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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1417/2025 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE), V.le Adriatico n. 18, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Aldighieri n. 10 int. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Busatti (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale depositata in atti, con dichiarazione di volere ricevere comunicazioni e notifiche alla p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Khety Bracchi del
Foro di Ferrara (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4 medesima procuratrice in Ferrara (FE), Largo Castello n. 28 int. 2, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni afferenti il procedimento de quo all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 9 dicembre 2025, accettando la proposta conciliativa del GD, hanno rassegnato conclusioni congiunte come da relativo verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, dando atto del trasferimento della figlia Parte_1 minore (nata il [...] dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le Per_1 parti) presso la propria abitazione a far data dalla primavera del corrente anno, domandava la modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 1944/2015, reso da questo Tribunale in data 24 novembre 2015, modificato con successivo decreto del 22 novembre 2022, nel senso di ratificare e disporre la collocazione prevalente della minore presso di sé, di regolamentare le visite con la madre e di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con l'importo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 7 novembre 2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 confermando la circostanza dell'avvenuto trasferimento della minore presso l'abitazione del padre, ma contestando l'adeguatezza di tale decisione in ragione sia della maggior libertà garantita alla ragazza dal padre, in assenza di regole, sia della opportunità per la minore di conservare una relazione continuativa con la madre e la sorella minore. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 9 dicembre 2025 il GD tentava la conciliazione fra le parti formulando una proposta conciliativa che veniva accettate. I procuratori delle parti, quindi, domandavano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate in conformità alla proposta ex art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., che qui di seguito vengono integralmente riportate: continuerà ad avere collocamento prevalente presso il padre, con residenza privilegiata Per_1 presso l'abitazione del medesimo, come di fatto già avviene dal mese di settembre u.s.; potrà Per_1 frequentare liberamente la madre e comunque tendenzialmente due pomeriggi a settimana compresa la cena, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, e ciò considerato anche che la minore fra qualche mese compirà 17 anni, trattasi quindi di minore quasi adulta;
il padre provvederà al mantenimento della minore in via esclusiva e diretta con dispensa della madre dal pagamento del mantenimento ordinario e straordinario, e ciò anche al fine di compensare quanto dal medesimo non versato in passato per lo stesso titolo. Conseguente rinuncia quindi della resistente agli arretrati. Spese compensate”.
pagina 2 di 3 All'esito dell'udienza, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le nuove condizioni accettate dalle parti possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali;
anzi esse appaiono adeguate e maggiormente confacenti alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23 luglio 2025, ogni Controparte_1 diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in parziale modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 1944/2015, reso da questo Tribunale in data 24 novembre 2015, modificato con successivo decreto del 22 novembre 2022:
1) Dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui in narrativa, da intendersi qui interamente riportate.
2) Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1417/2025 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE), V.le Adriatico n. 18, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Aldighieri n. 10 int. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Busatti (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale depositata in atti, con dichiarazione di volere ricevere comunicazioni e notifiche alla p.e.c. Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Khety Bracchi del
Foro di Ferrara (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4 medesima procuratrice in Ferrara (FE), Largo Castello n. 28 int. 2, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni afferenti il procedimento de quo all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, all'udienza in data 9 dicembre 2025, accettando la proposta conciliativa del GD, hanno rassegnato conclusioni congiunte come da relativo verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024, dando atto del trasferimento della figlia Parte_1 minore (nata il [...] dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le Per_1 parti) presso la propria abitazione a far data dalla primavera del corrente anno, domandava la modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 1944/2015, reso da questo Tribunale in data 24 novembre 2015, modificato con successivo decreto del 22 novembre 2022, nel senso di ratificare e disporre la collocazione prevalente della minore presso di sé, di regolamentare le visite con la madre e di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con l'importo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 7 novembre 2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 confermando la circostanza dell'avvenuto trasferimento della minore presso l'abitazione del padre, ma contestando l'adeguatezza di tale decisione in ragione sia della maggior libertà garantita alla ragazza dal padre, in assenza di regole, sia della opportunità per la minore di conservare una relazione continuativa con la madre e la sorella minore. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 9 dicembre 2025 il GD tentava la conciliazione fra le parti formulando una proposta conciliativa che veniva accettate. I procuratori delle parti, quindi, domandavano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate in conformità alla proposta ex art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., che qui di seguito vengono integralmente riportate: continuerà ad avere collocamento prevalente presso il padre, con residenza privilegiata Per_1 presso l'abitazione del medesimo, come di fatto già avviene dal mese di settembre u.s.; potrà Per_1 frequentare liberamente la madre e comunque tendenzialmente due pomeriggi a settimana compresa la cena, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, e ciò considerato anche che la minore fra qualche mese compirà 17 anni, trattasi quindi di minore quasi adulta;
il padre provvederà al mantenimento della minore in via esclusiva e diretta con dispensa della madre dal pagamento del mantenimento ordinario e straordinario, e ciò anche al fine di compensare quanto dal medesimo non versato in passato per lo stesso titolo. Conseguente rinuncia quindi della resistente agli arretrati. Spese compensate”.
pagina 2 di 3 All'esito dell'udienza, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le nuove condizioni accettate dalle parti possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali;
anzi esse appaiono adeguate e maggiormente confacenti alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23 luglio 2025, ogni Controparte_1 diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in parziale modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 1944/2015, reso da questo Tribunale in data 24 novembre 2015, modificato con successivo decreto del 22 novembre 2022:
1) Dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui in narrativa, da intendersi qui interamente riportate.
2) Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Costanza Perri
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