tante Cass. n. 14885/2019) che
<L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.>>,
leggendosi, con affermazioni di principio di carattere generale, in motivazione:
< della giurisprudenza di questa Corte, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv.
652996 - 01). In particolare, vale sottolineare come l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola
14 di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.
Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l'inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l'inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d'esame (cfr. altresì Sez. 3, Sentenza
n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 - 01).
In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell'infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla ricostruzione dello scopo di quest'ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l'evento esaminato.>>
(corsivi aggiunti).
Del resto, questa stessa sezione (vds. Corte di appello di Napoli, sez. VI, Presidente
Sensale, consigliere rel. est. Magistro, resa all'udienza del 31.10.2024, all'esito del proc. n. 2582/2022), facendo applicazione di quanto appena esposto, ha già avuto modo di richiamarsi, riguardo ad una violazione 'assimilabile' a quella in esame – che postulerebbe l'assunto ' a monte', propugnato, in fatto, dal primo giudice, secondo cui in assenza del comportamento sanzionato il veicolo non si sarebbe proprio dovuto trovare in quel luogo e nel momento in cui è avvenuto il fatto – a quanto espresso da
Cass. n. 699/1995:
<<l'inosservanza di una norma circolazione stradale, pur comportando < i>
responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente
a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell'abilitazione alla guida.>>.
15 D'altro canto, sulla stessa lunghezza d'onda, si pone la giurisprudenza penale di legittimità, nonostante le regole di giudizio in quell'ambito siano ben più rigide riguardo all'accertamento dei fatti.
La Suprema Corte, sul punto così si esprime:
<<
2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che illogico. Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio.
La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una parte, afferma che il [ ] avrebbe fatto il possibile per evitare l'evento, non rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall'altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo non revisionato.
3. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv.
264128 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale
a dire il decesso della persona offesa. Non basta affermare che l'autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall'esame delle circostanze del
16 fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa) ascrivibile al medesimo. Di contro, va qui ribadito che il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr.
Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01).>> (vds. Cass. n. 9709 del 2022).
Nel caso in esame, specularmente, il giudice di primo grado, dopo aver accertato che l'incidente ebbe a verificarsi perché [ ] venne tamponato e senza ascrivere allo stesso nessuna colpa per violazione di una specifica regola di condotta di guida o comportamentale che avesse contribuito alla causazione, in fatto, del sinistro, anzi escludendola, ha, poi, sostanzialmente, facendo errata applicazione del comma 1
dell'art. 1227 c.c., attribuito una colpa del 50% all'attore per non aver verificato che il veicolo da lui condotto fosse privo di assicurazione, elemento che, sul piano causale –
perché è su quel piano che, evidentemente, si è mosso applicando l'art. 1227 c.c. –
non ha avuto nessuna incidenza sul verificarsi del sinistro, da attribuire tutto alla condotta di guida del veicolo investitore di proprietà dei convenuti [ ].”” (sent. n.
3021/2025, pubblicata il 12.6.2025, Presidente d'Amore, cons. est. Notaro, nel proc.
4068/2018).
Anche nell'evenienza per cui è causa, nessun argomento è stato dedotto da CP_1
circa l'incidenza etiologica, quale causa del sinistro, del fatto che a bordo del
[...]
motociclo vi fosse un soggetto trasportato, tantomeno dal punto di vista probatorio,
avendo l'appellante incidentale fatto discendere, in via automatica e necessitata, da tale circostanza e, quindi, dalla violazione dell'art. 170 c.s., che il mezzo fosse stato
17 'sbilanciato' o in precario equilibrio così da provocare il sinistro o concorrere nella causazione dell'incidente, fondando evidentemente l'impugnazione sulla sola violazione della regola amministrativa.
Pertanto, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
C.c.) Si può passare ad esaminare i motivi di appello proposti dal . Pt_1
C.c.i.) In primo luogo è opportuno evidenziare, avendo ciò incidenza sul complessivo esame dei motivi di appello, che il – seppure soltanto Pt_1
richiamandosi alle richieste istruttorie di primo grado, ma senza, in parte, nella narrativa dell'atto di appello, proporre un'organica e completa esposizione dei risultati di prova che intende conseguire in correlazione con la diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto a quella offerta dalla sentenza appellata – ha dedicato l'intera parte finale delle conclusioni alla reiterazione di istanze istruttorie asseritamente articolate nei termini di legge, oltretutto sostenendo che queste non sarebbero state ammesse, quale conseguenza dell'ordinanza resa in data 19.5.2014,
dal giudice di primo grado.
Deve, però, rilevare la corte che ciò egli non ha fatto in sede di conclusioni – per di più in nessuna delle diverse udienze in cui venivano nuovamente rassegnate –
essendo un preciso onere della parte riproporre tutte le istanze istruttorie che intende siano esaminate dal giudice al momento della decisione, a più forte ragione se si
assume che queste siano state erroneamente non ammesse, occorrendo una loro
espressa riproposizione, condotta processuale confermata, peraltro, dalla lettura degli scritti conclusionali, nei quali non vi è nessun accenno a richieste istruttorie cui il giudice non avrebbe dato ingresso, né reiterazione di mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.
Pertanto, le stesse vanno considerate abbandonate, senza che possano essere
18 'recuperate' in sede di appello.
C.c.ii.) Si ritiene opportuno esaminare prima i motivi con i quali è contestata la decisione nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del danno morale, nonché la personalizzazione del danno biologico strettamente inteso.
Il tribunale ha esposto le ragioni della propria scelta, affermando principi oramai consolidati, dovendo il pregiudizio soggettivo 'inquadrato' descrittivamente nel cd.
danno morale, richiedere specifica dimostrazione, cosa che riguarda anche la personalizzazione del danno in generale.
Peraltro, deve osservarsi che i motivi posti per terzo e per quarto dall'appellante contengono evidenti ed improprie commistioni tra i due profili, sembrando effettivamente diretti a duplicare la pretesa sulla base delle stesse argomentazioni e degli stessi elementi di fatto sempre indirizzati a dedurre maggiori pregiudizi
“dinamico-relazionali”, “sull'aspetto della sofferenza interiore”, “sul disturbo post-
traumatico” (vds. terzo motivo relativo al danno morale) e, nuovamente, sulla
“sofferenza interiore” quale “dolore dell'animo”, “vergogna”, “disistima”, “paura”,
“disperazione”, “mutate condizioni di vita” (vds. motivo relativo alla personalizzazione).
Ma, se si deve dare ancora rilievo alle categorie concettuali, il danno morale dovrebbe sempre fare riferimento ad aspetti transeunti tali da non assurgere a patologie inquadrabili nel pregiudizio di natura permanente, seppure di carattere psichico, sicché già sotto tale profilo la censura appare essere mal formulata.
In ogni caso, deve ricordarsi che le tabelle milanesi di liquidazione del danno a punto comprendono già una percentuale rivolta a ristorare il cd. danno morale, per così dire standardizzato, insito, quale pregiudizio alla sfera soggettiva della persona
(id est sofferenza o turbamento posti in diretta correlazione con l'evento o con gli
19 accadimenti immediatamente successivi), nella lesione subita, è l'appellante nulla deduce rispetto al fatto che ciò non gli sia stato riconosciuto, mentre, per il resto, vale quanto osservato rispetto al fatto che il ha omesso di reiterare o di chiedere il Pt_1
riesame delle istanze istruttorie, peraltro, dovendo rilevarsi che queste erano tutte rivolte a dimostrare pregiudizi di natura permanente che attengono al profilo della personalizzazione del danno biologico di natura psichica.
Né, nell'atto di appello, sono state dedotte ulteriori circostanze specifiche, diverse da quelle su richiamate, che, anche in via presuntiva, possano giustificare la richiesta.
Danno morale e personalizzazione del danno che il tribunale, peraltro, ha escluso sulla scorta dell'integrazione alla consulenza, mentre l'appellante principale incongruamente continua ad insistere sull'ammissione di una ctu psicodiagnostica senza prendere alcuna posizione sui risultati della già disposta integrazione a firma del dott. – alla cui lettura è utile, comunque, rimandare, considerato che Per_5
risulta essere anche ampiamente argomentata – di tal che, in parte qua, il motivo è da stimare addirittura inammissibile, senza che possa valere il documento prodotto a firma del dott. equiparabile a difese di parte neppure dirette a Persona_6
sottoporre a confutazione diretta le articolate valutazioni contenute nella consulenza integrativa.
Si evidenzia, infine, che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di provvisionale cui vorrebbe rifarsi l'appellante, il quantum risarcitorio di cui alle tabelle di Milano, aggiornate all'epoca della decisione (2018), danno, come correttamente statuito dal tribunale in sentenza, per danno biologico la somma di euro
265.460,00, e corretti sono anche gli importi attribuiti per itt e itp..
C.c.iii.) Anche il motivo di appello proposto per secondo deve essere disatteso.
Deve, infatti, convenirsi con quanto opposto dalla difesa di circa il CP_1
20 fatto che l'affermazione di congruità delle spese per recupero di anni scolastici a causa dell'incidente contenuta in una c.t.u. medica non può avere rilevanza, non afferendo a spese di tale natura.
Inoltre, sebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la generica richiesta di danni, di carattere patrimoniale e non, vale ad introdurre ogni posta di danno di cui, in ragione delle suddette componenti, è chiesto il risarcimento, se poi si passa sul piano della prova e della tutela del contraddittorio delle parti, occorre, in generale, che, nei termini in cui si fissa il thema decidendum e poi le successive richieste istruttorie oggetto del correlato thema probandum, venga formulata la richiesta ed offerta una compiuta allegazione del fatto da provare, una puntuale esposizione ed illustrazione dei mezzi di prova e della documentazione che consentano di dimostrarlo.
Nel caso in esame tali spese non figurano nell'atto di citazione, non viene fatto loro cenno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che cristallizza definitivamente l'oggetto del giudizio – nonostante essa si caratterizzi per la puntuale specificazione di ogni singola posta risarcitoria, essendo, altresì, priva di richiami ad atti pregressi –
la quale, non appare superfluo ricordarlo, assume rilevanza come limite ultimo, tanto che ad essa fa riferimento l'art. 189 c.p.c., che regola la rimessione in decisione della causa;
tantomeno nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., analogamente priva di riferimenti ad atti in precedenza depositati;
né la produzione di documentazione senza l'esplicitazione della finalità della produzione e del fatto da provare, in correlazione con la domanda così come definitivamente fissata, può sanare i deficit assertivi di cui si componeva (non appare, inoltre, superfluo ricordare che l'esborso di cui viene chiesto il ristoro quale componente del danno, deve provenire evidentemente dal soggetto che propone la domanda, altrimenti si configura un difetto
21 di titolarità attiva).
C.c.iv.) Di difficile comprensione sono gli effetti che si vogliono conseguire con il quinto motivo di appello, incentrato sulla asserita mala gestio attribuita alla condotta della compagnia, cui si connette anche il settimo motivo e di cui partecipa anche l'ottavo.
Il motivo articolato per primo sembra prospettare che il giudice avrebbe equivocato il contenuto della domanda facendo “confusione” tra interessi moratori da mala gestio
e domanda risarcitoria, e deve ritenersi connesso alla mancata offerta della somma a seguito dell'istanza stragiudiziale, avendo paralizzato, anche in fase processuale,
l'azione giudiziaria per oltre due anni a causa della infondata introduzione della questione relativa all'art. 140 TUA.
La domanda, che nell'originario atto di citazione era effettivamente rivolta, al punto 3.5., al pagamento degli interessi moratori oltre il limite del massimale, è
contenuta, invece, nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sub 6.
Anche a volerla considerare come modifica ammissibile perché collegata a asserite condotte inadempienti già dedotte in giudizio, in cosa si sostanzierebbe, però, tale danno e quali criteri dovrebbero presiedere per una sua quantificazione (prospettata in euro 100.000,00) non viene assolutamente spiegato, cosa che rende di per sé
inammissibile il motivo di appello e, prima ancora, la richiesta stessa (inoltre, anche ipotizzando che si voglia fare riferimento ad una liquidazione di tipo equitativo,
occorre ricordare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del
quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando
comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di
fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione quanto più rispondente al danno
22 effettivamente subito, ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga
adottata una pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi
controllo, dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti
per determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente. Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati).
