TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23597 del 2023 RG avente ad OGGETTO: fondo previdenza complementare, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.Mariano Amato Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.nte p.t. ,rap.to e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1
Castiglione e Maria Rosaria Messina
RESISTENTE
NONCHE'
per il Lavoratori Quadri, Controparte_2 Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad ,(d'ora in poi FPC) in persona CP_3 del legale rap.nte p.t.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi questo Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'obbligo contributivo e la condanna di al versamento CP_1 dei contributi dovuti al Fondo pensione Prevaer.
2) con vittoria delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Esponeva di essere dipendente della ed in tale qualità iscritto al fondo di CP_1 previdenza complementare Controparte_2 Allegava l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi , nonostante le trattenute;
pari ad Euro 10808,34 al 31.07.23.
1 Si costituiva la resistente GH che eccepita la nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del FPC deduceva la nullità del ricorso ex art 414 c.p.c.e la carenza di legittimazione attiva del lavoratore. Nel merito deduceva l'avvenuto pagamento della quota a carico del lavoratore costituita dall'1% ed ilparziale adempimento dei contributi dovuti.
Chiedeva quindi:
“in via preliminare: 1) dichiari la nullità della domanda proposta dal sig. ; Parte_1
2) dichiari la carenza di legittimazione attiva del sig. ; Parte_1
3) in subordine, dichiari l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. per Parte_1 carenza di interesse ad agire;
nel merito:
4) rigetti la domanda proposta dal sig. nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
5) in via gradata, riduca di €. 474,10 l'importo dovuto al Fondo Prevaer alla luce delle allegazioni contabili in atti, dichiarando -altresì- cessata la materia del contendere per i mesi per i quali risulta documentato l'integrale versamento;
6) condanni il ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della CP_1
[...]
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare , a seguito della discussione , veniva decisa.
Deve preliminarmente confermarsi la contumacia del FPC cui il ricorso è stato notificato a mezzo PEC come attestato dal procuratore del ricorrente all'indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1 imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Quanto alla dedotta nullità del ricorso nel rito del lavoro, la stessa sussiste qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda.Ciò avviene quando sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nella specie la parte ha dedotto gli elementi costituivi del diritto asseritamente vantato (iscrizione al FPC inadempimento datoriale ) tanto che la parte resistente si è compiutamente difesa , ed il Giudice è in grado di decidere la presente controversia.
Tanto premesso parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del lavoratore richiamando delle pronunce giudiziali della sezione di questo Tribunale.
Invero chi scrive intendere prestare adesione alle sentenze richiamate ex art 118 t.c.p.c.( Dott.ssa
- Sentenza n. 6402 del 13.10.2023 - Dott.ssa Giovanna Picciotti - Sentenza n. 4951 Persona_1 del 28.06.2024 - Dott.ssa - Sentenza n. 6644 del 14.10.2024) in cui si è Persona_2 affermato che “ il lavoratore non ha alcuna legittimazione attiva a conseguire la condanna del datore di lavoro ad effettuare i versamenti al Fondo giacché è solo quest'ultimo ad averla. Di contro, il lavoratore è munito di legittimazione attiva allorquando l'adempimento non è più oggettivamente possibile, ossia quando il rapporto di lavoro è cessato o quando il datore di lavoro di lavoro è fallito, giacché in tali evenienze, come statuito dalla Cassazione “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva…Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del
2 contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2 l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo…" (cfr. Cass. 19510/2023).” Per comprendere le motivazioni che hanno determinato il convincimento sopra riportato occorre qualificare il rapporto sussistente tra le parti in causa alla luce della riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari realizzata - nella prospettiva (rispetto alla previgente contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993, in attuazione della legge delega n. 421/1992) di un'armonizzazione e razionalizzazione complessiva del settore - dal D.Lgs. n. 252/2005, sulla base della legge delega n. 243/2004, sorretta dall'obiettivo dichiarato di "incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari" (art. 1, lett. e).
L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 precisa la finalità di integrare, appunto in via complementare,
i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". Si è quindi confermata la finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) L. n. 421/1992, e rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come la stessa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa "nel sistema dell'art. 38 Cost." (Corte Cost. 28 luglio 2000, n.
393) pur conservando la propria autonomia. Tale ultimo aspetto emerge dalle successive disposizioni secondo cui : "L'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" (art. 1, comma 2 D.Lgs. cit.) e "Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, comma 1 D.Lgs. cit., "stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale" (art. 3, comma 3).. Per quel che a noi rileva il finanziamento dei fondi è possibile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, comma 1). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11
Appare pertanto necessario qualificare giuridicamente i rapporti esistenti tra il lavoratore , datore di lavoro e FPC al fine della sussistenza della legittimazione ad agire del ricorrente .
