Sentenza 26 luglio 2004
Massime • 1
L'accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell'I.N.A.I.L. dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tuttavia, questa regola, allorquando si tratti di una malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, dev'essere temperata nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che, nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni ad operare, con la conseguenza che l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. (Sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, in riferimento ad un'attività lavorativa di autotrasportatore di prodotti petroliferi - gasolio e benzina -, che aveva comportato per lungo tempo esposizione all'azione di idrocarburi - benzene e betanaftilamina -, da considerarsi tabellata, perché inclusa nella voce n. 30 della relativa tabella, aveva escluso che la neoplasia vescicale da cui l'assicurato era stato colpito entro il termine massimo previsto dalla legge, potesse avere origine professionale, in forza di una valutazione sull'eziologia professionale, formulata dal consulente tecnico d'ufficio in termini meramente dubitativi, anziché in termini di assoluta certezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2004, n. 14023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14023 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ LI, GI, NU, NU ed DR e CO IU, quali eredi di EZ IN, elett.te dom.ti in Roma, Via Mirabella n. 17, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Michele Miscione e dall'Avv. Gianni Casadio per procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferra, che lo rappresentano e difendono per procura speciale notarile in atti.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1536 del 7.12.2001. R.G. 1060/99. Udita nella pubblica udienza del 26.4.2004 la relazione della causa svolta dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Lucia Puglisi, per delega dell'Avv. De Ferra, per l'Istituto controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 giugno 1999 IN EZ conveniva davanti al ET del lavoro di Ravenna l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) e, premesso che per circa trent'anni aveva esercitato l'attività di autotrasportatore di prodotti petrofileri (gasolio e benzina) e di avere contratto un tumore alla vescica inutilmente denunciato in sede amministrativa, chiedeva che l'Istituto fosse condannato a costituirgli la rendita prevista dalla legge, attesa la natura professionale della malattia secondo la tabella-allegato 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 25 marzo 1999 il ET, sulla base delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, rigettava il ricorso.
Questa decisione, impugnata dal EZ, dopo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio veniva confermata dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 dicembre 2001. Il Tribunale premetteva che "era pacifico in causa" il fatto che il EZ avesse per lungo tempo esercitato l'attività di trasporto di benzina e di gasolio per mezzo di autocisterne ed aggiungeva che si trattava "di mansione che mette la persona in vario modo a contatto (fisico o per respirazione) con gli idrocarburi presenti nei prodotti petroliferi trasportati, vale a dire benzene e betanaftilamina, quale colorante nelle benzine, e idrocarburi policiclici aromatici nel gasolio", sostanze tutte che figurano nella tabella delle malattie professionali contenuta nell'allegato 4 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. Il giudice dell'appello, poi, osservava che a norma dell'art. 3, primo comma, di tale d.p.r. la malattia che menoma la capacità lavorativa dell'individuo deve trovare pur sempre la propria origine nelle attività lavorative elencate, mentre, quanto al EZ, il consulente tecnico nominato nel giudizio di appello aveva espresso un giudizio dubitativo sull'esistenza di un nesso di causalità fra l'attività svolta dal medesimo EZ e la malattia, con la conseguenza che doveva essere confermato il giudizio enunciato dal primo giudice, dato che, in mancanza di una verifica sperimentale, "la letteratura prodotta sulla insorgenza e sulla diffusione della malattia" non consentiva di collegare "con sufficiente certezza l'evento dannoso all'attività lavorativa, non potendosi escludere cause estranee, da sole sufficienti, alla produzione dell'evento".
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LI, GI, NU, NU, DR EZ e IU CO (quali eredi di IN EZ, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), che hanno dedotto due distinti motivi poi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso l'iNAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione "del d.p.r. 1124 del 1965" nonché degli artt. 115, 116, 437 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il giudice di appello, in primo luogo, non ha tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione dell'origine professionale di una malattia tabellata, come quella che aveva colpito il loro dante causa, può essere superata dall'Istituto assicuratore solamente con una prova rigorosa ed incontrovertibile della dipendenza della malattia stessa da fattori estranei all'attività lavorativa e, in secondo luogo, non ha saputo comprendere il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di secondo grado, il quale, dopo avere ammesso nella relazione tecnica che non poteva essere esclusa, nel caso esaminato, la tesi della malattia professionale, nell'integrazione dell'elaborato, successivamente depositata, aveva affermato che un recente studio scientifico sui tumori professionali aveva posto in relazione "l'esposizione di motori diesel alla insorgenza di tumore alla vescica".
