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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 813/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 813/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a cartella di pagamento”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv.
TIRRO' ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Simili n. 23, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, cod. fisc.: . P.IVA_2
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239000114505/000 emessa dall' Controparte_3
e notificata in data 8.1.2024, con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.
[...]
29320110061914544000, notificata il 9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai sensi della legge n. 689/1981, contenente Controparte_2
una richiesta di pagamento pari a Euro 11.403,31, della quale ha parimenti chiesto l'annullamento.
Si è costituita l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e non ha contestato, testualmente, “quanto eccepito dal ricorrente atteso che non
sono stati rinvenuti atti interruttivi della prescrizione relativi alla cartella opposta, pertanto la
cartella … seppur mai contestata nei termini di legge, risulta prescritta essendo trascorsi più di
cinque anni senza che siano intercorsi atti interruttivi della prescrizione. Sennonchè occorre
rappresentare, come peraltro riferito dall'opponente, che l'avviso di intimazione contiene altre
due cartelle riguardati tributi erariali notificate nel 2017 e che pertanto non sono prescritti”,
chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non si è costituito in giudizio l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e va pertanto dichiarata la sua contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, va annullata la cartella di pagamento n. 29320110061914544000, notificata il
9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai Controparte_2
sensi della legge n. 689/1981, dell'importo di Euro 11.403,31, avendo l' Controparte_4
[...
[...] stessa esposto che gli importi portati dalla sopra menzionata cartella appaiono
[...]
ormai prescritti.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento resta pur sempre valida con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento menzionate.
La natura della causa e la particolarità della vicenda consentono, pertanto, di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
annulla la cartella di pagamento n. 29320110061914544000, notificata il 9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai sensi della Controparte_2
legge n. 689/1981, dell'importo di Euro 11.403,31;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 3 Aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 813/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a cartella di pagamento”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv.
TIRRO' ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Simili n. 23, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, cod. fisc.: . P.IVA_2
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l' , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239000114505/000 emessa dall' Controparte_3
e notificata in data 8.1.2024, con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.
[...]
29320110061914544000, notificata il 9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai sensi della legge n. 689/1981, contenente Controparte_2
una richiesta di pagamento pari a Euro 11.403,31, della quale ha parimenti chiesto l'annullamento.
Si è costituita l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e non ha contestato, testualmente, “quanto eccepito dal ricorrente atteso che non
sono stati rinvenuti atti interruttivi della prescrizione relativi alla cartella opposta, pertanto la
cartella … seppur mai contestata nei termini di legge, risulta prescritta essendo trascorsi più di
cinque anni senza che siano intercorsi atti interruttivi della prescrizione. Sennonchè occorre
rappresentare, come peraltro riferito dall'opponente, che l'avviso di intimazione contiene altre
due cartelle riguardati tributi erariali notificate nel 2017 e che pertanto non sono prescritti”,
chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non si è costituito in giudizio l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e va pertanto dichiarata la sua contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, va annullata la cartella di pagamento n. 29320110061914544000, notificata il
9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai Controparte_2
sensi della legge n. 689/1981, dell'importo di Euro 11.403,31, avendo l' Controparte_4
[...
[...] stessa esposto che gli importi portati dalla sopra menzionata cartella appaiono
[...]
ormai prescritti.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento resta pur sempre valida con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento menzionate.
La natura della causa e la particolarità della vicenda consentono, pertanto, di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
annulla la cartella di pagamento n. 29320110061914544000, notificata il 9.2.2012, relativa a sanzioni amministrative emesse dall' ai sensi della Controparte_2
legge n. 689/1981, dell'importo di Euro 11.403,31;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, 3 Aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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