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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 669/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018, trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 12/12/2024 .
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Gamberale , C.F. . CodiceFiscale_1
- appellante/appellata in via incidentale-
E
(p.i. e c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dell'Anno. -appellata/appellante in via incidentale-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Latina
n. 1442/2017 pubbl. . il 26/6/20217 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 12/12/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Controparte_1
n. 2187/2014 emesso da questo Tribunale il 26.11.2014, con il quale le era ingiunto il pagamento, in favore di l'importo di euro Pt_1 Parte_1
29.000,00, oltre spese processuali. A sostegno dell'opposizione la compagnia opponente deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo,
l'insussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione e l'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata in via monitoria, della quale chiedeva il rigetto previo annullamento del contratto di assicurazione inter partes, ai sensi dell' art. 1909 c.c. , per avere la società
opposta dichiarato dolosamente un valore del mezzo eccedente quello reale di acquisto. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi il suo diritto alla ritenzione dei premi riscossi e alla restituzione dell'importo di euro 5.000,00 versato alla controparte.
2.Si costituiva in giudizio svolgendo svariate Parte_1
eccezioni in relazione alle difese e alle domande avversarie, ritenendo valida la notifica postale effettuata presso la sede effettiva e infondata l'eccezione di pretesa “inefficacia del decreto ingiuntivo”; nel merito chiedeva rigettarsi la domanda di preteso annullamento del contratto di assicurazione, in quanto la era a conoscenza, sin dal momento della CP_2
stipula della polizza di assicurazione del trattore stradale, della documentazione attestante il prezzo di acquisto, e aveva valutato il trattore per il valore assicurato di €. 40.000,00, anche in ragione della quotazione riportata nella rivista auto-motori. Insisteva inoltre per la confermare il decreto ingiuntivo n. 2187/14 emesso dal Tribunale di Latina, con condanna della al pagamento della rivalutazione monetaria e interessi legali CP_1
ex art. 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino al pagamento effettivo;
per il rigetto della domanda riconvenzionale di “ritenzione dei premi riscossi”, palesemente temeraria, infondata e contraddittoria, perché in contrasto con la contestazione della polizza e del valore del mezzo assicurato;
per il rigetto dell'ulteriore domanda riconvenzionale di “restituzione dell'importo risarcitorio di €. 5.000,00 pagato”, in quanto contraddittoria, e in contrasto con l'ulteriore domanda di “dichiarare che, con l'intervenuto pagamento di detta somma da parte della null'altro è dovuto alla Società Controparte_3
opposta”…; infine, per la condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Gamberale, difensore antistatario.
3.La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u., era decisa con la sentenza n. 1442/2017 con la quale il Tribunale così decideva:
“ dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2187/2014 emesso dal
Tribunale di Latina il 26.11.2014; condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di euro 29.000,00; condanna Parte_1 [...]
alla rifusione, in favore della delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative alla causa di merito, che liquida in euro 4.835,00
per compensi, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Paolo Gamberale, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della c.t.u….
4.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame la
[...]
censurando con un unico motivo di appello l'omessa pronuncia Parte_1
del Tribunale sulla domanda di condanna della al pagamento CP_1
della rivalutazione monetaria e interessi, sulla sorte, proposta nel capo n.
1 delle conclusioni di merito della comparsa di risposta di 1^ grado, per violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ha chiesto condannare al Controparte_1
pagamento della somma di €. 9.589,17 a titolo di rivalutazione monetaria e interessi di mora, sia sull'acconto che sul saldo, come da conteggio allegato, (o di quella diversa somma, maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia), oltre interessi ulteriori fino al saldo;
b) con
vittoria di spese processuali del presente grado di appello, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Gamberale, difensore antistatario.