Al riguardo si ritiene di condividere quanto di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass., n.
16116/23 e 18447 /23 19150/2023) secondo cui sussiste "la necessità di ricostruire la volontà delle parti, accertando, in particolare, se il conferimento del T.f.r. sottenda una delegazione di pagamento
(art. 1268 c.c.) ovvero la cessione di un credito futuro (art. 1260 c.cciò anche in ragione di quanto affermato della Corte costituzionale per "la mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero 8, della L. n. 243 del 2004)" (Corte Cost. 15 luglio 2021, n. 154, sub p.to 2.1. del Considerato in diritto) .
Al riguardo occorre distinguere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore da quello tra quest'ultimo e il FPC.
Rapporti che si collegano per effetto della facoltà liberamente esercitata dal lavoratore ed invero le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che , "l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti" (ai fondi di previdenza integrativa) "nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire" (Cass. S.U. 9 marzo
2015, n. 468)
3 Per comprendere pertanto la natura delle prestazioni occorre tenere distinti a) il rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui d'interesse, il "rapporto di provvista", da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile come di delegazione o più propriamente di mandato;
b) il rapporto contrattuale ("di valuta"), finalizzato al "conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore", che "non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto" e che neppure "e' costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire" (ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26).
In tal modo può ritenersi a) la natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente "accantonati" presso il datore di lavoro - sia pure con un vincolo di destinazione, a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al FPC in termini di "patrimonio vincolato alle finalità previdenziali del fondo, id est... "patrimonio di destinazione"
(v. art. 2117 c.c.) a precisazione del fondo nella posizione individuale"; in termini di "patrimonio di destinazione... vincolato alle finalità previdenziali del fondo pensione" si esprime anche Cass. s.u.
14 aprile 2022, n. 12209 - sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore.;
b) la natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il FPC., secondo la previsione dello statuto dell'ente. Così ricostruiti i rapporti tra le parti il meccanismo in esame è sussumibile , anche nella fattispecie per cui è causa, al modello della delegazione di pagamento ex artt. 1268 e segg. c.c.
Infatti il lavoratore (delegante) incarica il proprio datore di lavoro (delegato) di versare le quote maturande di T.F.R. nonché i contributi, di cui è debitore, al fondo di previdenza complementare
(delegatario). L'adesione al fondo da parte del lavoratore comporta, da un lato, il conferimento della delega al datore per la trattenuta della contribuzione e della quota di TFR e, dall'altro lato, determina la costituzione di un'obbligazione solidale in capo al lavoratore ed alla parte datoriale per i versamenti dovuti. Si tratta, quindi, di due obbligazioni strutturalmente diverse in quanto il lavoratore ha diritto al pagamento per intero del T.F.R. e al trattamento previdenziale scaturente dai contributi versati (sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore), solo alla cessazione del rapporto mentre il FPC ha diritto al pagamento delle quote alle diverse scadenze.
Il lavoratore, finché permane il rapporto di lavoro, è quindi debitore verso il Fondo dell'obbligo di versamento delle quote di TFR e dei contributi e non quindi creditore.
Sulla base di tale ricostruzione, dunque il lavoratore delega il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo, utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per
T.F.R. e quanto da lui dovuto come contributi sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore sia tra lavoratore e FPC.
I rapporti tra le parti come detto sono inquadrabili nella fattispecie della delegazione di pagamento . L'esame della disciplina prevista dal d.lgs 252 del 2005, consente la sua qualificazione quale delegatio promittendi in quanto il delegato, ossia il datore di lavoro, non adempie immediatamente il debito a titolo di TFR e di versamento contributivo ma assume l'impegno di pagarlo in futuro. Ed infatti la delegazione di pagamento e di debito differiscono per l'essenza solutoria della prima - nella quale il delegato effettua il pagamento senza prendersi l'obbligo- e nell'essenza obbligatoria della seconda –nella quale il delegato si aggrega al delegante quale debitore del delegatario.
4 I giudici di legittimità nella sentenza n. 7945 del 20/04/2020, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato;
l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.” L' azione diretta è prevista nella delegatio promittendi ove, se manca l'espressa liberatoria del debitore originario, il delegatario è obbligato a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art. 1268 c.c., comma 2).
Il delegante, dunque, finché permane il mandato, ha interesse alla sua esecuzione, in quanto l'adempimento del delegato nelle mani del delegatario realizza il suo interesse all'estinzione del rapporto di valuta così come il suo interesse alla creazione di una posizione presso il Fondo
(costituita dalle quote di TFR e dai contributi), ma, in caso di inerzia del delegatario nel richiedere la prestazione al delegato, il delegante può adempiere direttamente nelle mani del delegatario in ragione della natura cumulativa dell'istituto ex art. 1268, 2° comma c.c. In questo caso, il delegante, adempiendo nei confronti del delegatario, estingue il rapporto di valuta ed ha facoltà di agire nei confronti del delegato per conseguire quanto dovuto in base al rapporto di provvista. Il che si desume, anche a contrario, sia dal beneficium ordinis, posto a tutela del delegante, che presuppone la sua responsabilità nei confronti del delegatario, sia dalla revoca ex art. 1270 c.c..
In costanza di rapporto e durante la vigenza della delegazione di pagamento, non vi è un interesse giuridicamente tutelabile ed autonomamente azionabile al solo accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare il versamento al Fondo di previdenza complementare, dal momento che tale accertamento è prodromico alla richiesta di condanna del datore di lavoro, formulata nelle conclusioni. Deve quindi escludersi la possibilità che il delegante chieda l'accertamento dell'inadempimento ed agisca in giudizio per conseguire la condanna del delegato al pagamento in favore del delegatario, in assenza di alcuna richiesta da parte di quest'ultimo, in quanto col proprio adempimento può soddisfare anche il proprio interesse.
La tesi della contitolarità del diritto alla contribuzione del lavoratore e del fondo pensionistico tale da attribuire al lavoratore una separata ed autonoma legittimazione ad esigere i versamenti, è, pertanto, destituita di fondamento. In primo luogo, la previsione della contitolarità, contenuta nell'articolo 1, comma 2, numero 8 della legge delega numero 243/2004, non ha trovato attuazione in sede delegata da parte delle norme del decreto legislativo 252 del 2005 che, anzi, per quanto sopra evidenziato, sottraggono al lavoratore la disponibilità del credito conferito/trasferito.
Inoltre, la predetta tesi è fuorviante, dal momento che il lavoratore, avendo operato una delegazione di pagamento, ha attribuito al suo debitore l'obbligo di effettuare i versamenti al Fondo e al Fondo l'iniziativa (quindi il diritto) e il corrispondente obbligo, di riscuotere i versamenti presso il proprio debitore, adempiendo in tal modo al suo debito nei confronti del delegatario. Va aggiunto che, di fronte all'inerzia del Fondo nell'esigere dal datore di lavoro i versamenti inadempiuti, il lavoratore non è legittimato ex art.2900 cc. a surrogarsi al Fondo, perché egli è debitore del Fondo e non è dunque “creditore del debitore inerte” come richiesto dalla norma, per cui, surrogandosi, farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta, di cui egli stesso quale delegante risulta debitore.
Le conclusioni qui sostenute circa la carenza di legittimazione attiva del lavoratore trova conforto nella considerazione che , l'accertamento dell'obbligo e la condanna del datore di lavoro -richiesta dal lavoratore- ad effettuare i versamenti al fondo di previdenza complementare, non potrebbe
5 munire il lavoratore di un titolo esecutivo da azionare nei confronti del datore di lavoro .al momento
L'art. 475 c.p.c., la sentenza vale come titolo per l'esecuzione forzata solo per “la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento”, che in questo caso è il Fondo e non il lavoratore. A tanto va aggiunto che la possibilità di un'azione giudiziale finalizzata a conseguire la condanna a favore di terzo, ha carattere eccezionale rinveniente la sua fonte solo in un'espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 19398 del 2014 e Cass. n. 14853 del 2019, Cass. sentenza 21 settembre
2020, n. 19679), e si collega alla tematica della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., laddove invece nel caso in esame il lavoratore farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato, quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta di cui egli quale delegante risulta debitore.
Per questi motivi
il ricorso proposto va integralmente rigettato.
La novità delle questioni trattate e la rilevanza dei diritti considerati , i contrasti giurisprudenziali esistenti legittimano la compensazione integrale delle spese del giudizio .
