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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1132/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1001/2022 pubblicata il 23/02/2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Erminia Addivinola dell'Avvocatura Regionale
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Controparte_1
Emilio Iacobelli
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Cristina Grappone, Ida Verrengia, Mauro Elberti
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso di primo grado depositato il 25.6.2019 CP_1
chiedeva di:
[...]
-accertare e dichiarare che con la era intercorso, Parte_1 anche di fatto, un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia,
-accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto in favore della sin dalla costituzione del rapporto dedotto in Parte_1 giudizio – o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia - ed ininterrottamente, di mansioni e di attività lavorativa inquadrabili nella Categoria C, posizione economica C3 o in subordine C2, di cui al Ccnl Regioni e Autonomie Locali, ovvero in altro che risultasse di diritto in ragione delle mansioni svolte, con l'orario di lavoro indicato in ricorso,
-accertare e dichiarare il diritto, anche ex art. 2126 c.c. ed in relazione alle prestazioni lavorative di fatto svolte, al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo comparabile e, dunque, alla retribuzione prevista dai ccnl succedutisi nel tempo per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali e, conseguentemente condannare la al pagamento degli Parte_1 emolumenti retributivi maturati nel complessivo importo di
€145.796,54 – posizione economica C3, ovvero in subordine €
138.028,95 – posizione economica C2 - oltre interessi e rivalutazione, detratto eventualmente l'importo di € 1.550,98 riconosciuto per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno a titolo di differenze retributive sulle ore eccedenti le 20 ore settimanali per il periodo ivi indicato, nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale,
-accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione o comunque il diritto alla conversione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368/01, del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con eventuale disapplicazione dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.
pag. 2/54 165/2001, e di ogni altra disposizione legislativa e contrattuale in contrasto con detta conversione, e a vantaggio della direttiva 1990/70 CE e dell'art. 5 del D.lgs. n. 368/2001,
-condannare la per effetto dell'avvenuta Parte_1 instaurazione/conversione del rapporto, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dal 24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di ordine retributivo e contributivo, nonché alla condanna dell'indennità prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010 in misura pari a 12 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia,
-ove fosse ritenuta inapplicabile la conversione/costituzione/stabilizzazione del rapporto di lavoro, condannare la al risarcimento del danno, anche ex Parte_1 art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, cagionato alla ricorrente, da liquidarsi in corso di causa con criteri equitativi e/o calcolato in misura pari ad almeno 40 mensilità della retribuzione mensile che sarebbe spettata alla ricorrente ove il rapporto di lavoro fosse continuato per tutta la vita lavorativa della ricorrente medesima o per il diverso periodo di giustizia, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione,
-accertare e dichiarare la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della per le modalità di Parte_1 utilizzo e di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente con conseguente condanna della medesima, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire alla ricorrente - anche per equivalente e in forma specifica ex art. 2058 c.c. - i danni subiti per effetto dell'inadempimento e dell'illecito comportamento posto in essere, danni conseguenti sia alla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro per colpa delle amministrazioni convenute, sia alla mancata percezione delle retribuzioni dovute sia, alla pag. 3/54 condizione di assoluta precarietà che essa era stata costretta a subire per effetto della condotta dei convenuti, nonché a risarcire i danni derivanti dalla esclusione dei lavoratori socialmente utili dal piano del fabbisogno di cui alla delibera di Giunta regionale n.
147 del 14.03.2017 e dai processi di stabilizzazione di cui al c.d.
Decreto Madia, D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro della ricorrente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oltre ai danni da determinarsi in corso di causa o, in linea gradata, anche con criteri equitativi e/o sulla base della retribuzione mensile che sarebbe spettata,
-accertare e dichiarare il diritto alla stabilizzazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, o in quella diversa che risultasse di giustizia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del D.l. 101/2013, e comunque accertare il possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla stabilizzazione (3 anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze della convenuta). _1
Esponeva in fatto che:
-a far data dal 25.05.1998 e fino al 31.05.2000, aveva partecipato in qualità di al Progetto Parte_2
Interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione
Civile per la schedatura dei beni presenti nelle aree di progetto come previsto e disciplinato con Delibera della Giunta Regionale della , _1
-nell'ambito di tale progetto aveva svolto, quale informatico amministrativo, le seguenti mansioni: compilazione di “schede di vulnerabilità di I° e II° livello”, ovvero l'individuazione di pag. 4/54 specifici elementi e caratteri strutturali, architettonici e tipologici/costruttivi attraverso il rilievo grafico - volumetrico - strutturale e fotografico unitamente all'acquisizione di notizie e dati storici, dalle fonti più disparate, il tutto finalizzato alla determinazione del relativo grado di vulnerabilità in conseguenza del verificarsi di un evento sismico nonché, l'esatto inquadramento storico/artistico “dell'elemento schedato”,
-nel giugno 2000 la subentrando al Parte_1 [...]
- quale Ente utilizzatore relativamente ai Controparte_3 progetti già in essere sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e infrastrutture nonché dei beni di interesse storico e monumentale ricadenti nei comuni facenti parte dei parchi naturali, nazionali e regionali, del Mezzogiorno decideva l'inserimento del personale ivi impiegato nel bacino regionale degli
LSU, compresa essa ricorrente e che con atto convenzionale n. 58/Lsu del 4/5/2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Dipartimento della Protezione Civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la – preso atto che il Dipartimento Parte_1 della Protezione Civile “ha completato gli obiettivi progettuali, realizzando il censimento di vulnerabilità sismica”, ravvisata la necessità di dare prosecuzione alle attività svolte dagli LSU nel periodo transitorio tra la scadenza dei progetti e l'entrata in vigore della nuova disciplina dei LSU di cui al D.Lgs. 81/00, e considerata la volontà espressa dalla di subentrare Parte_1 nella titolarità delle attività e di utilizzare i soggetti impegnati
– si conveniva che il Dipartimento della Protezione Civile avrebbe chiesto la prosecuzione delle attività progettuali in questione fino al 31.5.2000 e la avrebbe adottato gli atti Parte_1 necessari per garantire la continuità di utilizzo dei soggetti interessati, lo sbocco occupazionale e gli obiettivi di stabilizzazione occupazionale,
pag. 5/54 -con decreto del Presidente della Giunta Regionale della n. _1
6067 del 25.5.2000 veniva deciso di continuare ad utilizzare gli LSU impegnati nei progetti interregionali sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e infrastrutture nonché dei beni di interesse storico e monumentale ricadenti nei comuni facenti parte dei parchi naturali, nazionali e regionali, del
Mezzogiorno nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale degli atti in materia di riordino degli LSU previsti dal D.lgs. n.
81/00 e con successiva delibera di Giunta Regionale n. 4560 del
6.9.2000 veniva autorizzata la prosecuzione dei progetti dei Lavori
Socialmente Utili, per complessive 360 unità di lavoratori (tra cui essa ricorrente), per il completamento della rilevazione di vulnerabilità e per la mitigazione del rischio sismico fino al
31.10.2000 - poi prorogato al 31.12.2000 con DGR n. 5160/2000,
-con nota n. 337/sp del 18/01/2001, l'Assessore p.t. ai Parte_3
assegnava ai Settori in capo alla medesima Area ed in
[...] particolare agli Uffici provinciali del Genio Civile della Campania
(Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ed ai restanti Settori della citata ) i lavoratori impegnati in CP_4 provenienti dai menzionati progetti Controparte_5 interregionali, nell'ambito delle nuove competenze demandate ai vari
Settori (U.O.D.),
-dal 24/09/2001 e fino al novembre 2008 era stata in servizio quale informatico amministrativo presso l'Unità Operativa Dirigenziale
“ - , già Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8
-dall'11.12.2008, a seguito di richiesta di trasferimento di
Settore, veniva assegnata ed era in servizio presso la D.G. 5011 -
U.O.D. 08 Controparte_9
[...] Controparte_10
dove aveva svolto le medesime attività
[...]
pag. 6/54 sopperendo alla carenza di personale in detta unità secondo gli ordini di servizio e le disposizioni di volta in volta impartiti,
-che nel predetto periodo:
**con delibera di G.R. n. 5885 del 06/12/2002 – preso atto della necessità di incrementare il personale regionale in organico ai
Settori Provinciali del Genio Civile e dell'opportunità di
“utilizzare al meglio le professionalità possedute e l'esperienza acquisita dai LSU (tecnici – architetti, geometri, periti edili, … amministrativi, informatici e collaboratori), al fine di migliorare in termini di efficacia i servizi offerti all'utenza” - veniva approvato il “Progetto Obiettivo” per l'impiego di 126 lavoratori utilizzati nelle attività LSU a titolarità regionale, provenienti dai progetti “mitigazione del rischio …” e “rilevazione di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture…”, a supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
Coordinamento dei LL.PP. per ulteriori 5 ore settimanali, che andavano ad aggiungersi alle 20 ore settimanali previste dal D.lgs.
81/00 ed integrate a 25 dalla DGR n. 5285/01, fino ad un totale di
30 ore settimanali per i mesi di novembre e dicembre 2002; per le 5 ore integrative era prevista una paga oraria da determinarsi secondo i parametri in uso per i dipendenti regionali delle categorie B (per il supporto amministrativo) e C (per le professionalità tecniche) ed il relativo impegno di spesa veniva approvato con decreto
Dirigenziale n. 3211 del 27.12.2002,
**il suindicato progetto si poneva come obiettivo l'incremento dell'utilizzo del personale predetto in tutte le attività tecniche, amministrative e operative dei rispettivi settori di assegnazione;
in particolare era previsto che i LSU dovessero svolgere le seguenti attività: - “collaborare nella fase tecnica ed istruttoria degli atti inerenti l'attività di vigilanza e controllo in materia sismica;
- collaborare nella fase di verifica sull'andamento di pag. 7/54 coltivazioni delle cave (L. 54/85) e relative mappature tematiche, elaborando la documentazione presentata e verificata dai tecnici dei
Settori (documentazioni relative ai verbali di contenzioso in corso); - elaborare i dati acquisiti relativi alle pratiche in sanatoria da parte delle Sezioni Deposito;
- elaborare i dati sui dissesti, sugli abusi, sui provvedimenti di autorizzazione e/o concessioni del demanio idrico regionale e relativa mappatura;
- collaborare alla fase di elaborazione di perizie e progetti per interventi di Urgenza e Somma Urgenza sulle infrastrutture pubbliche e del territorio;
- autoinformarsi e formare il personale nell'acquisizione della nuova mappa dei comuni inseriti nel rischio sismico, anche per la nuova visione dell'emergenza territoriale, prevista nella Delibera di G.R. n.5447 del 7/11/2002; - collaborare con gli apparati della protezione Civile, nelle fasi di emergenza, fornendo i dati acquisiti sul territorio e le eventuali vie di intervento da prendere, fornendo inoltre informazione all'Autorità preposte ai rischi idrogeologici e alle altre calamità naturali;
- rapportarsi con tutti gli Enti i Comuni e con le Università per l'aggiornamento continuo della banca dati sul territorio gestita dagli stessi LSU;
- collaborare alla tenuta del Protocollo Generale
e delle singole posizioni;
- collaborare alla gestione e consultazione degli archivi e della corrispondenza;
- collaborare al servizio di guardiania e custodia degli uffici”,
**con successive delibere n.937 del 14/03/03, n.2314 del 11/07/03,
n.3853 del 30/12/03, n.1536 del 06/08/04, n.164 del 15/02/2005,
n.1292 del 07/10/05, n.36 del 18/01/06, n.642 del 19/05/06, n.1592 del 13/10/2006, n.304 del 02/03/2007, n.619 del 13/04/2007, n.852 del 18/05/2007, n.2301 del 29/12/2007, n.399 del 13.03.2009 e n.1698 del 17.11.2009 venivano approvati altrettanti “Progetti Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in L.S.U. di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
pag. 8/54 Coordinamento dei LL.PP. - OO.PP.” - che prevedevano, in aggiunta alle 20 ore settimanali, corrisposte dal F.N.O., un ulteriore monte ore lavorative fino a raggiungere la soglia delle 36 ore settimanali precisando che nel progetto obiettivo integrativo allegato alla DGR
n. 2314/2003 si leggeva, ad esempio, che l'impiego dei LSU è
“finalizzato alla risoluzione, con maggiore celerità, delle diverse problematiche che si presentano quotidianamente – connesse anche alla carenza di personale tecnico in organico – garantendo, grazie anche alle singole e specifiche professionalità, la qualità del servizio”,
** i detti “Progetti Obiettivo” erano stati, nel tempo, integrati e ulteriormente definiti in relazione al modificarsi del quadro legislativo di competenze in capo ai vari Settori (U.O.D.); conseguentemente, si erano modificate anche le finalità da perseguire ed il relativo impegno lavorativo assegnato ad ogni
L.S.U., nonché la retribuzione oraria da corrispondere,
-che di fatto i lavoratori socialmente utili coinvolti nei detti progetti, tra cui essa ricorrente, erano stati utilizzati per sopperire alla cronica carenza di personale dipendente in organico anche in considerazione delle singole e specifiche professionalità possedute unitamente all'esperienza acquisita negli anni di lavoro che, di fatto, aveva garantito il funzionamento del servizio svolto nell'ambito delle nuove esigenze e competenze in capo ai Settori incardinati nell' (poi Controparte_11 [...]
ovvero: la verifica Controparte_12 strutturale del patrimonio pubblico e ad uso pubblico, connessa all'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano con accertamento del grado di vulnerabilità D.P.G.R. n. 770 del
13/11/03, approvato con D.G.R. n. 335 del 31/01/03 e D.G.R. n. 2322 del 18/07/03, verifica strutturale e mappatura del patrimonio pubblico e analisi geologica in prospettiva sismica del territorio pag. 9/54 campano con accertamento del grado di vulnerabilità, attraverso il censimento degli edifici e delle infrastrutture ai fini della vulnerabilità sismica, in applicazione dell' O.P.C.M. n. 3274 del
20/03/0, controlli prima campione e successivamente sulla progettazione strutturale di tutti i manufatti di cui all'art. 1 della L. R. 9/83 e di tutte le opere pubbliche, da realizzarsi nelle zone a rischio sismico nel territorio campano ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, attraverso i Settori Provinciali del Genio
Civile, il rilascio, previa verifica degli elaborati tecnici, di pareri ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001, in materia di sopraelevazioni a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile, la fase tecnica ed istruttoria della documentazione per il rilascio di concessioni o pareri per la sdemanializzazione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, con la determinazione dei canoni per le occupazioni delle aree e per gli attraversamenti delle medesime attraverso il rilascio di specifici Decreti Dirigenziali concessori, la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico dei luoghi,
l'attuazione del nuovo P.R.A.E., la complessa fase amministrativa ed informatica riferita agli ambi sopra richiamati,
-che nel corso degli anni ed a partire dal 24.09.2001 era stata impegnata prevalentemente negli ambiti lavorativi relativi al
Personale, Difesa Suolo, Protezione Civile, Contenzioso-Decreti
Sospensione Lavori, Formazione ed unitamente al personale informatico e amministrativo, aveva svolto prevalentemente le seguenti attività: partecipazione alla fase operativa di elaborazione dati sulle progettazioni della costruzioni ricadenti in zone a rischio sismico, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 9/83 e succ., partecipazione alla fase istruttoria per il rilascio di pareri - in materia di Contenzioso Decreti Sospensione Lavori con relativa informatizzazione dei dati, partecipazione all'attività di
Vigilanza e Controllo in materia sismica per opere pubbliche e/o di pag. 10/54 pubblico interesse, partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e
Somma Urgenza art. 146 e 147 del DPR 554/99, partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel Settore Difesa Suolo,
-che dopo alcuni giorni dalla data del 24.09.2001 era stata destinata al Servizio 01 Risorse Umane - Affari generali -
Statistica, svolgendo i seguenti compiti: attività amministrativa, presenze personale, riepiloghi presenze LSU, lettere, acquisizione ed informatizzazione dati del personale, comprese malattie, visite fiscali, permessi, etc.,
-che con O.S. n.80 del 11.12.2002 il Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civile di Salerno Ing. la CP_13 inseriva in un gruppo di lavoro con l'incarico relativo all'acquisizione dati ed informatizzazione degli stessi relativamente al programma di interventi urgenti secondo la tipologia b1 della deliberazione di Giunta Regionale. 6937/01, per l'attuazione del Programma per la riduzione del rischio idrogeologico in;
con O. S. n. 97 del 24.01.2003, _1
-che dal Dirigente del Settore Ing. era stata posta a CP_13 disposizione del Dirigente del Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico
- Dott. con il compito di stilare una nuova Persona_1 classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno con relativa informatizzazione dei dati,
-che con O.S. n.116 del 14.03.2003, nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore, il Dirigente Ing. la CP_13 assegnava al Servizio 02 -Territorio e Intervento Pubblico - P. O.
02 - DIFESA SUOLO Resp. Ing. per la collaborazione Persona_2 in attività amministrativa della posizione ed in particolare con i seguenti compiti: videoscrittura, informatizzazione pratiche e, su pag. 11/54 specifica richiesta del Dirigente del Settore, utilizzata per attività di volta in volta individuate,
-che con O.S. n.33 del 24.12.2007, nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore, il Dirigente del Settore Ing. Per_3
la assegnava al Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico - P.O. 08
[...]
CONTENZIOSO Sismico-Decreti Sospensione Lavori - Resp. Arch.
[...] con i seguenti compiti: attività amministrativa e Testimone_1 organizzativa contenzioso e sanatorie edilizie, informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento,
-che dal 11.12.2008, a seguito di richiesta di trasferimento di
Settore, veniva assegnata presso la D.G. 5011 - U.O.D. 08 Direzione
Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili UOD SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO,
-che con nota di utilizzo n.3769 del 25.06.2011 era stata affidata alla Sezione 02 Centro Formazione Prof.le Regionale - Resp.
Direttore per la digitalizzazione dei documenti di Testimone_2
Archivio in collaborazione con il dipendente Sig. , Testimone_3
-che con nota di utilizzo n.2584 del 16.06.2014 nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore Controparte_14
veniva assegnata ed utilizzata a supporto delle Controparte_15 attività ausiliarie amministrative C, A1, A,
-che con nota di utilizzo n.1503 del 19. 02.2016, su richiesta della
Dirigente di Settore Avv. Beatrice Granese, Controparte_15 veniva richiesta l'eventuale necessità di utilizzo dei lavoratori socialmente utili al fine del riconoscimento dell'integrazione oraria per le ore eccedenti le venti ore settimanali, e veniva disposto, per essa ricorrente, l'ordine di supporto alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI in base alla Delibera n. 808 del 23.12.2015 al fine del detto riconoscimento,
-che con nota prot. n.3236 del 27.04.2017, in riferimento all'integrazione oraria degli LSU, il Resp. della 13 CP_15
pag. 12/54 “ ” Sig. trasmetteva alla Dirigente Avv. Per_4 Persona_5
Beatrice Granese la disposizione di utilizzo di essa ricorrente presso la 13 “ ”, come supporto e collaborazione alle CP_15 Per_4 attività dei CORSI AUTOFINANZIATI in base alla Delibera n.808 del
23/12/2015, inserendola in una "squadra di lavoro” composta dai dipendenti e che, Parte_4 Per_6 Persona_7 unitamente a tali attività, il predetto Responsabile Sig. Per_5 le attribuiva l'ulteriore compito della compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica “Programma Regionale
Presenze Giornaliere Giano” (in collaborazione con il dipendente dott. Responsabile della Posizione Organizzativa Testimone_4
Servizio Garanzia Giovani - Certificazione Competenze),
-che con O.S. n.7896 del 25.10.2017 nell'ambito della
Riorganizzazione assegnazione e sistemazione postazioni di lavoro veniva impartito agli addetti (personale dipendente ed L.S.U.)
l'ordine e l'abbinamento per la postazione di lavoro, la stanza di riferimento e il collegamento alla Rete regionale mediante PC, al fine di ottimizzare le attività del Personale;
per essa ricorrente si disponeva la Postazione: Stanza n. 26 in collaborazione con il dipendente dott. Servizio “Informagiovani”, Testimone_4
-che con O.S. n.3568 del 13.04.2018, avente ad oggetto “Incarico
Supporto per accelerazione operazioni di controllo di 1° livello -
Programma Scuola Viva”, veniva incaricata, direttamente dalla
Dirigente di Settore della Avv. Beatrice Granese, quale CP_15 lsu facente parte della task force di istruttori amministrativi e/o esecutivi nominata per operare sul sistema informatico SURF al fine di assolvere il compito di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello;
-che con O.S. interno del 16.10.2018 la Dott.ssa Persona_8 disponeva per essa ricorrente la conferma della collaborazione con pag. 13/54 il dipendente sig. nei CORSI AUTOFINANZIATI Testimone_5 cui si aggiungeva la collaborazione alla dipendente Sig.ra
[...]
nella Segreteria Amministrativa, Parte_5 deducendo che in relazione alle dette sopra elencate attività, come disposto dagli specifici O.S., veniva impegnata in attività tecnico- amministrative affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente, svolgendo le mansioni di tecnico informatico amministrativo, ovvero, attività amministrativa ed informatizzazione dati elaborati relativi alle varie attività di progettazione, repressione, verifica, prevenzione e contenzioso;
che di fatto, a causa della carenza di organico, le attività svolte quale LSU si erano ampliate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo rispetto agli originari compiti previsti dai progetti e di supporto alle attività dei funzionari dell'Ente tanto che venivano variati i carichi di competenza con la conseguenza che le venivano assegnati compiti specifici per far fronte al verificarsi di determinate esigenze e/o emergenze di competenza delle varie strutture di assegnazione nell'ambito dei riassetti organizzativi/lavorativi del Settore UOD.
Esponeva di aver osservato, nel corso del rapporto di lavoro, il seguente monte orario: inizialmente dalle ore 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì e, in presenza del Progetto Obiettivo, dal novembre 2002 al giugno 2003, 30 ore settimanali, dal luglio 2003 al
2006, 35 ore settimanali, dal 2006 fino al 2009, 36 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 13:15 alle 15:27, dal lunedì al venerdì, con soli 15 minuti di pausa, a differenza di 1 ora dei dipendenti regionali;
dal 2009 al dicembre 2016 l'orario di lavoro era stato ridotto a 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 13.00 e dal gennaio 2017, vi era stata un'ulteriore riduzione di 20 ore settimanali distribuite su cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 12.00 fino al gennaio 2019 e che il pag. 14/54 trattamento economico corrisposto prevedeva un sussidio per le prestazioni LSU a carico del Fondo per l'Occupazione riferito alle venti ore settimanali contemplate dai progetti loro dedicati, mentre per le ulteriori 5 ore settimanali di utilizzo deliberate con DGR n.
5285 del 19.10.2001 inizialmente veniva riconosciuta unicamente un'integrazione oraria in misura fissa pari ad € 113,6 mensili
(quindi per l'integrazione oraria da 20 a 25 ore settimanali) e, solo a far data dal 01.10.05, per detta integrazione oraria veniva corrisposta una retribuzione rapportata a quella contrattualmente prevista per il personale di livello C1 avendo la Parte_1 assunto tale impegno.
Esponeva che con DGR. n. 1166 del 16/09/2005 ai lavoratori impegnati nelle attività a titolarità regionale a supporto dei Settori incardinati nell' A. G. C. LL. PP. - OO. PP., veniva riconosciuto quale importo per le ore integrative effettuate, quello corrispondente alla paga oraria delle categorie “B e C”, posizione economica “B1 e C1” detratte le ritenute previdenziali;
ed in particolare era prevista una paga oraria lorda per il livello C1 pari ad euro 8,83 che detratte le ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 8 D.l. n. 468/97 era pari ad euro 8,07; per il periodo pregresso antecedente al 01.10.05 la Parte_1 aveva corrisposto la differenza tra quanto spettante secondo paga oraria di cui al dipendente livello C1 e l'importo fisso di € 113,6 in precedenza corrisposto;
per le ore integrative legate al progetto obiettivo, e quindi quelle ulteriori rispetto alle 25 settimanali, era invece stata corrisposta una retribuzione parametrata a quella corrispondente alla categoria C1 e per le ore integrative ulteriori alle 20 settimanali previste per legge la retribuzione, parametrata a quella oraria spettante ad un dipendente livello C1, era stata corrisposta solo per le ore di effettiva presenza mentre non sono erano retribuite né le ferie né la malattia.
pag. 15/54 Esponeva che tuttavia, del tutto inspiegabilmente, a far data dal trasferimento presso la ovvero dal maggio Parte_6
2009, non le era stata riconosciuta la fascia C con posizione economica C1 - già acquisita nel 2005 con la delibera n. 1166 solo per la categoria di laureati e diplomati con titoli specifici - ma, addirittura, la fascia A;
che, con nota del 23.11.2009 chiedeva alla
Direzione Settore Ormel di essere immediatamente reintegrata nella fascia C1 allegando alla stessa la certificazione rilasciata dall'Ente, di appartenenza alla detta categoria in qualità di lsu impegnata presso il Settore provinciale del Genio Civile di Salerno dal 2.12.2001, ma senza alcun esito e/o riscontro favorevole con ulteriore conseguente danno economico e discriminazione rispetto agli altri colleghi del medesimo progetto.
Affermava che il suo impiego in servizio, così come degli altri
L.S.U. presso i1 Settore provinciale del Genio Civile di Salerno, si era dunque protratto ininterrottamente in virtù delle delibere di proroga dell'originaria determinazione di prosecuzione delle attività relative ai progetti riguardanti gli L.S.U. di cui alla delibera n. 4560 del 6.9.2000 e che all'atto del subentro della nei progetti, l'attività oggetto del progetto Parte_1 iniziale ed, in particolare, il censimento della vulnerabilità sismica risultava già completato.
Affermava che il personale impiegato presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, come lei, era stato utilizzato a supporto e nell'esercizio delle competenze istituzionali dell'Amministrazione e per sopperire a carenze strutturali di organico dell'amministrazione ed in particolare alle carenze di personale tecnico/amministrativo.
Precisava che fin dal primo giorno di assegnazione presso il Genio
Civile di Salerno, aveva svolto unicamente compiti tecnici attinenti all'attività istituzionale del suddetto Genio Civile, e aveva svolto pag. 16/54 la medesima attività per tutta la durata della prestazione lavorativa e per tutte le ore lavorate, sia nei periodi in cui era prevista un'integrazione oraria oltre le 20 ore previste per legge, sia quando detta integrazione oraria non era prevista e avrebbe dunque dovuto svolgere unicamente attività attinenti al progetto di iniziale assegnazione “Mitigazione Rischio sismico …”.
Precisava ulteriormente che sin dalla iniziale assegnazione presso il Genio Civile di Salerno non aveva mai svolto attività inerenti il progetto di iniziale assegnazione “Mitigazione Rischio sismico …” e non aveva svolto alcuna attività di completamento della rilevazione della vulnerabilità sismica, né si era mai recata presso i Comuni per verificare le condizioni sismiche di edifici e palazzi, né aveva compilato schede di rilevazioni sismiche;
anche quando dopo il
31.12.2009 non era stato riapprovato il progetto Obiettivo, aveva continuato, come gli altri LSU assegnati presso il Genio Civile di
Salerno, ad esser adibita alle stesse mansioni e attività svolte in precedenza.
Precisava di essere tenuta ad osservare gli stessi obblighi imposti ad un dipendente di ruolo quale quello di presenza, di firma, di controllo istantaneo sul posto di lavoro, di visite mediche nonché al rispetto del “codice di comportamento” a cui si devono attenere tutti i dipendenti regionali di ruolo ed è tenuta a partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché a corsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
che al pari del personale regolarmente assunto alle dipendenze della veniva _1 subordinata al rispetto di tutti i prescritti adempimenti assicurativi inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
infatti le veniva richiesto: a) l'espletamento di apposite e periodiche visite mediche per la verifica dell'idoneità relativa alla tipologia di rischio per la mansione di “Addetto sala radio e videoterminale”, b) l'obbligo della vaccinazione obbligatoria pag. 17/54 antitetanica per le attività di Sorveglianza Sanitaria, prescritta come “obbligatoria” ai fini dell'esercizio delle mansioni esterne,
c) la dotazione e la consegna di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) nonché la partecipazione al “Programma di
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” prevista appunto come obbligatoria per tutto il personale di categoria A, B e C, a cui apparteneva per assimilato anche la ricorrente e come tale inserita negli appositi elenchi del personale partecipante a tale percorso, d) la partecipazione all'attività formativa obbligatoria.
Esponeva che il rapporto di natura previdenziale si era di fatto svolto nelle forme di un ordinario rapporto di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica;
che la prestazione lavorativa, svolta senza soluzione di continuità, era stata resa alle dirette dipendenze ed in favore esclusivo della _1
, presentando, sempre, i caratteri e gli indici rilevatori
[...] di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Deduceva infatti di essere stabilmente inserita nella struttura e nell'organizzazione della ed in particolare del Parte_1 settore Genio Civile di Salerno presso i cui uffici ha lavorato fino al 2009, e successivamente presso la e che per lo Parte_6 svolgimento dell'attività lavorativa la aveva messo Parte_1
a disposizione della ricorrente tutti gli strumenti di lavoro presso la sede della medesima (scrivania, postazione di lavoro, computer, stampanti, scanner, fax, telefoni, arredi etc.); deduceva di non aver mai utilizzato mezzi propri per l'espletamento dell'attività lavorativa e di non avere mai avuto autonomia nel determinare tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione, e di aver svolto le proprie mansioni essendo assoggettata al potere organizzativo e disciplinare dei propri superiori, sempre personale della _1
, eseguendo i compiti, gli ordini specifici e le istruzioni
[...]
pag. 18/54 che le venivano reiteratamente nel tempo impartiti dai vari
Responsabili e P.O. cui risultava assegnata che provvedevano anche a controllare e verificare il lavoro svolto.
Deduceva di dover preventivamente chiedere l'autorizzazione ai propri superiori per poter usufruire di ferie che naturalmente doveva programmare e dovevano essere autorizzate e che per le ferie e le uscite anticipate doveva preventivamente chiedere l'autorizzazione ai propri superiori che costantemente monitorano il suo operato;
che ugualmente doveva comunicare le assenze per malattia con invio di certificazione medica o qualsiasi assenza dall'ufficio; doveva e deve recuperare eventuali permessi richiesti ed aveva sempre richiesto l'autorizzazione per poter assentarsi sul posto di lavoro nonché era tenuta a firmare in entrata ed in uscita;
che la , al pari dei dipendenti pubblici, le chiedeva altresì _1 la trasmissione della dichiarazione sostitutiva relativa al rinnovo/permanenza dei benefici di cui alla L. 104/92.
Esponeva che l'attività lavorativa svolta risultava del tutto estranea rispetto al quadro normativo disciplinante l'impiego dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 482/97 e al D.lgs. n. 81/2000 e che si è discostata per contenuto ed orario rispetto a quella oggetto del lavoro socialmente utile e dei progetti iniziali.
Precisava che al rapporto di lavoro dei dipendenti della _1
e del Genio Civile si applicava il CCNL del personale non
[...] dirigente del comparto regioni e autonomie locali e che per l'attività svolta in favore della avrebbe dovuto Parte_1 essere inquadrata nella categoria C, posizione economica C3 o in subordine C2, del CCNL Regioni e Autonomie Locali svolgendo attività riconducibile alla figura professionale di tecnico informatico- amministrativo.
pag. 19/54 Esponeva che la retribuzione percepita non era stata adeguata e corrispondente alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa svolta, né aveva goduto degli altri diritti ed emolumenti discendenti dal rapporto di lavoro subordinato di fatto intercorso tra le parti;
non aveva percepito la tredicesima mensilità e l'attività lavorativa svolta nel periodo per cui è causa era stata analoga a quella svolta dai colleghi dipendenti della Regione.
Esponeva di aver percepito unicamente i compensi risultanti dai Cud
, dai Cud della e dai decreti di liquidazione CP_2 Parte_1 allegati;
peraltro, come già sopra riferito, dal 2009 le era stata attribuita del tutto ingiustamente la categoria A e non quella C acquisita con delibera 1166/2005 come tutti gli altri colleghi del medesimo progetto.
Affermava di aver diritto, quindi, a titolo di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti nel corso del rapporto di lavoro, alla differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire applicando il trattamento economico praticato dalla Regione convenuta ad un lavoratore di pari profilo professionale del ricorrente stabilmente occupato, e quanto ha invece percepito nel corso degli anni per cui è causa come da conteggi allegati al ricorso.
Deduceva che nella Regione e presso l'ufficio ove era stata _1 applicata vi era carenza di organico nella categoria C e che il ricorso a forme di lavoro flessibile era stato utilizzato per sopperire alle forti carenze di organico dell' resistente. CP_16
Deduceva infine di aver presentato, in data 21.12.2009, istanza per la partecipazione ai percorsi di stabilizzazione di cui alla L.R.
14/2009.
Si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito vantato;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso atteso che il pag. 20/54 lavoratore socialmente utile svolgeva la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale ed aveva diritto ad emolumenti cui non poteva riconoscersi natura retributiva e che dunque non era configurabile di fatto un rapporto di lavoro subordinato sia pure a termine;
quanto al vincolo di subordinazione invocato dalla ricorrente, la Regione esponeva che la realizzazione dei progetti LSU non necessitava di una vera e propria subordinazione richiedendo una coordinazione da parte del personale dell'ente mantenuta sempre nei limiti strumentali all'esecuzione delle funzioni ausiliarie richieste ai lsu;
precisava che il quadro normativo di riferimento alla vicenda in esame non consentiva la stabilizzazione della ricorrente atteso che l'assunzione dei lsu non solo era subordinata allo svolgimento di procedure selettive secondo criteri predeterminati per legge ma era altresì eventuale non sussistendo un obbligo in tal senso previsto dal legislatore e che la medesima normativa non conteneva alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto;
deduceva l'infondatezza delle pretese risarcitorie;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva per la totale estraneità al rapporto in contestazione ed in caso di accoglimento della domanda chiedeva la condanna della alla regolarizzazione assicurativa e Parte_1 previdenziale con versamento in favore dell' dei contributi CP_2 dovuti e non prescritti corrispondenti al periodo lavorativo accertato ed alla qualifica ricoperta da controparte.
Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto della ricorrente, ex. art. 2126 cc., al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C2, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il pag. 21/54 personale del comparto regioni, per il periodo indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, condannando la al pagamento _1 in favore della ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, pari ad euro 136.477,97, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettando la richiesta di conversione ex art.36 TU n.165/01 e la richiesta di risarcimento del danno per ricorso abusivo a forma contrattuale flessibile invocato ex art.36 co. 5 citato;
compensava per un terzo le spese di lite tra la ricorrente e la ed integralmente _1 quelle con l' . CP_2
^^^^^^
Propone appello la rilevando che nel giudizio di Parte_1 primo grado aveva:
-eccepito la prescrizione delle pretese economiche;
-rilevato che il lavoro svolto dalla era del tutto CP_1 coerente con le delibere di giunta succedutesi negli anni e con i progetti obiettivo per l'impiego di personale lsu ad esse allegati;
-rilevato che non era invocabile nel caso di specie una prestazione di fatto che presenti una “radicale difformità dal progetto lsu” nè dunque lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti (Cass. nn. 17101,
17012 e 17014 del 2017; Cass. n. 20986 del 2017; Cass. n. 6155/18;
Cass. Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5896);
-sottolineato che l'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2000 consente agli enti utilizzatori di ricorrere all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, elenco che, tuttavia, deve ritenersi meramente esemplificativo e che la realizzazione dei pag. 22/54 progetti lsu non necessita di una vera e propria subordinazione, richiedendo al più una coordinazione da parte del personale dell'ente, mantenuta sempre nei limiti strumentali all'esecuzione delle funzioni ausiliarie richieste ai lsu,
-depositato le relazioni istruttorie PG/2021/0130577 del 09.03.2021 della
[...]
Parte_7
- a firma del Dirigente dr. Maurizio Coppola, con
[...] allegata nota del responsabile dott. ssa Parte_8 Per_8
e prot. 2021.0127870 del 08/03/2021 della Direzione Generale
[...]
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - U.O.D.
Genio Civile di Salerno - a firma del Dirigente dr. CP_17 chiedendo in subordine, nelle note depositate il 18/02/2022, di voler sentire – in relazione alla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa nella ricerca della verità - i Dirigenti dr. e dr. Maurizio Coppola, firmatari delle suddette CP_17 relazioni istruttorie già depositate, nonché la responsabile
[...] dott.ssa cui era stata assegnata la Parte_8 Persona_8
, CP_1
-precisato che il quadro normativo di riferimento non consentiva la stabilizzazione della ricorrente atteso che l'assunzione dei lsu non solo era subordinata allo svolgimento di procedure selettive secondo criteri predeterminati per legge ma era altresì eventuale, non sussistendo un obbligo in tal senso previsto dal legislatore, e che la medesima normativa non conteneva alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto,
-sostenuto che la circostanza che la fosse inserita nei CP_1 fogli presenze e nel turno feriale al pari degli altri dipendenti, partecipando alle visite mediche e ai corsi di formazione non poteva essere ritenuta sufficiente per l'identificazione del lavoro pag. 23/54 socialmente utile con quello del pubblico dipendente;
che la rilevazione della presenza del lavoratore s.u. è collegata all'erogazione dell'assegno di utilizzo;
che era indimostrato che la avesse una postazione in ufficio con Pc a sua CP_1 disposizione,
-osservato che già il Progetto Interregionale del 31 ottobre 1996, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e dal
[...]
denominato “Mitigazione del Controparte_18 rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, disciplinava le assenze per malattia (art.18), il periodo di recupero psico-fisico (art.19), oltre ai doveri di diligente collaborazione e correttezza (art.22), nonché le formalità previste per la rilevazione delle presenze;
che le assenze per malattia e ex art.33 legge n.104/92, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno, per cui i soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto (art. 8, co.11 D.Lgs. 468/97); che quanto alle ferie, l'art. 8, co. 10, D.Lgs. 468/97 prevede che le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno,
-ribadito che l'occupazione in lavori socialmente utili ha matrice essenzialmente assistenziale e una componente formativa, diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso.
Quanto alle attività oggetto dei progetti LSU che hanno interessato la la Regione li ripercorre: CP_1
-presso i Settori regionali dell'A.G.C. 15 “LL.PP., OO.PP.,
Attuazione, Espropriazione”, in cui la ricorrente ha collaborato pag. 24/54 fino al 2008, i Lavoratori Socialmente Utili (coinvolti già dal
1998) risultavano impegnati sin dal 2001 nelle attività denominate:
“3/B Manutenzione in strutture regionali”
“5/A Rilevazione vulnerabilità di strutture e infrastrutture a rischio sismico”
“5/B Mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi naturali dell'Italia meridionale”,
-con delibera n.4560 del 06/09/2000, la G.R. della Parte_1 autorizzava la prosecuzione dei progetti dei Lavori Socialmente
Utili (interessati già dal 1998), per complessive 360 unità di lavoratori, per il completamento della rilevazione di vulnerabilità
e per la mitigazione del rischio sismico, iniziata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile,
-con nota n. 337/Sp del 18/01/2001 dell'Assessorato ai LL.PP. - OO.
PP., furono assegnati ai Settori provinciali del Genio Civile della i lavoratori impegnati in Socialmente Utili _1 CP_5 provenienti dai progetti: “Rilevazione di vulnerabilità di strutture e infrastrutture a rischio sismico" e “ mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali", atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L.vo 81/2000, si possono utilizzare i lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili in attività diverse da quelle previste originariamente (cfr D.G.R. 5885/2002 nonché relazione istruttoria prot. 2021.0127870 del 08/03/2021 della
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e
Protezione Civile - U.O.D. Genio Civile di Salerno, già agli atti del primo grado di giudizio),
-nel 2002 era stato formulato un primo progetto obiettivo integrativo, approvato con D.G.R. n. 5885 del 06/12/2002, che pag. 25/54 prevedeva l'impegno dei LL.S.UU. in diverse attività di competenza dei Settori dell'A.G.C. Lavori Pubblici ( “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area
Generale di Coordinamento dei LL.PP.”): al personale lsu già incardinato era stato assegnato il compito di “collaborazione” nelle attività di competenza del Settore del Genio Civile, in particolare per quanto attiene agli interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente nonché alla prevenzione e gestione del rischio di calamità naturali, sia di natura sismica che idrogeologica, con informatizzazione dei dati acquisiti. (cfr.
