Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRASTRO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 3483/2021 R.G., avente ad oggetto: "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex aret.22 e ss. L.689/1981" e vertente
TRA
Parte_1 CF C.F. 1 e Parte_2 CF C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cuomo Cristiano, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTI
E
Controparte_1 CF P.IVA 1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, legale dell'Ente, giusta mandato in atti, elettivamente domiciliato presso la propria Sede, in Via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTI: accoglimento dell'appello avverso della sentenza n. 306/2021 del giudice di pace di
Potenza, pubblicata il 28.4.2021, e, accertata la sussistenza della negata giurisdizione, previa disapplicazione degli atti presupposti, annullare l'ordinanza ingiunzione n. prot. 044556 emessa dal il 18.6.2020 in quanto illegittima, per non essere Parte_3 Parte_4
supportata da alcun riferimento legislativo;
in via gradata, dichiarare l'indennità non dovuta per insussistenza dell'abuso edilizio con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore costituito, per dichiarato anticipo;
APPELLATO: rigetto dell'appello e vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.8.2020, Parte_1 e Parte_2 proponevano opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione emesso dal dirigente responsabile Parte_4
[...] in forza del RD 639/1910 e 43 DPR 380/2001 con il quale era ingiunto ai medesimi il
A fondamento della domanda, gli attori allegavano: illegittimità della deliberazione comunale n.
70/2000, come modificata con deliberazione n.34/2003 con le quali il CP_1 approvava la disciplina dei diritti per la fruizione dei servizi urbanistici;
che esso era, in particolare in contrasto con l'art. 29 del DPR 380/2001 il quale prevedeva che le spese addebitabili in danno dell'autore di un illecito edilizio riguardavano solo quelle sostenute dall'Ente Locale per l'esecuzione in danno della demolizione;
che l'art. 43 DPR 380/2001 richiamato dal provvedimento non conteneva, quanto ai crediti riscuotibili mediante ingiunzione, alcun riferimento ai costi sostenuti dall'Ente strumentali all'accertamento degli abusi edilizi ed urbanistici;
che peraltro era da ritenersi del tutto insussistente l'abuso edilizio indicato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione domandando il rigetto della domanda ed eccependo: che l'ingiunzione impugnata faceva seguito alla emissione di precedente ingiunzione n. 45550 del
18.6.2020, con la quale, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, era disposta la riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate;
che la predetta ingiunzione era stata impugnata innanzi al giudice amministrativo, che aveva rigettato la proposta istanza di sospensione;
che del tutto legittimamente, con ingiunzione 44556 del 18.6.2020, oggetto della impugnazione, era stato comminato il pagamento della somma di € 1.455,00 a titolo di diritti tecnici per l'accertamento delle opere edilizie abusive, in forza dell'art. 43 del DPR 380/2001 e del Regolamento Edilizio del
Comune di Potenza.
Il giudice di pace, istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 306/2021, pubblicata il
28.4.2021 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario vertendo la controversia nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Parte_1 e Parte_2 proponevanoCon atto di citazione notificato in data 17.11.2021,
appello avverso la sentenza di primo grado e concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 che a sua volta concludeva come in epigrafe.
L'appello va rigettato dovendosi condividere il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVAZIONE
Va affermata la tempestività dell'atto di appello, che era correttamente proposto dalla parte appellante con ricorso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 150/2011 e depositato nei termini di cui agli artt. 327
e 435 c.p.c., tenuto conto della omessa notifica della sentenza impugnata e della sospensione feriale dei termini processuali. (sul tema Cass. n. 11630/2004 e S.U 2145/2021)
L'appello è inoltre ammissibile quanto a specificità contenutistica, come prescritto all'art. 342 c.p.c.. Ed infatti, l'atto introduttivo è conforme, nella sua trama argomentativa, alle connotazioni di specificità tutte previste dalla norma, laddove la parte: indica chiaramente i motivi di doglianza, specifica quali parti della sentenza sono oggetto di gravame, precisa le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda le doglianze, ed infine indica le modifiche richieste.
In diritto, e quanto al contenuto necessario dell'atto di appello, si è ritenuto che: "...essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
- previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure...". ( la recente Cass. n.
