CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3467/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Castagnole di Sotto n. 71, elett.te dom.to in Colleferro, via Cinque Giornate
n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salvitti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello, e dom.to ai fini del presente atto in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 109 (c/o Avv. Franco Di
Meo) , p.e.c. appellante Email_1
e
( ), corrente in Velletri Via Piazza di Controparte_1 P.IVA_1
Mario n. 157, in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Velletri, P.zza Cairoli n.37 C.F._2 presso l'Avv. Guidaldi Piero ( ) che la rappresentata e C.F._3 difende in virtù di delega allegata in calce alla Comparsa di Costituzione, pec:
appellata/appellante incidentale- Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 30.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 960/2021, nel procedimento Rg.2679/2018 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Velletri ha emesso il seguente dispositivo: “ confermata la disposta riunione al presente del successivo procedimento n.3394/18 rgac, ; dispone l'estromissione dal giudizio di tutte le parti diverse dalla e dal;
revocando la CP_3 Parte_1 sospensione dell'esecuzione immobiliare n.579/1997 ed in accoglimento della domanda della nella procedura esecutiva n.579/1997 CP_3 attualmente occupato dal dr. , per averlo acquistato dalla Parte_1
Domus Immobiliare s.r.l., aggiudicataria a sua volta di altro e diverso immo- bile nella medesima procedura esecutiva immobiliare n.579/1997 ovvero il
Lotto 9 di mq.22 circa, nella disponibilità invece della il Lotto 6 di CP_3 oltre 30 mq;
conseguentemente ordina e condanna il dr. , Parte_1 ovvero chiunque altro occupi detto immobile, al MU di Velletri, p.lla 626 sub
502 già sub 16 a rilasciarlo libero e vuoto da persone e cose nella piena disponibilità previa messa a disposizione da parte di Controparte_1 quest'ultima, in favore del dell'unità immobiliare al MU di Velletri Parte_1
p.lla 626 sub 19, confermando il sequestro giudiziario già disposto e condannando il al risarcimento del danno da occupazione Parte_1 illegittima in favore della ,liquidato in € 8.450,00, oltre Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite , liquidate in complessive € .6000,00 oltre accessori di legge e di c.t.u., come già liquidate in corso di causa. Velletri
05.05.2021. Il G.D”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: a seguito dell'opposizione formulata in sede del deposito del progetto di distribuzione somme il G.E., ritenuti sussistenti i gravi motivi, dispone la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 579/1997 presso Tribunale di Velletri e concedeva 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
pag. 2/15 La introduceva il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Velletri, R.g. n.3994/2018; contemporaneamente altro giudizio di merito veniva introdotto ad opera della (subentrata alla DOMUS), CP_4 anch'essa parte del giudizio di esecuzione sospeso, con atto di citazione iscritto al R.g.n. 2679/2018 del Tribunale di Velletri.
Nelle more si costituiva, in entrambi i giudizi, il Dott. . Parte_1
Disposta la riunione deì giudizi ai sensi degli arti 273 e 274 c.p.c., veniva fissata la prima udienza per il 05.12.2018 dinanzi al Giudice assegnatario.
A detta udienza venivano concessi i termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 10 aprile 2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il Giudice ammetteva la CTU richiesta dalla nominando quale CP_3
Consulente Tecnico d'Ufficio il Geom. Per_1
Nelle more la , stante il fondato timore della vendita Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio, ricorrendone i presupposti, proponeva in corso di causa ricorso per sequestro giudiziario, accolto dal
Tribunale con provvedimento del 04 dicembre 2019. Terminata l'istruttoria la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 05.05.
2021 con termine alle parti per deposito di note”.
Seguiva sentenza gravata.
formulava atto d'appello contestando la sentenza indicata Parte_1 sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva la come in atti, impugnando l'atto d'appello Controparte_5 perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e formulando appello incidentale per la liquidazione dell'indennità d'occupazione.
All'udienza del 27.10.2021 per la trattazione, in mancanza di richiesta sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 03.04.2024 rinviata, all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni rese ex art. 127 ter c.p.c. all'esito con la concessione dei termini abbreviati del
190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
pag. 3/15 La Corte alla scadenza dei termini si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§. 1 motivo. L'appellante deduce l'erroneità della motivazione della sentenza gravata laddove viene dichiarata la proponibilità dell'odierno giudizio, nonostante i tre precedenti giudizi con esito negativo, in quanto in esso, con una nuova e diversa causa petendi, si postula la veridicità dei decreti di trasferimento e si chiede di indagare se il Dott. avesse occupato Parte_1
l'immobile della CP_3
Deduce inoltre il vizio di motivazione del Tribunale laddove dichiara che i giudizi ai quali si riferiva il e che vedevano quale controparte la Parte_1
“hanno causa petendi e petitum diverso da quello Controparte_1 odierno e che comunque si sono risolti tutti e tre con una pronuncia di inammissibilità delle domande formulate che non entrando nel merito della vicenda non ne costituisce alcun limite.” e che “Nel giudizio che ci occupa al contrario e diversamente da quelli definiti, non si parte dal presupposto che i decreti di trasferimento siano errati (“diversa causa petendi”) bensì affermando la correttezza degli originari titoli di proprietà (decreti di trasferimento ) delle parti in causa, si chiedeva di accertare il fatto che il
Dott. avesse occupato l' immobile di proprietà della Parte_1 CP_3 approfittando di errori catastali compiuti nel corso del giudizio
(.......omissis) e conseguentemente ordinando il rilascio a favore della
. CP_3
Sostiene l'appellante che Il tribunale, nonostante fosse nella perfetta condizione di valutare la portata dispositiva delle sentenze in esame, ha comunque ritenuto, in maniera non corretta, la proponibilità del nuovo giudizio da parte della in quanto, diversamente dai Controparte_1 giudizi già definiti, in quello odierno non si partirebbe dal presupposto che i decreti di trasferimento fossero errati, bensì, sulla scorta di una nuova causa petendi, affermando la correttezza degli originari titoli di proprietà (decreti di trasferimento) delle parti in causa, si chiederebbe di accertare gli stessi pag. 4/15 fatti che il Dott. avesse occupato l' immobile di proprietà della Parte_1
approfittando di errori catastali compiuti nel corso del giudizio, CP_3 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare con la quale erano stati assegnati i rispettivi immobili e conseguentemente invocandone il rilascio a favore della CP_3
Deduce l'appellante che tale motivazione è erronea in quanto in contrasto con i principi della Cassazione n. 9685/2003, come recepita nella sentenza
1241/2017 redatta dal Giudice De Cinti, a cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi anch' esso al principio in ossequio ritenendo che l'odierna nuova domanda fosse inammissibile sotto ogni profilo.
