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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2131/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2020 trattenuta in decisione in data 20/01/2025, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Gallo Parte_1 C.F._1
Attore
E
) rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Turco Controparte_1 C.F._2
Convenuto
OGGETTO: Accollo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere debitore in solido unitamente a ed altri nei Parte_1 Controparte_1 confronti dell'avv. Gregorio Barba per il pagamento di compensi professionali, ha esposto che: con scrittura privata del 02/02/2016, registrata in data 10/06/2020, il si era impegnato ad eseguire CP_1
l'intero pagamento dell'obbligazione per sé e per tutti gli altri condebitori, contestualmente rinunciando ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. o con azione surrogatoria ex art. 1203 c.c. nei confronti dei sottoscrittori;
in difetto però di pagamento da parte del l'avv. Barba aveva intimato precetto, CP_1
seguito da atto di pignoramento presso terzi;
vane essendo state le richieste al di adempiere CP_1
all'obbligazione assunta ed al solo fine di scongiurare l'esazione coattiva, egli aveva corrisposto al pagina 1 di 6 professionista la somma di € 15.000,00 “a titolo di propria quota-parte quale coobbligato in solido della debitoria”, cui aveva fatto seguito dichiarazione di rinuncia del difensore agli atti esecutivi.
Su tali basi ha chiesto: “… condannare il Sig. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma pari a 15.000,00 €uro (quindicimila/00 €uro), ovvero quell'altra, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, in favore dell'odierno attore, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese, da distrarre. ha resistito alla domanda negando di avere mai sottoscritto la scrittura privata del Controparte_1
02/02/2016 e di aver assunto obblighi di pagamento, avendo unicamente interloquito con l'Avv. Barba al fine di raggiungere un accordo sul pagamento del dovuto da parte degli obbligati;
riservata la proposizione di querela di falso avverso il documento, ne ha evidenziato la tardiva registrazione, deducendo poi l'avvenuto pagamento degli importi dovuti al professionista anche da parte di coobbligati non indicati nella scrittura e richiamando infine dichiarazione a firma del coobbligato con la quale questi escludeva l'assunzione di obblighi di pagamento del verso il Per_1 CP_1
professionista e contestava l'autenticità della firma apposta dal convenuto sulla scrittura privata perché incompatibile con quelle da lui visionate in atti pubblici;
ha infine assunto la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., stante la condotta processuale gravemente colposa della controparte.
Ha quindi chiesto: … rigettare le richieste di parte attrice, poiché destituite di fondamento giuridico per le motivazioni espresse ed in primis per la mancanza di apposizione della firma sulla scrittura privata e, per non avere lo stesso assunto alcun impegno nei confronti dell'Avv.Barba per il pagamento del dovuto. Si chiede inoltre che parte attrice venga condannata ai sensi dell'art 96 cpc per lite temeraria con riconoscimento del risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa”, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interpello, prova testi e CTU grafologica, e trattenuta in decisione come in epigrafe.
*******
La domanda, da qualificarsi in termini di azione di regresso dell'accollato in confronto dell'accollante, in ambito di accollo cd. interno, è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'accollo interno (al creditore non viene conferito alcun diritto, mentre) sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagina 2 di 6 pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento (cfr. Cass. n.13746/2002, ex plurimis) e che la regolamentazione dell'accordo interno risulta dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 13746/2002 ex multis), rileva il Tribunale che la scrittura privata prodotta dall'attore riscontra l'assunzione da parte del dell'obbligo di estinguere il credito CP_1 professionale vantato dall'avv. Barba (anche) in confronto degli altri firmatari, già oggetto di trattative dirette alla riduzione dell'importo.
Al riguardo, in risposta alle deduzioni formulate dal convenuto solo in sede di note conclusive ex art. 190 c.p.c., si osserva che la prevista transazione non integra condizione cui era subordinata l'efficacia dell'accollo, iscrivendosi invece quale modalità della prestazione estintiva promessa, in linea, peraltro, con le deduzioni del convenuto secondo cui egli aveva “fornito la sua disponibilità ad intraprendere delle trattative con il professionista, sull'importo dovuto”, la cui attuazione non è stata però mai allegata e dimostrata in corso di giudizio.