Tutte queste censure sono fondate e, al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto risultanti dalla elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nel tempo sulla interpretazione delle norme di legge che regolano la materia.
1. In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, che ha dichiarato, fra l'altro, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ha comportato l'istituzione di un sistema misto,
dovendosi distinguere, da un lato, le tecnopatie tabellate (malattie e lavorazioni entrambe tabellari), c.d. tipiche, in relazione alle quali vale la presunzione legale dell'origine professionale della malattia;
e, dall'altro, le malattie non riferibili a lavorazioni tabellate, per le quali non opera la suddetta presunzione (Cass. 3 luglio 1990 n. 6808, Cass. 7 dicembre 1991 n. 13176, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 23 aprile 1994 n. 3916, Cass. 24 aprile 1998 n. 4254, Cass. 10 dicembre 2001 n. 15591).
2. L'accertamento relativo alla inclusione nelle tabelle sia della lavorazione sia della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere a carico dell'INAlL di provare una diversa eziologia della malattia stessa (Cass. 20 marzo 1990 n. 2303, Cass. 13 ottobre 1992 n. 11143, Cass. 8 maggio 1996 n. 4297). In tale ipotesi l'Istituto assicuratore deve provare che nel caso concreto l'infermità è dipesa da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore è stato addetto non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia (Cass. 8 ottobre 1992 n. 10953), per escludere la tutela assicurativa dovendo risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. 13 aprile 1993 n. 4369, Cass. 15 gennaio 1994 n. 343, Cass. 3 dicembre 1994 n. 10373, Cass. 24 ottobre 2000 n. 13992, Cass. 10 gennaio 2001 n. 264).
3. Come afferma l'Istituto controricorrente, da parte di questa Corte è stato in più occasioni enunciato il principio secondo cui la regola della presunzione legale della eziologia professionale della malattia denunciata vale in relazione alle specifiche tecnopatie previste dalle apposite tabelle, ma non anche quando si tratti di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, perché in tal caso il nesso causale non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (Cass. 20 maggio 1991 n. 5638, Cass. 6 novembre 1993 n. 10970, Cass. 2 settembre 1995 n. 9277, Cass. 4 giugno 2002 n. 8108). Questo principio, peraltro, deve essere rettamente inteso, giacché, come è stato pure osservato da questa Corte, riguardo alle malattie ed. multiformi la presunzione legale, con la conseguente prova contraria a carico dell'INAIL, continua ad operare per quelle forme specifiche che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, origine professionale, sicché può escludersi che un tumore possa avere tale origine solo se si accerti che lo stesso, per la sua riscontrata rapida evolutività, non poteva essere collegato ad un'esposizione al rischio cessato da un lungo lasso di tempo (Cass. 3 aprile 1999 n. 3252). D'altra parte, come è stato anche già rilevato da questa Corte, nella disciplina risultante dalla parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, le neoplasie debbono essere incluse tra le malattie tabellate, causate da agenti patogeni indicate nella medesima tabella, qualora il nesso causale tra la specifica sostanza morbigena tabellata e la suddetta malattia venga stabilito in base a dati, anche epidemiologici, ritenuti affidabili dalla scienza medica, dal momento che, per escludere l'origine professionale dell'infermità, occorre una prova rigorosa con riferimento al caso specifico (mentre in difetto di malattia professionale tabellata, ancorché contratta nell'esercizio di lavorazioni o in dipendenza dell'esposizione a sostanze parimenti tabellate, deve essere verificato in concreto l'eventuale nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla loro inclusione nella tabella) (Cass. 24 luglio 1991 n. 8310). Dalla enunciazione di tutti questi principi risultano evidenti i vizi che inficiano la sentenza impugnata e che sono stati puntualmente rilevati dai ricorrenti.
