CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11/25 R.G., promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il 12 gennaio Parte_1 C.F._1
1981 e residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti , dagli avv.ti Guglielmo Barone (C.F.
e Marco Macauda (C.F. C.F._2 C.F._3
Appellante
CONTRO
sito in , Via E. Controparte_1 CP_1
Giunta n. 7 (C.F. , in persona dell'amministratore dott. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._4 rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Antonio Giannone
( ) e Laura Corallo ( ); C.F._5 C.F._6
Appellato
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , odierno appellato, chiedendo all'adito Tribunale di CP_1
Ragusa: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dire, ritenere e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dichiarare la illegittimità e/o la nullità delle deliberazioni di cui ai punti nn.
1 e 2 assunti con la delibera assembleare del 09 settembre 2020 e per
l'effetto le stesse annullare con ogni consequenziale statuizione;
condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dalla eventuale CP_1 illegittima esecuzione delle annullate deliberazioni, nella esatta misura che sarà specificata nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il odierno appellato contestando le superiori censure CP_1
e chiedendo: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la presente azione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della delibera condominiale del
09.09.2020, respingere integralmente ogni domanda, anche risarcitoria, avanzata dall'ing. ”. Parte_1
Istruita la causa con sentenza n. 1802/2024 pubbl. il 22/11/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” rigetta la domanda;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che CP_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio
Giannone, che si è dichiarato antistatario”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Parte_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) ritenuto che la delibera impugnata non fosse affetta dalla rilevata nullità per difetto di attribuzione dell'assemblea;
b) non rilevato la nullità della delibera ex art. dell'art. 1135, n. 4, cod. civ.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
c) ritenuto il sopravvenuto difetto di interesse dell'appellante alla declaratoria di annullamento della delibera;
d) escluso la violazione degli obblighi di preventiva informazione dei condòmini.
1.1) Il gravame è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Giova osservare che non è stato contestato tra le parti il fatto che, ad oggi, la delibera impugnata, non è stata eseguita.
Dalla documentazione in atti risulta che la delibera di cui sopra, espressamente, prevedeva:” l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria innanzi descritti … alle seguenti condizioni: - il costo dei lavori pari ad un massimo di € 1.473.450,00 iva compreso, comprensivo di oneri della sicurezza compenso per direzione lavori collaudo e asseverazione dei lavori sarà determinato in base al prezziario DEI del progettista incaricato CP_ dalla 4.0 potrà essere corrisposto dai condomini mediante cessione del credito fiscale di cui agli articoli 14, commi 2 ter e sexies (c. ecobonus) e art
16 comma 1 quinques (c.d Sismabonus) del DL 63/2013 e del decreto legge
19.05.2020 n. 34 art 119 e 121”; orbene, ove il appellato, CP_1 decidesse oggi di realizzare gli interventi di cui alla citata delibera, non potrebbe di certo avvalersi di quanto ivi approvato, in quanto basato su agevolazioni non più fruibili e normativamente abrogate.
L'amministratore dello stesso condominio, dovrebbe, pertanto, convocare una nuova assemblea per affidare un nuovo incarico di consulenza in merito alla fattibilità degli interventi con la nuova normativa, non potendo più ritenersi CP_ CP_ operante il contratto di consulenza affidato alla 4.0 in base a una normativa oggi non più in essere.
Per quanto sopra, risultando in atti che il ha venduto l'immobile sito nel Pt_1
Condominio appellato, non potendo il detto condominio eseguire la delibera impugnata per sopravvenuta modifica della normativa, non può che rilevarsi la carenza di interesse dell'appellante in ordine a tutti i motivi di impugnazione della delibera del 9/9/2020.
2.) Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1
1802/2024 pubbl. il 22/11/2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore dell'appellato , che, liquida in CP_1 complessivi Euro 4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11/25 R.G., promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il 12 gennaio Parte_1 C.F._1
1981 e residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti , dagli avv.ti Guglielmo Barone (C.F.
e Marco Macauda (C.F. C.F._2 C.F._3
Appellante
CONTRO
sito in , Via E. Controparte_1 CP_1
Giunta n. 7 (C.F. , in persona dell'amministratore dott. P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._4 rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Antonio Giannone
( ) e Laura Corallo ( ); C.F._5 C.F._6
Appellato
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , odierno appellato, chiedendo all'adito Tribunale di CP_1
Ragusa: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dire, ritenere e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
dichiarare la illegittimità e/o la nullità delle deliberazioni di cui ai punti nn.
1 e 2 assunti con la delibera assembleare del 09 settembre 2020 e per
l'effetto le stesse annullare con ogni consequenziale statuizione;
condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dalla eventuale CP_1 illegittima esecuzione delle annullate deliberazioni, nella esatta misura che sarà specificata nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il odierno appellato contestando le superiori censure CP_1
e chiedendo: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la presente azione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della delibera condominiale del
09.09.2020, respingere integralmente ogni domanda, anche risarcitoria, avanzata dall'ing. ”. Parte_1
Istruita la causa con sentenza n. 1802/2024 pubbl. il 22/11/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” rigetta la domanda;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che CP_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio
Giannone, che si è dichiarato antistatario”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27/12/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Parte_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) ritenuto che la delibera impugnata non fosse affetta dalla rilevata nullità per difetto di attribuzione dell'assemblea;
b) non rilevato la nullità della delibera ex art. dell'art. 1135, n. 4, cod. civ.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
c) ritenuto il sopravvenuto difetto di interesse dell'appellante alla declaratoria di annullamento della delibera;
d) escluso la violazione degli obblighi di preventiva informazione dei condòmini.
1.1) Il gravame è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Giova osservare che non è stato contestato tra le parti il fatto che, ad oggi, la delibera impugnata, non è stata eseguita.
Dalla documentazione in atti risulta che la delibera di cui sopra, espressamente, prevedeva:” l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria innanzi descritti … alle seguenti condizioni: - il costo dei lavori pari ad un massimo di € 1.473.450,00 iva compreso, comprensivo di oneri della sicurezza compenso per direzione lavori collaudo e asseverazione dei lavori sarà determinato in base al prezziario DEI del progettista incaricato CP_ dalla 4.0 potrà essere corrisposto dai condomini mediante cessione del credito fiscale di cui agli articoli 14, commi 2 ter e sexies (c. ecobonus) e art
16 comma 1 quinques (c.d Sismabonus) del DL 63/2013 e del decreto legge
19.05.2020 n. 34 art 119 e 121”; orbene, ove il appellato, CP_1 decidesse oggi di realizzare gli interventi di cui alla citata delibera, non potrebbe di certo avvalersi di quanto ivi approvato, in quanto basato su agevolazioni non più fruibili e normativamente abrogate.
L'amministratore dello stesso condominio, dovrebbe, pertanto, convocare una nuova assemblea per affidare un nuovo incarico di consulenza in merito alla fattibilità degli interventi con la nuova normativa, non potendo più ritenersi CP_ CP_ operante il contratto di consulenza affidato alla 4.0 in base a una normativa oggi non più in essere.
Per quanto sopra, risultando in atti che il ha venduto l'immobile sito nel Pt_1
Condominio appellato, non potendo il detto condominio eseguire la delibera impugnata per sopravvenuta modifica della normativa, non può che rilevarsi la carenza di interesse dell'appellante in ordine a tutti i motivi di impugnazione della delibera del 9/9/2020.
2.) Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1
1802/2024 pubbl. il 22/11/2024; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore dell'appellato , che, liquida in CP_1 complessivi Euro 4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro