Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 2Articolo 4
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3 settembre 1955
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Versione
27 settembre 1955
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Versione
19 febbraio 1981
Art. 3.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:
"I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di societa' a responsabilita' limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di societa' a responsabilita' illimitata.
((Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 20.000.
Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo))
Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno meta' del capitale sottoscritto.
Ciascun socio ha un solo voto e non puo' avere piu' di una delega.
La delega ad esercitare il voto non puo' essere conferita ne' agli amministratori ne' ai dipendenti della societa'".
Entrata in vigore il 19 febbraio 1981