L'illegittimità del mandato conferito al CTU Geom. con il compito di Per_1 indagare sulle correzioni catastali operate dall'Ing. c.t.u. della Per_2 procedura esecutiva, in contrasto con quanto riferito, enunciato in sentenza
(a pagina 9 della stessa) che nell'attuale giudizio non si poneva in dubbio la correttezza e veridicità dei due decreti di trasferimento, peraltro legittimi, indagando su eventuali errori nella procedura esecutiva che avrebbero reso inefficaci o erronei i Decreti di Trasferimento.
§.
2- L'appellante contesta l'illegittimità del conferimento di un secondo incarico di c.t.u. per quantificare l'indennità di occupazione dell'immobile ritenuto di proprietà della e, su richiesta da parte della difesa del CP_3 convenuto , di provvedere alla “descrizione della consistenza Parte_1 interna dei due appartamenti”.
Il CTU produceva, allegandole, le mappe dei rispettivi appartamenti Per_1
e, nonostante dalla loro disposizione interna emerga che l'interno definito dal
CTU come “interno 6” sia quello della Domus Imm.re e successivamente del
, indicava quale appartamento del convenuto, odierno appellante, Parte_1
l'interno 9.
Deduce inoltre l'appellante che censurabile appare la circostanza che il
Giudice abbia aderito al parere del CTU sul punto, senza fornire una doverosa motivazione.
pag. 5/15 La formulava appello incidentale contestando l'errata Controparte_5 quantificazione dell'indennità d'occupazione e la condanna alla restituzione a favore del dell'unità immobiliare int. 6 oggetto del Decreto di Parte_1
Trasferimento a proprio favore.
La Corte così ragiona.
Rileva preliminarmente la Corte che la ha posto in Controparte_1 essere innanzi al Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 579/1997 del
Tribunale di Velletri un'opposizione all'esecuzione in sede di progetto di riparto chiedendo: “ .. che il Giudice dell'esecuzione voglia … previa sospensione degli atti della procedura esecutiva immobiliare n.579/1997, quanto meno per la distribuzione della somma di € 100.000,00 a garanzia dei diritti della istante, dichiarare nulla e priva di effetti la aggiudicazione a favore della disponendo l'annotazione del Controparte_1 conseguente decreto di trasferimento, disponendo la restituzione a favore della della somma di € 87.201,00 oltre interessi Controparte_1 quale somma complessivamente versata a seguito della aggiudicazione dell'immobile, con riserva di richiedere i danni nel prosieguo del giudizio;
Nella denegata ipotesi in cui non ritenga possibile disporre la restituzione delle somme versate dalla istante, voglia disporre l'annullamento di tutte le modifiche catastali intervenute nella individuazione degli immobili disposte successivamente alle rispettive aggiudicazioni, con tutti gli effetti in termini di attribuzione dei beni a ciascun aggiudicatario. In via meramente subordinata, voglia annullare la aggiudicazione a favore della Domus
Immobiliare s.r.l. con tutte le conseguenze a carico degli eventuali aventi causa, Con riserva di richiedere tutti i danni subiti e subendi in altro e separato giudizio."
Dall'esito dell'esame della prospettazione dei motivi dell'atto formulato questo deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, che può essere proposta fino a che non sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'opponente pag. 6/15 dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente;
trovandosi, nella fattispecie in esame, la procedura esecutiva in fase di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, l'opposizione deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non averla potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il Giudice dell'esecuzione dunque avrebbe dovuto ritenerla inammissibile.
La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e comporta la cassazione senza rinvio , ex art. 382 cod. proc. civ., terzo comma, della sentenza resa in esito a tale grado di lite, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente proposto alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest'ultima (Cass.,sez. 3,
16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L,
24/11/1995,n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n.1331; Cass. 16/07/2003, n.
11111; Cass.,Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; Cass., 27/11/2014, n.25209;
Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, del 11/10/2017, n. 23901;
Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660).
Anche nel caso che l'opposizione, in ordine al progetto di distribuzione delle somme ricavate, dovesse ritenersi proposta , ex art 512 c.p.c., la
[...] sarebbe carente di legittimazione passiva non essendo né un CP creditore, né il debitore esecutato;
infatti l'art. 512 c.p.c. prevede: “ Se in sede di distribuzione sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore esecutato circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione. Il Giudice
pag. 7/15 dell'Esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e termini di cui all'art. 617
c.p.c.”.
In fatto la contesta che, pur avendo partecipato alla Controparte_5 vendita ed ottenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'apparta-mento, ad uso ufficio, in Velletri, Vicolo Bellonzi n.1, posto al piano secondo, int.6, di mq.30,80, in realtà con il Decreto di Trasferimento gli veniva ceduto altro immobile di caratteristiche e superfice inferiori che sarebbe dovuto essere assegnato alla DOMUS.
