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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca , all' udienza del 22/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. nella causa RG 11670/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nata in [...] il [...], dom.ta in Parte_1 C.F._1
IS alla via Carlo Alberto n.8, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Bruno Fiorentino presso il quale in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.
19 elett.te domicilia pec : fax 0815584390 Email_1
RICORRENTE
E
sig.ri , , nato ad [...], il [...], residente in [...]
Pannella n. 78, C.F. , , nato ad [...], il [...], C.F._2 Controparte_2 residente in [...], C.F. , C.F._3 CP_3
, nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F.
[...]
, nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliati in IS alla C.F._5 Via Osservatorio n. 40 presso lo studio dell'avv. Anna Di Meglio, C.F.:
che li rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al presente C.F._6 atto, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c. via fax al n. 081/3331206 o via mail all'indirizzo Email_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato ai convenuti, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
deducendo : che aveva svolto attività lavorativa subordinata, a tempo pieno, CP_4 ininterrottamente dal 20.01.2019 al 24.12.2022, alle dipendenze della sig.ra CP_5
( 22.02.35-28.02.23) presso la sua abitazione sita a Lacco Ameno alla via Pannella 54/b,
[...] in qualità e con le mansioni di badante e collaboratrice familiare della datrice di lavoro presso dalla quale riceveva vitto ed alloggio. che il rapporto di lavoro (codice 8920051938), regolarizzato soltanto in data 14.06.2020 (estratto contrib.,all. 1 .), aveva avuto inizio allorché la sig.ra - che era entrata in CP_5 contatto con la ricorrente tramite una comune conoscenza - dopo un colloquio intercorso nel mese di gennaio 2019, aveva assunto la lavoratrice con contratto verbale a tempo indeterminato ed a tempo pieno, dopo averne conosciuto e valutato le capacità e l'idoneità ad espletare le mansioni che avrebbe dovuto svolgere di badante e colf precisando in quella sede alla ricorrente quali ne fossero il contenuto e le modalità di svolgimento.
Che la sig.ra , per tutta la durata del rapporto aveva sempre svolto il suo ruolo CP_5 datoriale: che essa ricorrente aveva prestato servizio tutti i giorni della settimana dalle ore
8.00 alle ore 21,00 ad eccezione della giornata del lunedì e del giovedì dalle ore 14,00 alle ore
20,00 in cui godeva del riposo;
che ha percepito la retribuzione monetaria mensile sempre ammontante ad €. 900,00;
1 che non ha goduto delle ferie né ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva per i giorni che le spettavano;
che tra la fine del mese di novembre ed il dicembre 2022 ha goduto di un mese di ferie in quanto si è recata per 30 giorni in Patria al fine di sottoporsi ad intervento chirurgico ed in tale occasione non è stata neanche retribuita ed al rientro è stata licenziata;
che non ha ricevuto la tredicesima mensilità ; rientrata dalle ferie ottenute, come detto, per sottoporsi ad intervento chirurgico il giorno 24dicembre 2022 veniva licenziata in tronco senza percepire alcuna paga;
non ha ricevuto il trattamento di fine rapporto;
da accertamenti effettuati presso l' alla fine del rapporto di lavoro è emerso che la datrice di lavoro aveva CP_6 provveduto ad effettuare il versamento dei contributi obbligatori in misura ridotta per tutto il periodo di lavoro, dichiarando il numero di ore settimanali di lavoro e l'ammontare della retribuzione in misura inferiore al reale;
inoltre ha totalmente omesso la contribuzione previdenziale dal 20.01.2019 al 14.06.2020, e quindi omettendo la corresponsione di 18 mesi di contribuzione.
