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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa VI Di RI Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Claudio Zaza, Parte_1
Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via
Giuseppe Martucci 32
-APPELLANTE -
E
Controparte_1
in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1833/2023 pubblicata il
15/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da , dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_1
dal 31/08/2017 (data di immissione in ruolo) come docente di educazione musicale, al
[...] fine di fare accertare il proprio diritto a percepire per il periodo di servizio prestato dal 01/09/2011 al
30/06/2017, anteriormente alla sua immissione in ruolo, a percepire gli incrementi stipendiali di cui al
C.C.N.L. Comparto Scuola riconosciuti al personale a tempo indeterminato con conseguente condanna del al pagamento delle maggiori retribuzioni maturate e alla regolarizzazione della sua CP_1 posizione contributiva.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il , pur ritualmente Controparte_2 Controparte_3 citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_4 al 01/09/2017 come docente di educazione musicale aveva agito in giudizio al fine di ottenere
[...] il riconoscimento dell'anzianità maturata, anteriormente alla sua immissione in ruolo, in ragione dell'attività lavorativa, prestata, sulla base di contratti a termine, dall'anno 2011 sino al 30/06/2017.
Lamentava che per tale periodo gli sarebbe stata illegittimamente corrisposta soltanto la retribuzione iniziale.
Allegava che, all'esito di precedente azione giurisdizionale, instaurata con ricorso depositato il
31/08/2011, gli era stato riconosciuto, (in particolare con la sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 513/1999) il suo diritto alla progressione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva in relazione al servizio prestato sulla base di contratti a termine dal 16/09/2002 al 30/06/2011 e alla prima fascia stipendiale CCNL (cosiddetto “gradone” 3-8) a far data dal 01/09/2006 (e cioè dal terzo anno di servizio).
Lamentava che anche successivamente a tale periodo aveva continuato a lavorare nella scuola pubblica, con incarichi annuali, per ulteriori sei anni scolastici, senza godere di alcun incremento retributivo ma continuando a percepire esclusivamente la retribuzione base prevista per la fascia da 0
a 2 anni mentre avrebbe dovuto essere inserito nella seconda fascia (9-14) sin dal nono anno di servizio
(e cioè dall'1/1/2014), con violazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
Rivendicava pertanto il suo diritto agli incrementi stipendiali considerando, nella quantificazione del dovuto, anche il riconoscimento dell'anzianità pregressa effettuato con la precedente sentenza della Corte di Appello n. 513/1999.
Cont
Il Tribunale, all'esito di una causa svoltasi nella contumacia del (nel corso della quale il lavoratore aveva rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva originariamente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio), rigettava interamente il ricorso.
Evidenziava in particolare come la domanda fosse fondata sulla maturazione da parte dell'odierno appellante, alla data del 30/06/2011, di sette anni di servizio e come tale presupposto non fosse stato provato e come non fosse nemmeno desumibile dalla sentenza della Corte di Appello n. 513/2019 passata in giudicato. Evidenziava il Tribunale come tale sentenza non contenesse alcun accertamento nei termini suindicati essendosi “limitata a dichiarare il diritto di alla progressione retributiva Parte_1 per l'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati e condanna il al pagamento delle relative differenze retributive pari ad euro 345,84, oltre CP_5 interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.
Tale pronuncia, evidenziava il primo giudice, non aveva tuttavia quantificato l'anzianità di servizio del lavoratore alla data di deposito del ricorso senza che indicazioni più precise potessero ricavarsi dalla lettura della parte motiva di tale provvedimento o dalla sentenza di primo grado.
Evidenziava altresì come l'odierno appellante non avesse prodotto i certificati di servizio relativi al periodo di lavoro a tempo determinato prestato nel periodo dal 16/09/2002 al 30/06/2011 ma unicamente quelli successivi con conseguente impossibilità di verificare la correttezza dei conteggi elaborati dal ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate in quanto Pt_1 fondati su presupposti del tutto indimostrabili.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio.
Contesta in particolare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare la maturazione, alla data del 30/06/2011, di sette anni di servizio evidenziando come tale prova fosse in realtà desumibile dai documenti prodotti quali all.ti da 7 a 9 del ricorso di primo grado, e cioè dal ricorso introduttivo del giudizio precedentemente instaurato dal lavoratore e dalle sentenze che lo avevano definito in primo e in secondo grado, documenti che, se letti in combinazione tra di loro, sostiene l'appellante, dimostrano la pregressa maturazione di tale anzianità di servizio.
