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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26520/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 18/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini in trattazione scritta è stata chiamata la causa 26520/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- per la parte convenuta;
Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione per iscritto pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26520/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ) domiciliato Parte_3 C.F._1
ex lege presso il Ministero dell'Interno Servizio Centrale di Protezione in Roma, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Parte_1
( ) ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio nel suo C.F._2
studio sito in Catanzaro alla via Pugliese n. 22 (pec: ) Email_1
attore
CONTRO
[...]
Controparte_1
nonché agli orfani per crimini domestici (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dalla Collextion Legal Società tra
Avvocati Srl (P. IVA ) e per essa dall'Avv. (C.F. P.IVA_2 Parte_2
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo C.F._3
Arrigo VII, 4. convenuta pagina 2 di 6 Oggetto: impugnazione di una intimazione di pagamento con l'azione di accertamento negativo del debito.
Fatto e Diritto
Premetteva parte attrice di aver ricevuto in data 17/04/2024 la notifica di un'intimazione di pagamento n.0412024 90045283 59/000 da parte di
[...]
quale ente incaricato della riscossione da parte del creditore Controparte_2
fondo vittime mafia estorsione e usura. CP_1
Erano elencate nell'intimazione una serie di cartelle che il Controparte_3
assumeva essere state notificate negli anni 2019-2020 ad eccezione
[...]
dell'unica cartella 04120190014361386016 che si afferma essere stata notificata in data 18/01/2023.
Proponeva opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 cpc I co.
Eccepiva la prescrizione quinquennale e la omessa notifica delle cartelle prodromiche.
Chiariva di essere un collaboratore di giustizia verso il quale non poteva esercitarsi appieno un'attività esecutiva. Sempre secondo parte attrice, nell'art. 16-quater del DL
8/91 erano previste le misure speciali di protezione scaturenti dai contenuti del verbale illustrativo della collaborazione. In esso è previsto l'obbligo del collaboratore di giustizia di mettere a disposizione dello Stato, con il quale conclude un contratto di natura pubblica, tutti i suoi beni assoggettati quindi a confisca poiché si presume essere stati ottenuti attraverso i proventi delle attività delittuose.
Conclusioni: sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, atteso il fumus della domanda ed il periculum in mora ove si dovesse dare corso ad un'azione esecutiva in considerazione dell'entità dell'importo. Nel merito e contrariis reiectis, annullare l'intimazione di pagamento previa dichiarazione di intervenuta prescrizione e ove superata la predetta, riconoscere la causa impeditiva al recupero nella ricorrenza di status di collaboratore di giustizia del debitore. Con ogni conseguenza e spese da distarsi in favore del procuratore distrattario.
pagina 3 di 6 Si costituiva e declinava la propria legittimazione passiva. Concludeva CP_1
chiedendo in via pregiudiziale di rito, disporre l'integrazione del contraddittorio onerando di ciò l'opponente; in subordine, in via preliminare, ove ritenuto che il litisconsorzio sia meramente facoltativo, autorizzare la scrivente difesa alla chiamata in causa dell e per l'effetto differire la prima Controparte_4
udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e priva di pregio in diritto. Con vittoria di spese.
Il giudice non sospendeva l'esecutività e fissava l'udienza.
Nelle memorie parte attrice chiedeva di essere autorizzata a citare il Concessionario ma il giudice non autorizzava.
All'udienza del 24.2.2025 il giudice invitata alla discussione;
chiesto un rinvio come da verbale, la causa era rinviata al 18.3.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
L'art.269 comma 3° c.p.c. statuisce che: “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1”.
Tuttavia, in questo caso, l'interesse a chiamare in causa non era sorto specificamente con la comparsa di risposta poiché esso era evidentemente originario trattandosi di intimazione di pagamento emessa dall . Controparte_2
L'atto impugnato proveniva dalla e tutte le eccezioni Controparte_2
sollevate nell'atto di citazione ineriscono esclusivamente alla legittimazione passiva del Concessionario alla riscossione.
È precluso all'attore di chiamare in causa un terzo se non lo abbia citato ab initio, fatto salvo il caso in cui la necessità della chiamata in causa scaturisca dalle difese del convenuto (ma come detto l'interesse era in re ipsa, in relazione all'atto impugnato e alle specifiche doglianze) ovvero nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, nella pagina 4 di 6 fattispecie non sussistente col Concessionario. Il giudice, quindi, alla luce dell'art. 269 comma 3, c.p.c., non poteva autorizzare la chiamata del terzo.
Ed infatti si è eccepita l'omessa notifica della cartella la cui notifica è custodita dalla e non dalla parte convenuta. Controparte_2
Si è eccepita la prescrizione ma anche tale doglianza doveva essere diretta al
Concessionario titolare dell'attività della Riscossione.
Lo stesso dicasi per la eventuale impignorabilità la quale, quale attività tipica del
Concessionario alla riscossione, non può essere eccepita in questa fase poiché
l'esecuzione ancora non è ancora iniziata
La domanda di parte attrice è rivolta verso il soggetto privo di legittimazione passiva e pertanto va rigettata. Le spese di lite seguono la compensazione;
sussistono infatti i gravi ed eccezionali motivi per come delineati dalla Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77 sussumibili nella intrinseca difficoltà posta dalla fattispecie giuridica di cui all'art.269
c.p.c. in relazione ai limiti imposti dal legislatore alla chiamata del terzo da parte dell'attore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 19 marzo 2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale del 18.3.2025.
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 18/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini in trattazione scritta è stata chiamata la causa 26520/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- per la parte convenuta;
Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione per iscritto pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26520/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ) domiciliato Parte_3 C.F._1
ex lege presso il Ministero dell'Interno Servizio Centrale di Protezione in Roma, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Parte_1
( ) ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio nel suo C.F._2
studio sito in Catanzaro alla via Pugliese n. 22 (pec: ) Email_1
attore
CONTRO
[...]
Controparte_1
nonché agli orfani per crimini domestici (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dalla Collextion Legal Società tra
Avvocati Srl (P. IVA ) e per essa dall'Avv. (C.F. P.IVA_2 Parte_2
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo C.F._3
Arrigo VII, 4. convenuta pagina 2 di 6 Oggetto: impugnazione di una intimazione di pagamento con l'azione di accertamento negativo del debito.
Fatto e Diritto
Premetteva parte attrice di aver ricevuto in data 17/04/2024 la notifica di un'intimazione di pagamento n.0412024 90045283 59/000 da parte di
[...]
quale ente incaricato della riscossione da parte del creditore Controparte_2
fondo vittime mafia estorsione e usura. CP_1
Erano elencate nell'intimazione una serie di cartelle che il Controparte_3
assumeva essere state notificate negli anni 2019-2020 ad eccezione
[...]
dell'unica cartella 04120190014361386016 che si afferma essere stata notificata in data 18/01/2023.
Proponeva opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 cpc I co.
Eccepiva la prescrizione quinquennale e la omessa notifica delle cartelle prodromiche.
Chiariva di essere un collaboratore di giustizia verso il quale non poteva esercitarsi appieno un'attività esecutiva. Sempre secondo parte attrice, nell'art. 16-quater del DL
8/91 erano previste le misure speciali di protezione scaturenti dai contenuti del verbale illustrativo della collaborazione. In esso è previsto l'obbligo del collaboratore di giustizia di mettere a disposizione dello Stato, con il quale conclude un contratto di natura pubblica, tutti i suoi beni assoggettati quindi a confisca poiché si presume essere stati ottenuti attraverso i proventi delle attività delittuose.
Conclusioni: sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, atteso il fumus della domanda ed il periculum in mora ove si dovesse dare corso ad un'azione esecutiva in considerazione dell'entità dell'importo. Nel merito e contrariis reiectis, annullare l'intimazione di pagamento previa dichiarazione di intervenuta prescrizione e ove superata la predetta, riconoscere la causa impeditiva al recupero nella ricorrenza di status di collaboratore di giustizia del debitore. Con ogni conseguenza e spese da distarsi in favore del procuratore distrattario.
pagina 3 di 6 Si costituiva e declinava la propria legittimazione passiva. Concludeva CP_1
chiedendo in via pregiudiziale di rito, disporre l'integrazione del contraddittorio onerando di ciò l'opponente; in subordine, in via preliminare, ove ritenuto che il litisconsorzio sia meramente facoltativo, autorizzare la scrivente difesa alla chiamata in causa dell e per l'effetto differire la prima Controparte_4
udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e priva di pregio in diritto. Con vittoria di spese.
Il giudice non sospendeva l'esecutività e fissava l'udienza.
Nelle memorie parte attrice chiedeva di essere autorizzata a citare il Concessionario ma il giudice non autorizzava.
All'udienza del 24.2.2025 il giudice invitata alla discussione;
chiesto un rinvio come da verbale, la causa era rinviata al 18.3.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
L'art.269 comma 3° c.p.c. statuisce che: “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1”.
Tuttavia, in questo caso, l'interesse a chiamare in causa non era sorto specificamente con la comparsa di risposta poiché esso era evidentemente originario trattandosi di intimazione di pagamento emessa dall . Controparte_2
L'atto impugnato proveniva dalla e tutte le eccezioni Controparte_2
sollevate nell'atto di citazione ineriscono esclusivamente alla legittimazione passiva del Concessionario alla riscossione.
È precluso all'attore di chiamare in causa un terzo se non lo abbia citato ab initio, fatto salvo il caso in cui la necessità della chiamata in causa scaturisca dalle difese del convenuto (ma come detto l'interesse era in re ipsa, in relazione all'atto impugnato e alle specifiche doglianze) ovvero nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, nella pagina 4 di 6 fattispecie non sussistente col Concessionario. Il giudice, quindi, alla luce dell'art. 269 comma 3, c.p.c., non poteva autorizzare la chiamata del terzo.
Ed infatti si è eccepita l'omessa notifica della cartella la cui notifica è custodita dalla e non dalla parte convenuta. Controparte_2
Si è eccepita la prescrizione ma anche tale doglianza doveva essere diretta al
Concessionario titolare dell'attività della Riscossione.
Lo stesso dicasi per la eventuale impignorabilità la quale, quale attività tipica del
Concessionario alla riscossione, non può essere eccepita in questa fase poiché
l'esecuzione ancora non è ancora iniziata
La domanda di parte attrice è rivolta verso il soggetto privo di legittimazione passiva e pertanto va rigettata. Le spese di lite seguono la compensazione;
sussistono infatti i gravi ed eccezionali motivi per come delineati dalla Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77 sussumibili nella intrinseca difficoltà posta dalla fattispecie giuridica di cui all'art.269
c.p.c. in relazione ai limiti imposti dal legislatore alla chiamata del terzo da parte dell'attore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 19 marzo 2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale del 18.3.2025.
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