Comunque, per effetto della pronuncia, avendo il danno liquidato natura di debito di valore, sicuramente esso è comprensivo anche degli interessi annui da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, come statuito in sentenza, né il danno liquidato ha superato il massimale di polizza della previsto dalla legge. CP_1
Sotto altro profilo deve escludersi che l'impresa assicuratrice abbia assunto un comportamento ostruzionistico, per avere asseritamente introdotto questioni capziose,
essendo un dato indiscutibilmente emerso che nel sinistro vi erano altri soggetti che avevano subito danni e che il massimale di polizza della per far fronte ai CP_4
danni nei riguardi del responsabile civile, suo assicurato – su cui far valere l'eventuale azione di rivalsa ex art. 150 TUA una volta liquidato il danno ex art. 141 d.lgs cit. al
– era limitato alla somma di euro 774.685,35. Pt_1
Della circostanza era perfettamente consapevole il medesimo , il quale già Pt_1
in prima udienza aveva egli stesso rappresentato che nel sinistro aveva subito “gravi lesioni personali” anche , che aveva per questo agito autonomamente Controparte_6
nei confronti del responsabile civile proprietario della Renault IO e dell'impresa
23 assicuratrice , con giudizio rubricato 3254/08, tanto da richiedere, cosa ribadita CP_4
pure successivamente, la riunione del giudizio con quello pendente su istanza del ed avendo in precedenza parlato, relativamente al presente giudizio, CP_6
espressamente di integrazione del contraddittorio, su input della “ex art. 102 CP_1
c.p.c.”.
Va, altresì, rilevato, al di là di quanto già osservato in ordine alle richieste di prova,
che la richiesta di cui all' “inosservanza degli obblighi ex art. 1224 c.c. ed art. 148
D.lgs. 209/05, con comunicazione all'ISVAP della sentenza che definisce il giudizio per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 315, 325 comma 2 e 327 TUA era formulata solo in via subordinata e che, relativamente alla richiesta ex art. 96 c.p.c., è
sufficiente osservare che la domanda risarcitoria per le lesioni subite nel sinistro era stata originariamente proposta per la somma di euro 660.619,50, o anche alla diversa maggior somma da determinarsi in corso di causa, con quantificazione dei danni pari sostanzialmente al doppio di quanto accordato in sentenza, cosa che rendeva, anche alla luce di quanto prospettato circa l'esistenza di ulteriori danneggiati – circostanza che veniva segnalata pure nella messa in mora datata 11.10.2007 a firma dell'avv.
Federico Bergamo dove vi era il riferimento alla “gravità delle lesioni dei soggetti coinvolti” (vds., altresì, la richiesta risarcitoria dell'avv. Di Tuoro per conto di dei genitori di , in cui era segalata pure la gravità delle lesioni, con Controparte_6
amputazione del braccio sinistro), più che legittima la resistenza in giudizio.
C.d.) Può a questo punto essere esaminato il secondo motivo di appello incidentale.
Innanzi tutto, deve rilevarsi la perplessità della richiesta avanzata in questa sede da visto che non è chiaro se essa intenda rinnovare la questione in CP_1
conseguenza delle maggiori richieste che potrebbero conseguire nel caso di
24 accoglimento dell'appello principale, come si deve desumersi da quanto espresso a pag. 31 dell'impugnazione in cui afferma “Si badi bene che la comparente è costretta,
quanto meno cautelativamente, a riproporre la stessa domanda, in via incidentale,
anche in appello con richiesta di riforma della pronuncia di primo grado laddove ha rigettato ingiustamente e senza valido motivo siffatta istanza, perché il Sig. ha Pt_1
proposto il presente appello chiedendo addirittura il riconoscimento di somme maggiori rispetto a quelle già riconosciutegli ingiustamente in primo grado.”; o in via generale, quando dice che aveva interesse, e lo avrebbe “attualmente”, ad
“individuare la quota percentuale del danno che spetta al , o che gli spetta in Pt_1
ragione dei danni accertati, sul massimale regolato dalla polizza , ai CP_21
fini anche dell'eventuale rivalsa ex art. 150 D.lgs 209/05.