Il motivo è fondato.
È opportuno riassumere, nei limiti in cui rilevano ai fini della presente decisione, le vicende che caratterizzano la presente controversia.
L'odierno appellante aveva agito al fine di far valere il suo diritto a percepire gli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore in relazione al periodo dal 12/09/2011 sino al 30/06/2017 (anteriore alla sua immissione in ruolo), in cui aveva lavorato per l'amministrazione scolastica, in qualità di docente, sulla base contratti a termine di durata annuale,
Quantificava le maggiori retribuzioni dovute a tale fine, nei conteggi inclusi nel ricorso, considerando il suo diritto alla II fascia retributiva anteriore al C.C.N.L. 2011 (3-8 anni) sin dal
12/09/2011, invocando a tale proposito il riconoscimento dell'anzianità pregressa già effettuato all'esito di una precedente azione giurisdizionale instaurata con ricorso depositato 31/08/2011.
Si osserva che, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti, all'esito di tale precedente azione giurisdizionale, instaurata dal in relazione al periodo dal 16/09/2002 al 30/06/2011, Pt_1 era stato in particolare riconosciuto il diritto del suddetto lavoratore, con riferimento a tale periodo (in cui aveva prestato attività lavorativa per l'amministrazione scolastica sulla base di contratti a tempo determinato), agli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del settore (cd. gradoni) quantificando le maggiori retribuzioni dovute, sulla base dei conteggi inclusi nel ricorso, in accoglimento della domanda subordinata avanzata a tale scopo nel ricorso di primo grado (rispetto a quella principale di riconoscimento del suo diritto agli scatti biennali di anzianità), in complessivi €
345,84. La Corte di Appello, con la sentenza n. 513/2019, riconosceva quindi, in applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la fondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto dell'odierno appellante a percepire gli incrementi stipendiali di riconosciuti dalla contrattazione collettiva al personale a tempo indeterminato condividendo pienamente i conteggi formulati in tale sede dal Pt_1
Con tale statuizione (passata in giudicato come rilevato dal Tribunale) era stata quindi integralmente riconosciuta al lavoratore l'anzianità pregressa, in ordine ai periodi lavorativi dedotti in ricorso così come fatti valere nei conteggi inclusi nel ricorso di primo grado, riconoscimento su cui risulta essersi pertanto formato il giudicato “implicito” in quanto presupposto logico necessario ed indefettibile di tale decisione.
Questo, in particolare, sulla base dei periodi di lavoro specificamente indicati nell'atto introduttivo di tale giudizio (dal 16/09/2002 al 30/06/2003, dal 07/01/2004 al 30/08/2005, dal 23/09/2005 al
31/08/2006, dal 01/09/2006 al 30/06/2007, dal 06/10/2007 al 30/06/2008, dal 01/09/2008 al
30/06/2009, dal 03/09/2009 al 30/06/2010 e dal 02/09/2010 al 30/06/2011, cfr. pag. 2), periodi posti a fondamento dei conteggi condivisi dalla Corte di Appello (e il cui effettivo espletamento da parte del deve ritenersi coperto da giudicato implicito in quanto presupposto necessario ed Pt_1 indefettibile della decisione) e dai quali si evince lo svolgimento da parte del (così come da Pt_1 questi rivendicato) di attività lavorativa per più di tre anni (1230 giorni complessivi) alla data del
1/9/2006 (fascia 3-8) e in complessivi 2703 giorni (più di sette anni di servizio) al 30/06/2011, anzianità pregressa che quindi, correttamente è stata posta dall'odierno appellante a fondamento delle sue rivendicazioni retributive.
Trattasi di espressione, quella del cd. giudicato “implicito”, che nella corrente interpretazione giurisprudenziale ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre non solo la questione decisa in modo espresso ma anche quelle, risolte implicitamente, con le quali sussista un rapporto di dipendenza indissolubile in quanto attinenti a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile (in tal senso, ad es., Cass. n. 16824 del 05/07/2013
e Cass. n. 7115 del 12/03/2020)
Ne consegue la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dall'appellante, con riferimento all'ulteriore successivo periodo di lavoro, antecedente alla sua immissione in ruolo, e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 513/2019, dovendo riconoscersi anche per tale periodo il diritto dell'appellante, sulla base del servizio effettivamente prestato, agli incrementi retributivi previsti nella contrattazione collettiva del settore e dovendo ritenersi dimostrati tali periodi di servizio, con riferimento al periodo successivo al 30/06/2011 sulla base della certificazione di servizio prodotta in allegato al ricorso di primo grado.
Trattasi di diritto (distinto rispetto a quello alla ricostruzione della carriera successivamente all'assunzione a tempo indeterminato che non risulta oggetto di domanda) che deve essere riconosciuto all'odierno appellante, in virtù del citato principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
Non possono che ribadirsi, in proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”
(Cass. n. 22558 del 07/11/2016, Cass. n. 23868 del 23/11/2016, Cass. n. 8945 del 06/04/2017 e Cass.
n. 20918 del 05/08/2019).
Con specifico riferimento alla quantificazione delle spettanze retributive dell'appellante si ritiene opportuno osservare che non può ritenersi applicabile, se non nei termini che saranno evidenziati, quanto previsto dall'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 con riferimento alla non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Si osserva che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 dopo avere disposto che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tali disposizioni sono state prorogate sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 (“b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31dicembre 2013").
L'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l. , norma quest'ultima che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa (“Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del di Controparte_6 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Ciò premesso si ritiene di dare continuità, per quanto riguarda le annualità dal 2010 al 2012, all'orientamento interpretativo già recentemente espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie analoga.
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve infatti ritenersi ormai superato, in quanto il decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 ha riconosciuto l'anno 2010 ai fini della progressione economica;
il successivo accordo tra l' del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno Pt_2 CP_7
2011 e, infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellante) il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
Alla stregua di tali premesse quanto dovuto all'appellante in relazione al periodo di controversia dovrà essere quantificato alla stregua dei conteggi prodotti in allegato al ricorso, così come riformulati con le note di trattazione scritta di primo grado del 6/11/2023 (tenendo conto del blocco delle progressioni retributive dell'anno 2013), da ritenersi correttamente effettuati, in complessivi €
6.347,39 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Per tale importo, maggiorato di interessi legali dalla maturazione al saldo, dovrà essere emessa sentenza di condanna.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.347,39 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio che CP_1 liquida per il primo grado in € 2.109 e per il presente grado di appello in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 13.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa VI Di RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa VI Di RI Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Claudio Zaza, Parte_1
Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via
Giuseppe Martucci 32
-APPELLANTE -
E
Controparte_1
in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1833/2023 pubblicata il
15/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da , dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_1
dal 31/08/2017 (data di immissione in ruolo) come docente di educazione musicale, al
[...] fine di fare accertare il proprio diritto a percepire per il periodo di servizio prestato dal 01/09/2011 al
30/06/2017, anteriormente alla sua immissione in ruolo, a percepire gli incrementi stipendiali di cui al
C.C.N.L. Comparto Scuola riconosciuti al personale a tempo indeterminato con conseguente condanna del al pagamento delle maggiori retribuzioni maturate e alla regolarizzazione della sua CP_1 posizione contributiva.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
Il , pur ritualmente Controparte_2 Controparte_3 citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_4 al 01/09/2017 come docente di educazione musicale aveva agito in giudizio al fine di ottenere
[...] il riconoscimento dell'anzianità maturata, anteriormente alla sua immissione in ruolo, in ragione dell'attività lavorativa, prestata, sulla base di contratti a termine, dall'anno 2011 sino al 30/06/2017.
Lamentava che per tale periodo gli sarebbe stata illegittimamente corrisposta soltanto la retribuzione iniziale.
Allegava che, all'esito di precedente azione giurisdizionale, instaurata con ricorso depositato il
31/08/2011, gli era stato riconosciuto, (in particolare con la sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 513/1999) il suo diritto alla progressione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva in relazione al servizio prestato sulla base di contratti a termine dal 16/09/2002 al 30/06/2011 e alla prima fascia stipendiale CCNL (cosiddetto “gradone” 3-8) a far data dal 01/09/2006 (e cioè dal terzo anno di servizio).
Lamentava che anche successivamente a tale periodo aveva continuato a lavorare nella scuola pubblica, con incarichi annuali, per ulteriori sei anni scolastici, senza godere di alcun incremento retributivo ma continuando a percepire esclusivamente la retribuzione base prevista per la fascia da 0
a 2 anni mentre avrebbe dovuto essere inserito nella seconda fascia (9-14) sin dal nono anno di servizio
(e cioè dall'1/1/2014), con violazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
Rivendicava pertanto il suo diritto agli incrementi stipendiali considerando, nella quantificazione del dovuto, anche il riconoscimento dell'anzianità pregressa effettuato con la precedente sentenza della Corte di Appello n. 513/1999.
