Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 214 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 214/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili ”, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE STRIANO, presso lo studio Controparte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CALIFANO e dall'avv. GAIA CP_2
ONORATO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla propria memoria costitutiva con domanda riconvenzionale;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 8
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 16.01.2023, ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge, , in NOCERA INFERIORE il 04 agosto CP_2
1979 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1979, parte II, serie A /, n. 154), dal quale nascevano tre figli ( nato il Persona_1
01.08.1980, nata il [...] e nato il [...], tutti a Persona_2 Persona_3
Nocera Inferiore), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011 (anno della separazione), precisando come, medio tempore, da ormai quasi tre anni lo stesso non godrebbe più del locale garage allo stesso assegnato in via esclusiva all'interno delle condizioni e patti ufficializzati in sede di separazione coniugi.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi sciolto il vincolo coniugale, con l'azzeramento delle condizioni economiche di cui alla originaria separazione giudiziale;
con vittoria di spese.
Si è costituita con comparsa del 15.03.2023 e, contestando tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto e prodotto, previamente associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, ha chiesto riconoscersi l'assegno di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, stante la mancanza di mezzi adeguati per vivere e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, contestando, altresì, qualsiasi correlazione tra il godimento del garage da parte del sig.
e l'obbligo di mantenimento nei confronti della sig.ra ; con vittoria di spese. CP_1 CP_2
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 18.09.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le pattuizioni di cui alla separazione consensuale – come successivamente modificata – limitatamente all'assegno divorzile da porsi a carico di ed in favore di Controparte_1 [...]
che, per l'effetto, avrebbe dovuto intendersi circoscritto alla somma mensile di euro CP_2
300,00, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT.
In sede Istruttoria, le parti non hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. né hanno chiesto mezzi di prova costituenda e la causa è stata rinviata all'udienza telematica del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, ove i procuratori delle parti hanno rassegnato le loro conclusioni pagina 2 di 8 come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione il 24.01.2011 (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del 03.03.2011), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sull'assegno divorzile
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo.
Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa pagina 3 di 8 norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-
2015, n. 11870).
Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504).
Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n.
18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
pagina 4 di 8 conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n.
11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa
Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle
pagina 5 di 8 condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle
Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 300,00 mensili per le ragioni dappresso indicate. CP_2
La somma di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento veniva fissata a seguito della richiesta di mutamento delle condizioni di separazione, allorquando divenuta economicamente indipendente la figlia l'obbligo di versamento di € 500,00 mensili a titolo di Per_2 mantenimento del coniuge e della figlia, ancora non economicamente indipendente, veniva poi trasformato con modifica in € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del solo coniuge.
Orbene le parti nulla hanno provato in ordine alla modifica delle condizioni giustificative di tale somma.
Dai fatti esposti dalla resistente, e non contestati dal ricorrente, è certamente emerso come costei non sia riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento.
Parte ricorrente nulla ha documentato in ordine al mutamento delle sue condizioni economiche.
Inoltre, il mancato godimento del garage, tra l'altro non previsto nelle condizioni di separazione e non può incidere sulla spettanza e la misura dell'assegno divorzile che presuppone altri presupposti.
Per quanto concerne, invece, la capacità reddituale del , al riguardo, va affermato come CP_1 questi, nulla deduce, né prova circa la sua reale ed effettiva, nonché attuale, capacità patrimoniale.
pagina 6 di 8 Pertanto, preso atto della durata del matrimonio di oltre trenta anni, dell'età della resistente (di quasi 65 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di € 300,00 che verserà a entro il 05 di ogni mese, Controparte_1 CP_2 tramite vaglia postale o bonifico bancario o postale.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza processuale del ricorrente, questi deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da liquidarsi – previa riduzione di un terzo, giacché non interamente accolta la domanda processuale – secondo i parametri medi del vigente DM
55/2014, come di recente modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua complessità bassa ed all'assenza di attività di prova costituenda, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nato a [...] il [...] Controparte_1
e
nata a [...] il [...] CP_2 in NOCERA INFERIORE, il 04 agosto 1979 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1979, parte II, serie A, n. 154),
- pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 Controparte_1 mensili,annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici
ISTAT, da versarsi a , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico CP_2 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 7 di 8 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , da Controparte_1 CP_2 liquidarsi in € 1937,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore degli avvocati, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., Avv. FRANCESCO CALIFANO, Avv. GAIA
ONORATO.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88
n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone IannoneLa Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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