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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42295/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Simone Parte_1 C.F._1
Dino Guida del Foro di Como (C.F. ) e Gianpaolo Caponi del Foro di ZA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Gianpaolo Caponi, in Sesto C.F._3
San Giovanni (MI), alla via F.lli Casiraghi n. 9
ATTORE/I contro
(C. F. e P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Belelli (C.F.
) del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._4
Ancona, Viale della Vittoria n. 1.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare:
In via preliminare: disporre la sospensione dell'iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246;
Nel merito
In via principale: Accertata e dichiarata l'omessa notifica della cartella di pagamento numero 06820100466989136000 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia, integrale o parziale, della iscrizione ipotecaria documento numero pagina 1 di 6 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell'Agenzia delle Entrate di provvedere alla cancellazione della formalità e/o alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In via principale subordinata: accertata e dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione di tutti i diritti di credito esposti nella cartella pagamento numero 06820100466989136000 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia della iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Controparte_1 cancellazione della formalità e/o alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In via principale subordinata (II): accertata e dichiarata l'estinzione, per decorso del termine di prescrizione dei diritti di credito esposti nella cartella pagamento numero 06820100466989136000, in relazione a interessi e sanzioni, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia, integrale o parziale, della iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 poiché iscritta per un credito inferiore ad € 20.000,00= in violazione dell'art. 77 DPR 602/73, con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla cancellazione della formalità e/o Controparte_1 alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di compensi, rimborso spese forfettarie, spese esenti e imponibili, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano,
- rigettare il ricorso proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la piena validità ed Parte_1 efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820191460002330003 e della sottostante cartella di pagamento n. 06820100466989136000.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022, ha impugnato la comunicazione Parte_1 di iscrizione ipotecaria doc. n. 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246, avente ad oggetto l'immobile sito in Sesto San Giovanni (MI) via Angelo Villa 12 T, iscrizione effettuata sulla base di una serie di cartelle di pagamento asseritamente notificate, azionate per il recupero in parte di sanzioni relative a violazioni del codice della strada, in parte della TARI (tassa sui rifiuti), oltre al “recupero contributi arretrati Comune di Sesto Osservatorio Casa”. Controparte_2
In particolare, parte attrice opponente ha dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 06820100466989136000, richiamata nella iscrizione ipotecaria, l'insussistenza del diritto di procedere all'iscrizione ipotecaria in ragione dell'inesistenza del credito azionato e indicato nella cartella di pagamento, estinto per prescrizione, l'intervenuta prescrizione del credito per interessi e sanzioni esposti nella cartella di pagamento che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, oltre alla violazione dell'art. 77 DPR 602/1973 per aver l iscritto ipoteca in Controparte_1
pagina 2 di 6 ragione di un credito per un importo inferiore ad € 20.000,00= tenendo conto dell'intervenuta estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione per – almeno – interessi e sanzioni.
Il ha concluso, pertanto, chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del Pt_1 provvedimento impugnato e nel merito di dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia della comunicazione n. 06820191460002330003 impugnata, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 18.01.2023, l' Controparte_3
(di seguito , contestando tutti i motivi d'impugnazione spiegati dalla difesa del
[...] CP_4 ed ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso, con conferma della piena validità del Pt_1 provvedimento impugnato e della cartella sottostante.
Nel corso della prima udienza del 17.05.2023, il difensore di parte attrice dichiarava che il aveva Pt_1 presentato domanda di rottamazione e chiedeva pertanto un rinvio a dopo il 31.10.2023, per verificarne l'esito; alla successiva udienza del 15 novembre 2023 la difesa di parte attrice evidenziava che non era stato possibile procedere alla rottamazione ed entrambo i difensori chiedevano i termini istruttori;
concessi i termini, nel corso dell'udienza del 9.04.2024 questo Giudice invitava le parti a valutare una chiusura transattiva della vertenza, anche alla luce dell'esiguità dell'ammontare del debito originario oggetto del presente giudizio (€ 3.947,82) e delle intervenute norme sulla rottamazione e rilevata la natura documentale del giudizio rinviava per la precisazione delle conclusioni assegnando termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., al 7.11.2024 per il “deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”; con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in data 8.11.2024, il Giudice, preso atto del mancato accordo tra le parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi ex art. 190
c.p.c. ed ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 77 del D.P.R. 602/73, rubricato “Iscrizione di ipoteca”, al primo comma stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata bensì atto volto a garantire il credito dell'amministrazione.
Venendo all'esame dei motivi di doglianza, non è fondato e non può essere accolto l'asserito motivo d'impugnazione basato sulla mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione impugnata e, segnatamente, delle cartelle di pagamento per le quali si preannuncia l'esecuzione.
Sul punto è bene precisare che il con il giudizio de quo ha dedotto la mancata regolare notifica Pt_1 solo della cartella n. 06820100466989136000, dichiarando di avere impugnato le restanti cartelle nelle sedi competenti.
Per quanto attiene alla cartella contestata, emerge documentalmente dalle allegazioni della resistente che la stessa è stata correttamente notificata al CP_4 Pt_1 In particolare, le allegazioni n. 2 e 4 di parte convenuta attestano che a seguito dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni (Via Fogagnolo n. 11) si è provveduto alla notifica in base all'art. 140, mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
la pagina 3 di 6 difesa di ha prodotto l'atto impositivo (cartella esattoriale) non consegnato per irreperibilità del CP_4 destinatario, copia del certificato attestante il domicilio del datato 27.01.2011, copia della Pt_1 raccomandata e dell'avviso di ricevimento della stessa (C.A.D.), contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale (Cass. S.U. n. 10012/2021), documenti tutti che attestano la regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato, quantomeno con riferimento alla sorte capitale.
Sul punto si rileva che ha dato prova di avere notificato al in data 23.03.2020 CP_4 Pt_1 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (CPI) n. 06876201900012829000.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. L'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” stabilisce che: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l'agente della riscossione è autorizzato a procedere con l'iscrizione dell'ipoteca alla
Conservatoria competente. L'iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI –
5, Ordinanza, 10.01.2017, n. 380); ed ancora la Corte di Cassazione n. 13314/2021 ha chiarito che,
“l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato” che nel caso deciso dalla Suprema Corte, era rappresentato giustappunto da una comunicazione preventiva di ipoteca.
In tema di preavviso d'iscrizione ipotecaria, pare opportuno richiamare un recentissimo arresto della quinta sezione della Corte di Cassazione che ha statuito che sebbene il preavviso sia un atto procedimentalmente obbligatorio e sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all' art.19 del D. Lgs. n. 46/1992 e, di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (C. Cass. V sez. ord. 27000 del 17.10.2024; C. Cass. n. 18525/2022) .
Orbene, nella fattispecie de quo ha adempiuto alle prescrizioni legislative notificando nel marzo del CP_4
2020 la comunicazione preventiva, notificazione di cui è stata offerta prova e che in ogni caso parte attrice non ha mai contestato. La notifica della CPI ha sicuramente interrotto il termine di prescrizione per quanto attiene ai contributi arretrati azionati, non essendo trascorso il termine prescrizionale di 10 anni legislativamente previsto.
A conclusioni diverse si deve, invece pervenire per quanto attiene alle sanzioni e agli interessi su sanzioni azionati con la cartella contestata. Si osserva, infatti, che i crediti attengono al recupero di contributi arretrati relativi all'anno 2007, oltre a sanzioni per €. 17.818,00 e a interessi su sanzioni pari ad €. 1.075,30. Sul punto la giurisprudenza di legittimità delinea un quadro approfondito, ribadendo la necessità di tener distinto il termine di prescrizione decennale relativo alla sorte capitale oggetto dell'obbligazione tributaria da quello quinquennale afferente alle sanzioni e agli interessi. pagina 4 di 6 Con una pronuncia molto recente (C. Cass. sez. V civ. n. 23099/2024 del 26.08.2024) il Supremo Collegio ha confermato il consolidato orientamento sui termini di prescrizione per le sanzioni su debiti tributari.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza
Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale
“La stessa sentenza delle Sezioni Unite… (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397)… afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass.,
Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019,
n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.”.
L'adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati;
per la Corte il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell'obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali.
La Corte rammenta poi, in accordo con la giurisprudenza della Sezione, come, quanto alle sanzioni accessorie all'obbligazione tributaria, l'art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
L'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 detta una disciplina unitaria in tema di decadenza e prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, assoggettando la prescrizione delle sanzioni stesse a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.