Progetto obiettivo allegato a D.G.R. n. 5885 del 06/12/2002),
-con successivi progetti approvati con delibere di giunta, i suddetti LSU erano stati utilizzati a supporto degli Uffici, sempre in affiancamento al personale regionale, per far fronte a particolari esigenze operative dovute all'evoluzione delle competenze assegnate alle Strutture di appartenenza dell'A.G.C.
Lavori Pubblici,
Pa
-con D.G.R. 937 del 14/3/2003 la aveva provveduto ad integrare il citato progetto “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di Coordinamento dei LL.PP.” di cui alla sopra citata D.G.R. 5885/2002, al fine di utilizzare al meglio le professionalità possedute e l'esperienza acquisita dai LSU (tecnici - architetti, geometri, periti edili -, amministrativi, informatici e collaboratori) e con D.G.R. 2314 del
11/7/2003 era stato approvato detto Progetto Obiettivo Integrativo,
-con successiva D.G.R. 3853 del 30/12/2003 era stato approvato il
Progetto Obiettivo anno 2004, che aveva consentito la prosecuzione dell'attività per 145 lavoratori socialmente utili provenienti dai progetti : “Mitigazione del rischio sismico…”, “Rilevazione di pag. 26/54 vulnerabilità di strutture e infrastrutture…”, “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area
Generale di Coordinamento dei LL.PP.”; i Lavoratori socialmente utili erano stati pertanto utilizzati in attività di collaborazione a mente dell'art. 1 comma 1 del D.L.vo 81/2000 (che consente di utilizzare i lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili in attività diverse da quelle previste originariamente),
-dalla nota prot. 379875 del 27/4/2007, a firma del dirigente del
Settore Tecnico Amministrativo di Salerno dott. Persona_9
(allegata alla nota del 23/11/2009 prodotta dalla CP_1 risulta(va) che la lavoratrice era stata avviata al progetto di
Lavori Socialmente Utili denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi naturali dell'Italia Meridionale” del Dipartimento della Protezione Civile -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa la partecipazione ad un corso preparatorio, con decorrenza 18 maggio 1998 e che a seguito di convenzione con il ed il Controparte_18
– Presidenza del Consiglio dei Controparte_3
Ministri, la con deliberazione n. 4560 del Parte_1
06/09/2000 aveva approvato la prosecuzione del progetto citato innanzi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2000, donde emergeva che la lavoratrice aveva svolto attività in attuazione di progetto regionale e per non più di 25 ore settimanali,
-con l'ordine di servizio n.80 dell'11 dicembre 2002 la CP_1 era stata incaricata dell'acquisizione dei dati e dell'informatizzazione degli stessi nell'ambito di un programma per la riduzione del rischio idrogeologico in in aderenza al _1 progetto lsu come sopra riportato;
lo stesso dicasi per l'ordine di servizio n. 97 del 24 gennaio 2003, con cui la stessa aveva prestato pag. 27/54 la sua collaborazione a seguito della nuova classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno, conformemente al progetto obiettivo;
-che l'ordine di servizio n.116 del 14 marzo 2003 è invece un provvedimento sul riassetto organizzativo del Settore, da cui si deduce che la svolgeva collaborazione CP_1 all'informatizzazione delle pratiche, sempre come da progetto lsu, e tenuto conto che la aveva partecipato a due corsi per CP_1
Informatico- Amministrativo, organizzati dal Dipartimento della
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del “Progetto interregionale di lavori socialmente utili per la mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali (nazionali e regionali) dell'Italia meridionale”,
-con la deliberazione 36/2006 e con la successiva D.G.R. 304/2007, al fine di poter assicurare la piena e razionale utilizzazione del personale, impegnato in era stata prevista Controparte_5 una differenziazione d'impiego in relazione alle caratteristiche professionali possedute da ogni singolo soggetto;
in particolare i lavoratori con la qualifica di informatici, assimilabili economicamente ai dipendenti di categoria C1 regionali, erano stati impegnati prevalentemente nell'attività di: collaborazione alla fase di informatizzazione dei dati acquisiti relativi alle pratiche in sanatoria da parte delle Sezioni Deposito e conseguenti atti amministrativi;
collaborazione alla fase istruttoria ed informatizzazione dei dati per la trasmissione degli atti relativi all'attività di verifica strutturale e mappatura del patrimonio pubblico e analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano;
collaborazione alla fase istruttoria per la redazione di
Delibere, Decreti e Determine Dirigenziali, con successiva fase di pag. 28/54 archiviazione ed inoltro telematico;
collaborazione alla fase di informatizzazione degli archivi dei singoli Settori;
collaborazione amministrativa alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e Somma Urgenza, ragion per cui il supporto informatico della non poteva CP_1 che consistere nella mera raccolta di informazioni e dati nella fase istruttoria ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc, mancando ogni discrezionalità da parte del lavoratore nella _10 valutazione degli eventi sottoposti alla sua attenzione e nell'individuazione delle azioni e comunicazioni ad essi conseguenti,
-con le deliberazioni di giunta 36/2006 e 304/2007, la CP_1 aveva svolto presso il Genio Civile di Salerno anche attività propria dei lavoratori con la qualifica di amministrativi, avendo dato supporto nella predisposizione dei prospetti mensili riepilogativi per il personale impegnato in L.S.U., prospetti che comunque erano sottoposti a controllo del responsabile P.O. prima di essere firmati dal dirigente,
-che in dette delibere, i lavoratori con la qualifica di amministrativi, assimilabili economicamente ai dipendenti di categoria C1 regionali, erano stati impegnati prevalentemente nell'attività di: collaborazione al Servizio Personale, archiviazione pratiche del personale e degli AA.GG.; annotazione delle presenze, permessi, ferie e malattie, con predisposizione dei prospetti mensili riepilogativi per il personale impegnato in
L.S.U.; collaborazione nel controllo giornaliero delle presenze, servizi esterni, permessi e congedi del personale;
collaborazione amministrativa alle attività di competenza dei Settori ( cfr pag. 15
e 16 Progetto Obiettivo anno 2006 allegato a D.G.R. 36 del
18/01/2006 nonché pag. 19 e 20 Progetto Obiettivo anno 2007 allegato a D.G.R. n. 304 del 02/3/2007 ),
pag. 29/54 -che il Progetto Obiettivo riguardante i LL.S.UU. incardinati nell'A.G.C. LL.PP. - OO.PP ivi collocati era stato oggetto di successive proroghe sino alla D.G.R. n. 2301 del 29/12/2007, che ne aveva previsto il seguito sino a tutto il 27/03/2008; con deliberazione n. 9 del 16/01/2009 e n. 399 del 13/3/2009 la Giunta regionale disponeva la prosecuzione delle attività riferite ai lavoratori socialmente utili e approvava il “Progetto obiettivo - anno 2009 - per l'impiego di personale impegnato in Lavori
Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'A.G.C. 15”, di cui ha fatto parte la ricorrente fino al 2008 prima di transitare presso l'area delle Politiche
Giovanili, conseguentemente, ad integrazione dell'attività già svolta in base ai precedenti progetti ( in buona parte coincidente con quella individuata con D.G.R. 36/2006 e D.G.R. 304/2007) erano stati definiti gli obiettivi delle attività assegnate ai Lavoratori
Socialmente Utili, sempre a supporto degli Uffici e in affiancamento al personale regionale, come si legge nella premessa del Progetto obiettivo anno 2009,
-che nelle MODALITA' DI ATTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE del Progetto obiettivo anno 2009, allegato a D.G.R. 399/2009, era previsto che l'eventuale partecipazione ad attività esterne (sopralluoghi, visite in cantiere, formazione, ecc.) era subordinata all'espletamento visite mediche per verifica idoneità relativa alla tipologia di rischio, alla dotazione e consegna Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.), alla attività formativa obbligatoria in relazione alla tipologia di rischio (la aveva solo CP_1 partecipato a corso di formazione sull'utilizzo dei D.P.I. ma non ne aveva mai fatto uso;
la sottoposizione a visite mediche e lo svolgimento di attività formativa erano, invece, aderenti al dettato normativo),
pag. 30/54 -che con successive delibere di giunta, sottoscritte le Convenzioni tra l'Assessore al Lavoro della ed il Ministero del Parte_1
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, premesso e considerato che “Ciascun Ente utilizzatore debba autorizzare la prosecuzione delle A.S.U. per i lavoratori impegnati nei propri progetti”, era stata autorizzata ulteriore proroga delle attività socialmente utili dei progetti a titolarità regionale (D.G.R.
541/2010; D.G.R. 75/2011; 401/2012; 476/2013; 691//2013; 82/2014;
51/2015; 2/2016; 47/2017; Decreto di proroga 185/2018; Decreto di proroga 4/2019; Decreto di proroga 32/2019), per un impegno lavorativo che prevedeva, a decorrere dal 2010, lo svolgimento di 20 ore settimanali, a totale carico per il F.N.O., con l'integrazione oraria di 5 ore settimanali, per un totale complessivo massimo di 25 ore settimanali e non più 36 ore,
-che l'attività svolta dai lsu formati nel settore dei lavori pubblici era pur sempre di supporto e collaborazione, sottolineando che
-l'attività della presso il Genio Civile di Salerno si CP_1 era esplicitata in sostanza nella mera raccolta di informazioni e dati ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc - non personale, poiché l'assegnazione della postazione con P.C. è riservata solo ai dipendenti regionali (la nota prot. 7896 del
25/10/2017, depositata da controparte, non è indirizzata alla ma al dipendente regionale con cui eventualmente CP_1 condivideva la stanza),
-la non aveva provato l'allegata “verifica degli CP_1 elaborati progettuali strutturali dei progetti depositati da realizzarsi nel territorio campano sino al rilascio della prevista autorizzazione sismica” ovvero la “partecipazione istruttoria per il rilascio di pareri - in materia di Contenzioso Decreti Sospensione
Lavori; partecipazione all'attività di Vigilanza e Controllo in
pag. 31/54 materia sismica;
partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e
Somma Urgenza;
partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel Settore Difesa Suolo;
-la ricorrente non aveva provato lo svolgimento di una prestazione di fatto che presentasse una “radicale difformità dal progetto lsu”, essendosi limitata a dichiarare diffusamente nel ricorso di aver svolto attività di supporto e collaborazione, anche su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1°livello e dunque affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente
-la ricorrente aveva svolto i compiti tipici dell'ausiliario: compiti di collaborazione progettuale attinenti all'informatizzazione dei dati ovvero di compiti meramente amministrativi inerenti alla annotazione delle presenze, permessi, ferie e malattie per il personale impegnato in L.S.U., attività di supporto in affiancamento al personale regionale per lo svolgimento di mansioni ausiliarie relative all'attività delle unità organizzative (UU.OO.) dell'ufficio, attività ascrivibile alla Cat.
A economica A/1, con compiti meramente esecutivi senza autonomia decisionale e potere di iniziativa,
-la non aveva un dominio regionale e pc personale, con CP_1 credenziali di accesso e password anch'esse personali, ma al più il seguente indirizzo di posta: nome. egione.campania.it Email_1
e cioè il classico indirizzo email che si assegna a chi è temporaneamente nella struttura,
-non era emerso che la avesse svolto in concreto compiti CP_1 esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto alla previsione pag. 32/54 progettuale e neppure che fosse stata impegnata in uffici differenti rispetto a quelli oggetto del progetto,
-che presso il Genio Civile di Salerno la aveva svolto CP_1 attività di supporto e collaborazione per l'acquisizione ed informatizzazione di dati (mera raccolta di informazioni e dati ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc) e che presso l'area delle Politiche Giovanili era stata utilizzata, in conformità al progetto a titolarità regionale denominato "Attività a supporto delle strutture pubbliche", giusta D.G.R.C. 82/2014, a supporto delle attività ausiliarie amministrative C. A1, in affiancamento al personale regionale della Parte_8 concludendo per l'annullamento della sentenza 1001/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli in accoglimento parziale della domanda ex art. 2126 c.c., con conseguente rigetto di ogni pretesa perché non provata.
La eccepisce, altresì, l'erroneità del rigetto della _1 eccezione di prescrizione relativamente ai crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo in data 26.07.2019, trovando applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per il quale si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” atteso che i progetti non erano continuativi per cui non era
Pa invocabile la sospensione argomentata dal (“nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge – come nel caso di specie - è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti, spettanti "ex" art. 2126 cod. civ., restano sospesi durante il rapporto”).
in via preliminare eccepisce: Controparte_1
-l'inammissibilità dell'atto di appello ex art.342 c.p.c. per mancata indicazione delle parti della sentenza che si è inteso pag. 33/54 appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata,
-l'inammissibilità dell'appello ex art.345 c.p.c. per la proposizione di eccezioni nuove e documenti nuovi non prodotti in primo grado, rilevando che nel corso del giudizio di primo grado l' a fronte della copiosa documentazione probatoria CP_19 depositata da essa ricorrente, si era limitata a mere contestazioni di stile in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente ed alla sua qualifica ritenuta di
“ausiliario” senza in alcun modo prendere posizione specifica, a pena di decadenza in primo grado, in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente, né tantomeno a specificare, come inammissibilmente ed infondatamente ha tentato di fare in appello, il contenuto della documentazione prodotta.
Nel merito la deduce l'infondatezza dell'appello proposto CP_1 rilevando:
-che il Giudice, sulla premessa della sostanziale mancata contestazione sui fatti oggetto di domanda da parte della _1 tenuto conto della copiosa documentazione allegata, aveva ritenuto provato in fatto lo svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle di un dipendente regionale e l'inserimento dello stesso nell'organizzazione pubblicistica della essendo lei stata _1 utilizzata per sopperire a carenze in organico, ed adibita ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente, ovvero, quello del Genio Civile, svolgendo mansioni promiscue, esulanti da uno specifico progetto, con assoggettamento ai preposti all'ufficio
(manifestatasi in ordini di servizio puntuali e precettivi), obbligo di presenza e di autorizzazione alle assenze, predisposizione dei piani ferie,
pag. 34/54 -che i tanto decantati progetti obiettivo sui quali la _1 infondatamente si dilunga nel proprio libello introduttivo per sostenere la conformità delle mansioni svolte con quelle indicate nei detti progetti, sono stati di fatto emanati dall' CP_19 solo per “coprire” e retribuire le ore integrative rispetto alle 20
a carico del FNO di cui al progetto originario di mitigazione del rischio sismico;
ciò a dire che la ricorrente in primo grado, per 20 ore settimanali si sarebbe dovuta occupare di quanto previsto dal progetto originario di “Mitigazione del rischio sismico” e per le restanti (prima 5, poi 10 , poi 16 ore) avrebbe dovuto svolgere le mansioni indicate nei progetti obiettivo, ma che -come documentato in primo grado- essa aveva sempre svolto le medesime mansioni di cui alle attività del Genio Civile per tutto l'arco temporale del lavoro espletato e non di certo a supporto o in collaborazione del personale dipendente ma di fatto per sopperire a carenze di organico,
-che anche quando le ore di lavoro sono state ridotte a 25 ha continuato a svolgere le medesime attività,
-che dal 2002 non si era mai occupata della predisposizione dell'elenco dei beni da sottoporre a rilevazione sismica e della relativa schedatura, come previsto dal progetto originario di provenienza, ma era stata inserita stabilmente nell'organizzazione pubblica svolgendo le mansioni impartite di volta in volta dai responsabili di p.o. sia nell'ambito della sezione “Difesa Suolo e
Protezione Civile”, sia nella sezione “Contenzioso Sismico e Decreti
Sospensione Lavori”, sia nell'ambito dei “Controlli a campione”,
-che dal 24.09.2001 era stata assegnata al Servizio 01 P. O. 01
Resp.– Dott.ssa Risorse Umane - Affari generali - Persona_10
Statistica, svolgendo i seguenti compiti: Attività amministrativa,
Presenze personale, Riepiloghi Presenze LSU, Lettere, Acquisizione ed Informatizzazione dati del Personale, comprese malattie, visite pag. 35/54 fiscali, permessi, etc.; con O.S. n.80 del 11.12.2002 acquisizione dati ed informatizzazione degli stessi relativamente al programma di interventi urgenti secondo la tipologia b1 della deliberazione di
Giunta Regionale n.6937/01, per l'attuazione del Programma per la riduzione del rischio idrogeologico in con O.S. n.97 del _1
24.01.2003 stilare una nuova classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno con relativa informatizzazione dei dati;
-che con O.S. n.116 del 14.03.2003 era è stata assegnata al Servizio
02 -Territorio e Intervento Pubblico - P. O. 02 - DIFESA SUOLO Resp.
Ing. per la collaborazione in attività Persona_2 amministrativa della posizione ed in particolare con i seguenti compiti: Videoscrittura, Informatizzazione pratiche e, su specifica richiesta del Dirigente del Settore, utilizzata per attività di volta in volta individuate;
-che con O.S. n.33 del 24.12.2007 era stata assegnata fino a tutto il 2008 al Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico - P.O. 08
CONTENZIOSO Sismico-Decreti Sospensione Lavori - Resp. Arch.
[...] con i seguenti compiti: Attività amministrativa e Testimone_1 organizzativa Contenzioso e Sanatorie edilizie, Informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento;
svolgendo le predette mansioni in autonomia e sulla base delle direttive impartite dai funzionari e dirigenti e in maniera esclusiva anche al fine di coprire carenze di organico regionale,
-che presso lo STAP UOD 8 dal 2009 e fino alla stabilizzazione con nota di utilizzo n. 3769 del 25.06.2011 era stata affidata alla
Sezione 02 Centro Formazione Prof.le Regionale - Resp. Direttore
per la digitalizzazione dei documenti di Archivio in Testimone_2 collaborazione con il dipendente Sig. con nota di Testimone_3 utilizzo n. 2584 del 16.06.2014 era stata assegnata ed utilizzata a supporto delle attività ausiliarie amministrative C. A A1, con nota di utilizzo n. 1503 del 19.02.2016 era stata assegnata al supporto pag. 36/54 alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI (assegnazione confermata con la nota prot. n. 3236 del 27.04.2017 unitamente all'ulteriore compito della compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica “Programma Regionale Presenze Giornaliere
Giano” in collaborazione con il dipendente dott. Tes_4
); con O.S. n.7896 del 25.10.2017 era stata assegnata alla
[...] postazione stanza n.26 in collaborazione con il dipendente dott.
Servizio “Informagiovani”; con O.S. n.3568 del Testimone_4
13.04.2018 era stata incaricata, di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello;
con O.S. n. 645521 del 15.10.2018 era stata incaricata della gestione di attività relative alla formazione professionale in collaborazione con il dipendente sig.
[...]
(confermato con O.S. interno del 16.10.2018, con il Testimone_5 quale si aggiungeva la collaborazione con la dipendente Sig.ra nella Segreteria Amministrativa), Parte_5
-di aver sempre lavorato sui terminali della dipendente o Parte_5 della stessa , di cui possedeva e possiede le relative Per_8 password,
-che emergeva, dunque, lo svolgimento di fatto di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti e il suo effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione quale quello del Genio Civile sia nell'ambito della sezione “Difesa Suolo e Protezione Civile”, sia nella sezione
“Contenzioso Sismico e Decreti Sospensione Lavori”, sia nell'ambito dei “Controlli a campione”, fino al 2008 e successivamente quello della U.O.D. 08 la difformità del progetto originario CP_15
“Mitigazione del rischio sismico” rispetto alle mansioni in concreto svolte,
pag. 37/54 -che era stata convocata per visite mediche periodiche dalle quali emerge che era sottoposta a sorveglianza sanitaria quale addetto ai videoterminali (da ciò si ricava implicitamente che anche all'odierna appellata era assegnata una postazione con pc),
-che le mansioni svolte non erano ascrivibili alla fascia A di un ausiliario ma rientravano nella categoria C (in particolare, in area lavori pubblici, istruttore tecnico di policy),
-che la produzione documentale della era avvenuta _1 tardivamente anche in primo grado (poi ridepositata in questo grado),
-che è infondata l'eccepita erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito retributivo atteso che il rapporto di lavoro non era sorto ab origine come rapporto di lavoro subordinato ma era stato qualificato come tale, ex post e di fatto, solo a seguito di una pronuncia giurisprudenziale., donde la peculiarità della fattispecie che comporta la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto e sino alla cessazione del medesimo, o quantomeno sino all'accertamento giudiziale della sua effettiva natura subordinata, atteso il metus del lavoratore da verificarsi in concreto e nel caso di specie sin dal 2000 vi era stata la volontà della Amministrazione Regionale di conversione dello status di LSU in rapporto a tempo indeterminato in seno all'Amministrazione regionale, che l'aveva indotta a procrastinare l'esercizio dei propri diritti.