5.Si è costituita tempestivamente l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello per le ragioni esposte nella comparsa ed avanzando al contempo appello incidentale tardivo sui capi della sentenza relativi alla condanna della convenuta/appellante incidentale al pagamento della somma di euro
29.000,00, a titolo di indennizzo per il furto del veicolo assicurato oltre spese di lite e ctu, chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea e in subordine di dichiarare il diritto della alla ritenzione Controparte_4
dei premi riscossi ed alla restituzione dell'importo risarcitorio di Euro
5.000,00 pagato nonché di condannare la alla Parte_1
restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui la dichiarazione resa dalla sul valore dell'autocarro non fosse ritenuta Parte_1
dolosamente mendace, di dichiarare il contratto di assicurazione per cui è
causa efficace fin alla concorrenza del reale valore del mezzo di Euro
5.000,00, come risultante dalla fattura di acquisto e dalla dichiarazione di valore resa sul certificato di proprietà; di dichiarare che, con l'intervenuto pagamento di detta somma da parte della null'altro è Controparte_3
dovuto alla società opposta e che la è tenuta alla Parte_1
restituzione in favore della dell'importo di € 29.000 Controparte_4
percepito, oltre interessi legali dal pagamento al rimborso effettivo e alla restituzione in favore della della somma complessiva Controparte_4
di € 7.054,85 per compensi ed accessori.
6.Precisate le conclusioni nel termine assegnato, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1.Per ragioni di ordine logico-giuridico deve esaminarsi con priorità
l'appello incidentale riguardante il diritto all'indennizzo assicurativo per il furto dell'autocarro di proprietà dell'appellante principale, Parte_1
Orbene l'appello incidentale oltre che inammissibile in quanto generico è infondato per le ragioni che seguono. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente ha Parte_1
chiesto nei confronti della ingiunzione di pagamento della somma CP_1
di euro 29.000,00 quale indennizzo dovuto dalla compagnia per il furto del mezzo assicurato. Ha prodotto a sostegno della domanda monitoria la polizza stipulata con la contro il furto dell' autocarro Iveco di CP_1
valore assicurato di euro 40.000,00 e franchigia di euro 15.000,00 .
Nel giudizio di opposizione la ha dedotto a fondamento della CP_1
invocata annullabilità del contratto prevista dall' art. 1909 c.c. la soprassicurazione del mezzo avvenuta nella consapevolezza dell' eccedenza del valore assicurato, producendo a sostegno dell' assunto che in seguito alla denuncia di furto, in sede di acquisizione della documentazione necessaria alla liquidazione del sinistro, era stata fornita dall'opposta copia del libretto di circolazione dalla quale risultava che il mezzo avente numero di telaio
WLMM1VUH60C238715 era precedentemente targato EJ434EC; che con tale targa iniziale lo aveva acquistato dalla Parte_1 [...]
per l'importo di euro 5.000,00 oltre iva giusta fattura n. 563 del CP_5
29.10.2012; che tale corrispettivo risultava essere stato indicato anche in sede di vendita del mezzo perfezionatasi con la trascrizione avvenuta il giorno 9.11.2012, come risulta dal certificato di proprietà del veicolo;
che in violazione dell'obbligo di buona fede, aveva Parte_1
assicurato l'autocarro per un valore superiore a quello realmente pagato;
che la pretesa del maggiore importo assicurato non poteva ritenersi legittima traducendosi in un'ingiusta locupletazione a danno della società̀ assicuratrice;
che l'art. 1909 c.c. qualifica espressamente come non valida l'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata;
per tale ragione ha versato a Controparte_1 [...] l'importo di euro 5.000,00 corrispondente al valore reale e Parte_1
fiscalmente documentato dell'autocarro senza, peraltro, detrarre la pur prevista franchigia del 15%. Alle contestazioni di parte opponente l'opposta-assicurata, qui appellante principale, ha replicato che il mezzo è stato assicurato per il valore di euro 40.000,00, che Controparte_1
ha condiviso e confermato incassando i relativi premi, tenuto conto
[...]
che al momento della stipula della polizza, il valore del mezzo non era soggetto per sua natura a deprezzamento. A sostegno delle deduzioni ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. . certificato cronologico del P.R.A. depositato da parte opposta con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. dal quale emerge che la prima iscrizione del mezzo
(come veicolo nuovo) risale al 22.5.2011; che in data 26.5.2011 è stato concesso in locazione finanziaria alla con indicazione Controparte_5
del prezzo di euro 76.200,00; che con scrittura privata in data 24.10.2012 tale ultima società lo ha acquistato per il prezzo di euro 59.640,22; che con scrittura privata in data 19.11.2012 ha acquistato il Parte_1
veicolo per il corrispettivo di euro 5.000,00 oltre iva
Inoltre nel giudizio è stato escusso il teste , indicato dall' opposta sui Tes_1
capitoli formulati nella memoria istruttoria.