2320/2023 confermativa dei principi interpretativi di cui alla precedente Cass. S.U. 36481/2022)
L'atto di appello è conforme allo schema motivazionale di cui al modello normativo dell'art. 342 c.p,c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi riportata.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. Erronea valutazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia, vertente sulla legittimità di una ingiunzione di pagamento, aveva ad oggetto diritti soggettivi come confermato da precedenti di legittimità, resi sulla medesima questione;
2. nel merito, violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR 380/2001 ed anche dell'art. 29 del medesimo DPR, il quale prevedeva che le spese addebitabili in danno dell'autore di un illecito edilizio riguardassero solo quelle sostenute dall'Ente Locale per l'esecuzione in danno della demolizione;
violazione anche dell'art. 43
DPR 380/2001 richiamato dal provvedimento il quale, quanto ai crediti riscuotibili mediante ingiunzione, alcun riferimento ai costi sostenuti dall'Ente strumentali all'accertamento degli abusi edilizi ed urbanistici come anche sostenuto da alcuni precedenti del medesimo tribunale di Potenza.
Si costituiva in giudizio il che domandava il rigetto del gravame e concludeva Controparte_1
come in epigrafe.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato che, come correttamente allegato dall'appellante è un atto paritetico, non implicante, cioè, alcuna discrezionalità amministrativa, nondimeno attiene se non altro in termini di nesso di presupposizione- a materia demandata dall'art. 133 del D.Lgs. 104/2010 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pare adito dalla parte relativamente alla diversa ingiunzione di rimessione in pristino. In diritto, l'art. 133 del D.Lg.s 104/2010 testualmente prevede che: "1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge.....
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa...".
La norma individua i criteri della giurisdizione, per quanto quivi di interesse, in base ad un criterio per materia, non facendo distinzione a seconda se si tratti di atti paritetici, ovvero non implicanti discrezionalità amministrativa, ovvero di veri e propri provvedimenti amministrativi.
Non rileva, cioè, la natura della posizione giuridica sul quale l'atto impatta, ovvero che si tratti di interesse legittimo (come nel caso del provvedimento amministrativo) o di diritto soggettivo, come nella ipotesi di atto paritetico o comunque non involgente di esercizio di poteri autoritativi.
Orbene secondo l'indirizzo più recente della Corte di legittimità, con riferimento anche alla disposta abrogazione dell'art. 22 bis della L. 689/1981: "la controversia avente ad oggetto la conformità a diritto del quantum della sanzione pecuniaria ha natura di diritto soggettivo in quanto inerente al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge. La sanzione pecuniaria de qua non è tuttavia considerabile isolatamente alla stregua della sanzione pecuniaria suscettibile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione innanzi al giudice ordinario in base alla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22 e D.Lgs. 1 settembre 2001, n. 150, art. 6, ma va collocata nella materia sostanziale di appartenenza, per riprendere un risalente orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 16 febbraio 2003, n. 63; 13 gennaio 2004, n. 12). La L. n. 689, art. 22 bis, che prevedeva la giurisdizione del giudice ordinario (il Tribunale) per le violazioni concernenti la materia urbanistica ed edilizia è stato abrogato dal D.Lgs. n. 150, art. 34, comma 1, lett. c), il cui art. 6 non contempla più la materia menzionata (Cass. Sez. U. 21 settembre 2018, n. 22426, che ritenne la giurisdizione del giudice ordinario in materia urbanistica ed edilizia, aveva ad oggetto una fattispecie antecedente l'abrogazione legislativa di cui si è detto), per cui viene in primo piano l'art. 133 cod. proc. amm., la cui precettività resta salva alla luce della L. n. 689, art. 22, così come modificato.
La valutazione che il giudice della giurisdizione deve pertanto compiere, una volta venuto meno il vincolo normativo dell'art. 22 bis, è pertanto il comune apprezzamento da svolgere per le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo circa la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo, per riprendere la formula di cui all'art. 7 cod. proc. amm.. Deve cioè ricorrere il coinvolgimento dell'azione della pubblica amministrativa quale autorità, secondo il fondamentale chiarimento di Corte Cost. 6 luglio 2004, n.
204 (si tratta in definitiva della valutazione svolta da Cass. Sez. U. 31 maggio 2016 n. 11388 che, pur nel regime dell'abrogazione dell'art. 22 bis, ritenne l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave di competenza giurisdizionale del giudice ordinario per la ritenuta estraneità della fattispecie all'esercizio del potere relativo all'uso del territorio).