Con l'ordinanza citata la Corte richiama l'insegnamento di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790 e di Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730, secondo le quali l'art. 24 D. Lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni. In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Inoltre, la generalizzata durata quinquennale della prescrizione obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Orbene, nella fattispecie in esame la cartella di pagamento n. 06820100466989136000 è stata notificata in data
30.03.2011, la Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 06876201900012829000 risulta notificata in data 23.03.2020. Ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione riportata, si deve distinguere tra crediti erariali in linea capitale per il quale il termine è decennale ex art. 2946 c.c., come peraltro riconosciuto dalla difesa del e credito per sanzioni ed interessi, il cui Pt_1 termine prescrittivo quinquennale è sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 2948 c.c.
Nel caso di specie tra termine di notifica della cartella di pagamento (30.03.2011) e notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (23.03.2020) è trascorso un periodo di tempo inferiore a dieci anni, ma sicuramente superiore a cinque anni, con la conseguenza che la pretesa relativa al recupero dei contributi arretrati non si è prescritta, mentre si è prescritta quella relativa alle sanzioni e agli interessi.
Alla luce di quanto sin qui accertato s'impone l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte attrice atteso che l'accertata estinzione, per decorso del termine di prescrizione, dei diritti di credito Pt_1
pagina 5 di 6 esposti nella cartella di pagamento numero 06820100466989136000, in relazione a interessi e sanzioni determina l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria numero 06820191460002330003, perché iscritta per un credito inferiore a €. 20.000,00, in violazione dell'art. 77, comma 1 bis del D.P.R. 602/1973.
Questo Giudice osserva, infatti, che l'estinzione per prescrizione delle somme relative alle sanzioni ed agli interessi, pur con riferimento alla sola cartella impugnata in questa sede, determina che il credito residuo complessivo azionato da credito oggetto delle cartelle che il ha dichiarato essere state CP_4 Pt_1 impugnate nelle sedi competenti, non supera la soglia legislativamente prevista di 20.000,00 euro, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'iscrizione ipotecaria documento Parte_1 numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246, annullandola;
- ordina al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Controparte_1 cancellazione della stessa;
- condanna parte convenuta a rifondere al le spese di lite che liquida in complessivi €. CP_4 Pt_1
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42295/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ti Simone Parte_1 C.F._1
Dino Guida del Foro di Como (C.F. ) e Gianpaolo Caponi del Foro di ZA (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Gianpaolo Caponi, in Sesto C.F._3
San Giovanni (MI), alla via F.lli Casiraghi n. 9
ATTORE/I contro
(C. F. e P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Belelli (C.F.
) del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._4
Ancona, Viale della Vittoria n. 1.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così giudicare:
In via preliminare: disporre la sospensione dell'iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246;
Nel merito
In via principale: Accertata e dichiarata l'omessa notifica della cartella di pagamento numero 06820100466989136000 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia, integrale o parziale, della iscrizione ipotecaria documento numero pagina 1 di 6 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell'Agenzia delle Entrate di provvedere alla cancellazione della formalità e/o alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In via principale subordinata: accertata e dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione di tutti i diritti di credito esposti nella cartella pagamento numero 06820100466989136000 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia della iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Controparte_1 cancellazione della formalità e/o alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In via principale subordinata (II): accertata e dichiarata l'estinzione, per decorso del termine di prescrizione dei diritti di credito esposti nella cartella pagamento numero 06820100466989136000, in relazione a interessi e sanzioni, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia, integrale o parziale, della iscrizione ipotecaria documento numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246 poiché iscritta per un credito inferiore ad € 20.000,00= in violazione dell'art. 77 DPR 602/73, con espresso ordine al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla cancellazione della formalità e/o Controparte_1 alla riduzione della stessa nella misura risultante in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di compensi, rimborso spese forfettarie, spese esenti e imponibili, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano,
- rigettare il ricorso proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la piena validità ed Parte_1 efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820191460002330003 e della sottostante cartella di pagamento n. 06820100466989136000.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022, ha impugnato la comunicazione Parte_1 di iscrizione ipotecaria doc. n. 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246, avente ad oggetto l'immobile sito in Sesto San Giovanni (MI) via Angelo Villa 12 T, iscrizione effettuata sulla base di una serie di cartelle di pagamento asseritamente notificate, azionate per il recupero in parte di sanzioni relative a violazioni del codice della strada, in parte della TARI (tassa sui rifiuti), oltre al “recupero contributi arretrati Comune di Sesto Osservatorio Casa”. Controparte_2
In particolare, parte attrice opponente ha dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 06820100466989136000, richiamata nella iscrizione ipotecaria, l'insussistenza del diritto di procedere all'iscrizione ipotecaria in ragione dell'inesistenza del credito azionato e indicato nella cartella di pagamento, estinto per prescrizione, l'intervenuta prescrizione del credito per interessi e sanzioni esposti nella cartella di pagamento che soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, oltre alla violazione dell'art. 77 DPR 602/1973 per aver l iscritto ipoteca in Controparte_1
pagina 2 di 6 ragione di un credito per un importo inferiore ad € 20.000,00= tenendo conto dell'intervenuta estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione per – almeno – interessi e sanzioni.