L'azione proposta dalla in atti, tende a contestare gli Controparte_5 effetti del Decreto di Trasferimento del 15.05.2006; infatti le conclusioni di cui all'atto d'opposizione così riportano: “ In Via principale e nel merito, dichiarare nulle e prive di effetti e quindi annullare, tutte le modifiche delle indicazioni catastali intervenute successivamente alla aggiudicazione all'asta ed all'emissione dei rispettivi decreti di trasferimento quanto meno relativamente ai lotti 6 e 9 con ordine all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del
Territorio competente di procedere alle relative rettifiche;
Conseguentemente, accertata la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla in virtù di aggiudicazione e successivo Controparte_1 decreto di trasferimento dell'immobile sito in Velletri Vicolo Bellonzi n. 1, posto al piano secondo, composto all'epoca della aggiudicazione da ingresso, cucina, camera, bagno e ripostiglio della superficie di mq.30,80 censito in catasto al foglio M.U. particella 626 sub. 502 già 16 alla data di aggiudicazione ed oggi 19, ed accertata la occupazione senza titolo del detto immobile da parte della Domus Immobiliare srl fino alla data di vendita 21 novembre 2005 e da tale data dal Dott. fino all'effettivo Parte_1 rilascio, condannare quest'ultimo e suoi aventi causa al rilascio dell'immobile avanti indicato nella piena disponibilità della
[...]
“. Controparte_1
pag. 8/15 Il decreto di trasferimento che si assume viziato da errore nell'individuazione del bene aggiudicato alla Domus Immobiliare, è atto facente parte del processo esecutivo e, come tale, soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 617 e seguenti del codice di rito.
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento conforme della Cassazione che con sentenza n.17811 / 2021 ha così disposto: “ In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da que,llo pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale)”, in tal senso anche la Cassazione con Ordinanza
n.16219 del 19.05.2022.
Come legittimamente eccepito dall'attuale appellante l'incarico conferito, in primo grado, al c.t.u. di esatta identificazione degli immobili oggetto del decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere oggetto di impugnativa ex art. 617 c.p.c., mai ritualmente proposta dalla Controparte_5
Come dedotto dal in primo grado vi sono stati altri giudizi Parte_1 della Maeda Imm. S.r.l., passati in giudicato, tra cui altra opposizione ex art. 618 c.p.c. (RG. 6030/2010), definita con sentenza n.1575/14 non appellata, avente ad oggetto stesso petitum e causa petendi : “ Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. la e , premesso che vi erano stati CP Controparte_2 errori nell'identificazione dei beni trasferiti a proprio favore in sede esecutiva, conveniva in giudizio e la Domus Immobiliare S.r.l. Parte_1 al fine di, "accertata l'erronea identificazione dei beni trasferiti, dichiarare
pag. 9/15 proprietaria la del lotto VI, identificato al N.C.E.U. Controparte_1 al foglio M.IJ. particella 626 sub 19, oggi in possesso del Sig. , Parte_1 trasferitogli dalia Domus Immobiliare S.r.l., nonché dichiarare proprietaria la
Sig.ra del lotto VII, identificato in al foglio M.U. Controparte_2 CP_6 particella 626 sub 507"…. L'instaurazione del giudizio di merito ex art. 618
c.p.c., come espressamente intitolato dalle parti attrici, avrebbe presupposto la domanda di nullità del provvedimento reso dal G.E. a chiusura della fase sommaria, funzionalmente di sua competenza. Nella specie, infatti, il G.E. con ordinanza riservata del 13-4-2010, depositata il successivo
6-5-2010, ha ritenuto l'inammissibilità della procedura di correzione dei decreti di trasferimenti ritenuti affetti da errore, in quanto ciò avrebbe comportato la “redistribuzione dei dati catastali tra i vari lotti con la consequenziale modifica dei singoli beni concretamente trasferiti", ritenendo, pertanto, come, "sorgendo controversia sulla identificazione del bene trasferito", non fosse consentita la rettifica "non trattandosi appunto dii mera correzione di errore materiale" Orbene, essendo tale l'antefatto giuridico, il giudizio di merito instaurato ex art. 618 c.p.c., avrebbe dovuto avere ad oggetto l'eventuale illegittimità del provvedimento reso in sede esecutiva di rigetto dell'istanza di correzione avanzata dai presenti attori laddove, invece, alcuna domanda è formulata in proposito, essendo le conclusioni rassegnate in citazione finalizzate all'accertamento di diritti di proprietà sul presupposto dell'errata indicazione dei beni trasferiti.
All'esito, poi, dell'eventuale declaratoria di nullità dell'atto esecutivo opposto e del passaggio ingiudicato della relativa pronunzia di cognizione, il
G.E. avrebbe potuto essere reinvestito della questione che avrebbe dovuto, in ossequio al giudicato intervenuto, risolvere nell'osservanza delle direttive emerse all'esito del giudizio di merito. Al contrario, nella specie, gli unici atti esecutivi che si contestano sono i decreti di trasferimento, peraltro mai impugnati nei termini e nelle forme di legge, e non l'ordinanza del 13-4-2010 avente esclusivamente ad oggetto l'inammissibilità della procedura di
pag. 10/15 correzione nel caso di specie. Il Tribunale, in composizione monocratica, così definitivamente decide: - dichiara l'inammissibilità delle domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.; -condanna le attrici, in solido, alle spese del giudizio che liquida in favore di Domus Immobiliare
S.r.l. e di in € 3.000,00 ciascuno, oltre spese forfettarie, iva Parte_1
e c.p.a come dovute. VELLETRI 30-06-2014”.
Anche nel caso che la domanda volesse qualificarsi, come ritenuto dal
Tribunale in motivazione, quale domanda di rivendicazione, la pronuncia sarebbe affetta dall'eccezione di giudicato per essere stata già formulata analoga domanda presso il Tribunale di Velletri , Rg.5745/2009, sentenza
358/2017 , passata in giudicato: “ Con atto di citazione la CP premesso che per errore nel decreto di trasferimento emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 579/97 era stato trasferito il diritto di proprietà sull'appartamento in tasto al foglio M.IJ., particella 626, subalterno 19 in favore di DOMUS MMOBILIARE S.r.l., fa quale a sua volta io la domanda aveva venduto a e lo conveniva in giudizio al fine Parte_1
d'accertare il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile in oggetto, con relativa condanna del convenuto al rilascio immediato del bene.