La sottoscrizione della scrittura ad opera del oggetto di disconoscimento, è stata dimostrata a CP_1
seguito di verificazione, in seno alla quale è stata disposta apposita ctu grafologica.
Sul punto va in questa sede confermata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'istanza di verificazione di parte attrice sollevata dalla difesa del convenuto sull'assunto della mancata formulazione di idonea richiesta nelle forme dell'art. 216 c.p.c. entro i termini delle deduzioni istruttorie ex art 183, VI co., c.p.c.
Osserva al riguardo il Tribunale, in applicazione di uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento (cfr.
Cass.nn. 32169/2022, 16383/2017, 8272/2012 e 10147/2011, tra le altre), come accaduto nella specie, avendo l'attore espressamente ribadito la propria pretesa creditoria nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI co., n.
1. c.p.c., contestando l'avverso disconoscimento ed il materiale istruttorio allegato a riscontro dalla controparte;
l'istanza è stata in ogni caso palesata dalle richieste di prova per interpello e testi formulate dall'attore nella successiva memoria istruttoria, specificamente dirette a pagina 3 di 6 riscontrare la sottoscrizione del documento da parte del e dalla allegazione documentale ivi CP_1
effettuata, comprensiva di c.t.p. grafologica.
Ciò posto, l'espletata ctu grafologica ha accertato la riconducibilità al della sottoscrizione CP_1
apposta sulla scrittura privata oggetto di causa.
Gli esiti dell'accertamento ufficioso, in quanto sorretti da adeguate indagini, anche strumentali, e supportate da osservazioni coerenti con i dati acquisiti ed immuni da contraddizioni, possono essere poste a fondamento della decisione. La nominata c.t.u. ha infatti proceduto ad accurato esame della firma in contestazione e di quelle apposte sui documenti offerti in comparazione, unitamente all'acquisito saggio grafico, dando puntualmente conto nella relazione dei criteri e metodi d'indagine adottati (esame iniziale delle scritture, esame grafoscopico atto ad eseguire un'analisi delle forme, degli allineamenti, delle inclinazioni, del calibro e della velocità delle scritture;
esame del tracciato grafico) e degli strumenti utilizzati (stereomicroscopio, sorgente a radiazioni infrarosse -NIR- e ultravioletti, sorgente a radiazioni U.V. -lampada di Wood), pervenendo in primo luogo ad escludere anomalie strumentali od elementi attestanti una imitazione o manipolazione della firma sulla scrittura privata ed alla individuazione di caratteristiche distintive sue proprie e delle comunanze presenti nelle scritture a confronto (previo inquadramento dell'ambito di variabilità riguardante il rapporto penna- supporto cartaceo, l'incidenza del piano scritturale, il grado di scolarizzazione dello scrivente, la capacità di deformazione e di variabilità, lo studio dei parametri grafici generali e di dettaglio, la variabilità grafica); la ctu ha compiutamente illustrato lo studio compiuto dei parametri generali e di dettaglio al fine di determinare la riconducibilità o meno dei “segni grafici” contenuti nei moduli alla mano del
[...]
dando anche evidenza fotografica dei grafismi in esame, ed è pervenuta alla motivata CP_1
conclusione che le concordanze qualitative riscontrate concorrono in maniera inequivocabile a determinare la riconducibilità della firma in verifica al e dunque la sua autografia. CP_1
I rilievi ed il percorso motivazionale della c.t.u. non sono stati adeguatamente contrastati dalle osservazioni critiche di parte convenuta, cui il perito ha dato puntuale risposta, anche a seguito dei disposti chiarimenti in udienza (ove la c.t.u. ha replicato alle censure della difesa del CP_1 evidenziando in primo luogo l'espressa elencazione scritta delle scritture di comparazione, la sottoposizione di quelle prodotte ex adverso all'attenzione del il loro riconoscimento e la CP_1 relativa verbalizzazione, l'utilizzo prevalente delle firme comparative allegate dal medesimo e la pagina 4 di 6 limitazione dell'esame dei documenti in comparazione alla parte contenente le firme a lui riconducibili).