Il ha concluso, pertanto, chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del Pt_1 provvedimento impugnato e nel merito di dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia della comunicazione n. 06820191460002330003 impugnata, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 18.01.2023, l' Controparte_3
(di seguito , contestando tutti i motivi d'impugnazione spiegati dalla difesa del
[...] CP_4 ed ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso, con conferma della piena validità del Pt_1 provvedimento impugnato e della cartella sottostante.
Nel corso della prima udienza del 17.05.2023, il difensore di parte attrice dichiarava che il aveva Pt_1 presentato domanda di rottamazione e chiedeva pertanto un rinvio a dopo il 31.10.2023, per verificarne l'esito; alla successiva udienza del 15 novembre 2023 la difesa di parte attrice evidenziava che non era stato possibile procedere alla rottamazione ed entrambo i difensori chiedevano i termini istruttori;
concessi i termini, nel corso dell'udienza del 9.04.2024 questo Giudice invitava le parti a valutare una chiusura transattiva della vertenza, anche alla luce dell'esiguità dell'ammontare del debito originario oggetto del presente giudizio (€ 3.947,82) e delle intervenute norme sulla rottamazione e rilevata la natura documentale del giudizio rinviava per la precisazione delle conclusioni assegnando termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., al 7.11.2024 per il “deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”; con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in data 8.11.2024, il Giudice, preso atto del mancato accordo tra le parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, ha disposto lo scambio degli scritti difensivi ex art. 190
c.p.c. ed ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 77 del D.P.R. 602/73, rubricato “Iscrizione di ipoteca”, al primo comma stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata bensì atto volto a garantire il credito dell'amministrazione.
Venendo all'esame dei motivi di doglianza, non è fondato e non può essere accolto l'asserito motivo d'impugnazione basato sulla mancata notifica degli atti prodromici alla comunicazione impugnata e, segnatamente, delle cartelle di pagamento per le quali si preannuncia l'esecuzione.
Sul punto è bene precisare che il con il giudizio de quo ha dedotto la mancata regolare notifica Pt_1 solo della cartella n. 06820100466989136000, dichiarando di avere impugnato le restanti cartelle nelle sedi competenti.
Per quanto attiene alla cartella contestata, emerge documentalmente dalle allegazioni della resistente che la stessa è stata correttamente notificata al CP_4 Pt_1 In particolare, le allegazioni n. 2 e 4 di parte convenuta attestano che a seguito dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni (Via Fogagnolo n. 11) si è provveduto alla notifica in base all'art. 140, mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
la pagina 3 di 6 difesa di ha prodotto l'atto impositivo (cartella esattoriale) non consegnato per irreperibilità del CP_4 destinatario, copia del certificato attestante il domicilio del datato 27.01.2011, copia della Pt_1 raccomandata e dell'avviso di ricevimento della stessa (C.A.D.), contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale (Cass. S.U. n. 10012/2021), documenti tutti che attestano la regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato, quantomeno con riferimento alla sorte capitale.
Sul punto si rileva che ha dato prova di avere notificato al in data 23.03.2020 CP_4 Pt_1 comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (CPI) n. 06876201900012829000.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. L'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” stabilisce che: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l'agente della riscossione è autorizzato a procedere con l'iscrizione dell'ipoteca alla
Conservatoria competente. L'iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI –
5, Ordinanza, 10.01.2017, n. 380); ed ancora la Corte di Cassazione n. 13314/2021 ha chiarito che,
“l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato” che nel caso deciso dalla Suprema Corte, era rappresentato giustappunto da una comunicazione preventiva di ipoteca.