Concludeva chiedendo che : - venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra la ricorrente e la sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_5 indeterminato con l'espletamento, da parte della ricorrente, delle mansioni domestiche precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, la ricorrente deve essere inquadrata nel livello "BS" del predetto CCNL e le compete l'assegnazione della somma complessiva di €. 13.510,41;
- vengano, pertanto, condannati i convenuti GE , , ed Controparte_1 CP_3 CP_2 quali unici eredi di al pagamento in favore dell'istante della somma CP_4 Controparte_5 13.510,41 specificata capo 3.1) (di cui €. 4.282,70 a titolo di TFR), o di una somma diversa con valutazione equitativa a art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito qu decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e matura sulle somme via via rivalutate;
- vengano, quindi, condannati i medesimi GE , , ed l Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4 regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente, col pagamento in favore dell CP_6 dei contributi previdenziali ed assicurativi evasi con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'Istituto tenuto a ricevere gli stessi;
- vengano condannati gli stessi convenuti a pagare le spese comprese quelle generali e competenze di giudizio oltre oneri fiscali, da distrarsi in favore del costituito difensore anticipatario. Si costituivano in giudizio i sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, i quali contestano in toto il contenuto degli atti di controparte, chiedendo il rigetto di CP_4 tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate – sia in fatto, sia in diritto – per i seguenti motivi:
Deducevano che era stato richiesto loro il pagamento della somma di danaro pari ad euro 13.510,41 a titolo di differenze retributive, 13 mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, per il presunto rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la sig.ra , madre dei convenuti deceduta in data Controparte_5
28.02.2023, adducendosi che i GE fossero gli eredi della de cuius, laddove la CP_1 richiesta dei pagamenti dei debiti del de cuius può avvenire solo nel caso in cui vi sia stata accettazione, espressa o tacita, della eredità.
2 Eccepivano che nel caso in esame nessun atto di accettazione è mai stato compiuto, né formalmente, né di fatto, dai convenuti. Di conseguenza, fino a quando non sarà accettata l'eredità da parte dei sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 nessuna somma potrà essergli richiesta quale erede della madre . Controparte_5
Difatti, la chiamata all'eredità non era sufficiente a conferire ai resistenti la qualità di eredi, determinando l'assoluta impossibilità di pretendere alcun pagamento per i presunti debiti della de cuius.
Deducevano , così come sancito dall'art. 2697 c.c. spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede (chiamato all'eredità) per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. laddove, come da dichiarazione in atti, i resistenti hanno dichiarato innanzi al laddove blico Ufficiale di rinunciare all'eredità della madre . Controparte_5
Affermavano che pertanto, in ogni caso, tenuto conto di quanto sopra, sarà onere della ricorrente provare l'accettazione all'eredità dei GE , che si ribadisce non è CP_1 avvenuta, anzi è stata espressamente rifiutata dagli stessi.
Ritenevano pertanto la domanda attorea, così come formulata, inammissibile poiché la ricorrente ha chiesto condannarsi in solido i convenuti, quali asseriti eredi, allorquando gli eredi ai sensi dell'art. 752 c.c., rispondono limitatamente alle quote ereditarie di spettanze. Fermo ed impregiudicato quanto sopra, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e Nel merito affermavano che la ricorrente contrariamente a quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha mai svolto la propria attività lavorativa presso la defunta dal 20.1.2019, né tantomeno con le mansioni indicate né con gli CP_5 orari falsamente dichiarati In particolare, come si evince per tabulas, la ricorrente ha prestato l'attività lavorativa di badante presso la dal 19.06.2020, con orario CP_5 di impiego pari a 25 ore settimanali. Difatti, la sig.ra godeva di due giorni Parte_1 di riposo settimanale, in particolare la domenica ed il giovedì, mentre gli altri cinque giorni settimanali lavorava dalle 08:00 alle 13:00. Per il predetto impiego veniva pagata regolarmente, come ha riconosciuto la stessa ricorrente, dalla in contanti la CP_5 somma di euro 984,01. Per quanto riguarda le mansioni svolte dalla ricorrente, si osserva che la stessa era addetta alla compagnia della , la quale, così come affermato dalla stessa CP_5
era autosufficiente., senza effettuare, a differenza di quanto falsamente esposto, Pt_1 alcuna prestazione di lavoro.