Gli esiti dell'accertamento peritale sono confortati dal rilievo che lo stesso convenuto ha riconosciuto di essersi accollato il debito di altri clienti dell'avv. Barba e dell'emissione in suo favore di assegni a garanzia di entità ben superiore alla propria quota di debito e non sono invece contrastati dalla deposizione dell'avv. Barba o dal contenuto del documento a firma di posto che dalle Testimone_1 relative dichiarazioni emerge esclusivamente l'ignoranza dei testi circa la sottoscrizione della convenzione di accollo in atti da parte del e la mancanza di iniziative del convenuto implicanti CP_1
la professione di detto accollo in confronto del creditore. Analogamente a dirsi quanto alla deduzione dei pagamenti eseguiti dagli altri firmatari ed alla risalenza della registrazione della scrittura, costituenti circostanze neutre, insuscettibili di escludere l'autenticità del documento e della sua apparente datazione nei rapporti tra le parti.
Incontroverso infine il versamento della somma di euro 15.000,00 da parte dell'attore al comune creditore avv. Barba, come documentata, ne discende l'accoglimento della domanda e la condanna del convenuto alla corresponsione in favore dell'attore in regresso di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Anche le spese di ctu vanno poste a definitivo carico del convenuto soccombente, come liquidate in apposito decreto del 24.5.2024.
PQM
In accoglimento della domanda formulata dall'attore, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di 15.000,00 €uro (quindicimila/00 €uro), oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 247,65 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu a definitivo carico del convenuto;
distrae le spese legali in favore dell'avv. Emilio Gallo.
Cosenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi) pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2020 trattenuta in decisione in data 20/01/2025, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Gallo Parte_1 C.F._1
Attore
E
) rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Turco Controparte_1 C.F._2
Convenuto
OGGETTO: Accollo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere debitore in solido unitamente a ed altri nei Parte_1 Controparte_1 confronti dell'avv. Gregorio Barba per il pagamento di compensi professionali, ha esposto che: con scrittura privata del 02/02/2016, registrata in data 10/06/2020, il si era impegnato ad eseguire CP_1
l'intero pagamento dell'obbligazione per sé e per tutti gli altri condebitori, contestualmente rinunciando ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. o con azione surrogatoria ex art. 1203 c.c. nei confronti dei sottoscrittori;
in difetto però di pagamento da parte del l'avv. Barba aveva intimato precetto, CP_1
seguito da atto di pignoramento presso terzi;
vane essendo state le richieste al di adempiere CP_1
all'obbligazione assunta ed al solo fine di scongiurare l'esazione coattiva, egli aveva corrisposto al pagina 1 di 6 professionista la somma di € 15.000,00 “a titolo di propria quota-parte quale coobbligato in solido della debitoria”, cui aveva fatto seguito dichiarazione di rinuncia del difensore agli atti esecutivi.
Su tali basi ha chiesto: “… condannare il Sig. al pagamento della complessiva Controparte_1 somma pari a 15.000,00 €uro (quindicimila/00 €uro), ovvero quell'altra, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, in favore dell'odierno attore, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese, da distrarre. ha resistito alla domanda negando di avere mai sottoscritto la scrittura privata del Controparte_1
02/02/2016 e di aver assunto obblighi di pagamento, avendo unicamente interloquito con l'Avv. Barba al fine di raggiungere un accordo sul pagamento del dovuto da parte degli obbligati;
riservata la proposizione di querela di falso avverso il documento, ne ha evidenziato la tardiva registrazione, deducendo poi l'avvenuto pagamento degli importi dovuti al professionista anche da parte di coobbligati non indicati nella scrittura e richiamando infine dichiarazione a firma del coobbligato con la quale questi escludeva l'assunzione di obblighi di pagamento del verso il Per_1 CP_1
professionista e contestava l'autenticità della firma apposta dal convenuto sulla scrittura privata perché incompatibile con quelle da lui visionate in atti pubblici;
ha infine assunto la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., stante la condotta processuale gravemente colposa della controparte.