PQM
Così provvede: 1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del giudizio
Napoli 7 novembre 2024
IL GIUDICE
6
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23597 del 2023 RG avente ad OGGETTO: fondo previdenza complementare, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.Mariano Amato Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.nte p.t. ,rap.to e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1
Castiglione e Maria Rosaria Messina
RESISTENTE
NONCHE'
per il Lavoratori Quadri, Controparte_2 Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad ,(d'ora in poi FPC) in persona CP_3 del legale rap.nte p.t.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi questo Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'obbligo contributivo e la condanna di al versamento CP_1 dei contributi dovuti al Fondo pensione Prevaer.
2) con vittoria delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Esponeva di essere dipendente della ed in tale qualità iscritto al fondo di CP_1 previdenza complementare Controparte_2 Allegava l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi , nonostante le trattenute;
pari ad Euro 10808,34 al 31.07.23.
1 Si costituiva la resistente GH che eccepita la nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del FPC deduceva la nullità del ricorso ex art 414 c.p.c.e la carenza di legittimazione attiva del lavoratore. Nel merito deduceva l'avvenuto pagamento della quota a carico del lavoratore costituita dall'1% ed ilparziale adempimento dei contributi dovuti.
Chiedeva quindi:
“in via preliminare: 1) dichiari la nullità della domanda proposta dal sig. ; Parte_1
2) dichiari la carenza di legittimazione attiva del sig. ; Parte_1
3) in subordine, dichiari l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. per Parte_1 carenza di interesse ad agire;
nel merito:
4) rigetti la domanda proposta dal sig. nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
5) in via gradata, riduca di €. 474,10 l'importo dovuto al Fondo Prevaer alla luce delle allegazioni contabili in atti, dichiarando -altresì- cessata la materia del contendere per i mesi per i quali risulta documentato l'integrale versamento;
6) condanni il ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della CP_1
[...]
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare , a seguito della discussione , veniva decisa.
Deve preliminarmente confermarsi la contumacia del FPC cui il ricorso è stato notificato a mezzo PEC come attestato dal procuratore del ricorrente all'indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1 imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Quanto alla dedotta nullità del ricorso nel rito del lavoro, la stessa sussiste qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda.Ciò avviene quando sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nella specie la parte ha dedotto gli elementi costituivi del diritto asseritamente vantato (iscrizione al FPC inadempimento datoriale ) tanto che la parte resistente si è compiutamente difesa , ed il Giudice è in grado di decidere la presente controversia.
Tanto premesso parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del lavoratore richiamando delle pronunce giudiziali della sezione di questo Tribunale.
Invero chi scrive intendere prestare adesione alle sentenze richiamate ex art 118 t.c.p.c.( Dott.ssa
- Sentenza n. 6402 del 13.10.2023 - Dott.ssa Giovanna Picciotti - Sentenza n. 4951 Persona_1 del 28.06.2024 - Dott.ssa - Sentenza n. 6644 del 14.10.2024) in cui si è Persona_2 affermato che “ il lavoratore non ha alcuna legittimazione attiva a conseguire la condanna del datore di lavoro ad effettuare i versamenti al Fondo giacché è solo quest'ultimo ad averla. Di contro, il lavoratore è munito di legittimazione attiva allorquando l'adempimento non è più oggettivamente possibile, ossia quando il rapporto di lavoro è cessato o quando il datore di lavoro di lavoro è fallito, giacché in tali evenienze, come statuito dalla Cassazione “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva…Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del
2 contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2 l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo…" (cfr. Cass. 19510/2023).” Per comprendere le motivazioni che hanno determinato il convincimento sopra riportato occorre qualificare il rapporto sussistente tra le parti in causa alla luce della riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari realizzata - nella prospettiva (rispetto alla previgente contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993, in attuazione della legge delega n. 421/1992) di un'armonizzazione e razionalizzazione complessiva del settore - dal D.Lgs. n. 252/2005, sulla base della legge delega n. 243/2004, sorretta dall'obiettivo dichiarato di "incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari" (art. 1, lett. e).
L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 precisa la finalità di integrare, appunto in via complementare,
i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". Si è quindi confermata la finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) L. n. 421/1992, e rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come la stessa renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa "nel sistema dell'art. 38 Cost." (Corte Cost. 28 luglio 2000, n.
393) pur conservando la propria autonomia. Tale ultimo aspetto emerge dalle successive disposizioni secondo cui : "L'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" (art. 1, comma 2 D.Lgs. cit.) e "Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, comma 1 D.Lgs. cit., "stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale" (art. 3, comma 3).. Per quel che a noi rileva il finanziamento dei fondi è possibile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, comma 1). Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11
Appare pertanto necessario qualificare giuridicamente i rapporti esistenti tra il lavoratore , datore di lavoro e FPC al fine della sussistenza della legittimazione ad agire del ricorrente .
