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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a San Marco in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Giada SANTI, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Pesaro (PU), via A. Ponchielli, n. 77 RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia COCCHI, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Francesco Todaro, n. 4, RESISTENTE
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da foglio di p.c. congiunte depositato il 12 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio a Controparte_1 Parte_1
Venezia il 29 luglio 2021. Dall'unione è nato, il 17 giugno 2022, il piccolo Per_1
Il nucleo familiare -di cui faceva parte anche , nato l'[...] Persona_2 da una precedente relazione della resistente- ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Calabria n. 2 a Bologna, cointestato ai coniugi e acquistato il 28 maggio 2020 contraendo un mutuo venticinquennale.
pagina 1 di 6 Nel febbraio 2025 la signora ha cambiato la serratura della porta CP_1 dell'unità immobiliare, così impedendo al marito di accedervi
***** Con ricorso depositato il 21 febbraio 2022 il signor ha domandato Parte_1 che:
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie per infedeltà;
- il figlio sia affidato ai due genitori in forma condivisa;
- ia collocato presso di sé; Per_1
- la madre veda il bambino a settimane alterne o dal venerdì dall'uscita dall'asilo alla domenica alle 21,00 o dal mercoledì all'uscita dal nido al venerdì all'ingresso nell'asilo; in estate per due settimane;
nel periodo natalizio pasquale e in occasione delle altre festività ad anni alterni;
- gli sia assegnata la casa coniugale;
in subordine, qualora la Giudice ritenga di non assegnargliela, ne disponga la vendita;
in ulteriore subordine, nel caso in cui ritenga di assegnarla alla signora lo esoneri dal mutuo con ogni effetto CP_1 liberatorio;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando l'importo di 400,00 euro mensili, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha contestato le CP_1 allegazioni del ricorrente, non si è opposta alla separazione, ma ha domandato che la stessa sia addebitata al signor , e sulle istanze accessorie ha chiesto che: Parte_1
- ia affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocato presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- il padre possa tenere il bambino a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 21,00 e tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì alle 21,00; nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive con un'alternanza che tenga conto degli impegni lavorativi delle parti;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di versare un contributo di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie. Nella memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. il ricorrente ha presentato istanza di allontanamento del nuovo compagno della moglie, dalla Persona_3 ex casa familiare. Entrambe le parti hanno inoltre formulato domande istruttorie. Nell'udienza del 27 maggio 2025 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti. Con ordinanza del 28 maggio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2025, la Giudice:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato n forma condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
pagina 2 di 6 - ha collocato il minore presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale;
- ha disposto che il padre veda il figlio: a) a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui, il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 20,30, pranzando e cenando con lui;
b) nelle settimane in cui ha il figlio nel weekend il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui e nelle altre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
c) nelle vacanze natalizie il 24 dicembre e, ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 1° o il 6 gennaio, andando a prendere il bambino alle ore 9,00 e riportandolo a casa dopo cena alle 21,00; d) nel periodo pasquale due giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle 9,00 di mattina alle 21,00 della sera, pranzando e cenando con lui;
salvo diversi accordi nel 2026 il bambino starà con la madre il giorno di Pasqua;
e) due settimane, anche non consecutive, in estate;
f) ad anni alterni nelle altre festività civili e religiose;
- ha posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla madre la somma mensile di 250,00 euro mensili entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando egli non avrà reperito un alloggio, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 25 settembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni come depositate telematicamente il 12 settembre 2025 chiedendo la conferma dell'ordinanza provvisoria. La giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore pagina 3 di 6 degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Marco in Lamis (FG) il 22 luglio 1983 e nata a [...] Controparte_1
(BO) il 17 ottobre 1985, unitisi in matrimonio Venezia il 29 luglio 2021, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 90 parte 2 serie C - anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la signora e per l'effetto assegna a CP_1 quest'ultima la ex casa coniugale;
3) dispone che il signor veda e tenga con sé il figlio, fino a quando Parte_1 non avrà reperito un alloggio:
- a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui, il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 20,30, pranzando e cenando con lui;
- nelle settimane in cui ha il figlio nel weekend il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
- nelle altre settimane nei pomeriggi del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
- nelle vacanze natalizie il 24 dicembre e, ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 1°
o il 6 gennaio, andando a prendere il bambino alle ore 9,00 e riportandolo a casa dopo cena alle 21,00; salvi diversi accordi nel 2025 starà con il padre il giorno di Per_1
Natale;
- nel periodo pasquale due giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle 9,00 di mattina alle 21,00 della sera, pranzando e cenando con lui;
salvo diversi accordi nel 2026 il bambino starà con la madre il giorno di Pasqua pagina 4 di 6 - due settimane, anche non consecutive, in estate;
- ad anni alterni nelle altre festività civili e religiose;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso dispone che il signor contribuisca al mantenimento del figlio versando 250,00 euro mensili Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando egli non avrà reperito un alloggio;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: pagina 5 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 1° ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a San Marco in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Giada SANTI, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Pesaro (PU), via A. Ponchielli, n. 77 RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Claudia COCCHI, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Francesco Todaro, n. 4, RESISTENTE
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da foglio di p.c. congiunte depositato il 12 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno contratto matrimonio a Controparte_1 Parte_1
Venezia il 29 luglio 2021. Dall'unione è nato, il 17 giugno 2022, il piccolo Per_1
Il nucleo familiare -di cui faceva parte anche , nato l'[...] Persona_2 da una precedente relazione della resistente- ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Calabria n. 2 a Bologna, cointestato ai coniugi e acquistato il 28 maggio 2020 contraendo un mutuo venticinquennale.
pagina 1 di 6 Nel febbraio 2025 la signora ha cambiato la serratura della porta CP_1 dell'unità immobiliare, così impedendo al marito di accedervi
***** Con ricorso depositato il 21 febbraio 2022 il signor ha domandato Parte_1 che:
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie per infedeltà;
- il figlio sia affidato ai due genitori in forma condivisa;
- ia collocato presso di sé; Per_1
- la madre veda il bambino a settimane alterne o dal venerdì dall'uscita dall'asilo alla domenica alle 21,00 o dal mercoledì all'uscita dal nido al venerdì all'ingresso nell'asilo; in estate per due settimane;
nel periodo natalizio pasquale e in occasione delle altre festività ad anni alterni;
- gli sia assegnata la casa coniugale;
in subordine, qualora la Giudice ritenga di non assegnargliela, ne disponga la vendita;
in ulteriore subordine, nel caso in cui ritenga di assegnarla alla signora lo esoneri dal mutuo con ogni effetto CP_1 liberatorio;
- sia posto a carico della controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando l'importo di 400,00 euro mensili, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha contestato le CP_1 allegazioni del ricorrente, non si è opposta alla separazione, ma ha domandato che la stessa sia addebitata al signor , e sulle istanze accessorie ha chiesto che: Parte_1
- ia affidato in via condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocato presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- il padre possa tenere il bambino a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 21,00 e tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì alle 21,00; nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive con un'alternanza che tenga conto degli impegni lavorativi delle parti;
- sia posto a carico del signor l'obbligo di versare un contributo di Parte_1
400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie. Nella memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. il ricorrente ha presentato istanza di allontanamento del nuovo compagno della moglie, dalla Persona_3 ex casa familiare. Entrambe le parti hanno inoltre formulato domande istruttorie. Nell'udienza del 27 maggio 2025 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti. Con ordinanza del 28 maggio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2025, la Giudice:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato n forma condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
pagina 2 di 6 - ha collocato il minore presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale;
- ha disposto che il padre veda il figlio: a) a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui, il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 20,30, pranzando e cenando con lui;
b) nelle settimane in cui ha il figlio nel weekend il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui e nelle altre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
c) nelle vacanze natalizie il 24 dicembre e, ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 1° o il 6 gennaio, andando a prendere il bambino alle ore 9,00 e riportandolo a casa dopo cena alle 21,00; d) nel periodo pasquale due giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle 9,00 di mattina alle 21,00 della sera, pranzando e cenando con lui;
salvo diversi accordi nel 2026 il bambino starà con la madre il giorno di Pasqua;
e) due settimane, anche non consecutive, in estate;
f) ad anni alterni nelle altre festività civili e religiose;
- ha posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore versando alla madre la somma mensile di 250,00 euro mensili entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando egli non avrà reperito un alloggio, oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 25 settembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni come depositate telematicamente il 12 settembre 2025 chiedendo la conferma dell'ordinanza provvisoria. La giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore pagina 3 di 6 degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Marco in Lamis (FG) il 22 luglio 1983 e nata a [...] Controparte_1
(BO) il 17 ottobre 1985, unitisi in matrimonio Venezia il 29 luglio 2021, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 90 parte 2 serie C - anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la signora e per l'effetto assegna a CP_1 quest'ultima la ex casa coniugale;
3) dispone che il signor veda e tenga con sé il figlio, fino a quando Parte_1 non avrà reperito un alloggio:
- a fine settimana alternati il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui, il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 20,30, pranzando e cenando con lui;
- nelle settimane in cui ha il figlio nel weekend il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
- nelle altre settimane nei pomeriggi del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 20,30 cenando con lui;
- nelle vacanze natalizie il 24 dicembre e, ad anni alterni il 25 o il 26 dicembre e il 1°
o il 6 gennaio, andando a prendere il bambino alle ore 9,00 e riportandolo a casa dopo cena alle 21,00; salvi diversi accordi nel 2025 starà con il padre il giorno di Per_1
Natale;
- nel periodo pasquale due giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle 9,00 di mattina alle 21,00 della sera, pranzando e cenando con lui;
salvo diversi accordi nel 2026 il bambino starà con la madre il giorno di Pasqua pagina 4 di 6 - due settimane, anche non consecutive, in estate;
- ad anni alterni nelle altre festività civili e religiose;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso dispone che il signor contribuisca al mantenimento del figlio versando 250,00 euro mensili Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando egli non avrà reperito un alloggio;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: pagina 5 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 1° ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6