La propone, poi, appello incidentale: CP_1
-in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui ai capi 4 e 5 del ricorso in primo grado ex art. 32, comma 5, della l. 183/2010 in caso di reiterazioni di contratti abusivi anche nel pubblico impiego da applicarsi analogicamente (cfr. Corte di
Cassazione n. 18986/2022 del 13.06.2022) anche in considerazione dell'art.36 TU PI n.165/01,
pag. 38/54 -in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di differenze retributive,
-in ordine al riconoscimento della regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale alla luce del Decreto Legge
n. 4/2019 e del Decreto Milleproroghe Decreto Legge 30 dicembre 2021
n.228 e successivo Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 che hanno disposto (inserendo il comma 10 bis) la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art.3 legge n.335/95 afferenti a periodi di competenza fino al
31 dicembre 2014, poi (ex decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge n. 14/2023) con sospensione fino al 31.12.23 per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.
L' rileva che alcuna domanda di condanna è stata proposta dalla CP_2
nei suoi confronti e la sua vocatio in ius si giustifica CP_1 solo a titolo di litis denuntiatio per cui, nell'ipotesi di conferma della sentenza del Tribunale, si associa alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale come già eccepito in primo grado ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di non corretta ricostruzione della fattispecie ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla una CP_1
pag. 39/54 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello principale è fondato.
Rileva il Collegio, in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 cc, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis Cassazione, sentenza n.12749 del 2008,
n.20009 del 2005, n.1639 del 2012, n.991 e n.23645 del 2016, n.3384 del 2017).
Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo
2126 cc, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione.
Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in via teorica, tuttavia nel caso di specie non risulta pag. 40/54 provato e neppure allegato compiutamente che la ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente e che la sua prestazione sia stata difforme delle previsioni di cui ai progetti LSU.
Non si condivide la censura dell'appellata laddove denuncia un'inversione degli oneri probatori in violazione dell'art.2697
c.c., atteso che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegazione e prova, quindi nella specie di indicare dettagliatamente le mansioni svolte in favore della e la _1 loro riconducibilità ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche la difformità dai progetti (previa allegazione degli stessi) ovvero dallo schema legale e quindi dimostrare la sussistenza degli elementi propri della subordinazione. All'Ente resistente compete la difesa mediante eventuale allegazione di fatti modificativi, estintivi o comunque idonei a privare di fondamento la tesi della parte attrice (cfr. Cassazione Lav. sentenza n.25148/17 “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”; vedi anche ordinanza n.10629/24 “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte
pag. 41/54 di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” e Cassazione n.21075/16).
Nello specifico, pur se in maniera stringata, già nella memoria di risposta di primo grado la aveva dedotto espressamente la _1 non ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2126 cc perché la aveva svolto sempre mansioni di supporto e di CP_1 collaborazione in aderenza ai progetti LSU approvati;
le più corpose argomentazioni in diritto addotte in sede di appello costituiscono semplicemente lo sviluppo delle contestazioni già espresse in primo grado.
E comunque si ribadisce che l'onere della prova incombeva sulla ricorrente ed il Collegio ritiene che tale onere non sia stato assolto compiutamente alla luce delle stesse allegazioni della parte e della documentazione prodotta a supporto.
Dalle allegazioni di cui al ricorso di primo grado risulta che dal
25.05.1998 e fino al 31.05.2000 la ha prestato servizio CP_1 in relazione al Progetto Interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile per la schedatura dei beni presenti nelle aree di progetto, quale informatico amministrativo;
lei stessa nel ricorso allega di aver svolto le mansioni di compilazione di “schede di vulnerabilità di I° e II° livello”, quindi dunque mansioni perfettamente attinenti al progetto e di tipo compilativo.
A giugno 2000 la ricorrente era inserita nel bacino regionale degli
LSU mentre nelle more fino al 31.5.2000 era stata disposta la prosecuzione delle attività progettuali suddette.
pag. 42/54 Con la delibera di Giunta Regionale n. 4560 del 6.9.2000 veniva autorizzata la prosecuzione dei progetti dei Lavori Socialmente
Utili, per complessive 360 unità di lavoratori (tra cui la
, per il completamento della rilevazione di vulnerabilità CP_1
e per la mitigazione del rischio sismico fino al 31.10.2000, poi prorogato al 31.12.2000.
Quindi dal maggio 1998 al dicembre 2000 la ha svolto le CP_1 mansioni del progetto in essere sin dall'inizio e prorogato fino al dicembre 2000.
Con nota del 18/01/2001, l'Assessore p.t. ai Parte_3 assegnava ai settori della Area in questione ed, in particolare, agli Uffici provinciali del Genio Civile della Campania (Avellino,
Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ed ai restanti
Settori della citata A.G.C.) i lavoratori impegnati in Lavori
Socialmente Utili provenienti dai menzionati progetti interregionali, nell'ambito delle nuove competenze demandate ai vari
Settori (U.O.D.).
Con la delibera di G.R. n. 5885 del 06/12/2002 è stato approvato un nuovo progetto detto “Progetto Obiettivo” per l'impiego di 126 lavoratori utilizzati nelle attività LSU a titolarità regionale, provenienti dai progetti “mitigazione del rischio …” e “rilevazione di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture…”, a supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
Coordinamento dei LL.PP. per ulteriori 5 ore settimanali, che andavano ad aggiungersi alle 20 ore settimanali previste dal D.lgs.
81/00 ed integrate a 25 dalla DGR n. 5285/01, fino ad un totale di
30 ore settimanali.
La ricorrente era assegnata al Genio Civile di Salerno dal
24/09/2001 al novembre 2008 come informatico amministrativo.
pag. 43/54 Alla predetta deliberazione di Giunta è allegato il Progetto
Obiettivo ed è previsto espressamente (cfr. sub OBIETTIVO) che il personale LSU dovesse essere utilizzato nelle attività tecniche, amministrative ed operative dei rispettivi settori di assegnazione e che le attività da svolgere (cfr. sub ATTIVITA') consistevano nella collaborazione alle varie fasi (tecnica, istruttoria, etc.), nella elaborazione dati, etc. Con riferimento specifico alla posizione della l'elenco del personale allegato al progetto ed alla CP_1 delibera GC si prevedeva l'assegnazione al settore provinciale genio civile di Salerno rispetto al quale il Progetto prevedeva la distribuzione del personale (compresi gli LSU) ai servizi:
-01 Personale AAGG: 1 amministrativo, 1 informatico, 4 collaboratori
-02 Territorio - Intervento pubblico: 1 geometra, 2 architetti, 1 scienze forestali, 1 informatico
-03 Difesa e Rischio sismico: 3 architetto. 3 geometri e 6 collaboratori.
Con le successive delibere n.937 del 14/03/03, n.2314 del 11/07/03,
n.3853 del 30/12/03, n.1536 del 06/08/04, n.164 del 15/02/2005,
n.1292 del 07/10/05, n.36 del 18/01/06, n.642 del 19/05/06, n.1592 del 13/10/2006, n.304 del 02/03/2007, n.619 del 13/04/2007, n.852 del 18/05/2007, n.2301 del 29/12/2007, n.399 del 13.03.2009 e n.1698 del 17.11.2009 (quasi tutte prodotte nel corso del primo grado dalla ricorrente) sono stati approvati altrettanti “Progetti Obiettivo per
l'impiego di personale impegnato in L.S.U. di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di Coordinamento dei LL.PP. - OO.PP.” che prevedevano sempre l'utilizzazione degli
LSU in attività di supporto e di collaborazione.
Le delibere risultano redatte secondo lo schema già adottato nella deliberazione n.5885/2002; la n.937 del 14/03/03 è la proroga per il pag. 44/54 secondo semestre 2003, la n.2314 del 11/07/03 adotta un progetto obiettivo integrativo per il 2003, la n.3853 del 30/12/03 approva l'allegato progetto obiettivo anno 2004, la n.1536 del 06/08/04 approva l'allegato progetto obiettivo integrativo per il 2004, la n.36 del 18/01/06 e la n.642 del 19/05/06 approvano rispettivamente il progetto obiettivo anno 2006 1° e 2° quadrimestre 2006, la n.1592 del 13/10/2006 il progetto anno 2006 per gli ultimi due mesi, la n.304 del 02/03/2007 approva il progetto obiettivo anno 2007 per i primi tre mesi, la n.619 del 13/04/2007 la proroga per il mese di aprile, la n.852 del 18/05/2007 per i mesi da maggio a dicembre
2007, la n.2301 del 29/12/2007 approva il progetto per i mesi da gennaio a marzo 2008, la n.399 del 13.03.2009 approva il progetto obiettivo anno 2009.
Il contenuto delle deliberazioni e dei progetti allegati è similare in tutti gli anni;
gli LSU sono assegnati a supporto delle strutture regionali, con specifico riferimento agli LSU informatici (tra cui si colloca la ) si indica quale attività quella di CP_1 collaborazione per la fase istruttoria, collaborazione per la fase di informatizzazione, collaborazione per l'attività di rendicontazione (cfr. deliberazioni nn.36/06, 304/07, 852/07,
2301/07 ad esempio).
Quindi ciascuna delle attività indicate nel ricorso e svolta nel tempo (in alcuni periodi in contemporanea) rientra negli oggetti dei progetti obiettivo annualmente approvati dalla Regione.
Né la modifica (o l'aggiunta) dell'oggetto dei progetti (e quindi delle attività dei lavoratori s.u.) rispetto al progetto inziale costituisce condotta illegittima alla luce della previsione di cui all'art.1 d.lgs n.81/2000 che consente agli enti utilizzatori l'utilizzo dei lavoratori s.u. anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco pag. 45/54 delle attività di cui all'articolo 3 e cioè quelle (allora) definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997 (art.2.1. “I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna;
adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo) oltre a b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione e c) i trasporti e la connessa logistica.
Dalle stesse allegazioni in ricorso e dalla documentazione prodotta dalla risulta come la stessa abbia svolto compiti in CP_1
pag. 46/54 collaborazione con il personale dei vari servizi al quale è stata assegnata alla luce della deliberazione n.5885/02 che approvava il nuovo progetto obiettivo.
Infatti dal 24.9.01 presso il servizio 01 si è occupata di attività amministrativa e informatizzazione, con l'o.d.s. dell'11.12.02 è stata assegnata al gruppo di lavoro relativo alla riduzione del rischio idrogeologico, con l'o.d.s. del 24.1.03 presso il servizio
03 si è occupata della informatizzazione dei dati, così come con i successivi o.d.s. del 14.3.03 presso il Servizio 02 e del 24.12.07 presso il Servizio 03 (da rilevare come i due servizi, 01 e 02 si occupassero del rischio sismico e della difesa suolo); dall'11.12.2008 la è stata assegnata presso la D.G. 5011 CP_1
- U.O.D. 08 Controparte_9 sempre presso l'
[...] [...] dove come da allegazioni della Controparte_10 stessa si è occupata di digitalizzazione dati (nota 25.6.11), supporto alle attività amministrative (nota 16.6.14), compilazione presenze e supporto per i corsi autofinanziati (nota 19.2.16), sistema informatico SURF (o.d.s. 13.4.18).
In tutti gli od.s. e le note di utilizzo citati/e ed allegati/e dalla le attività che le sono assegnate sono “a supporto” CP_1
e mai autonome, nell'ambito delle sue competenze di informatico, si veda ad esempio l'o.d.s. n.80/2002 in cui le si demanda l'acquisizione dati e informatizzazione, l'o.d.s. n.97/2003 in cui è posta a disposizione del dirigente l'o.d.s. n.116/2003 di Per_1 natura organizzativa in cui lei è indicata per la collaborazione e l'informatizzazione.
Né risulta che ella sia mai stata in possesso di una autonoma postazione;
la stessa ricorrente lo ammette laddove riferisce in ricorso di aver sempre lavorato sui terminali della dipendente pag. 47/54 o della , di cui possedeva le relative password;
Parte_5 Per_8 anche l'O.S. n.7896 del 25.10.2017 (all.19) sconfessa l'assegnazione di una postazione lavorativa con pc atteso che l'ordine di servizio
è indirizzato ai responsabili e riguarda i dipendenti regionali e non gli lsu e l'O.S. n. 3568 del 13.04.2018 (all.20) non riguarda alcuna assegnazione pc trattandosi della nomina della task force (la
è indicata, ancora una volta, tra il personale a supporto CP_1
e non vi è alcun riferimento alla assegnazione di un computer).
Anche il riferimento ai corsi di formazione, alla dotazione dei DPI ed alla sottoposizione a visite mediche (come documentato in primo grado) è coerente con la prestazione LSU anzi (come ad esempio risulta dalle previsioni di cui alla deliberazione GR n.399/09) costituisce adempimento obbligatorio ai sensi del d. lgs n.81/08 sulla sicurezza (e prima del d. lgs n.626/94).
La stessa (punto 18 del ricorso) ha ammesso che dal CP_1
24.09.2001 ha svolto attività di partecipazione alla fase operativa di elaborazione dati sulle progettazioni delle costruzioni ricadenti in zone a rischio sismico, partecipazione alla fase istruttoria per il rilascio di pareri in materia di Contenzioso Decreti Sospensione
Lavori con relativa informatizzazione dei dati, partecipazione all'attività di Vigilanza e Controllo in materia sismica per opere pubbliche e/o di pubblico interesse, partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e Somma Urgenza art. 146 e 147 del DPR 554/99, partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel
Settore Difesa Suolo;
quindi attività coerenti e proprie dei progetti approvati nel tempo.
Anche presso il Servizio 01 ha riferito di attività rientranti nei progetti: attività amministrativa, presenze personale, riepiloghi pag. 48/54 presenze LSU, lettere, acquisizione ed informatizzazione dati del personale, cioè attività di collaborazione nelle fasi di informatizzazione, rendicontazione;
lo stesso dicasi per l'o.d.s.
n.80/2002 (gruppo di lavoro con l'incarico relativo all'acquisizione dati ed informatizzazione dati in materia di riduzione del rischio idrogeologico in ), per l'o.d.s. n.97/2003 _1
(informatizzazione dati per classificazione sismica dei Comuni della
Provincia di Salerno), per l'o.d.s n.116/2003 (collaborazione in attività amministrativa: videoscrittura, informatizzazione pratiche), per l'o.d.s. n.33/2007 (attività amministrativa e organizzativa Contenzioso e Sanatorie edilizie, informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento), per la nota utilizzo n.3769/2011 (digitalizzazione dei documenti di Archivio), per la nota di utilizzo n.2584 del 16.06.2014 (supporto delle attività ausiliarie amministrative C), per la nota di utilizzo n.1503 del 19. 02.2016 supporto alle attività dei CORSI
AUTOFINANZIATI), per la nota n.3236 del 27.04.2017 (supporto e collaborazione alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI e compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica), per l'o.d.s. n.3568 del 13.04.2018 (supporto per accelerazione operazioni di controllo di 1° livello, operando sul sistema informatico SURF al fine di assolvere il compito di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello), allegando espressamente che
“in relazione alle dette sopra elencate attività, come disposto dagli specifici O.S., la ricorrente è stato impegnata in attività tecnicoamministrative affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente, svolgendo le mansioni di tecnico informatico amministrativo, ovvero, attività amministrativa ed informatizzazione dati elaborati relativi alle varie attività di progettazione, repressione, verifica, prevenzione
pag. 49/54 e contenzioso” (cfr. punto 34 del ricorso), mansioni perfettamente ascrivibili alla qualifica di ausiliario.
Invero quindi i compiti che la assume di aver espletato CP_1 sono descritti semplicemente come quelli propri di un collaboratore ed appaiono coerenti con i progetti depositati.
Non è stato indicato alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili ai progetti approvati, nulla è stato detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna di esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica. Con riguardo a tale ultimo aspetto generica è
l'affermazione della sottoposizione alla direzione ed al controllo dei dirigenti succedutisi nel tempo, ciascuno nei rispettivi periodi in considerazione del rilievo che le attività svolte erano sempre espletate a supporto delle attività svolte dai dipendenti regionali cui la era affiancata. A tale proposito deve osservarsi CP_1 che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici, in quanto non può non osservarsi come l'attività della non poteva non CP_1 essere coerente con quella degli uffici cui veniva adibita e che la stessa non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da pag. 50/54 ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo -come si è detto- è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo alla
. CP_1
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata quanto all'accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente ex art.2126 cc.
Quanto all'appello incidentale spiegato dalla CP_1
I motivi legati al mancato riconoscimento della rivalutazione ed alla regolarizzazione contributiva restano assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale con il conseguente rigetto della domanda ex art.2126 cc avanzata in primo grado.
In ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui ai capi 4 e 5 del ricorso in primo grado ex art. 32, comma 5, della l. 183/2010 in caso di reiterazioni di contratti abusivi anche nel pubblico impiego da applicarsi analogicamente (cfr. Corte di
Cassazione n. 18986/2022 del 13.06.2022) anche in considerazione dell'art.36 TU PI n.165/01 si osserva.
La circostanza (affermata più volte dalla S.C.) che il lavoratore s.u. è titolare di un rapporto di natura previdenziale e che possa avanzare eventualmente (in relazione al confronto con il lavoratore dipendete) l'azione ex art.2126 cc delinea, in termini generali, un principio di divieto di applicazione analogica agli LSU delle norme dettate in materia di impiego subordinato (pubblico in particolare).
Quello che poteva vantare la era la sussistenza di un CP_1 rapporto che svoltosi in “fatto” come subordinato può trovare la tutela ex art. 2126 cod. civ. con il riconoscimento della stessa pag. 51/54 retribuzione dovuta al personale subordinato del medesimo ente, ma non è ravvisabile, né viene concretamente allegata, quale sarebbe la
“violazione di norme imperative” che potrebbero dare ingresso alle tutele risarcitorie pretese. E' l'assenza di una norma imperativa violata e la mancata ricorrenza nel caso di un rapporto sorto come subordinato “a termine” ad escludere spazio per il risarcimento (e,
a fortiori, per la conversione) trattandosi dell'utilizzo di uno schema legale deputato a fini assistenziali che però potrebbe mascherare un rapporto di subordinazione di fatto, circostanza diversa da quella che costituisce il presupposto della richiesta di danni ex art 36 T.U. (cioè un rapporto subordinato ma precario per il suo reiterarsi a termine). Inoltre il Collegio rileva che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto con la conversione in rapporto di lavori a tempo indeterminato, ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque dello svolgimento dell'attività di LSU anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti. Così, l'art. 12 del D.Igs-
468/97 fa riferimento "ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati" ai sensi del DI 510/96 l'art. 1, comma 10, del D.L 510/96, nel testo risultante dalla legge di conversione
608/96, prevede che "per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino, i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla predetta cessazione"; l'art. 2 del D.lgs 81/2000 prevede che "le disposizioni del presente decreto si applichino, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai pag. 52/54 soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni dal I gennaio 1998 al 31 dicembre 1999", così restringendo a tali soggetti la possibilità di
"continuare ad essere utilizzati" nelle attività socialmente utili previste dal successivo art. 3"( v. art. 1, comma 3).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra la e la possono essere _1 CP_1 compensate quelle con l' in considerazione del ruolo dallo CP_2 stesso svolto anche in termini di limitata attività difensiva in primo e secondo grado.
In relazione all'appello incidentale si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado da CP_1
condannando la predetta al pagamento in favore della
[...] delle spese di lite liquidate in euro 5.635,00 Parte_1 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, compensando quelle con l' , CP_2
-rigetta l'appello incidentale,
pag. 53/54 -condanna al pagamento in favore della Controparte_1 _1
delle spese del grado che liquida in complessivi euro
[...]
4.997,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, compensando quelle tra e . Controparte_1 CP_2
Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 17.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 54/54
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1132/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1001/2022 pubblicata il 23/02/2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Erminia Addivinola dell'Avvocatura Regionale
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Controparte_1
Emilio Iacobelli
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Cristina Grappone, Ida Verrengia, Mauro Elberti
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso di primo grado depositato il 25.6.2019 CP_1
chiedeva di:
[...]