Al riguardo si ritiene di condividere quanto di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass., n.
16116/23 e 18447 /23 19150/2023) secondo cui sussiste "la necessità di ricostruire la volontà delle parti, accertando, in particolare, se il conferimento del T.f.r. sottenda una delegazione di pagamento
(art. 1268 c.c.) ovvero la cessione di un credito futuro (art. 1260 c.cciò anche in ragione di quanto affermato della Corte costituzionale per "la mancata attuazione delle previsioni della legge delega in ordine alla contitolarità, in capo ai fondi pensione e agli iscritti, del diritto alla contribuzione e del diritto al TFR (art. 1, comma 2, lettera e, numero 8, della L. n. 243 del 2004)" (Corte Cost. 15 luglio 2021, n. 154, sub p.to 2.1. del Considerato in diritto) .
Al riguardo occorre distinguere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore da quello tra quest'ultimo e il FPC.
Rapporti che si collegano per effetto della facoltà liberamente esercitata dal lavoratore ed invero le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che , "l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti" (ai fondi di previdenza integrativa) "nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore;
esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire" (Cass. S.U. 9 marzo
2015, n. 468)
3 Per comprendere pertanto la natura delle prestazioni occorre tenere distinti a) il rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui d'interesse, il "rapporto di provvista", da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile come di delegazione o più propriamente di mandato;
b) il rapporto contrattuale ("di valuta"), finalizzato al "conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore", che "non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto" e che neppure "e' costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire" (ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26).
In tal modo può ritenersi a) la natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente "accantonati" presso il datore di lavoro - sia pure con un vincolo di destinazione, a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al FPC in termini di "patrimonio vincolato alle finalità previdenziali del fondo, id est... "patrimonio di destinazione"
(v. art. 2117 c.c.) a precisazione del fondo nella posizione individuale"; in termini di "patrimonio di destinazione... vincolato alle finalità previdenziali del fondo pensione" si esprime anche Cass. s.u.
14 aprile 2022, n. 12209 - sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore.;
b) la natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il FPC., secondo la previsione dello statuto dell'ente. Così ricostruiti i rapporti tra le parti il meccanismo in esame è sussumibile , anche nella fattispecie per cui è causa, al modello della delegazione di pagamento ex artt. 1268 e segg. c.c.
Infatti il lavoratore (delegante) incarica il proprio datore di lavoro (delegato) di versare le quote maturande di T.F.R. nonché i contributi, di cui è debitore, al fondo di previdenza complementare
(delegatario). L'adesione al fondo da parte del lavoratore comporta, da un lato, il conferimento della delega al datore per la trattenuta della contribuzione e della quota di TFR e, dall'altro lato, determina la costituzione di un'obbligazione solidale in capo al lavoratore ed alla parte datoriale per i versamenti dovuti. Si tratta, quindi, di due obbligazioni strutturalmente diverse in quanto il lavoratore ha diritto al pagamento per intero del T.F.R. e al trattamento previdenziale scaturente dai contributi versati (sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore), solo alla cessazione del rapporto mentre il FPC ha diritto al pagamento delle quote alle diverse scadenze.
Il lavoratore, finché permane il rapporto di lavoro, è quindi debitore verso il Fondo dell'obbligo di versamento delle quote di TFR e dei contributi e non quindi creditore.
Sulla base di tale ricostruzione, dunque il lavoratore delega il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo, utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per
T.F.R. e quanto da lui dovuto come contributi sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore sia tra lavoratore e FPC.
I rapporti tra le parti come detto sono inquadrabili nella fattispecie della delegazione di pagamento . L'esame della disciplina prevista dal d.lgs 252 del 2005, consente la sua qualificazione quale delegatio promittendi in quanto il delegato, ossia il datore di lavoro, non adempie immediatamente il debito a titolo di TFR e di versamento contributivo ma assume l'impegno di pagarlo in futuro. Ed infatti la delegazione di pagamento e di debito differiscono per l'essenza solutoria della prima - nella quale il delegato effettua il pagamento senza prendersi l'obbligo- e nell'essenza obbligatoria della seconda –nella quale il delegato si aggrega al delegante quale debitore del delegatario.
4 I giudici di legittimità nella sentenza n. 7945 del 20/04/2020, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato;
l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.” L' azione diretta è prevista nella delegatio promittendi ove, se manca l'espressa liberatoria del debitore originario, il delegatario è obbligato a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art. 1268 c.c., comma 2).