Costituendosi il contestava la legittimazione attiva dell'attrice la Parte_1 propria legittimazione passiva nonché la fondatezza della domanda nel merito, concludendo pertanto, in modo conforme, salva in ogni caso, la chiamata della Domus Immobiliare a fini di garanzia. Costituendosi a sua volta la chiamata concludeva per l'inammissibilità delta domanda attorea ovvero per la sua infondatezza. Sulle conclusioni rassegnate, quindi, all'udienza del 31-10-2012, la causa era decisa, infine, in data 28-1-2013. IN
DIRITTO. Il decreto di trasferimento che si assume viziato da errore nell'individuazione del bene aggiudicato alla Domus Immobiliare, è atto facente parte del processo esecutivo e, come tale, soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 617 e seguenti del codice di rito. In tal senso la
Suprema Corte ha precisato come il decreto di trasferimento sia suscettibile
pag. 11/15 esclusivamente di revoca da parte del g.e., sempre che non abbia avuto esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, purché nel rispetto del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. Casse 9-8-2007
n.17460, tra le altre). Orbene, nella specie, si assume appunto che il decreto di trasferimento in favore di Domus Immobiliare sia affetto da errore nella indicazione del bene a seguito dell'errata aggiudicazione dello stesso alla suddetta società, sicché conseguentemente, sarebbe invalido il successivo atto di trasferimento dell'immobile in favore del , il cui accerta- Parte_1 mento è il fine immediato della azione esperita. Appare, quindi, evidente come il presupposto giuridico della presente azione altro non sia che la pretesa illegittimità del decreto di trasferimento, avverso quale peraltro, unico rimedio consentito dall'ordinamento è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.,
……. Nel presente contesto, invece, sia a voler qualificare l'azione attorea alla stregua di rivendicazione ovvero a quella di mero accertamento, difettano i presupposti previsti dalla legge, postulando entrambe la prova, sia pure con modalità meno rigorose per la seconda, del diritto di proprietà sul bene, nella specie, invece, pacificamente spettante, sino a diversa statuizione giudiziale, diverso soggetto (Cass. 28-4-1979 n. 2470, tra te altre). Ne consegue I' inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva, con relativa statuizione in danno dell'attore per quanto concerne le spese di causa nel contenzioso tra lo stesso ed i! convenuto esse sono, invece, compensate riguardo al contenzioso tra il convenuto e la chiamata in garanzia, rivelandosi la chiamata stessa in astratto giustificata dalla particolarità della fattispecie. Tribunale, in composizione monocratica, cosi definitivamente decide: - dichiara inammissibile le domande attoree;
condanna alle spese di causa che liquida in favore di . CP Parte_1
Velletri 28.01.2013 “.
Va pertanto accertata la carenza di legittimazione attiva della CP
sulla domanda di rivendica o restituzione, difettando i presupposti del
[...]
pag. 12/15 diritto di proprietà sul bene allo stato appartenente al , e Parte_1
l'effetto preclusivo del giudicato che copre il dedotto ed il deducibile.
L'appello è fondato e deve essere accolto ed in riforma della gravata sentenza va respinta l'opposizione all'esecuzione, formulata dalla Controparte_5 nella procedura esecutiva n. 579/1997 del Tribunale di Velletri e per l'effetto va assorbito l'appello incidentale, formulato, in virtù dell'accoglimento dell'appello principale.
Va, conseguenzialmente all'accoglimento dell'appello, ordinata la cancella- zione del Sequestro Giudiziario, disposto in primo grado, in danno del a favore della trascritto presso l'Agenzia Parte_1 Controparte_1
Entrate Provincia di Roma, Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare di
Velletri Foglio MU Part. 626, sub 19, cat. A10 mq.30,80 in Vicolo Bellonzi n.2 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ordine alle spese di lite osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la totale soccombenza dell'appellata, la
Corte ritiene di condannare la in atti, soccombente, al Controparte_5 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate, secondo il DM 147/22, il valore della causa valore indeterminabile (medio), gli scritti difensivi, la particolarità della questione giuridica trattata, in € 6.080,00 oltre € 920,00 per spese comprensive del contributo unificato ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado, atteso il DM.
37/2018 ed i medesimi criteri, vengono stabilite in € 6.000,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive c.u.) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. nonché il rimborso delle spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, con la pag. 13/15 condanna dell'appellante, in atti, al pagamento a favore Controparte_5 dell'appellante . Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di come in atti, Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 960/2021così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione all'esecuzione formulata dalla CP
, come in atti, nella procedura esecutiva n.579/1997 presso il
[...]