Ha quindi chiesto: … rigettare le richieste di parte attrice, poiché destituite di fondamento giuridico per le motivazioni espresse ed in primis per la mancanza di apposizione della firma sulla scrittura privata e, per non avere lo stesso assunto alcun impegno nei confronti dell'Avv.Barba per il pagamento del dovuto. Si chiede inoltre che parte attrice venga condannata ai sensi dell'art 96 cpc per lite temeraria con riconoscimento del risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa”, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interpello, prova testi e CTU grafologica, e trattenuta in decisione come in epigrafe.
*******
La domanda, da qualificarsi in termini di azione di regresso dell'accollato in confronto dell'accollante, in ambito di accollo cd. interno, è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'accollo interno (al creditore non viene conferito alcun diritto, mentre) sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagina 2 di 6 pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid praestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento (cfr. Cass. n.13746/2002, ex plurimis) e che la regolamentazione dell'accordo interno risulta dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 13746/2002 ex multis), rileva il Tribunale che la scrittura privata prodotta dall'attore riscontra l'assunzione da parte del dell'obbligo di estinguere il credito CP_1 professionale vantato dall'avv. Barba (anche) in confronto degli altri firmatari, già oggetto di trattative dirette alla riduzione dell'importo.
Al riguardo, in risposta alle deduzioni formulate dal convenuto solo in sede di note conclusive ex art. 190 c.p.c., si osserva che la prevista transazione non integra condizione cui era subordinata l'efficacia dell'accollo, iscrivendosi invece quale modalità della prestazione estintiva promessa, in linea, peraltro, con le deduzioni del convenuto secondo cui egli aveva “fornito la sua disponibilità ad intraprendere delle trattative con il professionista, sull'importo dovuto”, la cui attuazione non è stata però mai allegata e dimostrata in corso di giudizio.
La sottoscrizione della scrittura ad opera del oggetto di disconoscimento, è stata dimostrata a CP_1
seguito di verificazione, in seno alla quale è stata disposta apposita ctu grafologica.
Sul punto va in questa sede confermata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'istanza di verificazione di parte attrice sollevata dalla difesa del convenuto sull'assunto della mancata formulazione di idonea richiesta nelle forme dell'art. 216 c.p.c. entro i termini delle deduzioni istruttorie ex art 183, VI co., c.p.c.
Osserva al riguardo il Tribunale, in applicazione di uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento (cfr.
Cass.nn. 32169/2022, 16383/2017, 8272/2012 e 10147/2011, tra le altre), come accaduto nella specie, avendo l'attore espressamente ribadito la propria pretesa creditoria nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI co., n.
1. c.p.c., contestando l'avverso disconoscimento ed il materiale istruttorio allegato a riscontro dalla controparte;
l'istanza è stata in ogni caso palesata dalle richieste di prova per interpello e testi formulate dall'attore nella successiva memoria istruttoria, specificamente dirette a pagina 3 di 6 riscontrare la sottoscrizione del documento da parte del e dalla allegazione documentale ivi CP_1
effettuata, comprensiva di c.t.p. grafologica.
Ciò posto, l'espletata ctu grafologica ha accertato la riconducibilità al della sottoscrizione CP_1
apposta sulla scrittura privata oggetto di causa.
