Articolo 2 della Legge 1 luglio 1966, n. 507
Articolo 1
Versione
27 luglio 1966
Art. 2.
L' articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 , e' sostituito dal seguente:
"3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonche' le successive variazioni e ne da' comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ".

Entrata in vigore il 27 luglio 1966