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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: Parte_1
), ivi residente, elettivamente domiciliato in Aci Bonaccorsi C.F._1
(CT), Via Ramondetta n. 23 presso lo studio dell'avv. Rosaria Raciti (cod. fisc.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
- Attore - opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in San Giovanni La Punta (CT) elettivamente domiciliata in Catania, Via
Etnea n. 161, presso lo studio dell'avv. TI Barone (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
- Convenuta - opposta
Avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione – fase di merito
All'udienza del 26.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., a seguito di discussione orale, svoltasi nelle forme indicate dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2024 ha introdotto, ex Parte_1 art. 616 c.p.c., il giudizio di merito relativo all'opposizione di terzo da questi promossa nella procedura esecutiva mobiliare n. 4029/2019 R.G. - avviata da nei Parte_2 confronti di e e nella quale ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 avanzato domanda di sostituzione al creditore procedente, ai sensi dell'art. 511 c.p.c. - la cui fase sommaria è stata definita con ordinanza del 15.01.2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione – preso atto della mancata proposizione di istanza cautelare – ha, unicamente, fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, disponendo la separazione tra la causa di opposizione e la procedura esecutiva. A fondamento dell'opposizione, ha contestato la domanda di Parte_1 sostituzione avanzata dalla , rilevando di essere divenuto titolare del credito CP_1 consacrato nel titolo posto in esecuzione da , in virtù di atto di cessione Parte_2 rogato in notar di Catania il 23.05.2023, da considerarsi opponibile anche Persona_1 al c.d. creditore subcollocatario.
Nell'introdurre la fase di merito l'opponente ha, quindi, richiesto al Tribunale di volere:
“accogliere integralmente tutte le domande, eccezioni e difese proposte con l'atto di opposizione di terzo” da intendersi “integralmente ripetute e trascritte”.
In data 28.05.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando comparsa con cui ha posto in evidenza di esser creditrice del creditore procedente in forza di ordinanze camerali rese dal Tribunale e della Corte d'Appello di
Catania e di aver proposto, innanzi ad altra sezione del Tribunale, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di cessione dei crediti rogato in notar Per_2 in data 23.05.2023, in quanto – a suo dire - finalizzato a precostituire una
[...] condizione di incapienza patrimoniale.
La convenuta ha, quindi, richiesto al Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare affetto da simulazione assoluta l'atto a rogito del Notaio
[...] di Catania del 23 maggio 2023, (…) con il quale (…) e Per_1 Parte_2
(…) pattuivano la cessione dei crediti del primo in favore del Parte_1 secondo, come meglio specificato in seno al predetto atto, con conseguente dichiarazione di nullità del negozio per difetto di causa e/o per illiceità della causa e/o per causa non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, con conseguente dichiarazione della legittimità dei due interventi spiegati nella procedura esecutiva n.
4029/2019 R.G.E, nonché la legittimità/ammissibilità dei due interventi spiegati dall'Avv. nell'esecuzione forzata n. 4029/2019 R.G.E. del Tribunale di Catania, CP_1 per i motivi meglio spiegati nel corpo dell'atto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1 in via subordinata, ritenere e dichiarare la legittimità del primo intervento (per stessa ammissione di controparte) spiegato dall'Avv. nella procedura esecutiva n. CP_1
4029/2019 R.G.E del Tribunale di Catania e, per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal sig. in merito al primo Parte_1 intervento;
con vittoria di spese e compensi per entrambe le fasi del giudizio e condanna, anche
d'ufficio, ex art. 96 c.p.c., essendovene tuti i presupposti” All'esito dell'udienza di comparizione dell'11.09.2024 il Giudicante ha disposto un rinvio ad una nuova udienza di trattazione, in vista della definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla , iscritto al n. 11331/2023 CP_1
R.G..
Pag. 2 di 9 Conseguentemente, in allegato alle note cartolari per l'udienza del 18.12.2024, la convenuta ha prodotto copia della sentenza n. 5592/2024 con la quale la Terza Sezione
Civile di questo Tribunale (definendo, proprio, il giudizio n. 11331/2023 R.G.) ha dichiarato inefficace – nei confronti della - l'atto di cessione di crediti stipulato CP_1 tra l'opponente ed il creditore procedente. Con le proprie note cartolari, l'opponente ha dichiarato di voler prestare acquiescenza alla predetta decisione e di volere rinunciare alle domande proposte nel presente procedimento.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con successive note cartolari l'opponente – ribadita la propria volontà di prestare adesione alla sentenza n. 5592/2024 di questo Tribunale - ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alle domande proposte con l'atto introduttivo del presente procedimento ed ha richiesto al Giudice di voler emettere i provvedimenti conseguenziali, con compensazione delle spese di lite.