Cont
Il Tribunale, all'esito di una causa svoltasi nella contumacia del (nel corso della quale il lavoratore aveva rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva originariamente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio), rigettava interamente il ricorso.
Evidenziava in particolare come la domanda fosse fondata sulla maturazione da parte dell'odierno appellante, alla data del 30/06/2011, di sette anni di servizio e come tale presupposto non fosse stato provato e come non fosse nemmeno desumibile dalla sentenza della Corte di Appello n. 513/2019 passata in giudicato. Evidenziava il Tribunale come tale sentenza non contenesse alcun accertamento nei termini suindicati essendosi “limitata a dichiarare il diritto di alla progressione retributiva Parte_1 per l'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati e condanna il al pagamento delle relative differenze retributive pari ad euro 345,84, oltre CP_5 interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.
Tale pronuncia, evidenziava il primo giudice, non aveva tuttavia quantificato l'anzianità di servizio del lavoratore alla data di deposito del ricorso senza che indicazioni più precise potessero ricavarsi dalla lettura della parte motiva di tale provvedimento o dalla sentenza di primo grado.
Evidenziava altresì come l'odierno appellante non avesse prodotto i certificati di servizio relativi al periodo di lavoro a tempo determinato prestato nel periodo dal 16/09/2002 al 30/06/2011 ma unicamente quelli successivi con conseguente impossibilità di verificare la correttezza dei conteggi elaborati dal ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate in quanto Pt_1 fondati su presupposti del tutto indimostrabili.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio.
Contesta in particolare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare la maturazione, alla data del 30/06/2011, di sette anni di servizio evidenziando come tale prova fosse in realtà desumibile dai documenti prodotti quali all.ti da 7 a 9 del ricorso di primo grado, e cioè dal ricorso introduttivo del giudizio precedentemente instaurato dal lavoratore e dalle sentenze che lo avevano definito in primo e in secondo grado, documenti che, se letti in combinazione tra di loro, sostiene l'appellante, dimostrano la pregressa maturazione di tale anzianità di servizio.
Il motivo è fondato.
È opportuno riassumere, nei limiti in cui rilevano ai fini della presente decisione, le vicende che caratterizzano la presente controversia.
L'odierno appellante aveva agito al fine di far valere il suo diritto a percepire gli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore in relazione al periodo dal 12/09/2011 sino al 30/06/2017 (anteriore alla sua immissione in ruolo), in cui aveva lavorato per l'amministrazione scolastica, in qualità di docente, sulla base contratti a termine di durata annuale,
Quantificava le maggiori retribuzioni dovute a tale fine, nei conteggi inclusi nel ricorso, considerando il suo diritto alla II fascia retributiva anteriore al C.C.N.L. 2011 (3-8 anni) sin dal
12/09/2011, invocando a tale proposito il riconoscimento dell'anzianità pregressa già effettuato all'esito di una precedente azione giurisdizionale instaurata con ricorso depositato 31/08/2011.
Si osserva che, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti, all'esito di tale precedente azione giurisdizionale, instaurata dal in relazione al periodo dal 16/09/2002 al 30/06/2011, Pt_1 era stato in particolare riconosciuto il diritto del suddetto lavoratore, con riferimento a tale periodo (in cui aveva prestato attività lavorativa per l'amministrazione scolastica sulla base di contratti a tempo determinato), agli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del settore (cd. gradoni) quantificando le maggiori retribuzioni dovute, sulla base dei conteggi inclusi nel ricorso, in accoglimento della domanda subordinata avanzata a tale scopo nel ricorso di primo grado (rispetto a quella principale di riconoscimento del suo diritto agli scatti biennali di anzianità), in complessivi €
345,84. La Corte di Appello, con la sentenza n. 513/2019, riconosceva quindi, in applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la fondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto dell'odierno appellante a percepire gli incrementi stipendiali di riconosciuti dalla contrattazione collettiva al personale a tempo indeterminato condividendo pienamente i conteggi formulati in tale sede dal Pt_1
Con tale statuizione (passata in giudicato come rilevato dal Tribunale) era stata quindi integralmente riconosciuta al lavoratore l'anzianità pregressa, in ordine ai periodi lavorativi dedotti in ricorso così come fatti valere nei conteggi inclusi nel ricorso di primo grado, riconoscimento su cui risulta essersi pertanto formato il giudicato “implicito” in quanto presupposto logico necessario ed indefettibile di tale decisione.