Tribunale di Velletri e per l'effetto revoca il sequestro giudiziario richiesto dalla ordinando la cancellazione della Controparte_5 relativa nota di trascrizione del 13.12.2019 in danno del a Parte_1 favore della trascritta presso l'Agenzia Controparte_1
Entrate Provincia di Roma, Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare di Velletri al Reg. Gen. 5949 e Reg. Part. sull'immobile Foglio MU Part. 626 , sub 19, cat. A10 mq.30,80 in Vicolo Bellonzi n.2 con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
2) per l'effetto condanna la come in atti, al Controparte_5 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado del giudizio. Quelle del presente grado vengono liquidate in €
6.080,00 oltre € 920,00 per spese comprensive del contributo unificato ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado in € 6.000,00, oltre € 320,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché il rimborso delle spese di c.t.u., come liquidate dal
Tribunale;
pag. 14/15 3) Dichiara la in atti, tenuta al versamento in favore CP_3 CP dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 19/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3467/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Castagnole di Sotto n. 71, elett.te dom.to in Colleferro, via Cinque Giornate
n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salvitti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello, e dom.to ai fini del presente atto in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 109 (c/o Avv. Franco Di
Meo) , p.e.c. appellante Email_1
e
( ), corrente in Velletri Via Piazza di Controparte_1 P.IVA_1
Mario n. 157, in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Velletri, P.zza Cairoli n.37 C.F._2 presso l'Avv. Guidaldi Piero ( ) che la rappresentata e C.F._3 difende in virtù di delega allegata in calce alla Comparsa di Costituzione, pec:
appellata/appellante incidentale- Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art.127 ter c.p.c., del 30.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 960/2021, nel procedimento Rg.2679/2018 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Velletri ha emesso il seguente dispositivo: “ confermata la disposta riunione al presente del successivo procedimento n.3394/18 rgac, ; dispone l'estromissione dal giudizio di tutte le parti diverse dalla e dal;
revocando la CP_3 Parte_1 sospensione dell'esecuzione immobiliare n.579/1997 ed in accoglimento della domanda della nella procedura esecutiva n.579/1997 CP_3 attualmente occupato dal dr. , per averlo acquistato dalla Parte_1
Domus Immobiliare s.r.l., aggiudicataria a sua volta di altro e diverso immo- bile nella medesima procedura esecutiva immobiliare n.579/1997 ovvero il
Lotto 9 di mq.22 circa, nella disponibilità invece della il Lotto 6 di CP_3 oltre 30 mq;
conseguentemente ordina e condanna il dr. , Parte_1 ovvero chiunque altro occupi detto immobile, al MU di Velletri, p.lla 626 sub
502 già sub 16 a rilasciarlo libero e vuoto da persone e cose nella piena disponibilità previa messa a disposizione da parte di Controparte_1 quest'ultima, in favore del dell'unità immobiliare al MU di Velletri Parte_1
p.lla 626 sub 19, confermando il sequestro giudiziario già disposto e condannando il al risarcimento del danno da occupazione Parte_1 illegittima in favore della ,liquidato in € 8.450,00, oltre Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite , liquidate in complessive € .6000,00 oltre accessori di legge e di c.t.u., come già liquidate in corso di causa. Velletri
05.05.2021. Il G.D”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: a seguito dell'opposizione formulata in sede del deposito del progetto di distribuzione somme il G.E., ritenuti sussistenti i gravi motivi, dispone la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 579/1997 presso Tribunale di Velletri e concedeva 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
pag. 2/15 La introduceva il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Velletri, R.g. n.3994/2018; contemporaneamente altro giudizio di merito veniva introdotto ad opera della (subentrata alla DOMUS), CP_4 anch'essa parte del giudizio di esecuzione sospeso, con atto di citazione iscritto al R.g.n. 2679/2018 del Tribunale di Velletri.
Nelle more si costituiva, in entrambi i giudizi, il Dott. . Parte_1
Disposta la riunione deì giudizi ai sensi degli arti 273 e 274 c.p.c., veniva fissata la prima udienza per il 05.12.2018 dinanzi al Giudice assegnatario.
A detta udienza venivano concessi i termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 10 aprile 2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il Giudice ammetteva la CTU richiesta dalla nominando quale CP_3
Consulente Tecnico d'Ufficio il Geom. Per_1
Nelle more la , stante il fondato timore della vendita Controparte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio, ricorrendone i presupposti, proponeva in corso di causa ricorso per sequestro giudiziario, accolto dal
Tribunale con provvedimento del 04 dicembre 2019. Terminata l'istruttoria la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 05.05.
2021 con termine alle parti per deposito di note”.
Seguiva sentenza gravata.
formulava atto d'appello contestando la sentenza indicata Parte_1 sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva la come in atti, impugnando l'atto d'appello Controparte_5 perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e formulando appello incidentale per la liquidazione dell'indennità d'occupazione.
All'udienza del 27.10.2021 per la trattazione, in mancanza di richiesta sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 03.04.2024 rinviata, all'udienza del 30.04.2025 per la precisazione delle conclusioni rese ex art. 127 ter c.p.c. all'esito con la concessione dei termini abbreviati del
190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
pag. 3/15 La Corte alla scadenza dei termini si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§. 1 motivo. L'appellante deduce l'erroneità della motivazione della sentenza gravata laddove viene dichiarata la proponibilità dell'odierno giudizio, nonostante i tre precedenti giudizi con esito negativo, in quanto in esso, con una nuova e diversa causa petendi, si postula la veridicità dei decreti di trasferimento e si chiede di indagare se il Dott. avesse occupato Parte_1
l'immobile della CP_3
Deduce inoltre il vizio di motivazione del Tribunale laddove dichiara che i giudizi ai quali si riferiva il e che vedevano quale controparte la Parte_1
“hanno causa petendi e petitum diverso da quello Controparte_1 odierno e che comunque si sono risolti tutti e tre con una pronuncia di inammissibilità delle domande formulate che non entrando nel merito della vicenda non ne costituisce alcun limite.” e che “Nel giudizio che ci occupa al contrario e diversamente da quelli definiti, non si parte dal presupposto che i decreti di trasferimento siano errati (“diversa causa petendi”) bensì affermando la correttezza degli originari titoli di proprietà (decreti di trasferimento ) delle parti in causa, si chiedeva di accertare il fatto che il
Dott. avesse occupato l' immobile di proprietà della Parte_1 CP_3 approfittando di errori catastali compiuti nel corso del giudizio
(.......omissis) e conseguentemente ordinando il rilascio a favore della
. CP_3
Sostiene l'appellante che Il tribunale, nonostante fosse nella perfetta condizione di valutare la portata dispositiva delle sentenze in esame, ha comunque ritenuto, in maniera non corretta, la proponibilità del nuovo giudizio da parte della in quanto, diversamente dai Controparte_1 giudizi già definiti, in quello odierno non si partirebbe dal presupposto che i decreti di trasferimento fossero errati, bensì, sulla scorta di una nuova causa petendi, affermando la correttezza degli originari titoli di proprietà (decreti di trasferimento) delle parti in causa, si chiederebbe di accertare gli stessi pag. 4/15 fatti che il Dott. avesse occupato l' immobile di proprietà della Parte_1
approfittando di errori catastali compiuti nel corso del giudizio, CP_3 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare con la quale erano stati assegnati i rispettivi immobili e conseguentemente invocandone il rilascio a favore della CP_3
Deduce l'appellante che tale motivazione è erronea in quanto in contrasto con i principi della Cassazione n. 9685/2003, come recepita nella sentenza
1241/2017 redatta dal Giudice De Cinti, a cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi anch' esso al principio in ossequio ritenendo che l'odierna nuova domanda fosse inammissibile sotto ogni profilo.