Gli esiti dell'accertamento ufficioso, in quanto sorretti da adeguate indagini, anche strumentali, e supportate da osservazioni coerenti con i dati acquisiti ed immuni da contraddizioni, possono essere poste a fondamento della decisione. La nominata c.t.u. ha infatti proceduto ad accurato esame della firma in contestazione e di quelle apposte sui documenti offerti in comparazione, unitamente all'acquisito saggio grafico, dando puntualmente conto nella relazione dei criteri e metodi d'indagine adottati (esame iniziale delle scritture, esame grafoscopico atto ad eseguire un'analisi delle forme, degli allineamenti, delle inclinazioni, del calibro e della velocità delle scritture;
esame del tracciato grafico) e degli strumenti utilizzati (stereomicroscopio, sorgente a radiazioni infrarosse -NIR- e ultravioletti, sorgente a radiazioni U.V. -lampada di Wood), pervenendo in primo luogo ad escludere anomalie strumentali od elementi attestanti una imitazione o manipolazione della firma sulla scrittura privata ed alla individuazione di caratteristiche distintive sue proprie e delle comunanze presenti nelle scritture a confronto (previo inquadramento dell'ambito di variabilità riguardante il rapporto penna- supporto cartaceo, l'incidenza del piano scritturale, il grado di scolarizzazione dello scrivente, la capacità di deformazione e di variabilità, lo studio dei parametri grafici generali e di dettaglio, la variabilità grafica); la ctu ha compiutamente illustrato lo studio compiuto dei parametri generali e di dettaglio al fine di determinare la riconducibilità o meno dei “segni grafici” contenuti nei moduli alla mano del
[...]
dando anche evidenza fotografica dei grafismi in esame, ed è pervenuta alla motivata CP_1
conclusione che le concordanze qualitative riscontrate concorrono in maniera inequivocabile a determinare la riconducibilità della firma in verifica al e dunque la sua autografia. CP_1
I rilievi ed il percorso motivazionale della c.t.u. non sono stati adeguatamente contrastati dalle osservazioni critiche di parte convenuta, cui il perito ha dato puntuale risposta, anche a seguito dei disposti chiarimenti in udienza (ove la c.t.u. ha replicato alle censure della difesa del CP_1 evidenziando in primo luogo l'espressa elencazione scritta delle scritture di comparazione, la sottoposizione di quelle prodotte ex adverso all'attenzione del il loro riconoscimento e la CP_1 relativa verbalizzazione, l'utilizzo prevalente delle firme comparative allegate dal medesimo e la pagina 4 di 6 limitazione dell'esame dei documenti in comparazione alla parte contenente le firme a lui riconducibili).
Gli esiti dell'accertamento peritale sono confortati dal rilievo che lo stesso convenuto ha riconosciuto di essersi accollato il debito di altri clienti dell'avv. Barba e dell'emissione in suo favore di assegni a garanzia di entità ben superiore alla propria quota di debito e non sono invece contrastati dalla deposizione dell'avv. Barba o dal contenuto del documento a firma di posto che dalle Testimone_1 relative dichiarazioni emerge esclusivamente l'ignoranza dei testi circa la sottoscrizione della convenzione di accollo in atti da parte del e la mancanza di iniziative del convenuto implicanti CP_1
la professione di detto accollo in confronto del creditore. Analogamente a dirsi quanto alla deduzione dei pagamenti eseguiti dagli altri firmatari ed alla risalenza della registrazione della scrittura, costituenti circostanze neutre, insuscettibili di escludere l'autenticità del documento e della sua apparente datazione nei rapporti tra le parti.
Incontroverso infine il versamento della somma di euro 15.000,00 da parte dell'attore al comune creditore avv. Barba, come documentata, ne discende l'accoglimento della domanda e la condanna del convenuto alla corresponsione in favore dell'attore in regresso di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Anche le spese di ctu vanno poste a definitivo carico del convenuto soccombente, come liquidate in apposito decreto del 24.5.2024.
PQM
In accoglimento della domanda formulata dall'attore, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di 15.000,00 €uro (quindicimila/00 €uro), oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 247,65 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu a definitivo carico del convenuto;
distrae le spese legali in favore dell'avv. Emilio Gallo.
Cosenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi) pagina 5 di 6
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