In tema di preavviso d'iscrizione ipotecaria, pare opportuno richiamare un recentissimo arresto della quinta sezione della Corte di Cassazione che ha statuito che sebbene il preavviso sia un atto procedimentalmente obbligatorio e sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all' art.19 del D. Lgs. n. 46/1992 e, di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (C. Cass. V sez. ord. 27000 del 17.10.2024; C. Cass. n. 18525/2022) .
Orbene, nella fattispecie de quo ha adempiuto alle prescrizioni legislative notificando nel marzo del CP_4
2020 la comunicazione preventiva, notificazione di cui è stata offerta prova e che in ogni caso parte attrice non ha mai contestato. La notifica della CPI ha sicuramente interrotto il termine di prescrizione per quanto attiene ai contributi arretrati azionati, non essendo trascorso il termine prescrizionale di 10 anni legislativamente previsto.
A conclusioni diverse si deve, invece pervenire per quanto attiene alle sanzioni e agli interessi su sanzioni azionati con la cartella contestata. Si osserva, infatti, che i crediti attengono al recupero di contributi arretrati relativi all'anno 2007, oltre a sanzioni per €. 17.818,00 e a interessi su sanzioni pari ad €. 1.075,30. Sul punto la giurisprudenza di legittimità delinea un quadro approfondito, ribadendo la necessità di tener distinto il termine di prescrizione decennale relativo alla sorte capitale oggetto dell'obbligazione tributaria da quello quinquennale afferente alle sanzioni e agli interessi. pagina 4 di 6 Con una pronuncia molto recente (C. Cass. sez. V civ. n. 23099/2024 del 26.08.2024) il Supremo Collegio ha confermato il consolidato orientamento sui termini di prescrizione per le sanzioni su debiti tributari.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza
Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale
“La stessa sentenza delle Sezioni Unite… (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397)… afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass.,
Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019,
n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.”.
L'adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati;
per la Corte il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell'obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali.
La Corte rammenta poi, in accordo con la giurisprudenza della Sezione, come, quanto alle sanzioni accessorie all'obbligazione tributaria, l'art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
L'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 detta una disciplina unitaria in tema di decadenza e prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, assoggettando la prescrizione delle sanzioni stesse a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.
Con l'ordinanza citata la Corte richiama l'insegnamento di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790 e di Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730, secondo le quali l'art. 24 D. Lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni. In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, come nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Inoltre, la generalizzata durata quinquennale della prescrizione obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Orbene, nella fattispecie in esame la cartella di pagamento n. 06820100466989136000 è stata notificata in data
30.03.2011, la Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 06876201900012829000 risulta notificata in data 23.03.2020. Ai fini del calcolo della prescrizione ed alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione riportata, si deve distinguere tra crediti erariali in linea capitale per il quale il termine è decennale ex art. 2946 c.c., come peraltro riconosciuto dalla difesa del e credito per sanzioni ed interessi, il cui Pt_1 termine prescrittivo quinquennale è sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 2948 c.c.
Nel caso di specie tra termine di notifica della cartella di pagamento (30.03.2011) e notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria (23.03.2020) è trascorso un periodo di tempo inferiore a dieci anni, ma sicuramente superiore a cinque anni, con la conseguenza che la pretesa relativa al recupero dei contributi arretrati non si è prescritta, mentre si è prescritta quella relativa alle sanzioni e agli interessi.
Alla luce di quanto sin qui accertato s'impone l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte attrice atteso che l'accertata estinzione, per decorso del termine di prescrizione, dei diritti di credito Pt_1
pagina 5 di 6 esposti nella cartella di pagamento numero 06820100466989136000, in relazione a interessi e sanzioni determina l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria numero 06820191460002330003, perché iscritta per un credito inferiore a €. 20.000,00, in violazione dell'art. 77, comma 1 bis del D.P.R. 602/1973.
Questo Giudice osserva, infatti, che l'estinzione per prescrizione delle somme relative alle sanzioni ed agli interessi, pur con riferimento alla sola cartella impugnata in questa sede, determina che il credito residuo complessivo azionato da credito oggetto delle cartelle che il ha dichiarato essere state CP_4 Pt_1 impugnate nelle sedi competenti, non supera la soglia legislativamente prevista di 20.000,00 euro, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'iscrizione ipotecaria documento Parte_1 numero 06820191460002330003 – fascicolo n. 2019/435246, annullandola;
- ordina al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 dell' di provvedere alla Controparte_1 cancellazione della stessa;
- condanna parte convenuta a rifondere al le spese di lite che liquida in complessivi €. CP_4 Pt_1
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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