-accertare e dichiarare che con la era intercorso, Parte_1 anche di fatto, un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia,
-accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto in favore della sin dalla costituzione del rapporto dedotto in Parte_1 giudizio – o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia - ed ininterrottamente, di mansioni e di attività lavorativa inquadrabili nella Categoria C, posizione economica C3 o in subordine C2, di cui al Ccnl Regioni e Autonomie Locali, ovvero in altro che risultasse di diritto in ragione delle mansioni svolte, con l'orario di lavoro indicato in ricorso,
-accertare e dichiarare il diritto, anche ex art. 2126 c.c. ed in relazione alle prestazioni lavorative di fatto svolte, al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo comparabile e, dunque, alla retribuzione prevista dai ccnl succedutisi nel tempo per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali e, conseguentemente condannare la al pagamento degli Parte_1 emolumenti retributivi maturati nel complessivo importo di
€145.796,54 – posizione economica C3, ovvero in subordine €
138.028,95 – posizione economica C2 - oltre interessi e rivalutazione, detratto eventualmente l'importo di € 1.550,98 riconosciuto per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno a titolo di differenze retributive sulle ore eccedenti le 20 ore settimanali per il periodo ivi indicato, nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale,
-accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione o comunque il diritto alla conversione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368/01, del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con eventuale disapplicazione dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.
pag. 2/54 165/2001, e di ogni altra disposizione legislativa e contrattuale in contrasto con detta conversione, e a vantaggio della direttiva 1990/70 CE e dell'art. 5 del D.lgs. n. 368/2001,
-condannare la per effetto dell'avvenuta Parte_1 instaurazione/conversione del rapporto, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dal 24.09.2001 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di ordine retributivo e contributivo, nonché alla condanna dell'indennità prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010 in misura pari a 12 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia,
-ove fosse ritenuta inapplicabile la conversione/costituzione/stabilizzazione del rapporto di lavoro, condannare la al risarcimento del danno, anche ex Parte_1 art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, cagionato alla ricorrente, da liquidarsi in corso di causa con criteri equitativi e/o calcolato in misura pari ad almeno 40 mensilità della retribuzione mensile che sarebbe spettata alla ricorrente ove il rapporto di lavoro fosse continuato per tutta la vita lavorativa della ricorrente medesima o per il diverso periodo di giustizia, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione,
-accertare e dichiarare la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della per le modalità di Parte_1 utilizzo e di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente con conseguente condanna della medesima, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire alla ricorrente - anche per equivalente e in forma specifica ex art. 2058 c.c. - i danni subiti per effetto dell'inadempimento e dell'illecito comportamento posto in essere, danni conseguenti sia alla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro per colpa delle amministrazioni convenute, sia alla mancata percezione delle retribuzioni dovute sia, alla pag. 3/54 condizione di assoluta precarietà che essa era stata costretta a subire per effetto della condotta dei convenuti, nonché a risarcire i danni derivanti dalla esclusione dei lavoratori socialmente utili dal piano del fabbisogno di cui alla delibera di Giunta regionale n.
147 del 14.03.2017 e dai processi di stabilizzazione di cui al c.d.
Decreto Madia, D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro della ricorrente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oltre ai danni da determinarsi in corso di causa o, in linea gradata, anche con criteri equitativi e/o sulla base della retribuzione mensile che sarebbe spettata,
-accertare e dichiarare il diritto alla stabilizzazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, o in quella diversa che risultasse di giustizia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del D.l. 101/2013, e comunque accertare il possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla stabilizzazione (3 anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze della convenuta). _1
Esponeva in fatto che:
-a far data dal 25.05.1998 e fino al 31.05.2000, aveva partecipato in qualità di al Progetto Parte_2
Interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione
Civile per la schedatura dei beni presenti nelle aree di progetto come previsto e disciplinato con Delibera della Giunta Regionale della , _1
-nell'ambito di tale progetto aveva svolto, quale informatico amministrativo, le seguenti mansioni: compilazione di “schede di vulnerabilità di I° e II° livello”, ovvero l'individuazione di pag. 4/54 specifici elementi e caratteri strutturali, architettonici e tipologici/costruttivi attraverso il rilievo grafico - volumetrico - strutturale e fotografico unitamente all'acquisizione di notizie e dati storici, dalle fonti più disparate, il tutto finalizzato alla determinazione del relativo grado di vulnerabilità in conseguenza del verificarsi di un evento sismico nonché, l'esatto inquadramento storico/artistico “dell'elemento schedato”,
-nel giugno 2000 la subentrando al Parte_1 [...]
- quale Ente utilizzatore relativamente ai Controparte_3 progetti già in essere sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e infrastrutture nonché dei beni di interesse storico e monumentale ricadenti nei comuni facenti parte dei parchi naturali, nazionali e regionali, del Mezzogiorno decideva l'inserimento del personale ivi impiegato nel bacino regionale degli
LSU, compresa essa ricorrente e che con atto convenzionale n. 58/Lsu del 4/5/2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Dipartimento della Protezione Civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la – preso atto che il Dipartimento Parte_1 della Protezione Civile “ha completato gli obiettivi progettuali, realizzando il censimento di vulnerabilità sismica”, ravvisata la necessità di dare prosecuzione alle attività svolte dagli LSU nel periodo transitorio tra la scadenza dei progetti e l'entrata in vigore della nuova disciplina dei LSU di cui al D.Lgs. 81/00, e considerata la volontà espressa dalla di subentrare Parte_1 nella titolarità delle attività e di utilizzare i soggetti impegnati
– si conveniva che il Dipartimento della Protezione Civile avrebbe chiesto la prosecuzione delle attività progettuali in questione fino al 31.5.2000 e la avrebbe adottato gli atti Parte_1 necessari per garantire la continuità di utilizzo dei soggetti interessati, lo sbocco occupazionale e gli obiettivi di stabilizzazione occupazionale,
pag. 5/54 -con decreto del Presidente della Giunta Regionale della n. _1
6067 del 25.5.2000 veniva deciso di continuare ad utilizzare gli LSU impegnati nei progetti interregionali sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e infrastrutture nonché dei beni di interesse storico e monumentale ricadenti nei comuni facenti parte dei parchi naturali, nazionali e regionali, del
Mezzogiorno nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale degli atti in materia di riordino degli LSU previsti dal D.lgs. n.
81/00 e con successiva delibera di Giunta Regionale n. 4560 del
6.9.2000 veniva autorizzata la prosecuzione dei progetti dei Lavori
Socialmente Utili, per complessive 360 unità di lavoratori (tra cui essa ricorrente), per il completamento della rilevazione di vulnerabilità e per la mitigazione del rischio sismico fino al
31.10.2000 - poi prorogato al 31.12.2000 con DGR n. 5160/2000,
-con nota n. 337/sp del 18/01/2001, l'Assessore p.t. ai Parte_3
assegnava ai Settori in capo alla medesima Area ed in
[...] particolare agli Uffici provinciali del Genio Civile della Campania
(Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ed ai restanti Settori della citata ) i lavoratori impegnati in CP_4 provenienti dai menzionati progetti Controparte_5 interregionali, nell'ambito delle nuove competenze demandate ai vari
Settori (U.O.D.),
-dal 24/09/2001 e fino al novembre 2008 era stata in servizio quale informatico amministrativo presso l'Unità Operativa Dirigenziale
“ - , già Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8
-dall'11.12.2008, a seguito di richiesta di trasferimento di
Settore, veniva assegnata ed era in servizio presso la D.G. 5011 -
U.O.D. 08 Controparte_9
[...] Controparte_10
dove aveva svolto le medesime attività
[...]
pag. 6/54 sopperendo alla carenza di personale in detta unità secondo gli ordini di servizio e le disposizioni di volta in volta impartiti,
-che nel predetto periodo:
**con delibera di G.R. n. 5885 del 06/12/2002 – preso atto della necessità di incrementare il personale regionale in organico ai
Settori Provinciali del Genio Civile e dell'opportunità di
“utilizzare al meglio le professionalità possedute e l'esperienza acquisita dai LSU (tecnici – architetti, geometri, periti edili, … amministrativi, informatici e collaboratori), al fine di migliorare in termini di efficacia i servizi offerti all'utenza” - veniva approvato il “Progetto Obiettivo” per l'impiego di 126 lavoratori utilizzati nelle attività LSU a titolarità regionale, provenienti dai progetti “mitigazione del rischio …” e “rilevazione di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture…”, a supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
Coordinamento dei LL.PP. per ulteriori 5 ore settimanali, che andavano ad aggiungersi alle 20 ore settimanali previste dal D.lgs.
81/00 ed integrate a 25 dalla DGR n. 5285/01, fino ad un totale di
30 ore settimanali per i mesi di novembre e dicembre 2002; per le 5 ore integrative era prevista una paga oraria da determinarsi secondo i parametri in uso per i dipendenti regionali delle categorie B (per il supporto amministrativo) e C (per le professionalità tecniche) ed il relativo impegno di spesa veniva approvato con decreto
Dirigenziale n. 3211 del 27.12.2002,
**il suindicato progetto si poneva come obiettivo l'incremento dell'utilizzo del personale predetto in tutte le attività tecniche, amministrative e operative dei rispettivi settori di assegnazione;
in particolare era previsto che i LSU dovessero svolgere le seguenti attività: - “collaborare nella fase tecnica ed istruttoria degli atti inerenti l'attività di vigilanza e controllo in materia sismica;
- collaborare nella fase di verifica sull'andamento di pag. 7/54 coltivazioni delle cave (L. 54/85) e relative mappature tematiche, elaborando la documentazione presentata e verificata dai tecnici dei
Settori (documentazioni relative ai verbali di contenzioso in corso); - elaborare i dati acquisiti relativi alle pratiche in sanatoria da parte delle Sezioni Deposito;
- elaborare i dati sui dissesti, sugli abusi, sui provvedimenti di autorizzazione e/o concessioni del demanio idrico regionale e relativa mappatura;
- collaborare alla fase di elaborazione di perizie e progetti per interventi di Urgenza e Somma Urgenza sulle infrastrutture pubbliche e del territorio;
- autoinformarsi e formare il personale nell'acquisizione della nuova mappa dei comuni inseriti nel rischio sismico, anche per la nuova visione dell'emergenza territoriale, prevista nella Delibera di G.R. n.5447 del 7/11/2002; - collaborare con gli apparati della protezione Civile, nelle fasi di emergenza, fornendo i dati acquisiti sul territorio e le eventuali vie di intervento da prendere, fornendo inoltre informazione all'Autorità preposte ai rischi idrogeologici e alle altre calamità naturali;
- rapportarsi con tutti gli Enti i Comuni e con le Università per l'aggiornamento continuo della banca dati sul territorio gestita dagli stessi LSU;
- collaborare alla tenuta del Protocollo Generale
e delle singole posizioni;
- collaborare alla gestione e consultazione degli archivi e della corrispondenza;
- collaborare al servizio di guardiania e custodia degli uffici”,
**con successive delibere n.937 del 14/03/03, n.2314 del 11/07/03,
n.3853 del 30/12/03, n.1536 del 06/08/04, n.164 del 15/02/2005,
n.1292 del 07/10/05, n.36 del 18/01/06, n.642 del 19/05/06, n.1592 del 13/10/2006, n.304 del 02/03/2007, n.619 del 13/04/2007, n.852 del 18/05/2007, n.2301 del 29/12/2007, n.399 del 13.03.2009 e n.1698 del 17.11.2009 venivano approvati altrettanti “Progetti Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in L.S.U. di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
pag. 8/54 Coordinamento dei LL.PP. - OO.PP.” - che prevedevano, in aggiunta alle 20 ore settimanali, corrisposte dal F.N.O., un ulteriore monte ore lavorative fino a raggiungere la soglia delle 36 ore settimanali precisando che nel progetto obiettivo integrativo allegato alla DGR
n. 2314/2003 si leggeva, ad esempio, che l'impiego dei LSU è
“finalizzato alla risoluzione, con maggiore celerità, delle diverse problematiche che si presentano quotidianamente – connesse anche alla carenza di personale tecnico in organico – garantendo, grazie anche alle singole e specifiche professionalità, la qualità del servizio”,
** i detti “Progetti Obiettivo” erano stati, nel tempo, integrati e ulteriormente definiti in relazione al modificarsi del quadro legislativo di competenze in capo ai vari Settori (U.O.D.); conseguentemente, si erano modificate anche le finalità da perseguire ed il relativo impegno lavorativo assegnato ad ogni
L.S.U., nonché la retribuzione oraria da corrispondere,
-che di fatto i lavoratori socialmente utili coinvolti nei detti progetti, tra cui essa ricorrente, erano stati utilizzati per sopperire alla cronica carenza di personale dipendente in organico anche in considerazione delle singole e specifiche professionalità possedute unitamente all'esperienza acquisita negli anni di lavoro che, di fatto, aveva garantito il funzionamento del servizio svolto nell'ambito delle nuove esigenze e competenze in capo ai Settori incardinati nell' (poi Controparte_11 [...]
ovvero: la verifica Controparte_12 strutturale del patrimonio pubblico e ad uso pubblico, connessa all'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano con accertamento del grado di vulnerabilità D.P.G.R. n. 770 del
13/11/03, approvato con D.G.R. n. 335 del 31/01/03 e D.G.R. n. 2322 del 18/07/03, verifica strutturale e mappatura del patrimonio pubblico e analisi geologica in prospettiva sismica del territorio pag. 9/54 campano con accertamento del grado di vulnerabilità, attraverso il censimento degli edifici e delle infrastrutture ai fini della vulnerabilità sismica, in applicazione dell' O.P.C.M. n. 3274 del
20/03/0, controlli prima campione e successivamente sulla progettazione strutturale di tutti i manufatti di cui all'art. 1 della L. R. 9/83 e di tutte le opere pubbliche, da realizzarsi nelle zone a rischio sismico nel territorio campano ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, attraverso i Settori Provinciali del Genio
Civile, il rilascio, previa verifica degli elaborati tecnici, di pareri ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001, in materia di sopraelevazioni a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile, la fase tecnica ed istruttoria della documentazione per il rilascio di concessioni o pareri per la sdemanializzazione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, con la determinazione dei canoni per le occupazioni delle aree e per gli attraversamenti delle medesime attraverso il rilascio di specifici Decreti Dirigenziali concessori, la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico dei luoghi,
l'attuazione del nuovo P.R.A.E., la complessa fase amministrativa ed informatica riferita agli ambi sopra richiamati,
-che nel corso degli anni ed a partire dal 24.09.2001 era stata impegnata prevalentemente negli ambiti lavorativi relativi al
Personale, Difesa Suolo, Protezione Civile, Contenzioso-Decreti
Sospensione Lavori, Formazione ed unitamente al personale informatico e amministrativo, aveva svolto prevalentemente le seguenti attività: partecipazione alla fase operativa di elaborazione dati sulle progettazioni della costruzioni ricadenti in zone a rischio sismico, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 9/83 e succ., partecipazione alla fase istruttoria per il rilascio di pareri - in materia di Contenzioso Decreti Sospensione Lavori con relativa informatizzazione dei dati, partecipazione all'attività di
Vigilanza e Controllo in materia sismica per opere pubbliche e/o di pag. 10/54 pubblico interesse, partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e
Somma Urgenza art. 146 e 147 del DPR 554/99, partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel Settore Difesa Suolo,
-che dopo alcuni giorni dalla data del 24.09.2001 era stata destinata al Servizio 01 Risorse Umane - Affari generali -
Statistica, svolgendo i seguenti compiti: attività amministrativa, presenze personale, riepiloghi presenze LSU, lettere, acquisizione ed informatizzazione dati del personale, comprese malattie, visite fiscali, permessi, etc.,
-che con O.S. n.80 del 11.12.2002 il Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civile di Salerno Ing. la CP_13 inseriva in un gruppo di lavoro con l'incarico relativo all'acquisizione dati ed informatizzazione degli stessi relativamente al programma di interventi urgenti secondo la tipologia b1 della deliberazione di Giunta Regionale. 6937/01, per l'attuazione del Programma per la riduzione del rischio idrogeologico in;
con O. S. n. 97 del 24.01.2003, _1
-che dal Dirigente del Settore Ing. era stata posta a CP_13 disposizione del Dirigente del Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico
- Dott. con il compito di stilare una nuova Persona_1 classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno con relativa informatizzazione dei dati,
-che con O.S. n.116 del 14.03.2003, nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore, il Dirigente Ing. la CP_13 assegnava al Servizio 02 -Territorio e Intervento Pubblico - P. O.
02 - DIFESA SUOLO Resp. Ing. per la collaborazione Persona_2 in attività amministrativa della posizione ed in particolare con i seguenti compiti: videoscrittura, informatizzazione pratiche e, su pag. 11/54 specifica richiesta del Dirigente del Settore, utilizzata per attività di volta in volta individuate,
-che con O.S. n.33 del 24.12.2007, nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore, il Dirigente del Settore Ing. Per_3
la assegnava al Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico - P.O. 08
[...]
CONTENZIOSO Sismico-Decreti Sospensione Lavori - Resp. Arch.
[...] con i seguenti compiti: attività amministrativa e Testimone_1 organizzativa contenzioso e sanatorie edilizie, informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento,
-che dal 11.12.2008, a seguito di richiesta di trasferimento di
Settore, veniva assegnata presso la D.G. 5011 - U.O.D. 08 Direzione
Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili UOD SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO,
-che con nota di utilizzo n.3769 del 25.06.2011 era stata affidata alla Sezione 02 Centro Formazione Prof.le Regionale - Resp.
Direttore per la digitalizzazione dei documenti di Testimone_2
Archivio in collaborazione con il dipendente Sig. , Testimone_3
-che con nota di utilizzo n.2584 del 16.06.2014 nell'ambito del riassetto organizzativo del Settore Controparte_14
veniva assegnata ed utilizzata a supporto delle Controparte_15 attività ausiliarie amministrative C, A1, A,
-che con nota di utilizzo n.1503 del 19. 02.2016, su richiesta della
Dirigente di Settore Avv. Beatrice Granese, Controparte_15 veniva richiesta l'eventuale necessità di utilizzo dei lavoratori socialmente utili al fine del riconoscimento dell'integrazione oraria per le ore eccedenti le venti ore settimanali, e veniva disposto, per essa ricorrente, l'ordine di supporto alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI in base alla Delibera n. 808 del 23.12.2015 al fine del detto riconoscimento,
-che con nota prot. n.3236 del 27.04.2017, in riferimento all'integrazione oraria degli LSU, il Resp. della 13 CP_15
pag. 12/54 “ ” Sig. trasmetteva alla Dirigente Avv. Per_4 Persona_5
Beatrice Granese la disposizione di utilizzo di essa ricorrente presso la 13 “ ”, come supporto e collaborazione alle CP_15 Per_4 attività dei CORSI AUTOFINANZIATI in base alla Delibera n.808 del
23/12/2015, inserendola in una "squadra di lavoro” composta dai dipendenti e che, Parte_4 Per_6 Persona_7 unitamente a tali attività, il predetto Responsabile Sig. Per_5 le attribuiva l'ulteriore compito della compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica “Programma Regionale
Presenze Giornaliere Giano” (in collaborazione con il dipendente dott. Responsabile della Posizione Organizzativa Testimone_4
Servizio Garanzia Giovani - Certificazione Competenze),
-che con O.S. n.7896 del 25.10.2017 nell'ambito della
Riorganizzazione assegnazione e sistemazione postazioni di lavoro veniva impartito agli addetti (personale dipendente ed L.S.U.)
l'ordine e l'abbinamento per la postazione di lavoro, la stanza di riferimento e il collegamento alla Rete regionale mediante PC, al fine di ottimizzare le attività del Personale;
per essa ricorrente si disponeva la Postazione: Stanza n. 26 in collaborazione con il dipendente dott. Servizio “Informagiovani”, Testimone_4
-che con O.S. n.3568 del 13.04.2018, avente ad oggetto “Incarico
Supporto per accelerazione operazioni di controllo di 1° livello -
Programma Scuola Viva”, veniva incaricata, direttamente dalla
Dirigente di Settore della Avv. Beatrice Granese, quale CP_15 lsu facente parte della task force di istruttori amministrativi e/o esecutivi nominata per operare sul sistema informatico SURF al fine di assolvere il compito di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello;
-che con O.S. interno del 16.10.2018 la Dott.ssa Persona_8 disponeva per essa ricorrente la conferma della collaborazione con pag. 13/54 il dipendente sig. nei CORSI AUTOFINANZIATI Testimone_5 cui si aggiungeva la collaborazione alla dipendente Sig.ra
[...]
nella Segreteria Amministrativa, Parte_5 deducendo che in relazione alle dette sopra elencate attività, come disposto dagli specifici O.S., veniva impegnata in attività tecnico- amministrative affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente, svolgendo le mansioni di tecnico informatico amministrativo, ovvero, attività amministrativa ed informatizzazione dati elaborati relativi alle varie attività di progettazione, repressione, verifica, prevenzione e contenzioso;
che di fatto, a causa della carenza di organico, le attività svolte quale LSU si erano ampliate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo rispetto agli originari compiti previsti dai progetti e di supporto alle attività dei funzionari dell'Ente tanto che venivano variati i carichi di competenza con la conseguenza che le venivano assegnati compiti specifici per far fronte al verificarsi di determinate esigenze e/o emergenze di competenza delle varie strutture di assegnazione nell'ambito dei riassetti organizzativi/lavorativi del Settore UOD.
Esponeva di aver osservato, nel corso del rapporto di lavoro, il seguente monte orario: inizialmente dalle ore 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì e, in presenza del Progetto Obiettivo, dal novembre 2002 al giugno 2003, 30 ore settimanali, dal luglio 2003 al
2006, 35 ore settimanali, dal 2006 fino al 2009, 36 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 13:15 alle 15:27, dal lunedì al venerdì, con soli 15 minuti di pausa, a differenza di 1 ora dei dipendenti regionali;
dal 2009 al dicembre 2016 l'orario di lavoro era stato ridotto a 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 13.00 e dal gennaio 2017, vi era stata un'ulteriore riduzione di 20 ore settimanali distribuite su cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 12.00 fino al gennaio 2019 e che il pag. 14/54 trattamento economico corrisposto prevedeva un sussidio per le prestazioni LSU a carico del Fondo per l'Occupazione riferito alle venti ore settimanali contemplate dai progetti loro dedicati, mentre per le ulteriori 5 ore settimanali di utilizzo deliberate con DGR n.
5285 del 19.10.2001 inizialmente veniva riconosciuta unicamente un'integrazione oraria in misura fissa pari ad € 113,6 mensili
(quindi per l'integrazione oraria da 20 a 25 ore settimanali) e, solo a far data dal 01.10.05, per detta integrazione oraria veniva corrisposta una retribuzione rapportata a quella contrattualmente prevista per il personale di livello C1 avendo la Parte_1 assunto tale impegno.
Esponeva che con DGR. n. 1166 del 16/09/2005 ai lavoratori impegnati nelle attività a titolarità regionale a supporto dei Settori incardinati nell' A. G. C. LL. PP. - OO. PP., veniva riconosciuto quale importo per le ore integrative effettuate, quello corrispondente alla paga oraria delle categorie “B e C”, posizione economica “B1 e C1” detratte le ritenute previdenziali;
ed in particolare era prevista una paga oraria lorda per il livello C1 pari ad euro 8,83 che detratte le ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 8 D.l. n. 468/97 era pari ad euro 8,07; per il periodo pregresso antecedente al 01.10.05 la Parte_1 aveva corrisposto la differenza tra quanto spettante secondo paga oraria di cui al dipendente livello C1 e l'importo fisso di € 113,6 in precedenza corrisposto;
per le ore integrative legate al progetto obiettivo, e quindi quelle ulteriori rispetto alle 25 settimanali, era invece stata corrisposta una retribuzione parametrata a quella corrispondente alla categoria C1 e per le ore integrative ulteriori alle 20 settimanali previste per legge la retribuzione, parametrata a quella oraria spettante ad un dipendente livello C1, era stata corrisposta solo per le ore di effettiva presenza mentre non sono erano retribuite né le ferie né la malattia.
pag. 15/54 Esponeva che tuttavia, del tutto inspiegabilmente, a far data dal trasferimento presso la ovvero dal maggio Parte_6
2009, non le era stata riconosciuta la fascia C con posizione economica C1 - già acquisita nel 2005 con la delibera n. 1166 solo per la categoria di laureati e diplomati con titoli specifici - ma, addirittura, la fascia A;
che, con nota del 23.11.2009 chiedeva alla
Direzione Settore Ormel di essere immediatamente reintegrata nella fascia C1 allegando alla stessa la certificazione rilasciata dall'Ente, di appartenenza alla detta categoria in qualità di lsu impegnata presso il Settore provinciale del Genio Civile di Salerno dal 2.12.2001, ma senza alcun esito e/o riscontro favorevole con ulteriore conseguente danno economico e discriminazione rispetto agli altri colleghi del medesimo progetto.
Affermava che il suo impiego in servizio, così come degli altri
L.S.U. presso i1 Settore provinciale del Genio Civile di Salerno, si era dunque protratto ininterrottamente in virtù delle delibere di proroga dell'originaria determinazione di prosecuzione delle attività relative ai progetti riguardanti gli L.S.U. di cui alla delibera n. 4560 del 6.9.2000 e che all'atto del subentro della nei progetti, l'attività oggetto del progetto Parte_1 iniziale ed, in particolare, il censimento della vulnerabilità sismica risultava già completato.
Affermava che il personale impiegato presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, come lei, era stato utilizzato a supporto e nell'esercizio delle competenze istituzionali dell'Amministrazione e per sopperire a carenze strutturali di organico dell'amministrazione ed in particolare alle carenze di personale tecnico/amministrativo.
Precisava che fin dal primo giorno di assegnazione presso il Genio
Civile di Salerno, aveva svolto unicamente compiti tecnici attinenti all'attività istituzionale del suddetto Genio Civile, e aveva svolto pag. 16/54 la medesima attività per tutta la durata della prestazione lavorativa e per tutte le ore lavorate, sia nei periodi in cui era prevista un'integrazione oraria oltre le 20 ore previste per legge, sia quando detta integrazione oraria non era prevista e avrebbe dunque dovuto svolgere unicamente attività attinenti al progetto di iniziale assegnazione “Mitigazione Rischio sismico …”.
Precisava ulteriormente che sin dalla iniziale assegnazione presso il Genio Civile di Salerno non aveva mai svolto attività inerenti il progetto di iniziale assegnazione “Mitigazione Rischio sismico …” e non aveva svolto alcuna attività di completamento della rilevazione della vulnerabilità sismica, né si era mai recata presso i Comuni per verificare le condizioni sismiche di edifici e palazzi, né aveva compilato schede di rilevazioni sismiche;
anche quando dopo il
31.12.2009 non era stato riapprovato il progetto Obiettivo, aveva continuato, come gli altri LSU assegnati presso il Genio Civile di
Salerno, ad esser adibita alle stesse mansioni e attività svolte in precedenza.
Precisava di essere tenuta ad osservare gli stessi obblighi imposti ad un dipendente di ruolo quale quello di presenza, di firma, di controllo istantaneo sul posto di lavoro, di visite mediche nonché al rispetto del “codice di comportamento” a cui si devono attenere tutti i dipendenti regionali di ruolo ed è tenuta a partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché a corsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
che al pari del personale regolarmente assunto alle dipendenze della veniva _1 subordinata al rispetto di tutti i prescritti adempimenti assicurativi inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
infatti le veniva richiesto: a) l'espletamento di apposite e periodiche visite mediche per la verifica dell'idoneità relativa alla tipologia di rischio per la mansione di “Addetto sala radio e videoterminale”, b) l'obbligo della vaccinazione obbligatoria pag. 17/54 antitetanica per le attività di Sorveglianza Sanitaria, prescritta come “obbligatoria” ai fini dell'esercizio delle mansioni esterne,
c) la dotazione e la consegna di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) nonché la partecipazione al “Programma di
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” prevista appunto come obbligatoria per tutto il personale di categoria A, B e C, a cui apparteneva per assimilato anche la ricorrente e come tale inserita negli appositi elenchi del personale partecipante a tale percorso, d) la partecipazione all'attività formativa obbligatoria.
Esponeva che il rapporto di natura previdenziale si era di fatto svolto nelle forme di un ordinario rapporto di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica;
che la prestazione lavorativa, svolta senza soluzione di continuità, era stata resa alle dirette dipendenze ed in favore esclusivo della _1
, presentando, sempre, i caratteri e gli indici rilevatori
[...] di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Deduceva infatti di essere stabilmente inserita nella struttura e nell'organizzazione della ed in particolare del Parte_1 settore Genio Civile di Salerno presso i cui uffici ha lavorato fino al 2009, e successivamente presso la e che per lo Parte_6 svolgimento dell'attività lavorativa la aveva messo Parte_1
a disposizione della ricorrente tutti gli strumenti di lavoro presso la sede della medesima (scrivania, postazione di lavoro, computer, stampanti, scanner, fax, telefoni, arredi etc.); deduceva di non aver mai utilizzato mezzi propri per l'espletamento dell'attività lavorativa e di non avere mai avuto autonomia nel determinare tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione, e di aver svolto le proprie mansioni essendo assoggettata al potere organizzativo e disciplinare dei propri superiori, sempre personale della _1
, eseguendo i compiti, gli ordini specifici e le istruzioni
[...]
pag. 18/54 che le venivano reiteratamente nel tempo impartiti dai vari
Responsabili e P.O. cui risultava assegnata che provvedevano anche a controllare e verificare il lavoro svolto.
Deduceva di dover preventivamente chiedere l'autorizzazione ai propri superiori per poter usufruire di ferie che naturalmente doveva programmare e dovevano essere autorizzate e che per le ferie e le uscite anticipate doveva preventivamente chiedere l'autorizzazione ai propri superiori che costantemente monitorano il suo operato;
che ugualmente doveva comunicare le assenze per malattia con invio di certificazione medica o qualsiasi assenza dall'ufficio; doveva e deve recuperare eventuali permessi richiesti ed aveva sempre richiesto l'autorizzazione per poter assentarsi sul posto di lavoro nonché era tenuta a firmare in entrata ed in uscita;
che la , al pari dei dipendenti pubblici, le chiedeva altresì _1 la trasmissione della dichiarazione sostitutiva relativa al rinnovo/permanenza dei benefici di cui alla L. 104/92.
Esponeva che l'attività lavorativa svolta risultava del tutto estranea rispetto al quadro normativo disciplinante l'impiego dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 482/97 e al D.lgs. n. 81/2000 e che si è discostata per contenuto ed orario rispetto a quella oggetto del lavoro socialmente utile e dei progetti iniziali.
Precisava che al rapporto di lavoro dei dipendenti della _1
e del Genio Civile si applicava il CCNL del personale non
[...] dirigente del comparto regioni e autonomie locali e che per l'attività svolta in favore della avrebbe dovuto Parte_1 essere inquadrata nella categoria C, posizione economica C3 o in subordine C2, del CCNL Regioni e Autonomie Locali svolgendo attività riconducibile alla figura professionale di tecnico informatico- amministrativo.
pag. 19/54 Esponeva che la retribuzione percepita non era stata adeguata e corrispondente alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa svolta, né aveva goduto degli altri diritti ed emolumenti discendenti dal rapporto di lavoro subordinato di fatto intercorso tra le parti;
non aveva percepito la tredicesima mensilità e l'attività lavorativa svolta nel periodo per cui è causa era stata analoga a quella svolta dai colleghi dipendenti della Regione.
Esponeva di aver percepito unicamente i compensi risultanti dai Cud
, dai Cud della e dai decreti di liquidazione CP_2 Parte_1 allegati;
peraltro, come già sopra riferito, dal 2009 le era stata attribuita del tutto ingiustamente la categoria A e non quella C acquisita con delibera 1166/2005 come tutti gli altri colleghi del medesimo progetto.
Affermava di aver diritto, quindi, a titolo di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti nel corso del rapporto di lavoro, alla differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire applicando il trattamento economico praticato dalla Regione convenuta ad un lavoratore di pari profilo professionale del ricorrente stabilmente occupato, e quanto ha invece percepito nel corso degli anni per cui è causa come da conteggi allegati al ricorso.
Deduceva che nella Regione e presso l'ufficio ove era stata _1 applicata vi era carenza di organico nella categoria C e che il ricorso a forme di lavoro flessibile era stato utilizzato per sopperire alle forti carenze di organico dell' resistente. CP_16
Deduceva infine di aver presentato, in data 21.12.2009, istanza per la partecipazione ai percorsi di stabilizzazione di cui alla L.R.
14/2009.
Si costituiva in giudizio la eccependo Parte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito vantato;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso atteso che il pag. 20/54 lavoratore socialmente utile svolgeva la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale ed aveva diritto ad emolumenti cui non poteva riconoscersi natura retributiva e che dunque non era configurabile di fatto un rapporto di lavoro subordinato sia pure a termine;
quanto al vincolo di subordinazione invocato dalla ricorrente, la Regione esponeva che la realizzazione dei progetti LSU non necessitava di una vera e propria subordinazione richiedendo una coordinazione da parte del personale dell'ente mantenuta sempre nei limiti strumentali all'esecuzione delle funzioni ausiliarie richieste ai lsu;
precisava che il quadro normativo di riferimento alla vicenda in esame non consentiva la stabilizzazione della ricorrente atteso che l'assunzione dei lsu non solo era subordinata allo svolgimento di procedure selettive secondo criteri predeterminati per legge ma era altresì eventuale non sussistendo un obbligo in tal senso previsto dal legislatore e che la medesima normativa non conteneva alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto;
deduceva l'infondatezza delle pretese risarcitorie;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo il difetto di CP_2 legittimazione passiva per la totale estraneità al rapporto in contestazione ed in caso di accoglimento della domanda chiedeva la condanna della alla regolarizzazione assicurativa e Parte_1 previdenziale con versamento in favore dell' dei contributi CP_2 dovuti e non prescritti corrispondenti al periodo lavorativo accertato ed alla qualifica ricoperta da controparte.
Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto della ricorrente, ex. art. 2126 cc., al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C2, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il pag. 21/54 personale del comparto regioni, per il periodo indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, condannando la al pagamento _1 in favore della ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, pari ad euro 136.477,97, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettando la richiesta di conversione ex art.36 TU n.165/01 e la richiesta di risarcimento del danno per ricorso abusivo a forma contrattuale flessibile invocato ex art.36 co. 5 citato;
compensava per un terzo le spese di lite tra la ricorrente e la ed integralmente _1 quelle con l' . CP_2
^^^^^^
Propone appello la rilevando che nel giudizio di Parte_1 primo grado aveva:
-eccepito la prescrizione delle pretese economiche;
-rilevato che il lavoro svolto dalla era del tutto CP_1 coerente con le delibere di giunta succedutesi negli anni e con i progetti obiettivo per l'impiego di personale lsu ad esse allegati;
-rilevato che non era invocabile nel caso di specie una prestazione di fatto che presenti una “radicale difformità dal progetto lsu” nè dunque lo svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti (Cass. nn. 17101,
17012 e 17014 del 2017; Cass. n. 20986 del 2017; Cass. n. 6155/18;
Cass. Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5896);
-sottolineato che l'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2000 consente agli enti utilizzatori di ricorrere all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, elenco che, tuttavia, deve ritenersi meramente esemplificativo e che la realizzazione dei pag. 22/54 progetti lsu non necessita di una vera e propria subordinazione, richiedendo al più una coordinazione da parte del personale dell'ente, mantenuta sempre nei limiti strumentali all'esecuzione delle funzioni ausiliarie richieste ai lsu,
-depositato le relazioni istruttorie PG/2021/0130577 del 09.03.2021 della
[...]
Parte_7
- a firma del Dirigente dr. Maurizio Coppola, con
[...] allegata nota del responsabile dott. ssa Parte_8 Per_8
e prot. 2021.0127870 del 08/03/2021 della Direzione Generale
[...]
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - U.O.D.
Genio Civile di Salerno - a firma del Dirigente dr. CP_17 chiedendo in subordine, nelle note depositate il 18/02/2022, di voler sentire – in relazione alla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa nella ricerca della verità - i Dirigenti dr. e dr. Maurizio Coppola, firmatari delle suddette CP_17 relazioni istruttorie già depositate, nonché la responsabile
[...] dott.ssa cui era stata assegnata la Parte_8 Persona_8
, CP_1
-precisato che il quadro normativo di riferimento non consentiva la stabilizzazione della ricorrente atteso che l'assunzione dei lsu non solo era subordinata allo svolgimento di procedure selettive secondo criteri predeterminati per legge ma era altresì eventuale, non sussistendo un obbligo in tal senso previsto dal legislatore, e che la medesima normativa non conteneva alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto,
-sostenuto che la circostanza che la fosse inserita nei CP_1 fogli presenze e nel turno feriale al pari degli altri dipendenti, partecipando alle visite mediche e ai corsi di formazione non poteva essere ritenuta sufficiente per l'identificazione del lavoro pag. 23/54 socialmente utile con quello del pubblico dipendente;
che la rilevazione della presenza del lavoratore s.u. è collegata all'erogazione dell'assegno di utilizzo;
che era indimostrato che la avesse una postazione in ufficio con Pc a sua CP_1 disposizione,
-osservato che già il Progetto Interregionale del 31 ottobre 1996, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile e dal
[...]
denominato “Mitigazione del Controparte_18 rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, disciplinava le assenze per malattia (art.18), il periodo di recupero psico-fisico (art.19), oltre ai doveri di diligente collaborazione e correttezza (art.22), nonché le formalità previste per la rilevazione delle presenze;
che le assenze per malattia e ex art.33 legge n.104/92, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno, per cui i soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto (art. 8, co.11 D.Lgs. 468/97); che quanto alle ferie, l'art. 8, co. 10, D.Lgs. 468/97 prevede che le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno,
-ribadito che l'occupazione in lavori socialmente utili ha matrice essenzialmente assistenziale e una componente formativa, diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso.
Quanto alle attività oggetto dei progetti LSU che hanno interessato la la Regione li ripercorre: CP_1
-presso i Settori regionali dell'A.G.C. 15 “LL.PP., OO.PP.,
Attuazione, Espropriazione”, in cui la ricorrente ha collaborato pag. 24/54 fino al 2008, i Lavoratori Socialmente Utili (coinvolti già dal
1998) risultavano impegnati sin dal 2001 nelle attività denominate:
“3/B Manutenzione in strutture regionali”
“5/A Rilevazione vulnerabilità di strutture e infrastrutture a rischio sismico”
“5/B Mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi naturali dell'Italia meridionale”,
-con delibera n.4560 del 06/09/2000, la G.R. della Parte_1 autorizzava la prosecuzione dei progetti dei Lavori Socialmente
Utili (interessati già dal 1998), per complessive 360 unità di lavoratori, per il completamento della rilevazione di vulnerabilità
e per la mitigazione del rischio sismico, iniziata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile,
-con nota n. 337/Sp del 18/01/2001 dell'Assessorato ai LL.PP. - OO.
PP., furono assegnati ai Settori provinciali del Genio Civile della i lavoratori impegnati in Socialmente Utili _1 CP_5 provenienti dai progetti: “Rilevazione di vulnerabilità di strutture e infrastrutture a rischio sismico" e “ mitigazione del rischio sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali", atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L.vo 81/2000, si possono utilizzare i lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili in attività diverse da quelle previste originariamente (cfr D.G.R. 5885/2002 nonché relazione istruttoria prot. 2021.0127870 del 08/03/2021 della
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e
Protezione Civile - U.O.D. Genio Civile di Salerno, già agli atti del primo grado di giudizio),
-nel 2002 era stato formulato un primo progetto obiettivo integrativo, approvato con D.G.R. n. 5885 del 06/12/2002, che pag. 25/54 prevedeva l'impegno dei LL.S.UU. in diverse attività di competenza dei Settori dell'A.G.C. Lavori Pubblici ( “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area
Generale di Coordinamento dei LL.PP.”): al personale lsu già incardinato era stato assegnato il compito di “collaborazione” nelle attività di competenza del Settore del Genio Civile, in particolare per quanto attiene agli interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente nonché alla prevenzione e gestione del rischio di calamità naturali, sia di natura sismica che idrogeologica, con informatizzazione dei dati acquisiti. (cfr.
Progetto obiettivo allegato a D.G.R. n. 5885 del 06/12/2002),
-con successivi progetti approvati con delibere di giunta, i suddetti LSU erano stati utilizzati a supporto degli Uffici, sempre in affiancamento al personale regionale, per far fronte a particolari esigenze operative dovute all'evoluzione delle competenze assegnate alle Strutture di appartenenza dell'A.G.C.