Dal giudice dell'appello è stato accertato - e su questo accertamento da parte dell'Istituto resistente non è stata formulata alcuna censura con idoneo ricorso incidentale - che il dante causa degli attuali ricorrenti aveva esercitato per un lungo lasso di tempo una attività lavorativa che lo aveva esposto all'azione di idrocarburi, costituiti da benzene e da betanaftilamina. Ed è stato parimenti accertato che trattavasi di lavorazione tabellare (verosimilmente inclusa nella voce n. 30, anche se nella sentenza non viene precisato questo dato ne' viene detto quale tabella, fra quelle succedutesi nel tempo e tutte facenti parte dell'allegato n. 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, sia stata in concreto utilizzata: v. al riguardo Cass. 10 giugno 1999 n. 5716 e Cass. 1 febbraio 2002 n. 1318, secondo cui ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata e affinché l'assicurato si possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre fare riferimento non alla tabella vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all'epoca dell'esposizione a rischio).
Inoltre, pure in base ad un accertamento di fatto ormai incontrovertibile, risulta che l'assicurato è stato colpito da neoplasia vescicale e quindi, secondo l'espressione usata dal legislatore (v. la suddetta voce n. 30), da una "manifestazione neoplastica" tabellata, che è insorta - come si deve ritenere, in mancanza di contrarie allegazioni - entro il termine massimo previsto dalla legge.
Nonostante l'esistenza di tutti questi elementi di fatto e del relativo (incontrovertibile) accertamento, da parte del Tribunale di Ravenna è stato ritenuto che non ricorresse l'eziologia professionale della malattia in base alla seguente, duplice e concorrente motivazione: in primo luogo perché da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di secondo grado era stato espresso "un giudizio dubitativo.......sulla esistenza di un nesso di causalità adeguata fra attività svolta e malattia" e, in secondo luogo, perché non si poteva escludere l'esistenza di "cause estranee da sole sufficienti alla produzione del risultato di cui si discute".
Questa duplice proposizione rende immediatamente evidente il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione, giacché, come è stato giustamente rilevato dai ricorrenti, da parte del Tribunale di Ravenna non è stato tenuto conto, trattandosi di malattia e di lavorazione tabellate, dei principi di diritto sopra richiamati nel punto 2, l'esclusione dell'origine professionale dell'infermità, allo scopo della sua non indennizzabilità, dovendo essere effettuata non già in termini dubitativi, ma in termini di assoluta certezza.
Obietta l'Istituto controricorrente che l'origine professionale della malattia contratta dall'assicurato, al contrario di quanto si asserisce nel ricorso per cassazione, non era stata prospettata in via dubitativa dal consulente, ma era stata esclusa da quest'ultimo, come risulterebbe dall'ampio dibattito che si era sviluppato davanti al Tribunale nell'udienza del 16 giugno 2000, quando, dopo il deposito della relazione tecnica d'ufficio ed a seguito dei rilievi critici delle parti, il consulente era stato chiamato a chiarimenti. Peraltro, proprio questo argomento dimostra l'ulteriore vizio, dì omessa motivazione, denunciato nel ricorso per cassazione, non solo perché nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno dei chiarimenti resi dal consulente nell'udienza sopra indicata (nonché degli eventuali rilievi critici dei consulenti di parte), ma soprattutto perché nella medesima sentenza nemmeno è cenno dell'elaborato depositato ad integrazione della relazione tecnica dallo stesso consulente d'ufficio, il quale, come ora affermano i ricorrenti, ha poi riconosciuto sciogliendo, come deve intendersi, il dubbio diagnostico in precedenza manifestato - che un recente studio epidemiologico aveva collegato l'insorgenza del tumore alla vescica alla esposizione ai residui derivanti dalla combustione di idrocarburi.
Tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti, il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza stessa deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad un nuovo giudice.
Quest'ultimo, che si designa nella Corte di appello di Bologna, dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra richiamati (specie quelli enunciati nel punto 2), provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004