Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 19550/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19550/2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MALESCI VINCENZO
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE con ricorso in opposizione ex art. 170 T.U. n.115/02 ed ex art. 15
D.Lgs.150/2011 proposto da avverso il decreto di liquidazione Parte_1 del compenso per l'attività di custodia giudiziaria di materiale pirotecnico emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 18933/2009 r.g., la società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'opposto decreto per incongruità del criterio
di liquidazione chiedendo un importo giornaliero di € 12,00 come riconosciuto da numerosi precedenti giudiziari.
Il si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
L'opposizione risulta ammissibile siccome tempestivamente proposta;
invero, la conoscenza del decreto è avvenuta in data 14.09.2023 ed il ricorso è stato depositato il 27.09.2023.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto atteso che il termine prescrizionale del diritto al compenso del custode di cose sequestrate è quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4. Infatti – la prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, non trova applicazione con riguardo al credito del custode di cose sequestrate, atteso che il D.P.R. 571 del 1982, art. 12, esclude l'obbligo dell'amministrazione di pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi e senza che rilevi, in senso contrario, che il compenso stesso sia commisurato alla durata della custodia o che siano concessi acconti. (Cass. n.
10672/2003; Cass. 10/11/2003, n. 16829; nonché la già citata sentenza
9033/2008).
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
L'indennità di custodia, invero, è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276, infatti, stabiliva che l'indennità andava determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale, secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione della disciplina regolamentare. Tale norma, avente natura transitoria, non risulta attualmente applicabile.
Rileva il Tribunale come, nel caso di specie, la liquidazione possa essere effettuata secondo il criterio residuale della quantificazione in base agli usi locali, come previsto dall'art. 58 II comma DPR 115/2002, in assenza della previsione,
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in relazione al tipo di beni oggetto di custodia, di specifiche tabelle. Va, infatti evidenziato, come il D.M. 265/2006 preveda le tariffe solo in relazione alla custodia di veicoli e natanti.
Inoltre, si evidenzia come tali usi vadano intesti quali usi normativi e che, trattandosi di usi locali, costituiva onere dell'odierna ricorrente quello di darne prova (cfr. Cass. Civ. 2829/2002).
Nel caso di specie, in assenza, della deduzione e prova di usi locali, deve farsi riferimento all'art. 2233 c.c., dovendosi dare rilievo al tipo di attività svolta e al decoro della professione.
Ebbene, come emerge dagli atti, la custodia si è protratta per un lungo periodo
(dal 22.01.2009 al 24.05.2020) ed aveva ad oggetto materiale pirotecnico, di cui è lecito presumere la pericolosità. È evidente, quindi, che la custodia di tale materiale abbia comportato un costo per la società ricorrente, dovendo essa destinarvi dei locali idonei anche al fine di prevenire esplosioni ed incendi.
Ne discende che l'importo liquidato appare troppo esiguo, in condizione della pericolosità intrinseca del materiale e dell'impegno e dei rischi connessi alla relativa custodia.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto della natura del materiale custodito appare equo riconoscere la somma di euro 12,00 al giorno per un totale di 2677 gg, onde, moltiplicando detto importo per il numero di giorni durante i quali si protraeva la custodia, il corrispettivo va fissato in €. 32.124,00, cui deve aggiungersi l'Iva se dovuta e documentata con fattura.
Trattandosi di una liquidazione, non sono dovuti interessi su detta somma.
Le spese processuali seguono la soccombenza del e Controparte_1 sono liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/14, disponendosi l'attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Malesci, antistatario
PQM
Il Tribunale di Napoli – Sezione VI Civile -definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 19550/2023 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
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1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di pagamento, liquida, in favore di in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., la somma complessiva di € 32.124,00, oltre IVA se dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia espletata nel procedimento penale n. 18933/2009 r.g. Tribunale di Napoli;
2. condanna il alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.100,00, oltre € 98,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Malesci per dichiarazione di anticipo fattane.
Napoli, 20 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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