L'illegittimità del mandato conferito al CTU Geom. con il compito di Per_1 indagare sulle correzioni catastali operate dall'Ing. c.t.u. della Per_2 procedura esecutiva, in contrasto con quanto riferito, enunciato in sentenza
(a pagina 9 della stessa) che nell'attuale giudizio non si poneva in dubbio la correttezza e veridicità dei due decreti di trasferimento, peraltro legittimi, indagando su eventuali errori nella procedura esecutiva che avrebbero reso inefficaci o erronei i Decreti di Trasferimento.
§.
2- L'appellante contesta l'illegittimità del conferimento di un secondo incarico di c.t.u. per quantificare l'indennità di occupazione dell'immobile ritenuto di proprietà della e, su richiesta da parte della difesa del CP_3 convenuto , di provvedere alla “descrizione della consistenza Parte_1 interna dei due appartamenti”.
Il CTU produceva, allegandole, le mappe dei rispettivi appartamenti Per_1
e, nonostante dalla loro disposizione interna emerga che l'interno definito dal
CTU come “interno 6” sia quello della Domus Imm.re e successivamente del
, indicava quale appartamento del convenuto, odierno appellante, Parte_1
l'interno 9.
Deduce inoltre l'appellante che censurabile appare la circostanza che il
Giudice abbia aderito al parere del CTU sul punto, senza fornire una doverosa motivazione.
pag. 5/15 La formulava appello incidentale contestando l'errata Controparte_5 quantificazione dell'indennità d'occupazione e la condanna alla restituzione a favore del dell'unità immobiliare int. 6 oggetto del Decreto di Parte_1
Trasferimento a proprio favore.
La Corte così ragiona.
Rileva preliminarmente la Corte che la ha posto in Controparte_1 essere innanzi al Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 579/1997 del
Tribunale di Velletri un'opposizione all'esecuzione in sede di progetto di riparto chiedendo: “ .. che il Giudice dell'esecuzione voglia … previa sospensione degli atti della procedura esecutiva immobiliare n.579/1997, quanto meno per la distribuzione della somma di € 100.000,00 a garanzia dei diritti della istante, dichiarare nulla e priva di effetti la aggiudicazione a favore della disponendo l'annotazione del Controparte_1 conseguente decreto di trasferimento, disponendo la restituzione a favore della della somma di € 87.201,00 oltre interessi Controparte_1 quale somma complessivamente versata a seguito della aggiudicazione dell'immobile, con riserva di richiedere i danni nel prosieguo del giudizio;
Nella denegata ipotesi in cui non ritenga possibile disporre la restituzione delle somme versate dalla istante, voglia disporre l'annullamento di tutte le modifiche catastali intervenute nella individuazione degli immobili disposte successivamente alle rispettive aggiudicazioni, con tutti gli effetti in termini di attribuzione dei beni a ciascun aggiudicatario. In via meramente subordinata, voglia annullare la aggiudicazione a favore della Domus
Immobiliare s.r.l. con tutte le conseguenze a carico degli eventuali aventi causa, Con riserva di richiedere tutti i danni subiti e subendi in altro e separato giudizio."
Dall'esito dell'esame della prospettazione dei motivi dell'atto formulato questo deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, che può essere proposta fino a che non sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'opponente pag. 6/15 dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente;
trovandosi, nella fattispecie in esame, la procedura esecutiva in fase di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, l'opposizione deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: “Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non averla potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il Giudice dell'esecuzione dunque avrebbe dovuto ritenerla inammissibile.
La questione della tardività dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e comporta la cassazione senza rinvio , ex art. 382 cod. proc. civ., terzo comma, della sentenza resa in esito a tale grado di lite, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente proposto alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest'ultima (Cass.,sez. 3,
16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L,
24/11/1995,n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n.1331; Cass. 16/07/2003, n.
11111; Cass.,Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; Cass., 27/11/2014, n.25209;
Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, del 11/10/2017, n. 23901;
Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660).
Anche nel caso che l'opposizione, in ordine al progetto di distribuzione delle somme ricavate, dovesse ritenersi proposta , ex art 512 c.p.c., la
[...] sarebbe carente di legittimazione passiva non essendo né un CP creditore, né il debitore esecutato;
infatti l'art. 512 c.p.c. prevede: “ Se in sede di distribuzione sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore esecutato circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione. Il Giudice
pag. 7/15 dell'Esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e termini di cui all'art. 617
c.p.c.”.
In fatto la contesta che, pur avendo partecipato alla Controparte_5 vendita ed ottenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'apparta-mento, ad uso ufficio, in Velletri, Vicolo Bellonzi n.1, posto al piano secondo, int.6, di mq.30,80, in realtà con il Decreto di Trasferimento gli veniva ceduto altro immobile di caratteristiche e superfice inferiori che sarebbe dovuto essere assegnato alla DOMUS.
L'azione proposta dalla in atti, tende a contestare gli Controparte_5 effetti del Decreto di Trasferimento del 15.05.2006; infatti le conclusioni di cui all'atto d'opposizione così riportano: “ In Via principale e nel merito, dichiarare nulle e prive di effetti e quindi annullare, tutte le modifiche delle indicazioni catastali intervenute successivamente alla aggiudicazione all'asta ed all'emissione dei rispettivi decreti di trasferimento quanto meno relativamente ai lotti 6 e 9 con ordine all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del
Territorio competente di procedere alle relative rettifiche;
Conseguentemente, accertata la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla in virtù di aggiudicazione e successivo Controparte_1 decreto di trasferimento dell'immobile sito in Velletri Vicolo Bellonzi n. 1, posto al piano secondo, composto all'epoca della aggiudicazione da ingresso, cucina, camera, bagno e ripostiglio della superficie di mq.30,80 censito in catasto al foglio M.U. particella 626 sub. 502 già 16 alla data di aggiudicazione ed oggi 19, ed accertata la occupazione senza titolo del detto immobile da parte della Domus Immobiliare srl fino alla data di vendita 21 novembre 2005 e da tale data dal Dott. fino all'effettivo Parte_1 rilascio, condannare quest'ultimo e suoi aventi causa al rilascio dell'immobile avanti indicato nella piena disponibilità della
[...]
“. Controparte_1
pag. 8/15 Il decreto di trasferimento che si assume viziato da errore nell'individuazione del bene aggiudicato alla Domus Immobiliare, è atto facente parte del processo esecutivo e, come tale, soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 617 e seguenti del codice di rito.
Ritiene la Corte di riportarsi all'orientamento conforme della Cassazione che con sentenza n.17811 / 2021 ha così disposto: “ In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da que,llo pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale)”, in tal senso anche la Cassazione con Ordinanza
n.16219 del 19.05.2022.
Come legittimamente eccepito dall'attuale appellante l'incarico conferito, in primo grado, al c.t.u. di esatta identificazione degli immobili oggetto del decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere oggetto di impugnativa ex art. 617 c.p.c., mai ritualmente proposta dalla Controparte_5
Come dedotto dal in primo grado vi sono stati altri giudizi Parte_1 della Maeda Imm. S.r.l., passati in giudicato, tra cui altra opposizione ex art. 618 c.p.c. (RG. 6030/2010), definita con sentenza n.1575/14 non appellata, avente ad oggetto stesso petitum e causa petendi : “ Con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. la e , premesso che vi erano stati CP Controparte_2 errori nell'identificazione dei beni trasferiti a proprio favore in sede esecutiva, conveniva in giudizio e la Domus Immobiliare S.r.l. Parte_1 al fine di, "accertata l'erronea identificazione dei beni trasferiti, dichiarare
pag. 9/15 proprietaria la del lotto VI, identificato al N.C.E.U. Controparte_1 al foglio M.IJ. particella 626 sub 19, oggi in possesso del Sig. , Parte_1 trasferitogli dalia Domus Immobiliare S.r.l., nonché dichiarare proprietaria la
Sig.ra del lotto VII, identificato in al foglio M.U. Controparte_2 CP_6 particella 626 sub 507"…. L'instaurazione del giudizio di merito ex art. 618
c.p.c., come espressamente intitolato dalle parti attrici, avrebbe presupposto la domanda di nullità del provvedimento reso dal G.E. a chiusura della fase sommaria, funzionalmente di sua competenza. Nella specie, infatti, il G.E. con ordinanza riservata del 13-4-2010, depositata il successivo
6-5-2010, ha ritenuto l'inammissibilità della procedura di correzione dei decreti di trasferimenti ritenuti affetti da errore, in quanto ciò avrebbe comportato la “redistribuzione dei dati catastali tra i vari lotti con la consequenziale modifica dei singoli beni concretamente trasferiti", ritenendo, pertanto, come, "sorgendo controversia sulla identificazione del bene trasferito", non fosse consentita la rettifica "non trattandosi appunto dii mera correzione di errore materiale" Orbene, essendo tale l'antefatto giuridico, il giudizio di merito instaurato ex art. 618 c.p.c., avrebbe dovuto avere ad oggetto l'eventuale illegittimità del provvedimento reso in sede esecutiva di rigetto dell'istanza di correzione avanzata dai presenti attori laddove, invece, alcuna domanda è formulata in proposito, essendo le conclusioni rassegnate in citazione finalizzate all'accertamento di diritti di proprietà sul presupposto dell'errata indicazione dei beni trasferiti.
All'esito, poi, dell'eventuale declaratoria di nullità dell'atto esecutivo opposto e del passaggio ingiudicato della relativa pronunzia di cognizione, il
G.E. avrebbe potuto essere reinvestito della questione che avrebbe dovuto, in ossequio al giudicato intervenuto, risolvere nell'osservanza delle direttive emerse all'esito del giudizio di merito. Al contrario, nella specie, gli unici atti esecutivi che si contestano sono i decreti di trasferimento, peraltro mai impugnati nei termini e nelle forme di legge, e non l'ordinanza del 13-4-2010 avente esclusivamente ad oggetto l'inammissibilità della procedura di
pag. 10/15 correzione nel caso di specie. Il Tribunale, in composizione monocratica, così definitivamente decide: - dichiara l'inammissibilità delle domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.; -condanna le attrici, in solido, alle spese del giudizio che liquida in favore di Domus Immobiliare
S.r.l. e di in € 3.000,00 ciascuno, oltre spese forfettarie, iva Parte_1
e c.p.a come dovute. VELLETRI 30-06-2014”.
Anche nel caso che la domanda volesse qualificarsi, come ritenuto dal
Tribunale in motivazione, quale domanda di rivendicazione, la pronuncia sarebbe affetta dall'eccezione di giudicato per essere stata già formulata analoga domanda presso il Tribunale di Velletri , Rg.5745/2009, sentenza
358/2017 , passata in giudicato: “ Con atto di citazione la CP premesso che per errore nel decreto di trasferimento emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 579/97 era stato trasferito il diritto di proprietà sull'appartamento in tasto al foglio M.IJ., particella 626, subalterno 19 in favore di DOMUS MMOBILIARE S.r.l., fa quale a sua volta io la domanda aveva venduto a e lo conveniva in giudizio al fine Parte_1
d'accertare il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile in oggetto, con relativa condanna del convenuto al rilascio immediato del bene.