Lavori Pubblici,
Pa
-con D.G.R. 937 del 14/3/2003 la aveva provveduto ad integrare il citato progetto “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di Coordinamento dei LL.PP.” di cui alla sopra citata D.G.R. 5885/2002, al fine di utilizzare al meglio le professionalità possedute e l'esperienza acquisita dai LSU (tecnici - architetti, geometri, periti edili -, amministrativi, informatici e collaboratori) e con D.G.R. 2314 del
11/7/2003 era stato approvato detto Progetto Obiettivo Integrativo,
-con successiva D.G.R. 3853 del 30/12/2003 era stato approvato il
Progetto Obiettivo anno 2004, che aveva consentito la prosecuzione dell'attività per 145 lavoratori socialmente utili provenienti dai progetti : “Mitigazione del rischio sismico…”, “Rilevazione di pag. 26/54 vulnerabilità di strutture e infrastrutture…”, “Progetto Obiettivo per l'impiego di personale impegnato in Lavori Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area
Generale di Coordinamento dei LL.PP.”; i Lavoratori socialmente utili erano stati pertanto utilizzati in attività di collaborazione a mente dell'art. 1 comma 1 del D.L.vo 81/2000 (che consente di utilizzare i lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili in attività diverse da quelle previste originariamente),
-dalla nota prot. 379875 del 27/4/2007, a firma del dirigente del
Settore Tecnico Amministrativo di Salerno dott. Persona_9
(allegata alla nota del 23/11/2009 prodotta dalla CP_1 risulta(va) che la lavoratrice era stata avviata al progetto di
Lavori Socialmente Utili denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi naturali dell'Italia Meridionale” del Dipartimento della Protezione Civile -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa la partecipazione ad un corso preparatorio, con decorrenza 18 maggio 1998 e che a seguito di convenzione con il ed il Controparte_18
– Presidenza del Consiglio dei Controparte_3
Ministri, la con deliberazione n. 4560 del Parte_1
06/09/2000 aveva approvato la prosecuzione del progetto citato innanzi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2000, donde emergeva che la lavoratrice aveva svolto attività in attuazione di progetto regionale e per non più di 25 ore settimanali,
-con l'ordine di servizio n.80 dell'11 dicembre 2002 la CP_1 era stata incaricata dell'acquisizione dei dati e dell'informatizzazione degli stessi nell'ambito di un programma per la riduzione del rischio idrogeologico in in aderenza al _1 progetto lsu come sopra riportato;
lo stesso dicasi per l'ordine di servizio n. 97 del 24 gennaio 2003, con cui la stessa aveva prestato pag. 27/54 la sua collaborazione a seguito della nuova classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno, conformemente al progetto obiettivo;
-che l'ordine di servizio n.116 del 14 marzo 2003 è invece un provvedimento sul riassetto organizzativo del Settore, da cui si deduce che la svolgeva collaborazione CP_1 all'informatizzazione delle pratiche, sempre come da progetto lsu, e tenuto conto che la aveva partecipato a due corsi per CP_1
Informatico- Amministrativo, organizzati dal Dipartimento della
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del “Progetto interregionale di lavori socialmente utili per la mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali (nazionali e regionali) dell'Italia meridionale”,
-con la deliberazione 36/2006 e con la successiva D.G.R. 304/2007, al fine di poter assicurare la piena e razionale utilizzazione del personale, impegnato in era stata prevista Controparte_5 una differenziazione d'impiego in relazione alle caratteristiche professionali possedute da ogni singolo soggetto;
in particolare i lavoratori con la qualifica di informatici, assimilabili economicamente ai dipendenti di categoria C1 regionali, erano stati impegnati prevalentemente nell'attività di: collaborazione alla fase di informatizzazione dei dati acquisiti relativi alle pratiche in sanatoria da parte delle Sezioni Deposito e conseguenti atti amministrativi;
collaborazione alla fase istruttoria ed informatizzazione dei dati per la trasmissione degli atti relativi all'attività di verifica strutturale e mappatura del patrimonio pubblico e analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano;
collaborazione alla fase istruttoria per la redazione di
Delibere, Decreti e Determine Dirigenziali, con successiva fase di pag. 28/54 archiviazione ed inoltro telematico;
collaborazione alla fase di informatizzazione degli archivi dei singoli Settori;
collaborazione amministrativa alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e Somma Urgenza, ragion per cui il supporto informatico della non poteva CP_1 che consistere nella mera raccolta di informazioni e dati nella fase istruttoria ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc, mancando ogni discrezionalità da parte del lavoratore nella _10 valutazione degli eventi sottoposti alla sua attenzione e nell'individuazione delle azioni e comunicazioni ad essi conseguenti,
-con le deliberazioni di giunta 36/2006 e 304/2007, la CP_1 aveva svolto presso il Genio Civile di Salerno anche attività propria dei lavoratori con la qualifica di amministrativi, avendo dato supporto nella predisposizione dei prospetti mensili riepilogativi per il personale impegnato in L.S.U., prospetti che comunque erano sottoposti a controllo del responsabile P.O. prima di essere firmati dal dirigente,
-che in dette delibere, i lavoratori con la qualifica di amministrativi, assimilabili economicamente ai dipendenti di categoria C1 regionali, erano stati impegnati prevalentemente nell'attività di: collaborazione al Servizio Personale, archiviazione pratiche del personale e degli AA.GG.; annotazione delle presenze, permessi, ferie e malattie, con predisposizione dei prospetti mensili riepilogativi per il personale impegnato in
L.S.U.; collaborazione nel controllo giornaliero delle presenze, servizi esterni, permessi e congedi del personale;
collaborazione amministrativa alle attività di competenza dei Settori ( cfr pag. 15
e 16 Progetto Obiettivo anno 2006 allegato a D.G.R. 36 del
18/01/2006 nonché pag. 19 e 20 Progetto Obiettivo anno 2007 allegato a D.G.R. n. 304 del 02/3/2007 ),
pag. 29/54 -che il Progetto Obiettivo riguardante i LL.S.UU. incardinati nell'A.G.C. LL.PP. - OO.PP ivi collocati era stato oggetto di successive proroghe sino alla D.G.R. n. 2301 del 29/12/2007, che ne aveva previsto il seguito sino a tutto il 27/03/2008; con deliberazione n. 9 del 16/01/2009 e n. 399 del 13/3/2009 la Giunta regionale disponeva la prosecuzione delle attività riferite ai lavoratori socialmente utili e approvava il “Progetto obiettivo - anno 2009 - per l'impiego di personale impegnato in Lavori
Socialmente Utili di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'A.G.C. 15”, di cui ha fatto parte la ricorrente fino al 2008 prima di transitare presso l'area delle Politiche
Giovanili, conseguentemente, ad integrazione dell'attività già svolta in base ai precedenti progetti ( in buona parte coincidente con quella individuata con D.G.R. 36/2006 e D.G.R. 304/2007) erano stati definiti gli obiettivi delle attività assegnate ai Lavoratori
Socialmente Utili, sempre a supporto degli Uffici e in affiancamento al personale regionale, come si legge nella premessa del Progetto obiettivo anno 2009,
-che nelle MODALITA' DI ATTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE del Progetto obiettivo anno 2009, allegato a D.G.R. 399/2009, era previsto che l'eventuale partecipazione ad attività esterne (sopralluoghi, visite in cantiere, formazione, ecc.) era subordinata all'espletamento visite mediche per verifica idoneità relativa alla tipologia di rischio, alla dotazione e consegna Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.), alla attività formativa obbligatoria in relazione alla tipologia di rischio (la aveva solo CP_1 partecipato a corso di formazione sull'utilizzo dei D.P.I. ma non ne aveva mai fatto uso;
la sottoposizione a visite mediche e lo svolgimento di attività formativa erano, invece, aderenti al dettato normativo),
pag. 30/54 -che con successive delibere di giunta, sottoscritte le Convenzioni tra l'Assessore al Lavoro della ed il Ministero del Parte_1
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, premesso e considerato che “Ciascun Ente utilizzatore debba autorizzare la prosecuzione delle A.S.U. per i lavoratori impegnati nei propri progetti”, era stata autorizzata ulteriore proroga delle attività socialmente utili dei progetti a titolarità regionale (D.G.R.
541/2010; D.G.R. 75/2011; 401/2012; 476/2013; 691//2013; 82/2014;
51/2015; 2/2016; 47/2017; Decreto di proroga 185/2018; Decreto di proroga 4/2019; Decreto di proroga 32/2019), per un impegno lavorativo che prevedeva, a decorrere dal 2010, lo svolgimento di 20 ore settimanali, a totale carico per il F.N.O., con l'integrazione oraria di 5 ore settimanali, per un totale complessivo massimo di 25 ore settimanali e non più 36 ore,
-che l'attività svolta dai lsu formati nel settore dei lavori pubblici era pur sempre di supporto e collaborazione, sottolineando che
-l'attività della presso il Genio Civile di Salerno si CP_1 era esplicitata in sostanza nella mera raccolta di informazioni e dati ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc - non personale, poiché l'assegnazione della postazione con P.C. è riservata solo ai dipendenti regionali (la nota prot. 7896 del
25/10/2017, depositata da controparte, non è indirizzata alla ma al dipendente regionale con cui eventualmente CP_1 condivideva la stanza),
-la non aveva provato l'allegata “verifica degli CP_1 elaborati progettuali strutturali dei progetti depositati da realizzarsi nel territorio campano sino al rilascio della prevista autorizzazione sismica” ovvero la “partecipazione istruttoria per il rilascio di pareri - in materia di Contenzioso Decreti Sospensione
Lavori; partecipazione all'attività di Vigilanza e Controllo in
pag. 31/54 materia sismica;
partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e
Somma Urgenza;
partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel Settore Difesa Suolo;
-la ricorrente non aveva provato lo svolgimento di una prestazione di fatto che presentasse una “radicale difformità dal progetto lsu”, essendosi limitata a dichiarare diffusamente nel ricorso di aver svolto attività di supporto e collaborazione, anche su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1°livello e dunque affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente
-la ricorrente aveva svolto i compiti tipici dell'ausiliario: compiti di collaborazione progettuale attinenti all'informatizzazione dei dati ovvero di compiti meramente amministrativi inerenti alla annotazione delle presenze, permessi, ferie e malattie per il personale impegnato in L.S.U., attività di supporto in affiancamento al personale regionale per lo svolgimento di mansioni ausiliarie relative all'attività delle unità organizzative (UU.OO.) dell'ufficio, attività ascrivibile alla Cat.
A economica A/1, con compiti meramente esecutivi senza autonomia decisionale e potere di iniziativa,
-la non aveva un dominio regionale e pc personale, con CP_1 credenziali di accesso e password anch'esse personali, ma al più il seguente indirizzo di posta: nome. egione.campania.it Email_1
e cioè il classico indirizzo email che si assegna a chi è temporaneamente nella struttura,
-non era emerso che la avesse svolto in concreto compiti CP_1 esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto alla previsione pag. 32/54 progettuale e neppure che fosse stata impegnata in uffici differenti rispetto a quelli oggetto del progetto,
-che presso il Genio Civile di Salerno la aveva svolto CP_1 attività di supporto e collaborazione per l'acquisizione ed informatizzazione di dati (mera raccolta di informazioni e dati ed inserimento degli stessi in file archiviati sul pc) e che presso l'area delle Politiche Giovanili era stata utilizzata, in conformità al progetto a titolarità regionale denominato "Attività a supporto delle strutture pubbliche", giusta D.G.R.C. 82/2014, a supporto delle attività ausiliarie amministrative C. A1, in affiancamento al personale regionale della Parte_8 concludendo per l'annullamento della sentenza 1001/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli in accoglimento parziale della domanda ex art. 2126 c.c., con conseguente rigetto di ogni pretesa perché non provata.
La eccepisce, altresì, l'erroneità del rigetto della _1 eccezione di prescrizione relativamente ai crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo in data 26.07.2019, trovando applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per il quale si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” atteso che i progetti non erano continuativi per cui non era
Pa invocabile la sospensione argomentata dal (“nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge – come nel caso di specie - è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti, spettanti "ex" art. 2126 cod. civ., restano sospesi durante il rapporto”).
in via preliminare eccepisce: Controparte_1
-l'inammissibilità dell'atto di appello ex art.342 c.p.c. per mancata indicazione delle parti della sentenza che si è inteso pag. 33/54 appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata,
-l'inammissibilità dell'appello ex art.345 c.p.c. per la proposizione di eccezioni nuove e documenti nuovi non prodotti in primo grado, rilevando che nel corso del giudizio di primo grado l' a fronte della copiosa documentazione probatoria CP_19 depositata da essa ricorrente, si era limitata a mere contestazioni di stile in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente ed alla sua qualifica ritenuta di
“ausiliario” senza in alcun modo prendere posizione specifica, a pena di decadenza in primo grado, in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente, né tantomeno a specificare, come inammissibilmente ed infondatamente ha tentato di fare in appello, il contenuto della documentazione prodotta.
Nel merito la deduce l'infondatezza dell'appello proposto CP_1 rilevando:
-che il Giudice, sulla premessa della sostanziale mancata contestazione sui fatti oggetto di domanda da parte della _1 tenuto conto della copiosa documentazione allegata, aveva ritenuto provato in fatto lo svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle di un dipendente regionale e l'inserimento dello stesso nell'organizzazione pubblicistica della essendo lei stata _1 utilizzata per sopperire a carenze in organico, ed adibita ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente, ovvero, quello del Genio Civile, svolgendo mansioni promiscue, esulanti da uno specifico progetto, con assoggettamento ai preposti all'ufficio
(manifestatasi in ordini di servizio puntuali e precettivi), obbligo di presenza e di autorizzazione alle assenze, predisposizione dei piani ferie,
pag. 34/54 -che i tanto decantati progetti obiettivo sui quali la _1 infondatamente si dilunga nel proprio libello introduttivo per sostenere la conformità delle mansioni svolte con quelle indicate nei detti progetti, sono stati di fatto emanati dall' CP_19 solo per “coprire” e retribuire le ore integrative rispetto alle 20
a carico del FNO di cui al progetto originario di mitigazione del rischio sismico;
ciò a dire che la ricorrente in primo grado, per 20 ore settimanali si sarebbe dovuta occupare di quanto previsto dal progetto originario di “Mitigazione del rischio sismico” e per le restanti (prima 5, poi 10 , poi 16 ore) avrebbe dovuto svolgere le mansioni indicate nei progetti obiettivo, ma che -come documentato in primo grado- essa aveva sempre svolto le medesime mansioni di cui alle attività del Genio Civile per tutto l'arco temporale del lavoro espletato e non di certo a supporto o in collaborazione del personale dipendente ma di fatto per sopperire a carenze di organico,
-che anche quando le ore di lavoro sono state ridotte a 25 ha continuato a svolgere le medesime attività,
-che dal 2002 non si era mai occupata della predisposizione dell'elenco dei beni da sottoporre a rilevazione sismica e della relativa schedatura, come previsto dal progetto originario di provenienza, ma era stata inserita stabilmente nell'organizzazione pubblica svolgendo le mansioni impartite di volta in volta dai responsabili di p.o. sia nell'ambito della sezione “Difesa Suolo e
Protezione Civile”, sia nella sezione “Contenzioso Sismico e Decreti
Sospensione Lavori”, sia nell'ambito dei “Controlli a campione”,
-che dal 24.09.2001 era stata assegnata al Servizio 01 P. O. 01
Resp.– Dott.ssa Risorse Umane - Affari generali - Persona_10
Statistica, svolgendo i seguenti compiti: Attività amministrativa,
Presenze personale, Riepiloghi Presenze LSU, Lettere, Acquisizione ed Informatizzazione dati del Personale, comprese malattie, visite pag. 35/54 fiscali, permessi, etc.; con O.S. n.80 del 11.12.2002 acquisizione dati ed informatizzazione degli stessi relativamente al programma di interventi urgenti secondo la tipologia b1 della deliberazione di
Giunta Regionale n.6937/01, per l'attuazione del Programma per la riduzione del rischio idrogeologico in con O.S. n.97 del _1
24.01.2003 stilare una nuova classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Salerno con relativa informatizzazione dei dati;
-che con O.S. n.116 del 14.03.2003 era è stata assegnata al Servizio
02 -Territorio e Intervento Pubblico - P. O. 02 - DIFESA SUOLO Resp.
Ing. per la collaborazione in attività Persona_2 amministrativa della posizione ed in particolare con i seguenti compiti: Videoscrittura, Informatizzazione pratiche e, su specifica richiesta del Dirigente del Settore, utilizzata per attività di volta in volta individuate;
-che con O.S. n.33 del 24.12.2007 era stata assegnata fino a tutto il 2008 al Servizio 03 - Difesa Rischio Sismico - P.O. 08
CONTENZIOSO Sismico-Decreti Sospensione Lavori - Resp. Arch.
[...] con i seguenti compiti: Attività amministrativa e Testimone_1 organizzativa Contenzioso e Sanatorie edilizie, Informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento;
svolgendo le predette mansioni in autonomia e sulla base delle direttive impartite dai funzionari e dirigenti e in maniera esclusiva anche al fine di coprire carenze di organico regionale,
-che presso lo STAP UOD 8 dal 2009 e fino alla stabilizzazione con nota di utilizzo n. 3769 del 25.06.2011 era stata affidata alla
Sezione 02 Centro Formazione Prof.le Regionale - Resp. Direttore
per la digitalizzazione dei documenti di Archivio in Testimone_2 collaborazione con il dipendente Sig. con nota di Testimone_3 utilizzo n. 2584 del 16.06.2014 era stata assegnata ed utilizzata a supporto delle attività ausiliarie amministrative C. A A1, con nota di utilizzo n. 1503 del 19.02.2016 era stata assegnata al supporto pag. 36/54 alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI (assegnazione confermata con la nota prot. n. 3236 del 27.04.2017 unitamente all'ulteriore compito della compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica “Programma Regionale Presenze Giornaliere
Giano” in collaborazione con il dipendente dott. Tes_4
); con O.S. n.7896 del 25.10.2017 era stata assegnata alla
[...] postazione stanza n.26 in collaborazione con il dipendente dott.
Servizio “Informagiovani”; con O.S. n.3568 del Testimone_4
13.04.2018 era stata incaricata, di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello;
con O.S. n. 645521 del 15.10.2018 era stata incaricata della gestione di attività relative alla formazione professionale in collaborazione con il dipendente sig.
[...]
(confermato con O.S. interno del 16.10.2018, con il Testimone_5 quale si aggiungeva la collaborazione con la dipendente Sig.ra nella Segreteria Amministrativa), Parte_5
-di aver sempre lavorato sui terminali della dipendente o Parte_5 della stessa , di cui possedeva e possiede le relative Per_8 password,
-che emergeva, dunque, lo svolgimento di fatto di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti e il suo effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione quale quello del Genio Civile sia nell'ambito della sezione “Difesa Suolo e Protezione Civile”, sia nella sezione
“Contenzioso Sismico e Decreti Sospensione Lavori”, sia nell'ambito dei “Controlli a campione”, fino al 2008 e successivamente quello della U.O.D. 08 la difformità del progetto originario CP_15
“Mitigazione del rischio sismico” rispetto alle mansioni in concreto svolte,
pag. 37/54 -che era stata convocata per visite mediche periodiche dalle quali emerge che era sottoposta a sorveglianza sanitaria quale addetto ai videoterminali (da ciò si ricava implicitamente che anche all'odierna appellata era assegnata una postazione con pc),
-che le mansioni svolte non erano ascrivibili alla fascia A di un ausiliario ma rientravano nella categoria C (in particolare, in area lavori pubblici, istruttore tecnico di policy),
-che la produzione documentale della era avvenuta _1 tardivamente anche in primo grado (poi ridepositata in questo grado),
-che è infondata l'eccepita erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito retributivo atteso che il rapporto di lavoro non era sorto ab origine come rapporto di lavoro subordinato ma era stato qualificato come tale, ex post e di fatto, solo a seguito di una pronuncia giurisprudenziale., donde la peculiarità della fattispecie che comporta la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto e sino alla cessazione del medesimo, o quantomeno sino all'accertamento giudiziale della sua effettiva natura subordinata, atteso il metus del lavoratore da verificarsi in concreto e nel caso di specie sin dal 2000 vi era stata la volontà della Amministrazione Regionale di conversione dello status di LSU in rapporto a tempo indeterminato in seno all'Amministrazione regionale, che l'aveva indotta a procrastinare l'esercizio dei propri diritti.
