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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5459/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARINI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CARRARINI
ANTONELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTUZZO Controparte_1 C.F._2
BARBARA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BERTUZZO BARBARA
CONVENUTO
e con l'intervento del
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso per parte attrice e come da comparsa per parte convenuta con cui ha aderito alle conclusioni di parte attrice recependole integralmente (salvo al punto 1 l'inciso “anche con sentenza parziale”) e così ritrascritte:
“
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Pietro Mussolino in data 29/08/2024;
2. conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Pietro Mussolino di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
3. confermare il collocamento dei figli minori e presso l'abitazione Persona_1 Controparte_3
pagina 1 di 3 del padre Sig. sita in Chiampo (Vi) in via Carlo del Prete n. 36 come di fatto già in Controparte_1 essere dal mese agosto 2022.
4. in ordine al mantenimento dei figli minori della coppia, e , confermare quanto disposto Per_1 CP_3 dal Tribunale di Vicenza con sentenza emessa in data 16/10/2024 e passata in Giudicato in data
29/11/2024, e quindi disporre che la Sig.ra Sig.ra sia tenuta a corrispondere al Sig. Parte_1
quale contributo al mantenimento per i figli e , la Controparte_1 Persona_1 Controparte_3 somma complessiva di 300,00 euro mensili (euro 150,00 a figlio), somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note alla stessa, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come stabilite dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
4) Disporsi che l'Assegno Unico per i minori figli e venga percepito Persona_1 Controparte_3 nella misura del 100% dal sig. Controparte_1
5) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Alla udienza del 13.3.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite tra di esse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: in data 13.3.2025 conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 da , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in San Pietro Mussolino il 29.8.2009; che dalla loro unione erano Controparte_1 nati due figli, (nata il [...]) e (nato il [...]); che il matrimonio era entrato in Per_1 CP_3 irreversibile crisi e che con decreto n. 10900/2019 pronunciato in data 1.8.2019 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo affido condiviso dei minori alla madre, collocamento prevalente presso di lei e assegno di mantenimento per il padre di euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate. Dava atto che successivamente veniva aperto un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia su segnalazione dei Servizi Sociali a causa della forte conflittualità esistente tra i coniugi, sicché i minori venivano così affidati ai Servizi Sociali con collocamento extrafamiliare. Nel mese di agosto 2022 i minori venivano poi collocati presso il ramo paterno previa conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali, investiti del compito di monitoraggio dei rapporti tra padre e madre. Conseguentemente nell'aprile 2024 chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale una modifica della sentenza di separazione in punto di assegno di mantenimento, data la collocazione dei minori presso di sé ed il Tribunale, in recepimento delle conclusioni conformi poi rassegnate dalle parti, con la sentenza n. 1727/2024 del 16.10.2024 poneva a carico di Parte_1 quale genitore non collocatario l'obbligo di contribuzione complessivamente pari ad euro 300,00 (euro
150,00 per ciascun figlio).
Con comparsa depositata in data 27.2.2025, si costituiva in giudizio il convenuto aderendo in toto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni ivi riportate,
Alla udienza del giorno 13 marzo 2025 le parti dichiaravano di aver già rassegnato uguali conclusioni e pagina 2 di 3 chiedevano di dichiarare per l'effetto la compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
(i) è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n.
10900/2019 in data 1.8.2019 e la data di deposito del ricorso;
(ii) le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
(iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al collocamento dei minori presso il padre, come da decreto n. 63/2024 del 9.1.2024 del Tribunale dei Minorenni di
Venezia (cfr. doc. 5 attrice), stante l'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali, e nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'assegno di mantenimento per la prole posto a carico di quale genitore non collocatario per euro 300,00 complessivi al mese oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie, dovendosi reputare congruo alle condizioni economiche delle parti e conforme a diritto;
(v) nulla osta alla conferma della condizione relativa all'assegno unico, che le parti concordano venga percepito integralmente dal padre;
(vi) le spese di lite vanno conseguentemente integralmente compensate tra le parti come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 29.8.2009 nel Comune di San Pietro Mussolino (VI) trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro Mussolino (VI) al numero 6, parte II, serie A, anno
2009, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al numero 6, parte II, serie A, anno 1958.
3. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo
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