Costituendosi il contestava la legittimazione attiva dell'attrice la Parte_1 propria legittimazione passiva nonché la fondatezza della domanda nel merito, concludendo pertanto, in modo conforme, salva in ogni caso, la chiamata della Domus Immobiliare a fini di garanzia. Costituendosi a sua volta la chiamata concludeva per l'inammissibilità delta domanda attorea ovvero per la sua infondatezza. Sulle conclusioni rassegnate, quindi, all'udienza del 31-10-2012, la causa era decisa, infine, in data 28-1-2013. IN
DIRITTO. Il decreto di trasferimento che si assume viziato da errore nell'individuazione del bene aggiudicato alla Domus Immobiliare, è atto facente parte del processo esecutivo e, come tale, soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 617 e seguenti del codice di rito. In tal senso la
Suprema Corte ha precisato come il decreto di trasferimento sia suscettibile
pag. 11/15 esclusivamente di revoca da parte del g.e., sempre che non abbia avuto esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, purché nel rispetto del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. Casse 9-8-2007
n.17460, tra le altre). Orbene, nella specie, si assume appunto che il decreto di trasferimento in favore di Domus Immobiliare sia affetto da errore nella indicazione del bene a seguito dell'errata aggiudicazione dello stesso alla suddetta società, sicché conseguentemente, sarebbe invalido il successivo atto di trasferimento dell'immobile in favore del , il cui accerta- Parte_1 mento è il fine immediato della azione esperita. Appare, quindi, evidente come il presupposto giuridico della presente azione altro non sia che la pretesa illegittimità del decreto di trasferimento, avverso quale peraltro, unico rimedio consentito dall'ordinamento è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.,
……. Nel presente contesto, invece, sia a voler qualificare l'azione attorea alla stregua di rivendicazione ovvero a quella di mero accertamento, difettano i presupposti previsti dalla legge, postulando entrambe la prova, sia pure con modalità meno rigorose per la seconda, del diritto di proprietà sul bene, nella specie, invece, pacificamente spettante, sino a diversa statuizione giudiziale, diverso soggetto (Cass. 28-4-1979 n. 2470, tra te altre). Ne consegue I' inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva, con relativa statuizione in danno dell'attore per quanto concerne le spese di causa nel contenzioso tra lo stesso ed i! convenuto esse sono, invece, compensate riguardo al contenzioso tra il convenuto e la chiamata in garanzia, rivelandosi la chiamata stessa in astratto giustificata dalla particolarità della fattispecie. Tribunale, in composizione monocratica, cosi definitivamente decide: - dichiara inammissibile le domande attoree;
condanna alle spese di causa che liquida in favore di . CP Parte_1
Velletri 28.01.2013 “.
Va pertanto accertata la carenza di legittimazione attiva della CP
sulla domanda di rivendica o restituzione, difettando i presupposti del
[...]
pag. 12/15 diritto di proprietà sul bene allo stato appartenente al , e Parte_1
l'effetto preclusivo del giudicato che copre il dedotto ed il deducibile.
L'appello è fondato e deve essere accolto ed in riforma della gravata sentenza va respinta l'opposizione all'esecuzione, formulata dalla Controparte_5 nella procedura esecutiva n. 579/1997 del Tribunale di Velletri e per l'effetto va assorbito l'appello incidentale, formulato, in virtù dell'accoglimento dell'appello principale.
Va, conseguenzialmente all'accoglimento dell'appello, ordinata la cancella- zione del Sequestro Giudiziario, disposto in primo grado, in danno del a favore della trascritto presso l'Agenzia Parte_1 Controparte_1
Entrate Provincia di Roma, Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare di
Velletri Foglio MU Part. 626, sub 19, cat. A10 mq.30,80 in Vicolo Bellonzi n.2 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ordine alle spese di lite osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la totale soccombenza dell'appellata, la
Corte ritiene di condannare la in atti, soccombente, al Controparte_5 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate, secondo il DM 147/22, il valore della causa valore indeterminabile (medio), gli scritti difensivi, la particolarità della questione giuridica trattata, in € 6.080,00 oltre € 920,00 per spese comprensive del contributo unificato ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado, atteso il DM.
37/2018 ed i medesimi criteri, vengono stabilite in € 6.000,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive c.u.) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. nonché il rimborso delle spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, con la pag. 13/15 condanna dell'appellante, in atti, al pagamento a favore Controparte_5 dell'appellante . Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di come in atti, Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 960/2021così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione all'esecuzione formulata dalla CP
, come in atti, nella procedura esecutiva n.579/1997 presso il
[...]
Tribunale di Velletri e per l'effetto revoca il sequestro giudiziario richiesto dalla ordinando la cancellazione della Controparte_5 relativa nota di trascrizione del 13.12.2019 in danno del a Parte_1 favore della trascritta presso l'Agenzia Controparte_1
Entrate Provincia di Roma, Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare di Velletri al Reg. Gen. 5949 e Reg. Part. sull'immobile Foglio MU Part. 626 , sub 19, cat. A10 mq.30,80 in Vicolo Bellonzi n.2 con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
2) per l'effetto condanna la come in atti, al Controparte_5 pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado del giudizio. Quelle del presente grado vengono liquidate in €
6.080,00 oltre € 920,00 per spese comprensive del contributo unificato ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado in € 6.000,00, oltre € 320,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché il rimborso delle spese di c.t.u., come liquidate dal
Tribunale;
pag. 14/15 3) Dichiara la in atti, tenuta al versamento in favore CP_3 CP dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 19/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore Estensore dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 15/15