La convenuta ha, invece, insistito per il rigetto delle domande, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, chiedendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Indi, la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
(padre dell'opponente) ha posto in esecuzione contro i germani Parte_2 CP_3
e la sentenza n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania.
[...] Controparte_2
Con la citata pronuncia, per quel che rileva, la Corte di merito ha condannato solidalmente i germani e la al pagamento - in Pt_1 Controparte_4 favore di – dei due terzi delle spese processuali del doppio grado, Parte_2 quantificate in precetto in complessivi € 44.760,84.
In considerazione di quanto sopra, ha sottoposto a pignoramento le Parte_2 quote di partecipazione al capitale sociale della e della Controparte_4
B.A.C. Costruzioni e Servizi s.r.l., nella titolarità di OR TI e OR
RM.
Iscritto a ruolo il procedimento sub n. 4029/2019 R.G.E., con atto del 17.10.2019, gli esecutati hanno proposto istanza di conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495
c.p.c.
Con ordinanza del 28.09.2020 il G.E. - ritenuta la tempestività dell'istanza di conversione e preso atto del versamento in acconto, effettuato ai sensi del secondo comma dell'art. 495 c.p.c. - ha ammesso i debitori esecutati al beneficio richiesto, determinando i termini per il versamento dell'importo residuo, comprensivo delle spese del procedimento esecutivo.
Pag. 3 di 9 Successivamente, il procedimento è stato rinviato al fine di verificare l'adempimento all'ordinanza di conversione. Con atto depositato l'1.07.2021, dopo aver Controparte_1 rappresentato di essere creditrice di dell'importo di € 28.700,27 Parte_2 liquidato in suo favore con ordinanza camerale del 5.03.2021 del Tribunale di Catania
(emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1221/2019 R.G.), ha chiesto, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., di sostituirsi al creditore procedente e di essere ammessa alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione.
Con ricorso depositato il 22.07.2021 il creditore procedente ha contestato l'ammissibilità dell'istanza di sostituzione, in quanto - a suo dire – proposta fuori termine.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 4.11.2021 il G.E. ha rappresentato l'opportunità di continuare a monitorare l'adempimento all'ordinanza di conversione del pignoramento, rinviando l'esame delle questioni riguardanti l'assegnazione delle somme ad un momento successivo al completamento dei versamenti posti a carico dei debitori;
analogo provvedimento è stato reso all'esito delle udienze del 19.05.2022, dell'1.12.2022 e del 25.05.2023. In quest'ultima udienza la – per il tramite del suo procuratore - ha preannunciato CP_1 il proposito di eseguire un nuovo intervento in sostituzione del creditore procedente, al fine di vedere soddisfatto un ulteriore credito riconosciutole con altro titolo giudiziale;
in effetti, in data 29.06.2023, la ha spiegato altra domanda di sostituzione, ex CP_1 art. 511 c.p.c., per l'importo di € 62.379,34, fondata su ordinanza del 23.11.2022 emessa all'esito del procedimento camerale n. 736/2021 R.G. della Corte d'Appello di
Catania.
Con atto denominato “opposizione di terzo”, depositato il 12.10.2023, Parte_1 ha contestato la domanda di sostituzione proposta dalla .
[...] CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di esser divenuto titolare dei crediti già propri di
- e tra questi, quello consacrato nel titolo posto in esecuzione (sentenza Parte_2
n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania) – in virtù di atto di cessione rogato il
23.05.2023 in notar di Catania. Persona_2
Ha dedotto, quindi, che la non potesse sostituirsi al creditore procedente – non CP_1 più titolare del credito - al fine di partecipare alla distribuzione delle somme accantonate nella procedura esecutiva in danno di e . Controparte_3 Controparte_2
Alla successiva udienza del 20.10.2023, per quel che rileva, la ha rappresentato CP_1 di aver proposto (nelle forme del rito sommario di cognizione) azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di cessione dei crediti del 23.05.2023; ha dedotto, altresì, l'inammissibilità del rimedio oppositivo proposto dal terzo. Con ordinanza del 15.01.2024 il G.E. ha definito la fase sommaria dell'opposizione di terzo mediante provvedimento di non luogo a provvedere sulla eventuale sospensione
Pag. 4 di 9 della procedura esecutiva, per difetto di domanda, fissando comunque il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel riassumere il giudizio di merito, ha ribadito quanto già dedotto Parte_1 nella fase sommaria, così come la convenuta ha insistito nelle eccezioni e difese già proposte.
Nello sviluppo del procedimento di merito, a seguito della produzione – su iniziativa della convenuta – della sentenza n. 5592/2024 con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti del 23.05.2023, l'opponente ha dichiarato di volere prestare acquiescenza alla predetta pronuncia, rappresentando, dapprima (con note del
16.12.2024), di voler rinunciare alle domande proposte e, successivamente (con note autorizzate del 10.02.2025), il venir meno del suo interesse a coltivare l'opposizione, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
2.) Quanto sopra premesso, va in primo luogo stabilito se – in considerazione del contegno processuale assunto opponente a seguito della produzione della sentenza n.
5592/2024, con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione di crediti del
23.05.2023 - vada adottata una pronuncia in rito o se, diversamente, debba procedersi all'esame delle doglianze proposte dal . Pt_1
In primo luogo, va osservato che la “…rinuncia a qualsiasi domanda o pretesa proposta nel presente giudizio”, formulata con le note d'udienza del 16.12.2024, equiparabile ad una rinuncia all'azione, non può ritenersi validamente formulata, non provenendo dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, così come ritenuto necessario da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. II,
Sentenza n. 4837 del 19/02/2019).
La procura alle liti allegata all'atto introduttivo della presente fase, invero, conferisce ampie facoltà al procuratore del , ivi compresa quella di rinunciare “agli atti” Pt_1 del giudizio, ma non quella di rinunciare “all'azione” (posto che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa ed esclude – a differenza della rinuncia agli atti – la possibilità di riproporre la domanda). Deve, peraltro, osservarsi che dagli atti processuali non emerge una chiara volontà abdicativa dell'opponente, essendo venuto meno - nelle note d'udienza del 10 e del 25 Febbraio 2025 - qualunque riferimento alla suddetta rinuncia alla domanda.
Non può, peraltro, ritenersi che la decisione assunta dal Tribunale in ordine all'azione revocatoria abbia potuto determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, comportando la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente (come da questi affermato in note del 10.02.2025). Non vi è prova, infatti, che la sentenza n. 5592/2024 sia passata in cosa giudicata e che, pertanto, la stessa sia efficace tra le parti;
deve, infatti, essere considerato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (Cass. sez. lav., 24/08/2016, n.17311).
Pag. 5 di 9 È vero che ha dichiarato di non volere impugnare la suddetta Parte_1 decisione ma la stessa è stata resa anche nei riguardi di (rimasto Parte_2 estraneo all'opposizione di terzo in esame) ed è, ancora oggi, pendente il termine lungo per l'impugnazione (non essendovi prova della notificazione alle parti soccombenti). Va, peraltro, osservato che, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'acquiescenza alla sentenza – così come manifestata dall'opponente - non preclude allo stesso la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva.
Ne deriva che l'affermazione dell'opponente, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse - priva di immediati effetti processuali – costituisce la mera espressione della presa di coscienza della infondatezza della domanda giudiziale proposta.
Di conseguenza si impone la necessità di esaminare l'opposizione di terzo sotto il profilo della sua ammissibilità e fondatezza.
3.) Il ha spiegato l'opposizione in esame al fine di contestare la domanda di Pt_1 sostituzione ex art. 511 c.p.c. proposta dalla convenuta, in quanto creditrice di Parte_2
, a sua volta, creditore procedente nell'esecuzione mobiliare n. 4029/2019 R.G.E.
[...] avviata contro e . Controparte_2 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto di esser divenuto titolare dei crediti già nella titolarità di - e tra questi, quelli consacrati nel titolo posto in Parte_2 esecuzione (sentenza n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania) – in virtù di atto di cessione rogato il 23.05.2023 in notar di Catania;
secondo l'attore, Persona_2 quindi, la non potrebbe sostituirsi al creditore procedente – non più titolare del CP_1 credito - al fine di partecipare alla distribuzione delle somme accantonate nella procedura esecutiva in danno dei germani . Pt_1
A giudizio del decidente l'opposizione è inammissibile, sotto più profili.
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla qualificazione della domanda, pacificamente intesa dall'attore in termini di “opposizione di terzo all'esecuzione”. Al riguardo, l'art. 619 c.p.c. dispone che “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”. Per “terzo” deve, quindi, intendersi colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione senza essere soggetto passivo dell'esecuzione. Nella specie, va escluso che l'opponente possa essere inteso quale “terzo” nell'accezione indicata dalla citata disposizione: invero l'espropriazione ha ad oggetto le quote sociali della e della B.A.C. Costruzioni e Controparte_4
Servizi s.r.l., in relazione alle quali l'opponente non ha espresso alcuna rivendicazione.
Deve, peraltro, escludersi che le somme versate dai debitori in adempimento all'ordinanza di conversione siano oggetto di pignoramento, non si è, infatti, verificata una causa di decadenza dal beneficio che, ai sensi dell'art. 495 comma 5 c.p.c., consentirebbe di assoggettare a vincolo le somme versate in maniera incompleta.
Pag. 6 di 9 A ciò va aggiunto che le doglianze dell'opponente, piuttosto che essere rivolte contro il creditore procedente o un creditore intervenuto (come imporrebbe l'art. 619 c.p.c.), sono indirizzate alla creditrice c.d. subcollocataria che – giusto il costante insegnamento della
Suprema Corte – è priva di poteri di impulso in ordine all'esecuzione, subentrando nella posizione del creditore procedente al solo fine prendere parte alla distribuzione del ricavato della vendita, in luogo e nella misura spettante al creditore sostituito.
In particolare, va rimarcato il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui
“il tenore testuale della norma (511 c.p.c.) in specie, i reiterati richiami alla
«distribuzione» ivi contenuti e la sua collocazione topografica nella sezione quinta del libro terzo del codice (sezione rubricata «della distribuzione della somma ricavata») evidenziano in maniera univoca, la finalità esclusivamente satisfattiva dell'istituto: la sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore sostituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato. In coerenza con l'individuata finalità, la domanda di sostituzione si inserisce nell'alveo dell'espropriazione forzata promossa dai creditori del debitore esecutato senza alcuna incidenza sull'azione esecutiva così intrapresa, inerendo soltanto al segmento propriamente satisfattivo della procedura ed in particolare alle vicende dell'eventuale quota che fosse riconosciuta al creditore verso il quale la domanda è rivolta: tanto spiega perché nella fase espropriativa in senso stretto il creditore subcollocato sia privo di poteri d'impulso del procedimento, rilevando il subentro nella posizione processuale del creditore diretto unicamente nella fase distributiva, con la legittimazione a promuovere, invece del sostituito, contestazioni sul riparto ovvero a resistere a contestazioni da altri sollevate”
(in motivazione: Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 23482 dell'1.08.2023).
Ne segue che eventuali controversie tra il creditore subcollocatario, creditore procedente e creditori intervenuti dovranno essere risolte dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., dunque con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza di legittimità più risalente, si rinvengono alcuni precedenti con cui è stato affermato che le contestazioni sulla domanda di sostituzione, alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 511 c.p.c., “sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di parti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione. In altri termini di tratta di opposizioni ad atti esecutivi” (in motivazione Cass. Civ. Sez. III sentt. n. 22409/2006, n. 15932/2012).
Viene, quindi, in rilievo un ulteriore profilo di inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto proposta anteriormente alla fase distributiva e, conseguentemente, ben prima che il Giudice dell'Esecuzione potesse emettere un provvedimento di risoluzione della controversia distributiva.
Pag. 7 di 9 Non può sottacersi, peraltro, che l'opponente non sia stato parte del processo esecutivo proseguito, anche successivamente all'atto di cessione, da . Parte_2
Come emerge dall'atto del 23.05.2023, tra i contraenti era stato convenuto che il cedente mantenesse la propria posizione processuale nei giudizi pendenti, tra i quali veniva indicato anche il procedimento esecutivo n. 4029/2019 R.G.E.
In ragione di ciò, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, il ha chiesto che Pt_1
l'assegnazione delle somme avvenisse “in favore del creditore procedente, che contrattualmente mantiene la propria posizione processuale”, con ciò confermando la sua estraneità al processo esecutivo.
Ne deriva che non avesse alcuna legittimazione a contestare il Parte_1 quomodo del processo esecutivo, in quanto soggetto estraneo alla procedura, quindi privo di uno specifico interesse al suo regolare svolgimento.
Lo stesso, conseguentemente, non aveva nemmeno titolo per partecipare alla fase distributiva dell'esecuzione n. 4029/2019 R.G.E. essendo, quindi, privo della facoltà di contestare la domanda di sostituzione proposta dalla (al contrario di CP_1 Parte_2
).
[...]
4.) In conclusione, assorbita ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di simulazione proposta dalla convenuta, l'opposizione proposta da va Parte_1 dichiarata inammissibile.
In ragione dell'integrale soccombenza dell'opponente, va disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta che non ha implicato istruttoria, disponendo la distrazione in favore dell'avv. TI
Barone, che ne ha fatto espressa richiesta in note del 25.02.2025.
In considerazione dei motivi di decisione, può ritenersi che l'iniziativa processuale del sia stata imprudente e pretestuosa (cfr. Cass. S.U. n. 22405/2018, Cass. n. Pt_1
20018/2020), anche a prescindere dall'esito del procedimento sull'azione revocatoria, inducendo a ravvisare i presupposti per la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., da determinarsi in misura pari alla metà delle spese di lite, in ragione del contegno processuale assunto dall'opponente nella fase conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2653/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da;
Parte_1 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali – che si distraggono in favore dell'avv. TI Barone, dichiaratosene anticipatario - liquidate in € 8.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a.;
Pag. 8 di 9 condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di €
4.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Così deciso in Catania, il giorno 31.03.2025
Il GIUDICE dott. Roberto Cordio
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: Parte_1
), ivi residente, elettivamente domiciliato in Aci Bonaccorsi C.F._1
(CT), Via Ramondetta n. 23 presso lo studio dell'avv. Rosaria Raciti (cod. fisc.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
- Attore - opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in San Giovanni La Punta (CT) elettivamente domiciliata in Catania, Via
Etnea n. 161, presso lo studio dell'avv. TI Barone (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
- Convenuta - opposta
Avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione – fase di merito
All'udienza del 26.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., a seguito di discussione orale, svoltasi nelle forme indicate dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.03.2024 ha introdotto, ex Parte_1 art. 616 c.p.c., il giudizio di merito relativo all'opposizione di terzo da questi promossa nella procedura esecutiva mobiliare n. 4029/2019 R.G. - avviata da nei Parte_2 confronti di e e nella quale ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 avanzato domanda di sostituzione al creditore procedente, ai sensi dell'art. 511 c.p.c. - la cui fase sommaria è stata definita con ordinanza del 15.01.2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione – preso atto della mancata proposizione di istanza cautelare – ha, unicamente, fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, disponendo la separazione tra la causa di opposizione e la procedura esecutiva. A fondamento dell'opposizione, ha contestato la domanda di Parte_1 sostituzione avanzata dalla , rilevando di essere divenuto titolare del credito CP_1 consacrato nel titolo posto in esecuzione da , in virtù di atto di cessione Parte_2 rogato in notar di Catania il 23.05.2023, da considerarsi opponibile anche Persona_1 al c.d. creditore subcollocatario.
Nell'introdurre la fase di merito l'opponente ha, quindi, richiesto al Tribunale di volere:
“accogliere integralmente tutte le domande, eccezioni e difese proposte con l'atto di opposizione di terzo” da intendersi “integralmente ripetute e trascritte”.
In data 28.05.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando comparsa con cui ha posto in evidenza di esser creditrice del creditore procedente in forza di ordinanze camerali rese dal Tribunale e della Corte d'Appello di
Catania e di aver proposto, innanzi ad altra sezione del Tribunale, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di cessione dei crediti rogato in notar Per_2 in data 23.05.2023, in quanto – a suo dire - finalizzato a precostituire una
[...] condizione di incapienza patrimoniale.
La convenuta ha, quindi, richiesto al Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare affetto da simulazione assoluta l'atto a rogito del Notaio
[...] di Catania del 23 maggio 2023, (…) con il quale (…) e Per_1 Parte_2
(…) pattuivano la cessione dei crediti del primo in favore del Parte_1 secondo, come meglio specificato in seno al predetto atto, con conseguente dichiarazione di nullità del negozio per difetto di causa e/o per illiceità della causa e/o per causa non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, con conseguente dichiarazione della legittimità dei due interventi spiegati nella procedura esecutiva n.
4029/2019 R.G.E, nonché la legittimità/ammissibilità dei due interventi spiegati dall'Avv. nell'esecuzione forzata n. 4029/2019 R.G.E. del Tribunale di Catania, CP_1 per i motivi meglio spiegati nel corpo dell'atto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1 in via subordinata, ritenere e dichiarare la legittimità del primo intervento (per stessa ammissione di controparte) spiegato dall'Avv. nella procedura esecutiva n. CP_1
4029/2019 R.G.E del Tribunale di Catania e, per l'effetto, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal sig. in merito al primo Parte_1 intervento;
con vittoria di spese e compensi per entrambe le fasi del giudizio e condanna, anche
d'ufficio, ex art. 96 c.p.c., essendovene tuti i presupposti” All'esito dell'udienza di comparizione dell'11.09.2024 il Giudicante ha disposto un rinvio ad una nuova udienza di trattazione, in vista della definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla , iscritto al n. 11331/2023 CP_1
R.G..
Pag. 2 di 9 Conseguentemente, in allegato alle note cartolari per l'udienza del 18.12.2024, la convenuta ha prodotto copia della sentenza n. 5592/2024 con la quale la Terza Sezione
Civile di questo Tribunale (definendo, proprio, il giudizio n. 11331/2023 R.G.) ha dichiarato inefficace – nei confronti della - l'atto di cessione di crediti stipulato CP_1 tra l'opponente ed il creditore procedente. Con le proprie note cartolari, l'opponente ha dichiarato di voler prestare acquiescenza alla predetta decisione e di volere rinunciare alle domande proposte nel presente procedimento.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con successive note cartolari l'opponente – ribadita la propria volontà di prestare adesione alla sentenza n. 5592/2024 di questo Tribunale - ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alle domande proposte con l'atto introduttivo del presente procedimento ed ha richiesto al Giudice di voler emettere i provvedimenti conseguenziali, con compensazione delle spese di lite.
La convenuta ha, invece, insistito per il rigetto delle domande, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, chiedendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Indi, la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto.
(padre dell'opponente) ha posto in esecuzione contro i germani Parte_2 CP_3
e la sentenza n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania.
[...] Controparte_2
Con la citata pronuncia, per quel che rileva, la Corte di merito ha condannato solidalmente i germani e la al pagamento - in Pt_1 Controparte_4 favore di – dei due terzi delle spese processuali del doppio grado, Parte_2 quantificate in precetto in complessivi € 44.760,84.
In considerazione di quanto sopra, ha sottoposto a pignoramento le Parte_2 quote di partecipazione al capitale sociale della e della Controparte_4
B.A.C. Costruzioni e Servizi s.r.l., nella titolarità di OR TI e OR
RM.
Iscritto a ruolo il procedimento sub n. 4029/2019 R.G.E., con atto del 17.10.2019, gli esecutati hanno proposto istanza di conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495
c.p.c.
Con ordinanza del 28.09.2020 il G.E. - ritenuta la tempestività dell'istanza di conversione e preso atto del versamento in acconto, effettuato ai sensi del secondo comma dell'art. 495 c.p.c. - ha ammesso i debitori esecutati al beneficio richiesto, determinando i termini per il versamento dell'importo residuo, comprensivo delle spese del procedimento esecutivo.
Pag. 3 di 9 Successivamente, il procedimento è stato rinviato al fine di verificare l'adempimento all'ordinanza di conversione. Con atto depositato l'1.07.2021, dopo aver Controparte_1 rappresentato di essere creditrice di dell'importo di € 28.700,27 Parte_2 liquidato in suo favore con ordinanza camerale del 5.03.2021 del Tribunale di Catania
(emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1221/2019 R.G.), ha chiesto, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., di sostituirsi al creditore procedente e di essere ammessa alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione.
Con ricorso depositato il 22.07.2021 il creditore procedente ha contestato l'ammissibilità dell'istanza di sostituzione, in quanto - a suo dire – proposta fuori termine.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 4.11.2021 il G.E. ha rappresentato l'opportunità di continuare a monitorare l'adempimento all'ordinanza di conversione del pignoramento, rinviando l'esame delle questioni riguardanti l'assegnazione delle somme ad un momento successivo al completamento dei versamenti posti a carico dei debitori;
analogo provvedimento è stato reso all'esito delle udienze del 19.05.2022, dell'1.12.2022 e del 25.05.2023. In quest'ultima udienza la – per il tramite del suo procuratore - ha preannunciato CP_1 il proposito di eseguire un nuovo intervento in sostituzione del creditore procedente, al fine di vedere soddisfatto un ulteriore credito riconosciutole con altro titolo giudiziale;
in effetti, in data 29.06.2023, la ha spiegato altra domanda di sostituzione, ex CP_1 art. 511 c.p.c., per l'importo di € 62.379,34, fondata su ordinanza del 23.11.2022 emessa all'esito del procedimento camerale n. 736/2021 R.G. della Corte d'Appello di
Catania.
Con atto denominato “opposizione di terzo”, depositato il 12.10.2023, Parte_1 ha contestato la domanda di sostituzione proposta dalla .
[...] CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di esser divenuto titolare dei crediti già propri di
- e tra questi, quello consacrato nel titolo posto in esecuzione (sentenza Parte_2
n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania) – in virtù di atto di cessione rogato il
23.05.2023 in notar di Catania. Persona_2
Ha dedotto, quindi, che la non potesse sostituirsi al creditore procedente – non CP_1 più titolare del credito - al fine di partecipare alla distribuzione delle somme accantonate nella procedura esecutiva in danno di e . Controparte_3 Controparte_2
Alla successiva udienza del 20.10.2023, per quel che rileva, la ha rappresentato CP_1 di aver proposto (nelle forme del rito sommario di cognizione) azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di cessione dei crediti del 23.05.2023; ha dedotto, altresì, l'inammissibilità del rimedio oppositivo proposto dal terzo. Con ordinanza del 15.01.2024 il G.E. ha definito la fase sommaria dell'opposizione di terzo mediante provvedimento di non luogo a provvedere sulla eventuale sospensione
Pag. 4 di 9 della procedura esecutiva, per difetto di domanda, fissando comunque il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel riassumere il giudizio di merito, ha ribadito quanto già dedotto Parte_1 nella fase sommaria, così come la convenuta ha insistito nelle eccezioni e difese già proposte.
Nello sviluppo del procedimento di merito, a seguito della produzione – su iniziativa della convenuta – della sentenza n. 5592/2024 con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti del 23.05.2023, l'opponente ha dichiarato di volere prestare acquiescenza alla predetta pronuncia, rappresentando, dapprima (con note del
16.12.2024), di voler rinunciare alle domande proposte e, successivamente (con note autorizzate del 10.02.2025), il venir meno del suo interesse a coltivare l'opposizione, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
2.) Quanto sopra premesso, va in primo luogo stabilito se – in considerazione del contegno processuale assunto opponente a seguito della produzione della sentenza n.
5592/2024, con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione di crediti del
23.05.2023 - vada adottata una pronuncia in rito o se, diversamente, debba procedersi all'esame delle doglianze proposte dal . Pt_1
In primo luogo, va osservato che la “…rinuncia a qualsiasi domanda o pretesa proposta nel presente giudizio”, formulata con le note d'udienza del 16.12.2024, equiparabile ad una rinuncia all'azione, non può ritenersi validamente formulata, non provenendo dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, così come ritenuto necessario da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. II,
Sentenza n. 4837 del 19/02/2019).
La procura alle liti allegata all'atto introduttivo della presente fase, invero, conferisce ampie facoltà al procuratore del , ivi compresa quella di rinunciare “agli atti” Pt_1 del giudizio, ma non quella di rinunciare “all'azione” (posto che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa ed esclude – a differenza della rinuncia agli atti – la possibilità di riproporre la domanda). Deve, peraltro, osservarsi che dagli atti processuali non emerge una chiara volontà abdicativa dell'opponente, essendo venuto meno - nelle note d'udienza del 10 e del 25 Febbraio 2025 - qualunque riferimento alla suddetta rinuncia alla domanda.
Non può, peraltro, ritenersi che la decisione assunta dal Tribunale in ordine all'azione revocatoria abbia potuto determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, comportando la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente (come da questi affermato in note del 10.02.2025). Non vi è prova, infatti, che la sentenza n. 5592/2024 sia passata in cosa giudicata e che, pertanto, la stessa sia efficace tra le parti;
deve, infatti, essere considerato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (Cass. sez. lav., 24/08/2016, n.17311).
Pag. 5 di 9 È vero che ha dichiarato di non volere impugnare la suddetta Parte_1 decisione ma la stessa è stata resa anche nei riguardi di (rimasto Parte_2 estraneo all'opposizione di terzo in esame) ed è, ancora oggi, pendente il termine lungo per l'impugnazione (non essendovi prova della notificazione alle parti soccombenti). Va, peraltro, osservato che, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'acquiescenza alla sentenza – così come manifestata dall'opponente - non preclude allo stesso la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva.
Ne deriva che l'affermazione dell'opponente, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse - priva di immediati effetti processuali – costituisce la mera espressione della presa di coscienza della infondatezza della domanda giudiziale proposta.
Di conseguenza si impone la necessità di esaminare l'opposizione di terzo sotto il profilo della sua ammissibilità e fondatezza.
3.) Il ha spiegato l'opposizione in esame al fine di contestare la domanda di Pt_1 sostituzione ex art. 511 c.p.c. proposta dalla convenuta, in quanto creditrice di Parte_2
, a sua volta, creditore procedente nell'esecuzione mobiliare n. 4029/2019 R.G.E.
[...] avviata contro e . Controparte_2 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto di esser divenuto titolare dei crediti già nella titolarità di - e tra questi, quelli consacrati nel titolo posto in Parte_2 esecuzione (sentenza n. 1761/2018 della Corte d'Appello di Catania) – in virtù di atto di cessione rogato il 23.05.2023 in notar di Catania;
secondo l'attore, Persona_2 quindi, la non potrebbe sostituirsi al creditore procedente – non più titolare del CP_1 credito - al fine di partecipare alla distribuzione delle somme accantonate nella procedura esecutiva in danno dei germani . Pt_1
A giudizio del decidente l'opposizione è inammissibile, sotto più profili.
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla qualificazione della domanda, pacificamente intesa dall'attore in termini di “opposizione di terzo all'esecuzione”. Al riguardo, l'art. 619 c.p.c. dispone che “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”. Per “terzo” deve, quindi, intendersi colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione senza essere soggetto passivo dell'esecuzione. Nella specie, va escluso che l'opponente possa essere inteso quale “terzo” nell'accezione indicata dalla citata disposizione: invero l'espropriazione ha ad oggetto le quote sociali della e della B.A.C. Costruzioni e Controparte_4
Servizi s.r.l., in relazione alle quali l'opponente non ha espresso alcuna rivendicazione.
Deve, peraltro, escludersi che le somme versate dai debitori in adempimento all'ordinanza di conversione siano oggetto di pignoramento, non si è, infatti, verificata una causa di decadenza dal beneficio che, ai sensi dell'art. 495 comma 5 c.p.c., consentirebbe di assoggettare a vincolo le somme versate in maniera incompleta.
Pag. 6 di 9 A ciò va aggiunto che le doglianze dell'opponente, piuttosto che essere rivolte contro il creditore procedente o un creditore intervenuto (come imporrebbe l'art. 619 c.p.c.), sono indirizzate alla creditrice c.d. subcollocataria che – giusto il costante insegnamento della
Suprema Corte – è priva di poteri di impulso in ordine all'esecuzione, subentrando nella posizione del creditore procedente al solo fine prendere parte alla distribuzione del ricavato della vendita, in luogo e nella misura spettante al creditore sostituito.
In particolare, va rimarcato il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui
“il tenore testuale della norma (511 c.p.c.) in specie, i reiterati richiami alla
«distribuzione» ivi contenuti e la sua collocazione topografica nella sezione quinta del libro terzo del codice (sezione rubricata «della distribuzione della somma ricavata») evidenziano in maniera univoca, la finalità esclusivamente satisfattiva dell'istituto: la sostituzione mira a consentire al terzo creditore la realizzazione, immediata e diretta, del suo diritto nei riguardi del creditore sostituito, tramite l'incameramento della somma a questi (coattivamente) dovuta dall'esecutato. In coerenza con l'individuata finalità, la domanda di sostituzione si inserisce nell'alveo dell'espropriazione forzata promossa dai creditori del debitore esecutato senza alcuna incidenza sull'azione esecutiva così intrapresa, inerendo soltanto al segmento propriamente satisfattivo della procedura ed in particolare alle vicende dell'eventuale quota che fosse riconosciuta al creditore verso il quale la domanda è rivolta: tanto spiega perché nella fase espropriativa in senso stretto il creditore subcollocato sia privo di poteri d'impulso del procedimento, rilevando il subentro nella posizione processuale del creditore diretto unicamente nella fase distributiva, con la legittimazione a promuovere, invece del sostituito, contestazioni sul riparto ovvero a resistere a contestazioni da altri sollevate”
(in motivazione: Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 23482 dell'1.08.2023).
Ne segue che eventuali controversie tra il creditore subcollocatario, creditore procedente e creditori intervenuti dovranno essere risolte dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., dunque con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza di legittimità più risalente, si rinvengono alcuni precedenti con cui è stato affermato che le contestazioni sulla domanda di sostituzione, alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 511 c.p.c., “sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di parti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione. In altri termini di tratta di opposizioni ad atti esecutivi” (in motivazione Cass. Civ. Sez. III sentt. n. 22409/2006, n. 15932/2012).
Viene, quindi, in rilievo un ulteriore profilo di inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto proposta anteriormente alla fase distributiva e, conseguentemente, ben prima che il Giudice dell'Esecuzione potesse emettere un provvedimento di risoluzione della controversia distributiva.
Pag. 7 di 9 Non può sottacersi, peraltro, che l'opponente non sia stato parte del processo esecutivo proseguito, anche successivamente all'atto di cessione, da . Parte_2
Come emerge dall'atto del 23.05.2023, tra i contraenti era stato convenuto che il cedente mantenesse la propria posizione processuale nei giudizi pendenti, tra i quali veniva indicato anche il procedimento esecutivo n. 4029/2019 R.G.E.
In ragione di ciò, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, il ha chiesto che Pt_1
l'assegnazione delle somme avvenisse “in favore del creditore procedente, che contrattualmente mantiene la propria posizione processuale”, con ciò confermando la sua estraneità al processo esecutivo.
Ne deriva che non avesse alcuna legittimazione a contestare il Parte_1 quomodo del processo esecutivo, in quanto soggetto estraneo alla procedura, quindi privo di uno specifico interesse al suo regolare svolgimento.
Lo stesso, conseguentemente, non aveva nemmeno titolo per partecipare alla fase distributiva dell'esecuzione n. 4029/2019 R.G.E. essendo, quindi, privo della facoltà di contestare la domanda di sostituzione proposta dalla (al contrario di CP_1 Parte_2
).
[...]
4.) In conclusione, assorbita ogni altra questione ivi compresa l'eccezione di simulazione proposta dalla convenuta, l'opposizione proposta da va Parte_1 dichiarata inammissibile.
In ragione dell'integrale soccombenza dell'opponente, va disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta che non ha implicato istruttoria, disponendo la distrazione in favore dell'avv. TI
Barone, che ne ha fatto espressa richiesta in note del 25.02.2025.
In considerazione dei motivi di decisione, può ritenersi che l'iniziativa processuale del sia stata imprudente e pretestuosa (cfr. Cass. S.U. n. 22405/2018, Cass. n. Pt_1
20018/2020), anche a prescindere dall'esito del procedimento sull'azione revocatoria, inducendo a ravvisare i presupposti per la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., da determinarsi in misura pari alla metà delle spese di lite, in ragione del contegno processuale assunto dall'opponente nella fase conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2653/2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da;
Parte_1 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali – che si distraggono in favore dell'avv. TI Barone, dichiaratosene anticipatario - liquidate in € 8.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a.;
Pag. 8 di 9 condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore della convenuta della somma di €
4.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Così deciso in Catania, il giorno 31.03.2025
Il GIUDICE dott. Roberto Cordio
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