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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2022 R.G. vertente tra
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore sig. nato a [...] il [...], con sede in Giammoro-Pace del Parte_2 C.F._ Mela (ME), Zona Industriale, cod. fisc. e (di seguito anche semplicemente P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Carrozza ( – Parte_1 CodiceFiscale_2
e Carlo Carrozza ( - Email_1 CodiceFiscale_3
, per mandato in calce al presente atto ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio legale Carrozza in Messina, via Cesare Battisti, 167
Appellante
e
, Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di CP_1 [...]
, a norma dell'art. 2497 Parte_3 sexies c.c., C.F. e P.IVA con sede legale in Messina (ME) nella Via P.IVA_2 P.IVA_2
Calabria n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato Ing.
nato ad Agrigento (AG), il [...], in [...] poteri conferiti con atto di Controparte_2 nomina deliberato dal Consiglio di Amministrazione di durante la riunione del 15 Controparte_1 settembre 2022, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Raimondo Adamo, in Messina nella via Felice Bisazza n.20, rappresentata e difesa dall'avvocato
Giovanni Trigona del Foro di Palermo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
Nr. Fax: 091.6093522) giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., su Email_3 documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto materialmente al presente atto mediante strumenti informatici e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art. 176, comma 2, c.p.c. e gli avvisi di cui all'art.133, comma 2, c.p.c., nonché ogni e qualsivoglia notificazione e/o comunicazione relativa al presente procedimento, all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata ovvero al nr. fax 091.6093522 Email_3
Contr
“ ) – C.F. – Società con socio unico Controparte_3 P.IVA_3 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di a norma Controparte_5 dell'art. 2497 sexies del cod. civ., tenuto conto del D.lgs. n. 112/2015 e relativa decretazione applicativa, con sede in Roma, CAP 00161, piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell'institore,
Avv. , nato a [...], il [...], tale in virtù dei poteri a lui CP_6 conferiti con procura per atto Notaio di Roma, rep. n. 63584 racc. n. 32903, del 4 Persona_1 agosto 2021, rappresentata e difesa – in forza di procura speciale depositata con il presente atto – dall'avv. prof. Saverio Ruperto del Foro di Roma, C.F. , ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo Studio del nominato difensore in Roma (CAP 00191), via C. Ferrero di
Cambiano n. 82, nonché, per gli avvisi telematici, presso la sua casella di posta elettronica certificata
Il nominato difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, Email_4
134 e 176, comma 2 cod. proc. civ., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta certificata – Email_4
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 302/2022 del 17.2.2022, pubblicata il 17.02.2022, RG
n. 1064/2013, repertorio n. 466/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, la roponeva appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe.
Si costituivano le appellate.
Dopo alcuni rinvii disposti su richiesta congiunta delle parti, per la pendenza di trattative di bonario componimento, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 10 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 12 febbraio 2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, rinviava alla data del 6 maggio 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 629/2022 R.G. sull'appello proposto da contro e Parte_1 CP_7 Controparte_1 avverso la sentenza n. 302/2022 del 17.2.2022, pubblicata il 17.02.2022, RG n. 1064/2013, repertorio n. 466/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Messina, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino