Art. 1. Articolo unico.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall' art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 , recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970 , abbia diminuito le pene.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall' art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 , recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970 , abbia diminuito le pene.