Infatti, la , che abitava insieme alla famiglia della figlia, mangiava a casa CP_5 della stessa che provvedeva, insieme alle sue domestiche, anche ad eseguire le faccende di casa, quali pulizia e rassetto dell'abitazione, lavaggio dei pavimenti, bucato, stiro della biancheria e capi di abbigliamento, oltre a cucinare e naturalmente pulire ed ordinare gli utensili utilizzati.
Contestavano che la ricorrente abbia svolto le mansioni di collaboratrice domestica così come indicato in ricorso, avendo semplicemente ed esclusivamente svolto mansioni di mera compagnia alla defunta nonchè . tutto quanto eccepito e i conteggi così CP_5 come formulati. Concludevano chiedendo 1) Dichiararsi preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, i quali sono meri chiamati alla eredità, che non intendono accettare, come già provato, e per l'effetto dichiararsi inammissibile/rigettarsi la domanda avanzata dalla ricorrente;
3 2) in via gradate e subordinata dichiararsi la inammissibilità della domanda attorea così come formulata, poiché la medesima ha chiesto condannarsi in solido i convenuti, quali asseriti eredi, allorquando gli eredi ai sensi dell'art. 752 c.c., rispondono limitatamente alle quote ereditarie di spettanze e per l'effetto la domanda così come proposta è inammissibile;
3) in via ancora più gradata e subordinata, senza che ciò determini una inversione dell'onere della prova gravante sull'attore in ordine alla sussistenza della accettazione della eredità, rigettarsi la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, avendo l'attrice ricevuto tutto quanto a ei dovute e anche somme maggiori;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di causa da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio l'avvocato Fiorentino eccepiva l'assoluta nullità e inopponibilità della rinunzia all'eredità resa dai resistenti con dichiarazione sostitutiva prodotta agli atti del giudizio. La rinunzia, trattandosi di negozio giuridico formale, necessita di specifica pubblicità e può esser resa esclusivamente con atto ricevuto da notaio o da cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. Assumeva che i resistenti impugnando nel merito la domanda avevano realizzato un atto di accettazione tacita dell'eredità incompatibile con eventuale successiva rinuncia L'avvocato di parte resistente contestava l'avverso dedotto e osservava che i convenuti non hanno posto in essere alcun atto di accettazione tacita dell'eredità, poiché la difesa di merito nel presente giudizio non è espressione della volontà di agire
Quindi questo giudice, rilevato che parte ricorrente deducendo che la rinuncia dei resistenti all' eredità non era fatta nelle formule di cui all' art 519 c.c, . mancando dei requisiti di forma richiesti , chiedeva la fissazione di un termine ai sensi dell' art 481 e 749 c.p.c. , assegnava a il termine di 5 mesi ai resistenti per rendere la dichiarazione di rinuncia all' eredità nelle forme di cui all' art 519 cc., fissando udienza per consentite ai resistenti di provare la rinuncia all' eredità . Quindi all' udienza del 22/4/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, . avendo i predetti depositato rinuncia all' eredità, il giudice decideva come da separata sentenza Va premesso che la domanda proposta, tesa all' accertamento, in virtù del rapporto di lavoro invocato, delle differenze retributive per le causali di cui alla permessa, essendo la datrice di lavoro deceduta, veniva proposta nei confronti dei figli della de cuius, i quali, chiamati in giudizio, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo posto in essere nessun atto di accettazione, né formalmente, né di fatto, sicchè ritenevano che nessuna somma poteva essergli richiesta quali eredi della madre . Controparte_5
Va infatti rilevato che l'accettazione di eredità costituisce infatti, conformemente alla prevalente giurisprudenza sul punto “condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne” (Cass. 8053/2017). La qualità di erede
“non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede" (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983)” principio richiamato dall'Ordinanza, sez. VI, 17970//2018. Se dunque la qualità di erede si assume solo con l' l' accettazione dell'eredità, prima di quel momento sussiste solo la qualità di chiamato all' eredità . II chiamato all' eredità è dunque
4 la persona che, in seguito all'apertura della successione, ha un'aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.
Va tuttavia evidenziato in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti, che parte ricorrente prima di proporre il presente giudizio aveva messo in mora a mezzo del proprio procuratore con racc a.r. ciascuno dei predetti nella qualità di eredi , per le somme e i titoli di cui al ricorso, senza ottenere da essi alcun riscontro, sia pure al fine di negare la loro qualità di eredi , eccezione sollevata solo nel presente giudizio con deposito atto notorio attestante la loro rinuncia all' eredità della madre .
Tuttavia osserva questo giudice che, come eccepito da parre ricorrente, l' art 519 c.c. per la rinuncia all' eredità presuppone rigidi requisiti di forma, dovendosi la rinuncia formalizzare innanzi al notaio o al Cancelliere , con successivo inserimento nel registro delle successioni, requisiti non ravvisabili nel documento in un primo momento prodotto dai resistenti, sicché le parti avrebbero potuto accettare o rinunciare a detta eredità nei successivi 10 anni .
Proprio al fine di eliminare detta situazione di incertezza parte ricorrente, che ne aveva l' interesse, chiedeva a questo giudice di fissare un termine, ai sensi dell' art 481 e 749 c.p.c. per dichiarare se accettare o rinunziare l'eredità.
Pertanto i resistenti nel termine fissato dal giudice, hanno depositato copia conforme della rinuncia all' eredità della della de cuius del 18/1/2024 , resa innanzi al Cancelliere della Sezione distaccata di IS , circostanza che determina il venir meno della legittimazione sostanziale in capo agli stess, i con conseguente rigetto del ricorso
Tenuto contro della circostanza che parte ricorrente aveva evocato i resistenti in giudizio all' esito di una loro messa in mora, nella qualità di eredi della de cuius , rimasta senza riscontro da parte dei predetti, anche solo al fine di negare la propria qualità di eredi, stimasi equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso
2) compensa integralmente le spese di lite .
Si comunichi
Napoli 22/4/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca , all' udienza del 22/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. nella causa RG 11670/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nata in [...] il [...], dom.ta in Parte_1 C.F._1
IS alla via Carlo Alberto n.8, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Bruno Fiorentino presso il quale in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.
19 elett.te domicilia pec : fax 0815584390 Email_1
RICORRENTE
E
sig.ri , , nato ad [...], il [...], residente in [...]
Pannella n. 78, C.F. , , nato ad [...], il [...], C.F._2 Controparte_2 residente in [...], C.F. , C.F._3 CP_3
, nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F.
[...]
, nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliati in IS alla C.F._5 Via Osservatorio n. 40 presso lo studio dell'avv. Anna Di Meglio, C.F.:
che li rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al presente C.F._6 atto, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c. via fax al n. 081/3331206 o via mail all'indirizzo Email_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato ai convenuti, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
deducendo : che aveva svolto attività lavorativa subordinata, a tempo pieno, CP_4 ininterrottamente dal 20.01.2019 al 24.12.2022, alle dipendenze della sig.ra CP_5
( 22.02.35-28.02.23) presso la sua abitazione sita a Lacco Ameno alla via Pannella 54/b,
[...] in qualità e con le mansioni di badante e collaboratrice familiare della datrice di lavoro presso dalla quale riceveva vitto ed alloggio. che il rapporto di lavoro (codice 8920051938), regolarizzato soltanto in data 14.06.2020 (estratto contrib.,all. 1 .), aveva avuto inizio allorché la sig.ra - che era entrata in CP_5 contatto con la ricorrente tramite una comune conoscenza - dopo un colloquio intercorso nel mese di gennaio 2019, aveva assunto la lavoratrice con contratto verbale a tempo indeterminato ed a tempo pieno, dopo averne conosciuto e valutato le capacità e l'idoneità ad espletare le mansioni che avrebbe dovuto svolgere di badante e colf precisando in quella sede alla ricorrente quali ne fossero il contenuto e le modalità di svolgimento.
Che la sig.ra , per tutta la durata del rapporto aveva sempre svolto il suo ruolo CP_5 datoriale: che essa ricorrente aveva prestato servizio tutti i giorni della settimana dalle ore
8.00 alle ore 21,00 ad eccezione della giornata del lunedì e del giovedì dalle ore 14,00 alle ore
20,00 in cui godeva del riposo;
che ha percepito la retribuzione monetaria mensile sempre ammontante ad €. 900,00;
1 che non ha goduto delle ferie né ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva per i giorni che le spettavano;
che tra la fine del mese di novembre ed il dicembre 2022 ha goduto di un mese di ferie in quanto si è recata per 30 giorni in Patria al fine di sottoporsi ad intervento chirurgico ed in tale occasione non è stata neanche retribuita ed al rientro è stata licenziata;
che non ha ricevuto la tredicesima mensilità ; rientrata dalle ferie ottenute, come detto, per sottoporsi ad intervento chirurgico il giorno 24dicembre 2022 veniva licenziata in tronco senza percepire alcuna paga;
non ha ricevuto il trattamento di fine rapporto;
da accertamenti effettuati presso l' alla fine del rapporto di lavoro è emerso che la datrice di lavoro aveva CP_6 provveduto ad effettuare il versamento dei contributi obbligatori in misura ridotta per tutto il periodo di lavoro, dichiarando il numero di ore settimanali di lavoro e l'ammontare della retribuzione in misura inferiore al reale;
inoltre ha totalmente omesso la contribuzione previdenziale dal 20.01.2019 al 14.06.2020, e quindi omettendo la corresponsione di 18 mesi di contribuzione.
Concludeva chiedendo che : - venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra la ricorrente e la sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_5 indeterminato con l'espletamento, da parte della ricorrente, delle mansioni domestiche precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, la ricorrente deve essere inquadrata nel livello "BS" del predetto CCNL e le compete l'assegnazione della somma complessiva di €. 13.510,41;
- vengano, pertanto, condannati i convenuti GE , , ed Controparte_1 CP_3 CP_2 quali unici eredi di al pagamento in favore dell'istante della somma CP_4 Controparte_5 13.510,41 specificata capo 3.1) (di cui €. 4.282,70 a titolo di TFR), o di una somma diversa con valutazione equitativa a art.432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito qu decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e matura sulle somme via via rivalutate;
- vengano, quindi, condannati i medesimi GE , , ed l Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4 regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente, col pagamento in favore dell CP_6 dei contributi previdenziali ed assicurativi evasi con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'Istituto tenuto a ricevere gli stessi;
- vengano condannati gli stessi convenuti a pagare le spese comprese quelle generali e competenze di giudizio oltre oneri fiscali, da distrarsi in favore del costituito difensore anticipatario. Si costituivano in giudizio i sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, i quali contestano in toto il contenuto degli atti di controparte, chiedendo il rigetto di CP_4 tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate – sia in fatto, sia in diritto – per i seguenti motivi:
Deducevano che era stato richiesto loro il pagamento della somma di danaro pari ad euro 13.510,41 a titolo di differenze retributive, 13 mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, per il presunto rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la sig.ra , madre dei convenuti deceduta in data Controparte_5
28.02.2023, adducendosi che i GE fossero gli eredi della de cuius, laddove la CP_1 richiesta dei pagamenti dei debiti del de cuius può avvenire solo nel caso in cui vi sia stata accettazione, espressa o tacita, della eredità.
2 Eccepivano che nel caso in esame nessun atto di accettazione è mai stato compiuto, né formalmente, né di fatto, dai convenuti. Di conseguenza, fino a quando non sarà accettata l'eredità da parte dei sig.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 nessuna somma potrà essergli richiesta quale erede della madre . Controparte_5
Difatti, la chiamata all'eredità non era sufficiente a conferire ai resistenti la qualità di eredi, determinando l'assoluta impossibilità di pretendere alcun pagamento per i presunti debiti della de cuius.
Deducevano , così come sancito dall'art. 2697 c.c. spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede (chiamato all'eredità) per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. laddove, come da dichiarazione in atti, i resistenti hanno dichiarato innanzi al laddove blico Ufficiale di rinunciare all'eredità della madre . Controparte_5
Affermavano che pertanto, in ogni caso, tenuto conto di quanto sopra, sarà onere della ricorrente provare l'accettazione all'eredità dei GE , che si ribadisce non è CP_1 avvenuta, anzi è stata espressamente rifiutata dagli stessi.
Ritenevano pertanto la domanda attorea, così come formulata, inammissibile poiché la ricorrente ha chiesto condannarsi in solido i convenuti, quali asseriti eredi, allorquando gli eredi ai sensi dell'art. 752 c.c., rispondono limitatamente alle quote ereditarie di spettanze. Fermo ed impregiudicato quanto sopra, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e Nel merito affermavano che la ricorrente contrariamente a quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha mai svolto la propria attività lavorativa presso la defunta dal 20.1.2019, né tantomeno con le mansioni indicate né con gli CP_5 orari falsamente dichiarati In particolare, come si evince per tabulas, la ricorrente ha prestato l'attività lavorativa di badante presso la dal 19.06.2020, con orario CP_5 di impiego pari a 25 ore settimanali. Difatti, la sig.ra godeva di due giorni Parte_1 di riposo settimanale, in particolare la domenica ed il giovedì, mentre gli altri cinque giorni settimanali lavorava dalle 08:00 alle 13:00. Per il predetto impiego veniva pagata regolarmente, come ha riconosciuto la stessa ricorrente, dalla in contanti la CP_5 somma di euro 984,01. Per quanto riguarda le mansioni svolte dalla ricorrente, si osserva che la stessa era addetta alla compagnia della , la quale, così come affermato dalla stessa CP_5
era autosufficiente., senza effettuare, a differenza di quanto falsamente esposto, Pt_1 alcuna prestazione di lavoro.
Infatti, la , che abitava insieme alla famiglia della figlia, mangiava a casa CP_5 della stessa che provvedeva, insieme alle sue domestiche, anche ad eseguire le faccende di casa, quali pulizia e rassetto dell'abitazione, lavaggio dei pavimenti, bucato, stiro della biancheria e capi di abbigliamento, oltre a cucinare e naturalmente pulire ed ordinare gli utensili utilizzati.
Contestavano che la ricorrente abbia svolto le mansioni di collaboratrice domestica così come indicato in ricorso, avendo semplicemente ed esclusivamente svolto mansioni di mera compagnia alla defunta nonchè . tutto quanto eccepito e i conteggi così CP_5 come formulati. Concludevano chiedendo 1) Dichiararsi preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, i quali sono meri chiamati alla eredità, che non intendono accettare, come già provato, e per l'effetto dichiararsi inammissibile/rigettarsi la domanda avanzata dalla ricorrente;
3 2) in via gradate e subordinata dichiararsi la inammissibilità della domanda attorea così come formulata, poiché la medesima ha chiesto condannarsi in solido i convenuti, quali asseriti eredi, allorquando gli eredi ai sensi dell'art. 752 c.c., rispondono limitatamente alle quote ereditarie di spettanze e per l'effetto la domanda così come proposta è inammissibile;
3) in via ancora più gradata e subordinata, senza che ciò determini una inversione dell'onere della prova gravante sull'attore in ordine alla sussistenza della accettazione della eredità, rigettarsi la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, avendo l'attrice ricevuto tutto quanto a ei dovute e anche somme maggiori;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di causa da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio l'avvocato Fiorentino eccepiva l'assoluta nullità e inopponibilità della rinunzia all'eredità resa dai resistenti con dichiarazione sostitutiva prodotta agli atti del giudizio. La rinunzia, trattandosi di negozio giuridico formale, necessita di specifica pubblicità e può esser resa esclusivamente con atto ricevuto da notaio o da cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. Assumeva che i resistenti impugnando nel merito la domanda avevano realizzato un atto di accettazione tacita dell'eredità incompatibile con eventuale successiva rinuncia L'avvocato di parte resistente contestava l'avverso dedotto e osservava che i convenuti non hanno posto in essere alcun atto di accettazione tacita dell'eredità, poiché la difesa di merito nel presente giudizio non è espressione della volontà di agire
Quindi questo giudice, rilevato che parte ricorrente deducendo che la rinuncia dei resistenti all' eredità non era fatta nelle formule di cui all' art 519 c.c, . mancando dei requisiti di forma richiesti , chiedeva la fissazione di un termine ai sensi dell' art 481 e 749 c.p.c. , assegnava a il termine di 5 mesi ai resistenti per rendere la dichiarazione di rinuncia all' eredità nelle forme di cui all' art 519 cc., fissando udienza per consentite ai resistenti di provare la rinuncia all' eredità . Quindi all' udienza del 22/4/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, . avendo i predetti depositato rinuncia all' eredità, il giudice decideva come da separata sentenza Va premesso che la domanda proposta, tesa all' accertamento, in virtù del rapporto di lavoro invocato, delle differenze retributive per le causali di cui alla permessa, essendo la datrice di lavoro deceduta, veniva proposta nei confronti dei figli della de cuius, i quali, chiamati in giudizio, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo posto in essere nessun atto di accettazione, né formalmente, né di fatto, sicchè ritenevano che nessuna somma poteva essergli richiesta quali eredi della madre . Controparte_5
Va infatti rilevato che l'accettazione di eredità costituisce infatti, conformemente alla prevalente giurisprudenza sul punto “condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne” (Cass. 8053/2017). La qualità di erede
“non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede" (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983)” principio richiamato dall'Ordinanza, sez. VI, 17970//2018. Se dunque la qualità di erede si assume solo con l' l' accettazione dell'eredità, prima di quel momento sussiste solo la qualità di chiamato all' eredità . II chiamato all' eredità è dunque
4 la persona che, in seguito all'apertura della successione, ha un'aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.
Va tuttavia evidenziato in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti, che parte ricorrente prima di proporre il presente giudizio aveva messo in mora a mezzo del proprio procuratore con racc a.r. ciascuno dei predetti nella qualità di eredi , per le somme e i titoli di cui al ricorso, senza ottenere da essi alcun riscontro, sia pure al fine di negare la loro qualità di eredi , eccezione sollevata solo nel presente giudizio con deposito atto notorio attestante la loro rinuncia all' eredità della madre .
Tuttavia osserva questo giudice che, come eccepito da parre ricorrente, l' art 519 c.c. per la rinuncia all' eredità presuppone rigidi requisiti di forma, dovendosi la rinuncia formalizzare innanzi al notaio o al Cancelliere , con successivo inserimento nel registro delle successioni, requisiti non ravvisabili nel documento in un primo momento prodotto dai resistenti, sicché le parti avrebbero potuto accettare o rinunciare a detta eredità nei successivi 10 anni .
Proprio al fine di eliminare detta situazione di incertezza parte ricorrente, che ne aveva l' interesse, chiedeva a questo giudice di fissare un termine, ai sensi dell' art 481 e 749 c.p.c. per dichiarare se accettare o rinunziare l'eredità.
Pertanto i resistenti nel termine fissato dal giudice, hanno depositato copia conforme della rinuncia all' eredità della della de cuius del 18/1/2024 , resa innanzi al Cancelliere della Sezione distaccata di IS , circostanza che determina il venir meno della legittimazione sostanziale in capo agli stess, i con conseguente rigetto del ricorso
Tenuto contro della circostanza che parte ricorrente aveva evocato i resistenti in giudizio all' esito di una loro messa in mora, nella qualità di eredi della de cuius , rimasta senza riscontro da parte dei predetti, anche solo al fine di negare la propria qualità di eredi, stimasi equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso
2) compensa integralmente le spese di lite .
Si comunichi
Napoli 22/4/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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