Il Tribunale premessa la corretta ricostruzione fattuale e giuridica del contratto di assicurazione contro il furto e la disciplina generale relativa al divieto della soprassicurazione dolosa e alle conseguenze di tale violazione
(invalidità del contratto con conseguente venir meno dell' obbligo dell' assicuratore di corrispondere l' indennizzo, e diritto dell' assicuratore in buona fede di trattenere i premi ricevuti o se in malafede diritto dell' assicurato alla restituzione degli stessi ), nonché alla portata non vincolante dell'attribuzione del valore al mezzo assicurato ai sensi dell' art. 1908, comma 3, c.c. ( euro 40.000,00), ha ritenuto giustamente non provata la discordanza di valore dedotta dall'opponente-assicuratrice, qui appellante incidentale e conseguentemente la dedotta esagerazione dolosa del valore assicurato.
Invero dalla lettura del certificato cronologico del PRA allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e consegnato alla a corredo della CP_1
pratica relativa al furto del mezzo, si evince che il valore dello stesso al momento della stipula della polizza assicurativa avvenuta il 24/9/2013 era di gran lunga superiore al prezzo di acquisto dello stesso di euro 5.000,00, risultante dalla fattura emessa dalla nei confronti della CP_5 Pt_1
2, in data 29/10/2012, per l'acquisto da parte di quest' ultima del
[...]
19/11/2012, essendo stato concesso il trattore, nel maggio 2011, in locazione finanziaria alla che il 24/10/2012 lo aveva poi CP_5
acquistato al prezzo di euro 59.640,22. Ma soprattutto la differenza tra il valore assicurato e il valore di mercato si giustifica alla luce del dedotto accordo di compensazione riferito dal teste di parte opposta , alla quale Tes_1
la aveva venduto due autotreni completi di motrice e rimorchio Pt_1
restando creditrice di una somma pari a circa 45.000,000-50.000,00.
Dal verbale di escussione del teste risulta che il , in risposta al capitolo Tes_1 di circa 45.000,00 - 50.000,00 euro, non ricordo con precisione, e Pt_1
quindi al netto della compensazione abbiamo pagato euro 5.000,00; però il trattore valeva di più; adr: preciso che i mezzi venduti alla CP_5
erano della;
è stata posta in essere la compensazione di cui ho CP_6
detto perché così hanno voluto fare la e la;
adr la CP_5 CP_6
ha partecipato all'accordo per acquistare il trattore da Parte_1
utilizzare per la licenza del conto terzi;
(...) i mezzi della di cui ho CP_6
appena detto erano due autotreni completi di motrice e rimorchio Iveco
Stralis, non ne ricordo il numero di targa”.
Dalla deposizione resa dal è risultato provato il credito residuato in Tes_1
favore della per la vendita di due autotreni completi di motrice e Pt_1
rimorchio di proprietà della , per un importo circa 45.000,000- CP_6
50.000,00, il che giustifica il pagamento alla della minor CP_5
somma di euro 5.000,00-al netto della compensazione- per l' acquisto del trattore assicurato con la per il valore di euro 40.000,00. CP_1
Peraltro, la coincidenza tra valore assicurato e valore di mercato ha trovato conferma nella ctu redatta dall'ausiliario ing. , non oggetto di Per_1
contestazioni, che ha stimato il valore di mercato del trattore in euro
45.000,00 oltre iva .
Tenuto conto della franchigia pattuita a carico dell'assicurato del 15% e dell' acconto corrisposto dalla deve ritenersi corretta la condanna CP_1
della compagnia al pagamento della somma di euro 29.000,00.
Di nessun valore devono ritenersi le deduzioni svolte dall'appellante incidentale in merito alla mancata prova della consegna del CP_1
certificato cronologico PRA da parte dell'assicurata all'agente assicurativo dell'agenzia di Terracina, che curò la stipula del contratto assicurativo, essendo pacifico che lo stesso venne consegnato dal medesimo teste Tes_1
all' ( v. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ) , e Controparte_7
dovendosi comunque ritenere tale circostanza inidonea ad infirmare il ragionamento induttivo del Tribunale, correttamente basato su univoci e concordanti elementi di prova.