Questo, in particolare, sulla base dei periodi di lavoro specificamente indicati nell'atto introduttivo di tale giudizio (dal 16/09/2002 al 30/06/2003, dal 07/01/2004 al 30/08/2005, dal 23/09/2005 al
31/08/2006, dal 01/09/2006 al 30/06/2007, dal 06/10/2007 al 30/06/2008, dal 01/09/2008 al
30/06/2009, dal 03/09/2009 al 30/06/2010 e dal 02/09/2010 al 30/06/2011, cfr. pag. 2), periodi posti a fondamento dei conteggi condivisi dalla Corte di Appello (e il cui effettivo espletamento da parte del deve ritenersi coperto da giudicato implicito in quanto presupposto necessario ed Pt_1 indefettibile della decisione) e dai quali si evince lo svolgimento da parte del (così come da Pt_1 questi rivendicato) di attività lavorativa per più di tre anni (1230 giorni complessivi) alla data del
1/9/2006 (fascia 3-8) e in complessivi 2703 giorni (più di sette anni di servizio) al 30/06/2011, anzianità pregressa che quindi, correttamente è stata posta dall'odierno appellante a fondamento delle sue rivendicazioni retributive.
Trattasi di espressione, quella del cd. giudicato “implicito”, che nella corrente interpretazione giurisprudenziale ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre non solo la questione decisa in modo espresso ma anche quelle, risolte implicitamente, con le quali sussista un rapporto di dipendenza indissolubile in quanto attinenti a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile (in tal senso, ad es., Cass. n. 16824 del 05/07/2013
e Cass. n. 7115 del 12/03/2020)
Ne consegue la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dall'appellante, con riferimento all'ulteriore successivo periodo di lavoro, antecedente alla sua immissione in ruolo, e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 513/2019, dovendo riconoscersi anche per tale periodo il diritto dell'appellante, sulla base del servizio effettivamente prestato, agli incrementi retributivi previsti nella contrattazione collettiva del settore e dovendo ritenersi dimostrati tali periodi di servizio, con riferimento al periodo successivo al 30/06/2011 sulla base della certificazione di servizio prodotta in allegato al ricorso di primo grado.
Trattasi di diritto (distinto rispetto a quello alla ricostruzione della carriera successivamente all'assunzione a tempo indeterminato che non risulta oggetto di domanda) che deve essere riconosciuto all'odierno appellante, in virtù del citato principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
Non possono che ribadirsi, in proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”
(Cass. n. 22558 del 07/11/2016, Cass. n. 23868 del 23/11/2016, Cass. n. 8945 del 06/04/2017 e Cass.
n. 20918 del 05/08/2019).
Con specifico riferimento alla quantificazione delle spettanze retributive dell'appellante si ritiene opportuno osservare che non può ritenersi applicabile, se non nei termini che saranno evidenziati, quanto previsto dall'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 con riferimento alla non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Si osserva che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 dopo avere disposto che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tali disposizioni sono state prorogate sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 (“b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31dicembre 2013").
L'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l. , norma quest'ultima che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa (“Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del di Controparte_6 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Ciò premesso si ritiene di dare continuità, per quanto riguarda le annualità dal 2010 al 2012, all'orientamento interpretativo già recentemente espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie analoga.
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve infatti ritenersi ormai superato, in quanto il decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 ha riconosciuto l'anno 2010 ai fini della progressione economica;
il successivo accordo tra l' del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno Pt_2 CP_7
2011 e, infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellante) il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
Alla stregua di tali premesse quanto dovuto all'appellante in relazione al periodo di controversia dovrà essere quantificato alla stregua dei conteggi prodotti in allegato al ricorso, così come riformulati con le note di trattazione scritta di primo grado del 6/11/2023 (tenendo conto del blocco delle progressioni retributive dell'anno 2013), da ritenersi correttamente effettuati, in complessivi €
6.347,39 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Per tale importo, maggiorato di interessi legali dalla maturazione al saldo, dovrà essere emessa sentenza di condanna.
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.347,39 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio che CP_1 liquida per il primo grado in € 2.109 e per il presente grado di appello in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 13.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa VI Di RI