Il delegante, dunque, finché permane il mandato, ha interesse alla sua esecuzione, in quanto l'adempimento del delegato nelle mani del delegatario realizza il suo interesse all'estinzione del rapporto di valuta così come il suo interesse alla creazione di una posizione presso il Fondo
(costituita dalle quote di TFR e dai contributi), ma, in caso di inerzia del delegatario nel richiedere la prestazione al delegato, il delegante può adempiere direttamente nelle mani del delegatario in ragione della natura cumulativa dell'istituto ex art. 1268, 2° comma c.c. In questo caso, il delegante, adempiendo nei confronti del delegatario, estingue il rapporto di valuta ed ha facoltà di agire nei confronti del delegato per conseguire quanto dovuto in base al rapporto di provvista. Il che si desume, anche a contrario, sia dal beneficium ordinis, posto a tutela del delegante, che presuppone la sua responsabilità nei confronti del delegatario, sia dalla revoca ex art. 1270 c.c..
In costanza di rapporto e durante la vigenza della delegazione di pagamento, non vi è un interesse giuridicamente tutelabile ed autonomamente azionabile al solo accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare il versamento al Fondo di previdenza complementare, dal momento che tale accertamento è prodromico alla richiesta di condanna del datore di lavoro, formulata nelle conclusioni. Deve quindi escludersi la possibilità che il delegante chieda l'accertamento dell'inadempimento ed agisca in giudizio per conseguire la condanna del delegato al pagamento in favore del delegatario, in assenza di alcuna richiesta da parte di quest'ultimo, in quanto col proprio adempimento può soddisfare anche il proprio interesse.
La tesi della contitolarità del diritto alla contribuzione del lavoratore e del fondo pensionistico tale da attribuire al lavoratore una separata ed autonoma legittimazione ad esigere i versamenti, è, pertanto, destituita di fondamento. In primo luogo, la previsione della contitolarità, contenuta nell'articolo 1, comma 2, numero 8 della legge delega numero 243/2004, non ha trovato attuazione in sede delegata da parte delle norme del decreto legislativo 252 del 2005 che, anzi, per quanto sopra evidenziato, sottraggono al lavoratore la disponibilità del credito conferito/trasferito.
Inoltre, la predetta tesi è fuorviante, dal momento che il lavoratore, avendo operato una delegazione di pagamento, ha attribuito al suo debitore l'obbligo di effettuare i versamenti al Fondo e al Fondo l'iniziativa (quindi il diritto) e il corrispondente obbligo, di riscuotere i versamenti presso il proprio debitore, adempiendo in tal modo al suo debito nei confronti del delegatario. Va aggiunto che, di fronte all'inerzia del Fondo nell'esigere dal datore di lavoro i versamenti inadempiuti, il lavoratore non è legittimato ex art.2900 cc. a surrogarsi al Fondo, perché egli è debitore del Fondo e non è dunque “creditore del debitore inerte” come richiesto dalla norma, per cui, surrogandosi, farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta, di cui egli stesso quale delegante risulta debitore.
Le conclusioni qui sostenute circa la carenza di legittimazione attiva del lavoratore trova conforto nella considerazione che , l'accertamento dell'obbligo e la condanna del datore di lavoro -richiesta dal lavoratore- ad effettuare i versamenti al fondo di previdenza complementare, non potrebbe
5 munire il lavoratore di un titolo esecutivo da azionare nei confronti del datore di lavoro .al momento
L'art. 475 c.p.c., la sentenza vale come titolo per l'esecuzione forzata solo per “la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento”, che in questo caso è il Fondo e non il lavoratore. A tanto va aggiunto che la possibilità di un'azione giudiziale finalizzata a conseguire la condanna a favore di terzo, ha carattere eccezionale rinveniente la sua fonte solo in un'espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 19398 del 2014 e Cass. n. 14853 del 2019, Cass. sentenza 21 settembre
2020, n. 19679), e si collega alla tematica della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., laddove invece nel caso in esame il lavoratore farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato, quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta di cui egli quale delegante risulta debitore.
Per questi motivi
il ricorso proposto va integralmente rigettato.
La novità delle questioni trattate e la rilevanza dei diritti considerati , i contrasti giurisprudenziali esistenti legittimano la compensazione integrale delle spese del giudizio .
PQM
Così provvede: 1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese del giudizio
Napoli 7 novembre 2024
IL GIUDICE
6