Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22426
CASS
Sentenza 21 settembre 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 17 aprile 2018. Le parti in causa erano un privato, che ha impugnato un'ordinanza-ingiunzione per abusivismo edilizio, e il Comune di Udine, che ha sostenuto la legittimità della sanzione. Il privato ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la questione riguardava la prescrizione del diritto del Comune di riscuotere la sanzione, e ha richiesto che la controversia fosse trattata dal giudice ordinario. Il Comune, al contrario, ha difeso la propria posizione, affermando che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo.

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso del privato, stabilendo che la giurisdizione per l'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione in materia edilizia spetta al giudice ordinario. La Corte ha argomentato che, sebbene la materia urbanistica rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'opposizione a sanzioni pecuniarie per violazioni edilizie non genera una controversia relativa a provvedimenti della PA, ma si configura come una questione di diritto soggettivo. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Udine per un nuovo esame.

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Massime1

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22426
    Data del deposito : 21 settembre 2018

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