Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1130/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1130/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023,
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbato Iannuzzi Parte_1 Parte_2
e Aniello Lamberti ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via L. Cassese nr. 19, presso studio difensori,
- appellanti –
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Felice CP_1 CP_2 CP_3
Ferrara ed elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA), alla Via Generoso Frate nr.
7, presso studio difensore.
- appellati –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Occupazione di porzione di fondo attiguo ex art. 938 cod. civ.
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 02/11/2023 per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/11/2023, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, con la quale il
Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “1) rigetta la domanda;
2) non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali;
3) condanna gli attori, alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti e del terzo interventore in causa che si liquidano in complessivi euro 1701,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
16/09/2015 e iscritto a ruolo in data 25/09/2015, e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e CP_1 [...]
esponendo che con atto di compravendita per notar del 11/07/1973 – CP_3 Per_1 rep. n. 4966 – i di loro genitori, e avevano acquistato da Persona_2 CP_4
un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Mauro Cilento Persona_3
(SA), riportato in catasto al fg. 9 part. 141 (originata dal tipo di frazionamento n. 9/73); con successivo atto di compravendita per notar del 24/10/1979 – rep. n. 16377, i Per_1 coniugi e avevano acquistato, sempre da , un CP_5 CP_1 Persona_3 altro fondo confinante con il precedente e riportato in catasto al fg. 9 part. 147 (originata dal tipo di frazionamento n. 8/79). Riferivano che su entrambi i fondi indicati erano stati costruiti fabbricati per civile abitazione e vari manufatti accessori: in particolare, dopo la costruzione ad opera dei coniugi di un muro di contenimento su un tratto del CP_6 confine tra le due proprietà, i coniugi avevano costruito 1) un garage Controparte_7 interrato con sovrastante terrazza, 2) un locale adibito a forno con sovrastante tettoia ed un piccolo manufatto box addossati al muro di contenimento costruito dai vicini, 3) un caminetto con canna fumaria e 4) un casotto in muratura adibito a pollaio, entrambi posti a pag. 2/7 ridosso del confine. Esponevano ancora che i coniugi avevano citato in Parte_3 giudizio i vicini dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, sostenendo che i manufatti
PI sarebbero stati realizzati in piccola parte sulla di loro proprietà, in quanto il confine di fatto, rappresentato dal muro di contenimento, dalla parete del garage e dalla rete metallica, non corrispondeva al confine effettivo tra i due terreni;
con successiva sentenza n. 309/2015, il Tribunale di Vallo della Lucania accertava che i manufatti avevano invaso la proprietà dei coniugi occupando parzialmente una superficie di mq 19 CP_8
e nelle more del giudizio i coniugi avevano donato ai figli Controparte_7 Parte_2
e la proprietà immobiliare de qua, mentre era deceduto
[...] Parte_1 CP_5 lasciando quali eredi la moglie e il figlio . Pertanto, chiedevano al Tribunale di Vallo CP_3 della Lucania di dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c. e per l'effetto di attribuire agli attori la proprietà dei manufatti (garage, forno, box, caminetto e pollaio), limitatamente alle parti che invadevano la proprietà dei convenuti, e del suolo occupato di mq. 19, previo pagamento dell'indennità ex art. 938 c.c., con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18/12/2015, si costituivano in giudizio e CP_1 [...]
, quali parti convenute, che in via preliminare eccepivano la carenza di legittimazione CP_3 attiva degli attori, nel merito chiedevano il rigetto delle domande in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
contestualmente, spiegavano domanda riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare l'intervenuta occupazione abusiva della porzione del terreno riportato in catasto del Comune di San Mauro Cilento al fg. 9 part. 147, nonché l'illegittimità delle costruzioni (pollaio, caminetto, box, tettoria, garage con terrazzo) e ordinare il rilascio della porzione di fondo abusivamente occupata dell'estensione di mq 19, nonché la demolizione delle predette opere illegittime ricadenti nella fascia di mt. 5 dal confine catastale, conformemente alle statuizioni della sentenza n. 309/2015 del Tribunale di Vallo della
Lucania, con vittoria delle spese processuali. Con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 18/12/2015, si costituiva in giudizio CP_2 quale interventore volontario, che si riportava a tutte le richieste formulate dai convenuti e;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e ritenuta CP_1 CP_3 superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 03/10/2023 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per note conclusionali pag. 3/7 fino a 20 giorni prima. Con sentenza n. 816/2023 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava le domande attrici, dichiarava il non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali e condannava alle spese di lite quantificate in € 1.701,00. Con la proposizione del presente gravame, gli appellanti, e censuravano l'impugnata sentenza sulla base Parte_1 Parte_2 delle motivazioni come meglio articolate in atti;
chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “riformare
e/o annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere, in tutto o in parte, le domande spiegate dagli attori nel primo grado di giudizio, che qui si riportano “dichiarare che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c. e, per l'effetto, attribuire agli attori la proprietà dei manufatti descritti in premessa (garage, forno, box, caminetto e pollaio), limitatamente alle parti che invadono la proprietà dei convenuti, e del suolo occupato, complessivamente misurato in mq. 19, previo pagamento dell'indennità ex art. 938 c.c., nella misura che il Giudice vorrà quantificare”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi e C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 29/01/2024, si costituivano in giudizio CP_1 CP_2
e , quali parti appellate, che chiedevano rigettarsi l'interposto gravame perché CP_3 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali del giudizio di secondo grado. Fissata la prima udienza per il 14/03/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 13/03/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 13/03/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con l'atto di citazione dell'anno 2000 i coniugi e hanno chiesto accertarsi che i manufatti CP_3 CP_1 costruiti da e sono stati realizzati in parte su suolo di proprietà degli odierni Pt_1 CP_4
pag. 4/7 appellati, in ragione del diverso confine insistente tra le rispettive proprietà come desumibile da dati catastali. I manufatti in questione sono costituiti da un garage interrato con sovrastante terrazzo, la cui parete perimetrale costituisce prolungamento del muro di contenimento realizzato dagli appellati, un locale adibito a forno con tettoia, un manufatto box, un caminetto con canna fumaria ed un casotto adibito a pollaio. Già con la sentenza n.
309 del 15/07/2015 del Tribunale di Vallo della Lucania, non ancora passata in giudicato, in pendenza della impugnazione, ha accertato lo sconfinamento in relazione al confine catastale.
Nel presente giudizio, le parti appellanti hanno chiesto riformarsi la sentenza di primo grado che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della normativa di cui all'art. 938 c.c. alla presente controversia. In ordine al motivo di appello relativo alla ricorrenza del requisito soggettivo per l'applicazione della norma invocata, ovvero la ricorrenza della buona fede, escluda dal giudice di primo grado, va osservato che in caso di costruzione su suolo altrui la buona fede non è presunta, ma deve essere dimostrata da chi intende dimostrare di aver agito nella certezza che il suolo ove insiste la costruzione fosse di esclusiva proprietà.
Orbene, nel caso di specie, ha monte della disputa vi è una incertezza sul confine in relazione al confine di fatto, distinto dal confine delineato dai dati catastali, orbene, consultando i dati catastali sarebbe stato semplice accedere a detta circostanza, avendo cognizione della incertezza sul confine e per conseguenza della necessità di conservare un certo margine nella costruzione dal confine di fatto, pertanto, come sostenuto dal primo giudice non può dirsi provato che le parti appellanti abbiano agito con la dovuta diligenza e accortezza per evitare di confinare, e dunque di occupare il suolo altrui. La carenza di prove della buona fede deve affermarsi come ricorrente nel caso di specie. Neppure è bastevole a far ritenere provata la buona fede la circostanza che lo sconfinamento sia di modeste dimensioni, ovvero 19 mq come riscontrato dal consulente, non essendo un elemento incidente sulla connotazione della bontà dell'agire dei costruttori, o concorrente a determinare una serie di presunzioni idonee a provare la buona fede. Neppure la supposta buona fede può desumersi della preesistente costruzione del muro di contenimento da parte degli appellati, non essendo tale costruzione idonea ad indurre in errore sul confine e pertanto sufficiente a determinare la buona fede, essendo anche onere di chi realizza la costruzione accertare la ricorrenza di tutti i presupposti per la legittimità della stessa. Esclusa la ricorrenza dell'elemento soggettivo, non ricorre neppure l'aspetto oggettivo, come escluso dal primo giudice, in relazione alla organicità ed pag. 5/7 unicità della costruzione che giustificherebbe la conservazione della sua integrità, trattandosi nel caso si specie di diversi piccoli interventi edilizi, come la realizzazione del garage, con terrazzo, del pollaio, del forno o del box, ognuno di detti interventi effettivamente non costituisce un edificio, inteso come struttura complessa idonea ad ospitare cose e persone. I beni che hanno invaso la proprietà altrui sono piccoli manufatti, funzionalmente non idonei ad essere qualificati come edificio, un riferiti ad una costruzione, ovvero fabbricato costituito da un'unica volumetria. Per queste ragioni la sentenza di primo grado non merita censura, e venendo meno i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicabilità dell'art. 938 c.c. ogni ulteriore questione resta assorbita. L'appello va rigettato. Le spese sono a carico di parte appellante e seguono la soccombenza ed in valore indeterminato, bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 [...]
, avverso la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, pronunciata CP_3 all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 30/04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/7 pag. 7/7