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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:19, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANAVASSI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANAVASSI
STEFANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICONTE MASSIMO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ASSAROTTI 12 16122 GENOVA presso il difensore avv. CICONTE
MASSIMO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva del 30 ottobre 2024 è stato accertato e dichiarato il diritto di al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di superiore Parte_1 inquadramento (quinto livello) rispetto a quanto percepito sulla retribuzione mensile dal maggio
2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta al a tale titolo, Pt_1 previo espletamento di CTU contabile che quantificava tale credito del ricorrente in misura pari ad
€ 12.449,45 (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di della somma pari ad € 12.449,45. Parte_1
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto dell'attività processuale svolta e ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € CP_1 Parte_1
12.449,45 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CP_1
CPA e 15% per spese generali, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico di CP_1
pagina 2 di 3 LIVORNO, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:19, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANAVASSI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANAVASSI
STEFANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICONTE MASSIMO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ASSAROTTI 12 16122 GENOVA presso il difensore avv. CICONTE
MASSIMO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva del 30 ottobre 2024 è stato accertato e dichiarato il diritto di al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di superiore Parte_1 inquadramento (quinto livello) rispetto a quanto percepito sulla retribuzione mensile dal maggio
2019, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
La causa è quindi proseguita per la determinazione della misura dovuta al a tale titolo, Pt_1 previo espletamento di CTU contabile che quantificava tale credito del ricorrente in misura pari ad
€ 12.449,45 (v. elaborato peritale depositato).
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. anche verbale di udienza odierna), deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento in favore di della somma pari ad € 12.449,45. Parte_1
Sull'importo in questione, poi, spettano altresì al ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto dell'attività processuale svolta e ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € CP_1 Parte_1
12.449,45 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CP_1
CPA e 15% per spese generali, in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico di CP_1
pagina 2 di 3 LIVORNO, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3