Da ultimo devono ritenersi del tutto irrilevanti le deduzioni riguardanti la asserita inidoneità delle visure offerte dalla ad escludere la CP_2
compensazione riferita dal teste , trattandosi di documentazione Tes_1
prodotta solo in allegato alla comparsa conclusionale.
A fronte di tali elementi indiziari della coincidenza tra valore assicurato e valore di mercato aventi i caratteri richiesti dall' art. 2729 c.c. ( gravi, precisi e concordanti) deve ritenersi non provato l'assunto dell'appellante incidentale della soprassicurazione del mezzo.
In ragione della mancanza di prova della diversità tra il valore del bene sottratto e il valore assicurato devono ritenersi superate e assorbite le domande riconvenzionali e subordinate riproposte dalla Controparte_8
di accertamento del suo diritto alla ritenzione dei premi riscossi e alla restituzione dell' importo versato di euro 5.000,00 nonché di declaratoria di efficacia del contratto assicurativo sino alla concorrenza di euro 5.000,00
e di esaustività della somma corrisposta .
2.Attesa la spettanza dell' indennizzo per il furto alla può procedersi Pt_1
all'esame delle censure relative alla mancata liquidazione e omessa motivazione delle voci accessorie di danno per rivalutazione monetaria ed interessi Voci- si rileva- richieste espressamente nella comparsa di costituzione dell'assicurata del giudizio di opposizione (confermare il decreto ingiuntivo n. 2187/2014 e condannare la alpagamento CP_1
della rivalutazione monetria ed interessi legali ex art. 5 D.Lgs. 9/10/2002
n. 231 sino al pagamento effettivo ).
Le censure sono accoglibili, sia pure con le precisazioni che seguono.
Il Tribunale, invero , nel condannare la al pagamento dell' CP_1
importo di euro 29.000,00, non ha riconosciuto né esplicitato, le ragioni del mancato riconoscimento della rivalutazione ed interessi dovuti sull' indennizzo, pur costituente debito di valore secondo il granitico orientamento dei giudici di legittimità, in quanto fondato sulla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023).
Poiché inoltre è provato che la compagnia ha pagato all' epoca della decisione di primo grado un acconto di euro 5.000,00 , trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione per il calcolo degli interessi compensativi da ritardato adempimento di un debito di valore , secondo cui
“la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. 9950/2017). Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici
Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Entro tali limiti deve quindi trovare accoglimento l' appello principale.
Non è invece accoglibile la domanda di riconoscimento degli interessi ex art. 5D.Lgs. n. 231/2002 sino al pagamento effettivo trattandosi di somme non dovute sui pagamenti effettuati a titolo risarcitorio, ivi compresi quelli effettuati da un istituto assicuratore ( v. D. Lgs.vo 9.11.2012 n. 192, recante modifiche al D. Lgs.vo 9/10/2002 n° 231 , comma 2° dell'art. 1 lettera b).
Quanto alle spese del grado, rimasto immutato l'esito della lite, in questa sede riconoscendosi solo gli accessori innanzi indicati, anche le spese del grado, seguendo la soccombenza, devono porsi a carico della compagnia appellante incidentale e liquidarsi come da dispositivo secondo i medi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi dovuti per la fase
“trattazione istruttoria” non svoltasi.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da e sull' Parte_1
appello incidentale di , avverso la sentenza n. Controparte_1 1442/2017 emessa dal Tribunale di Latina il 26/6/2017 nella causa n. rg. 1724/2015 , così provvede :
-accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce sull'indennizzo come liquidato dal primo giudice interessi e rivalutazione – con detrazione dell'acconto corrisposto – da calcolarsi come in parte motiva;
-rigetta l'appello incidentale;
-condanna l'appellante incidentale alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite del grado che liquida in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre rimborso al 15% e accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di legge di cui all' art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte opposta, ha dichiarato “è vero;
lo so in quanto mi sono occupato io della vendita nel senso che ho trattato io col venditore;
mi sono occupato di detta vendita in quanto responsabile tecnico del conto terzi presso la e in quanto incaricato Parte_1
dall'amministratore; l'amministratore ha venduto dei mezzi di un'altra
Società alla e quindi era rimasto un credito della CP_5 [...]