In ogni caso rileva la corte che, in conseguenza della mancata riunione della causa azionata dal con quella proposta autonomamente da , la Pt_1 Controparte_6
sentenza di condanna di da un lato è resa inter alios e, oltrettutto, CP_21
non è stato neppure mai dedotto, tantomeno documentato, che essa sia passata in giudicato.
Il litisconsorzio previsto dall'art. 140 ultimo comma d.lgs. cit. nasce facoltativo,
ma disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario eventuale di natura processuale laddove il processo sia promosso da o contro più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste ove venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo, come è avvenuto nella specie.
Inoltre, <
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della
25 riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969
ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati,
provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie;
ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.>> (Cass. n. 6829/2024).
Pertanto, da un lato la non chiarisce se la richiesta vale in via solo CP_1
“cautelativa” e solo in caso accoglimento dell'appello principale, dall'altro come dovrebbe effettuarsi il riparto proporzionale nel presente giudizio, che nulla ha accertato sul punto, e ora in appello, avendo, peraltro, essa stessa imputato alla CP_4
di non avere operato nel giudizio promosso dal in modo analogo a quanto da CP_6
essa fatto in questa causa, nonostante fosse a conoscenza – o colpevolmente ignorando – la sussistenza di altri danneggiati che avrebbero 'assorbito' il proprio massimale di polizza su cui esercitare la rivalsa prevista dall'art. 150 cit. (comunque,
poi non tempestivamente esercitata in questo giudizio).
Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello.
C.e.) Resta da esaminare il motivo di appello del relativo al governo delle Pt_1
spese di lite di primo grado.
26 Il motivo è fondato, considerato che la statuizione di compensazione si fondava non solo sulla “risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità”, ma “anche in virtù della parziale soccombenza reciproca fra dette parti, insita nel non integrale accoglimento delle domanda attoree”, così da configurare le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c..
Condivisibilmente, però, il non integrale accoglimento delle domande proposte dal
, non dava luogo a reciproca soccombenza, costituendo accoglimento, seppure Pt_1
in misura ridotta, quantomeno della domanda da lui avanzata relativa ai danni personali subiti nel sinistro, accolta, comunque, in misura niente affatto trascurabile,
sicché di ciò il tribunale avrebbe semmai dovuto tenere conto nell'entità della liquidazione dei compensi, ma non ai fini di compensare le spese, anche in ragione del percorso argomentativo seguito, fondato sull'applicazione dell'art. 141 d.lgs. n.
209/05, rendendo controverse le sole questioni di fatto afferenti sempre l'entità del pregiudizio subito dall'attore.
Pertanto, la va condannata a rifondere le spese di primo grado, CP_1
liquidate, per le ragioni esposte, nel minimo in base alla somma riconosciuta dovuta,
mentre appare giustificato lasciare le spese di ctu a carico delle parti, come fatto in primo grado, in considerazione degli esiti dell'accertamento in buona parte negativo rispetto alle difese del (non vi è stata impugnazione incidentale da parte di Pt_1
. CP_3
D – le spese del grado
Circa il governo delle spese del giudizio di appello, considerato che la riforma della sentenza di primo grado riguarda la sola statuizione accessoria del governo delle spese di lite, si ritiene in questo caso sicuramente che sussista reciproca soccombenza
27 in relazione al rapporto processuale tra il e con conseguente Pt_1 CP_1
integrale loro compensazione;
analogamente, in considerazione delle difese svolte e delle domanda proposte, che hanno interessato solo processualmente CP_3
anche in relazione al rapporto processuale con quest'ultima vanno integralmente compensate.
Va dato atto, altresì, che per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma
1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati indicati in intestazione e dato atto che nella sentenza impugnata, dove è scritto il nominativo di , debba CP_18 CP_10
intendersi “ , CP_10 CP_10
b) accoglie, nei limitati termini di cui in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1
rifondere le spese del giudizio di primo grado, con attribuzione al procuratore di parte attrice, che liquida in euro 804,00 per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa, restando a carico di tutte le parti quelle di c.t.u., come da sentenza impugnata;
c) lo rigetta per il resto;
d) dichiara inammissibile e rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
come da motivazione;
Controparte_1
e) compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite;
28 f) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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