Per atto o comportamento riconducibile solo mediatamente all'esercizio del potere si intende che il rapporto amministrativo ha carattere pregiudicante rispetto a quello dedotto in giudizio, che è un rapporto di diritto comune in quanto attinente ad un diritto soggettivo. Quest'ultimo rapporto è così avvinto da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo. In linea generale quando ricorre il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici, di diritto comune ed amministrativo, al giudice ordinario è dato il potere di accertamento incidentale sul rapporto amministrativo, ove insorga controversia sul punto, e di disapplicare l'atto amministrativo. Il senso della giurisdizione esclusiva è che, quando ricorra un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra la controversia su diritti soggettivi ed il rapporto amministrativo, e si tratti di una delle materie che l'art. 133 cod. proc. amm. considera di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Come si è anticipato, la controversia inerisce a diritti soggettivi perchè attiene al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge. Trattasi tuttavia di rapporto giuridico di diritto comune legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l'esercizio del potere amministrativo di rimozione, ovvero demolizione, dell'opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso. Pregiudiziale rispetto all'irrogazione della sanzione è l'esercizio della potestà relativa all'uso del territorio prevista dal D.P.R. n. 380 del
2001, art. 33..... Convergente con la presente conclusione in termini di giurisdizione amministrativa
è la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2021, n. 484 e 15 febbraio 2021, n.
1344). Va in conclusione affermato che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f) cod. proc. amm., la controversia relativa alla sanzione pecuniaria irrogata...”. ( cfr. Cass. S.U. 12429/2021 e prima ancora Cass. SU 5166/2004 ed infine conforme Cons. Stato Sez. VI n. 3408/2023)
Ed ancora in caso di cartella emessa per violazioni in materia di urbanistica ed edilizia si è precisato che "...2.1 In proposito, premessa la rilevabilità d'ufficio della questione di giurisdizione, nel merito va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al riguardo, assumono rilievo dirimente la materia coinvolta, edilizia ed urbanistica, nonché il carattere autoritativo della potestà esercitata dal CP_1 odierno appellante, sia relativamente all'irrogazione della sanzione sia rispetto all'esecuzione della stessa.
In linea generale, come noto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133 lett. f), cod.proc.amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia.
2.2 In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ...2.3
Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal CP_1 con la richiesta di decreto ingiuntivo." (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 484/2021)
Nel caso concreto, e come rilevato dal Comune appellato, l'ingiunzione di pagamento fonda il suo presupposto nell'art. 43 del DPR 380/2001, nel regolamento edilizio approvato dal Comune di
Potenza ed infine nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2003 in merito alla liquidazione dei diritti.
I principi dei quali è espressione la giurisprudenza citata, sono applicabili quandanche, come allegato dagli appellanti, il CP_1 avesse falsamente applicato o interpretato l'art. 43 del DPR 380/2001 prevedendo oneri dal medesimo non previsti a carico del trasgressore, a maggior ragione considerato che in subiecta materia l'Ente ha approvato un proprio regolamento con il quale, all'art. 147 comma
7, erano disciplinate le spese da porsi a carico del trasgressore per l'accertamento delle opere 66
abusive" e proprie determinazioni quanto al recupero spese per diritti tecnici in relazione all'accertamento di opere edilizie abusive”. (l'ingiunzione fiscale si collega strettamente 66
all'accertamento di opere abusive e ne addebita le spese di accertamento sostenute ai trasgressori)
Conclusivamente, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno pertanto poste a carico degli appellanti ed in favore del CP 1 appellato.
Esse sono liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre accessori di legge, somma determinata in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte ed applicando i criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in somma sostanzialmente pari ai medi di tariffa, tranne che per la fase di trattazione questa liquidata ai minimi, in considerazione del livello di difficoltà non seriale delle questioni giuridiche affrontate e, quanto alla fase di trattazione, della sua scarsa complessità.
Va affermata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente Il Tribunale di Potenza
-
avverso la sentenza pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 emessa dal giudice di pace di Potenza n. 306/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pone a carico della parte appellante le spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.100,00 oltre accessori di legge;
Accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Potenza 16-6-2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO