Versione
20 agosto 1978
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19 maggio 1999
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Art. 1. (Contenuti del piano)
A partire dall'anno 1978 e' attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.
((I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano))
Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operative per il primo quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, e' allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.
A partire dall'anno 1978 e' attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.
((I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano))
Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operative per il primo quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, e' allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 01/03/2005 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 1 marzo 2005 · 0.6854919
Con l\'istanza di interpello concernente la corretta determinazione della base imponibile ai fini Iva e l\'aliquota applicabile, l\'interpellante ha esposto il seguente QUESITO L\'interpellante - "XX s.a.s. di Y" - acquista da una societa\' cooperativa due unita\' immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi/botteghe). In relazione a tale cessione, l\'istante chiede di conoscere ai fini dell\'applicazione dell\'Iva: 1. quale aliquota deve essere correttamente applicata; 2. i criteri di determinazione della base imponibile, in considerazione dei nuovi moltiplicatori catastali stabiliti dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto legge 12 luglio …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 21/03/2025, n. 601Provvedimento: […] La legge N° 488/1999, art. 7 comma 1 lettera b) , stabilisce che , " Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al DPR 633/72 art. 10, e delle tabelle ad esso allegate, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla Legge 457/1978, art. 1) comma 31, lettera a), b), c) e d), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ”. […]Leggi di più...
- ristrutturazione edilizia·
- deducibilità spese consulenza legale·
- sanzioni pecuniarie·
- violazione art. 7 Legge 212/2000·
- IVA agevolata 10%·
- deducibilità quote ammortamento·
- avviso di accertamento·
- principio di trasparenza fiscale·
- recupero costi non inerenti·
- difetto di motivazione