La propone, poi, appello incidentale: CP_1
-in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui ai capi 4 e 5 del ricorso in primo grado ex art. 32, comma 5, della l. 183/2010 in caso di reiterazioni di contratti abusivi anche nel pubblico impiego da applicarsi analogicamente (cfr. Corte di
Cassazione n. 18986/2022 del 13.06.2022) anche in considerazione dell'art.36 TU PI n.165/01,
pag. 38/54 -in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di differenze retributive,
-in ordine al riconoscimento della regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale alla luce del Decreto Legge
n. 4/2019 e del Decreto Milleproroghe Decreto Legge 30 dicembre 2021
n.228 e successivo Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 che hanno disposto (inserendo il comma 10 bis) la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art.3 legge n.335/95 afferenti a periodi di competenza fino al
31 dicembre 2014, poi (ex decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge n. 14/2023) con sospensione fino al 31.12.23 per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.
L' rileva che alcuna domanda di condanna è stata proposta dalla CP_2
nei suoi confronti e la sua vocatio in ius si giustifica CP_1 solo a titolo di litis denuntiatio per cui, nell'ipotesi di conferma della sentenza del Tribunale, si associa alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale come già eccepito in primo grado ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di non corretta ricostruzione della fattispecie ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla una CP_1
pag. 39/54 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello principale è fondato.
Rileva il Collegio, in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 cc, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis Cassazione, sentenza n.12749 del 2008,
n.20009 del 2005, n.1639 del 2012, n.991 e n.23645 del 2016, n.3384 del 2017).
Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo
2126 cc, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione.
Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in via teorica, tuttavia nel caso di specie non risulta pag. 40/54 provato e neppure allegato compiutamente che la ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente e che la sua prestazione sia stata difforme delle previsioni di cui ai progetti LSU.
Non si condivide la censura dell'appellata laddove denuncia un'inversione degli oneri probatori in violazione dell'art.2697
c.c., atteso che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegazione e prova, quindi nella specie di indicare dettagliatamente le mansioni svolte in favore della e la _1 loro riconducibilità ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche la difformità dai progetti (previa allegazione degli stessi) ovvero dallo schema legale e quindi dimostrare la sussistenza degli elementi propri della subordinazione. All'Ente resistente compete la difesa mediante eventuale allegazione di fatti modificativi, estintivi o comunque idonei a privare di fondamento la tesi della parte attrice (cfr. Cassazione Lav. sentenza n.25148/17 “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”; vedi anche ordinanza n.10629/24 “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte
pag. 41/54 di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” e Cassazione n.21075/16).
Nello specifico, pur se in maniera stringata, già nella memoria di risposta di primo grado la aveva dedotto espressamente la _1 non ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2126 cc perché la aveva svolto sempre mansioni di supporto e di CP_1 collaborazione in aderenza ai progetti LSU approvati;
le più corpose argomentazioni in diritto addotte in sede di appello costituiscono semplicemente lo sviluppo delle contestazioni già espresse in primo grado.
E comunque si ribadisce che l'onere della prova incombeva sulla ricorrente ed il Collegio ritiene che tale onere non sia stato assolto compiutamente alla luce delle stesse allegazioni della parte e della documentazione prodotta a supporto.
Dalle allegazioni di cui al ricorso di primo grado risulta che dal
25.05.1998 e fino al 31.05.2000 la ha prestato servizio CP_1 in relazione al Progetto Interregionale denominato “Mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile per la schedatura dei beni presenti nelle aree di progetto, quale informatico amministrativo;
lei stessa nel ricorso allega di aver svolto le mansioni di compilazione di “schede di vulnerabilità di I° e II° livello”, quindi dunque mansioni perfettamente attinenti al progetto e di tipo compilativo.
A giugno 2000 la ricorrente era inserita nel bacino regionale degli
LSU mentre nelle more fino al 31.5.2000 era stata disposta la prosecuzione delle attività progettuali suddette.
pag. 42/54 Con la delibera di Giunta Regionale n. 4560 del 6.9.2000 veniva autorizzata la prosecuzione dei progetti dei Lavori Socialmente
Utili, per complessive 360 unità di lavoratori (tra cui la
, per il completamento della rilevazione di vulnerabilità CP_1
e per la mitigazione del rischio sismico fino al 31.10.2000, poi prorogato al 31.12.2000.
Quindi dal maggio 1998 al dicembre 2000 la ha svolto le CP_1 mansioni del progetto in essere sin dall'inizio e prorogato fino al dicembre 2000.
Con nota del 18/01/2001, l'Assessore p.t. ai Parte_3 assegnava ai settori della Area in questione ed, in particolare, agli Uffici provinciali del Genio Civile della Campania (Avellino,
Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ed ai restanti
Settori della citata A.G.C.) i lavoratori impegnati in Lavori
Socialmente Utili provenienti dai menzionati progetti interregionali, nell'ambito delle nuove competenze demandate ai vari
Settori (U.O.D.).
Con la delibera di G.R. n. 5885 del 06/12/2002 è stato approvato un nuovo progetto detto “Progetto Obiettivo” per l'impiego di 126 lavoratori utilizzati nelle attività LSU a titolarità regionale, provenienti dai progetti “mitigazione del rischio …” e “rilevazione di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture…”, a supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di
Coordinamento dei LL.PP. per ulteriori 5 ore settimanali, che andavano ad aggiungersi alle 20 ore settimanali previste dal D.lgs.
81/00 ed integrate a 25 dalla DGR n. 5285/01, fino ad un totale di
30 ore settimanali.
La ricorrente era assegnata al Genio Civile di Salerno dal
24/09/2001 al novembre 2008 come informatico amministrativo.
pag. 43/54 Alla predetta deliberazione di Giunta è allegato il Progetto
Obiettivo ed è previsto espressamente (cfr. sub OBIETTIVO) che il personale LSU dovesse essere utilizzato nelle attività tecniche, amministrative ed operative dei rispettivi settori di assegnazione e che le attività da svolgere (cfr. sub ATTIVITA') consistevano nella collaborazione alle varie fasi (tecnica, istruttoria, etc.), nella elaborazione dati, etc. Con riferimento specifico alla posizione della l'elenco del personale allegato al progetto ed alla CP_1 delibera GC si prevedeva l'assegnazione al settore provinciale genio civile di Salerno rispetto al quale il Progetto prevedeva la distribuzione del personale (compresi gli LSU) ai servizi:
-01 Personale AAGG: 1 amministrativo, 1 informatico, 4 collaboratori
-02 Territorio - Intervento pubblico: 1 geometra, 2 architetti, 1 scienze forestali, 1 informatico
-03 Difesa e Rischio sismico: 3 architetto. 3 geometri e 6 collaboratori.
Con le successive delibere n.937 del 14/03/03, n.2314 del 11/07/03,
n.3853 del 30/12/03, n.1536 del 06/08/04, n.164 del 15/02/2005,
n.1292 del 07/10/05, n.36 del 18/01/06, n.642 del 19/05/06, n.1592 del 13/10/2006, n.304 del 02/03/2007, n.619 del 13/04/2007, n.852 del 18/05/2007, n.2301 del 29/12/2007, n.399 del 13.03.2009 e n.1698 del 17.11.2009 (quasi tutte prodotte nel corso del primo grado dalla ricorrente) sono stati approvati altrettanti “Progetti Obiettivo per
l'impiego di personale impegnato in L.S.U. di supporto alle attività demandate ai Settori incardinati nell'Area Generale di Coordinamento dei LL.PP. - OO.PP.” che prevedevano sempre l'utilizzazione degli
LSU in attività di supporto e di collaborazione.
Le delibere risultano redatte secondo lo schema già adottato nella deliberazione n.5885/2002; la n.937 del 14/03/03 è la proroga per il pag. 44/54 secondo semestre 2003, la n.2314 del 11/07/03 adotta un progetto obiettivo integrativo per il 2003, la n.3853 del 30/12/03 approva l'allegato progetto obiettivo anno 2004, la n.1536 del 06/08/04 approva l'allegato progetto obiettivo integrativo per il 2004, la n.36 del 18/01/06 e la n.642 del 19/05/06 approvano rispettivamente il progetto obiettivo anno 2006 1° e 2° quadrimestre 2006, la n.1592 del 13/10/2006 il progetto anno 2006 per gli ultimi due mesi, la n.304 del 02/03/2007 approva il progetto obiettivo anno 2007 per i primi tre mesi, la n.619 del 13/04/2007 la proroga per il mese di aprile, la n.852 del 18/05/2007 per i mesi da maggio a dicembre
2007, la n.2301 del 29/12/2007 approva il progetto per i mesi da gennaio a marzo 2008, la n.399 del 13.03.2009 approva il progetto obiettivo anno 2009.
Il contenuto delle deliberazioni e dei progetti allegati è similare in tutti gli anni;
gli LSU sono assegnati a supporto delle strutture regionali, con specifico riferimento agli LSU informatici (tra cui si colloca la ) si indica quale attività quella di CP_1 collaborazione per la fase istruttoria, collaborazione per la fase di informatizzazione, collaborazione per l'attività di rendicontazione (cfr. deliberazioni nn.36/06, 304/07, 852/07,
2301/07 ad esempio).
Quindi ciascuna delle attività indicate nel ricorso e svolta nel tempo (in alcuni periodi in contemporanea) rientra negli oggetti dei progetti obiettivo annualmente approvati dalla Regione.
Né la modifica (o l'aggiunta) dell'oggetto dei progetti (e quindi delle attività dei lavoratori s.u.) rispetto al progetto inziale costituisce condotta illegittima alla luce della previsione di cui all'art.1 d.lgs n.81/2000 che consente agli enti utilizzatori l'utilizzo dei lavoratori s.u. anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco pag. 45/54 delle attività di cui all'articolo 3 e cioè quelle (allora) definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997 (art.2.1. “I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura;
dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna;
adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo) oltre a b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione e c) i trasporti e la connessa logistica.
Dalle stesse allegazioni in ricorso e dalla documentazione prodotta dalla risulta come la stessa abbia svolto compiti in CP_1
pag. 46/54 collaborazione con il personale dei vari servizi al quale è stata assegnata alla luce della deliberazione n.5885/02 che approvava il nuovo progetto obiettivo.
Infatti dal 24.9.01 presso il servizio 01 si è occupata di attività amministrativa e informatizzazione, con l'o.d.s. dell'11.12.02 è stata assegnata al gruppo di lavoro relativo alla riduzione del rischio idrogeologico, con l'o.d.s. del 24.1.03 presso il servizio
03 si è occupata della informatizzazione dei dati, così come con i successivi o.d.s. del 14.3.03 presso il Servizio 02 e del 24.12.07 presso il Servizio 03 (da rilevare come i due servizi, 01 e 02 si occupassero del rischio sismico e della difesa suolo); dall'11.12.2008 la è stata assegnata presso la D.G. 5011 CP_1
- U.O.D. 08 Controparte_9 sempre presso l'
[...] [...] dove come da allegazioni della Controparte_10 stessa si è occupata di digitalizzazione dati (nota 25.6.11), supporto alle attività amministrative (nota 16.6.14), compilazione presenze e supporto per i corsi autofinanziati (nota 19.2.16), sistema informatico SURF (o.d.s. 13.4.18).
In tutti gli od.s. e le note di utilizzo citati/e ed allegati/e dalla le attività che le sono assegnate sono “a supporto” CP_1
e mai autonome, nell'ambito delle sue competenze di informatico, si veda ad esempio l'o.d.s. n.80/2002 in cui le si demanda l'acquisizione dati e informatizzazione, l'o.d.s. n.97/2003 in cui è posta a disposizione del dirigente l'o.d.s. n.116/2003 di Per_1 natura organizzativa in cui lei è indicata per la collaborazione e l'informatizzazione.
Né risulta che ella sia mai stata in possesso di una autonoma postazione;
la stessa ricorrente lo ammette laddove riferisce in ricorso di aver sempre lavorato sui terminali della dipendente pag. 47/54 o della , di cui possedeva le relative password;
Parte_5 Per_8 anche l'O.S. n.7896 del 25.10.2017 (all.19) sconfessa l'assegnazione di una postazione lavorativa con pc atteso che l'ordine di servizio
è indirizzato ai responsabili e riguarda i dipendenti regionali e non gli lsu e l'O.S. n. 3568 del 13.04.2018 (all.20) non riguarda alcuna assegnazione pc trattandosi della nomina della task force (la
è indicata, ancora una volta, tra il personale a supporto CP_1
e non vi è alcun riferimento alla assegnazione di un computer).
Anche il riferimento ai corsi di formazione, alla dotazione dei DPI ed alla sottoposizione a visite mediche (come documentato in primo grado) è coerente con la prestazione LSU anzi (come ad esempio risulta dalle previsioni di cui alla deliberazione GR n.399/09) costituisce adempimento obbligatorio ai sensi del d. lgs n.81/08 sulla sicurezza (e prima del d. lgs n.626/94).
La stessa (punto 18 del ricorso) ha ammesso che dal CP_1
24.09.2001 ha svolto attività di partecipazione alla fase operativa di elaborazione dati sulle progettazioni delle costruzioni ricadenti in zone a rischio sismico, partecipazione alla fase istruttoria per il rilascio di pareri in materia di Contenzioso Decreti Sospensione
Lavori con relativa informatizzazione dei dati, partecipazione all'attività di Vigilanza e Controllo in materia sismica per opere pubbliche e/o di pubblico interesse, partecipazione alla fase di elaborazione di progetti di opere pubbliche e perizie per interventi di Urgenza e Somma Urgenza art. 146 e 147 del DPR 554/99, partecipazione nella programmazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio sismico idrogeologico e di interventi nel
Settore Difesa Suolo;
quindi attività coerenti e proprie dei progetti approvati nel tempo.
Anche presso il Servizio 01 ha riferito di attività rientranti nei progetti: attività amministrativa, presenze personale, riepiloghi pag. 48/54 presenze LSU, lettere, acquisizione ed informatizzazione dati del personale, cioè attività di collaborazione nelle fasi di informatizzazione, rendicontazione;
lo stesso dicasi per l'o.d.s.
n.80/2002 (gruppo di lavoro con l'incarico relativo all'acquisizione dati ed informatizzazione dati in materia di riduzione del rischio idrogeologico in ), per l'o.d.s. n.97/2003 _1
(informatizzazione dati per classificazione sismica dei Comuni della
Provincia di Salerno), per l'o.d.s n.116/2003 (collaborazione in attività amministrativa: videoscrittura, informatizzazione pratiche), per l'o.d.s. n.33/2007 (attività amministrativa e organizzativa Contenzioso e Sanatorie edilizie, informatizzazione pratiche e collaborazione nei programmi di intervento), per la nota utilizzo n.3769/2011 (digitalizzazione dei documenti di Archivio), per la nota di utilizzo n.2584 del 16.06.2014 (supporto delle attività ausiliarie amministrative C), per la nota di utilizzo n.1503 del 19. 02.2016 supporto alle attività dei CORSI
AUTOFINANZIATI), per la nota n.3236 del 27.04.2017 (supporto e collaborazione alle attività dei CORSI AUTOFINANZIATI e compilazione delle presenze dei dipendenti su strumentazione informatica), per l'o.d.s. n.3568 del 13.04.2018 (supporto per accelerazione operazioni di controllo di 1° livello, operando sul sistema informatico SURF al fine di assolvere il compito di collaborare, su strumentazione informatica, con i singoli funzionari incaricati ad effettuare il controllo di 1° livello), allegando espressamente che
“in relazione alle dette sopra elencate attività, come disposto dagli specifici O.S., la ricorrente è stato impegnata in attività tecnicoamministrative affiancando il personale dipendente nello svolgimento dei vari compiti d'istituto in capo all'Ente, svolgendo le mansioni di tecnico informatico amministrativo, ovvero, attività amministrativa ed informatizzazione dati elaborati relativi alle varie attività di progettazione, repressione, verifica, prevenzione
pag. 49/54 e contenzioso” (cfr. punto 34 del ricorso), mansioni perfettamente ascrivibili alla qualifica di ausiliario.
Invero quindi i compiti che la assume di aver espletato CP_1 sono descritti semplicemente come quelli propri di un collaboratore ed appaiono coerenti con i progetti depositati.
Non è stato indicato alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili ai progetti approvati, nulla è stato detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna di esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica. Con riguardo a tale ultimo aspetto generica è
l'affermazione della sottoposizione alla direzione ed al controllo dei dirigenti succedutisi nel tempo, ciascuno nei rispettivi periodi in considerazione del rilievo che le attività svolte erano sempre espletate a supporto delle attività svolte dai dipendenti regionali cui la era affiancata. A tale proposito deve osservarsi CP_1 che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici, in quanto non può non osservarsi come l'attività della non poteva non CP_1 essere coerente con quella degli uffici cui veniva adibita e che la stessa non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da pag. 50/54 ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo -come si è detto- è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo alla
. CP_1
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata quanto all'accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente ex art.2126 cc.
Quanto all'appello incidentale spiegato dalla CP_1
I motivi legati al mancato riconoscimento della rivalutazione ed alla regolarizzazione contributiva restano assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale con il conseguente rigetto della domanda ex art.2126 cc avanzata in primo grado.
In ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni di cui ai capi 4 e 5 del ricorso in primo grado ex art. 32, comma 5, della l. 183/2010 in caso di reiterazioni di contratti abusivi anche nel pubblico impiego da applicarsi analogicamente (cfr. Corte di
Cassazione n. 18986/2022 del 13.06.2022) anche in considerazione dell'art.36 TU PI n.165/01 si osserva.
La circostanza (affermata più volte dalla S.C.) che il lavoratore s.u. è titolare di un rapporto di natura previdenziale e che possa avanzare eventualmente (in relazione al confronto con il lavoratore dipendete) l'azione ex art.2126 cc delinea, in termini generali, un principio di divieto di applicazione analogica agli LSU delle norme dettate in materia di impiego subordinato (pubblico in particolare).
Quello che poteva vantare la era la sussistenza di un CP_1 rapporto che svoltosi in “fatto” come subordinato può trovare la tutela ex art. 2126 cod. civ. con il riconoscimento della stessa pag. 51/54 retribuzione dovuta al personale subordinato del medesimo ente, ma non è ravvisabile, né viene concretamente allegata, quale sarebbe la
“violazione di norme imperative” che potrebbero dare ingresso alle tutele risarcitorie pretese. E' l'assenza di una norma imperativa violata e la mancata ricorrenza nel caso di un rapporto sorto come subordinato “a termine” ad escludere spazio per il risarcimento (e,
a fortiori, per la conversione) trattandosi dell'utilizzo di uno schema legale deputato a fini assistenziali che però potrebbe mascherare un rapporto di subordinazione di fatto, circostanza diversa da quella che costituisce il presupposto della richiesta di danni ex art 36 T.U. (cioè un rapporto subordinato ma precario per il suo reiterarsi a termine). Inoltre il Collegio rileva che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto con la conversione in rapporto di lavori a tempo indeterminato, ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque dello svolgimento dell'attività di LSU anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti. Così, l'art. 12 del D.Igs-
468/97 fa riferimento "ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati" ai sensi del DI 510/96 l'art. 1, comma 10, del D.L 510/96, nel testo risultante dalla legge di conversione
608/96, prevede che "per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino, i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla predetta cessazione"; l'art. 2 del D.lgs 81/2000 prevede che "le disposizioni del presente decreto si applichino, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai pag. 52/54 soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni dal I gennaio 1998 al 31 dicembre 1999", così restringendo a tali soggetti la possibilità di
"continuare ad essere utilizzati" nelle attività socialmente utili previste dal successivo art. 3"( v. art. 1, comma 3).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra la e la possono essere _1 CP_1 compensate quelle con l' in considerazione del ruolo dallo CP_2 stesso svolto anche in termini di limitata attività difensiva in primo e secondo grado.
In relazione all'appello incidentale si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado da CP_1
condannando la predetta al pagamento in favore della
[...] delle spese di lite liquidate in euro 5.635,00 Parte_1 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, compensando quelle con l' , CP_2
-rigetta l'appello incidentale,
pag. 53/54 -condanna al pagamento in favore della Controparte_1 _1
delle spese del grado che liquida in complessivi euro
[...]
4.997,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, compensando quelle tra e . Controparte_1 CP_2
Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 17.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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