Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 56 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mansueto
appellante
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fusillo
appellato
E
Controparte_2
appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 4267 in data 13.12.2022 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda proposta, con ricorso del 4.9.2018, da e compensava le spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato il 27.1.2023, proponeva gravame, chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano,
l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Il resisteva e concludeva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_1 di primo grado.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
-di essere iscritto dal 1.1.1978 alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei geometri (CIPAG);
-di aver ricoperto, durante lo svolgimento della libera professione, con continuità, dal 1993 al 2015, salvo i periodi elettorali, l'incarico di amministratore del Comune di , come da decreti di CP_1 nomina sindacali;
-di aver presentato al Comune di , successivamente ai detti decreti di nomina sindacali, le CP_1 dichiarazioni attestanti l'esenzione dallo svolgimento della libera professione;
-di aver accertato, una volta concluso nell'anno 2015 l'incarico di amministratore locale, che il
Comune di non aveva mai comunicato alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza CP_1 geometri il detto status di amministratore locale per i conseguenti adempimenti pensionistici;
-di aver invitato il con nota del 16.2.2016, a comunicare alla CIPAG il suo status per gli CP_1 anni dal 1993 al 2015, ed a chiedere contestualmente di quantificare l'importo delle quote contributive a carico dell'Ente locale in relazione al suddetto periodo;
-che, in riscontro alla nota del 17.3.2016 con cui il Sindaco pro tempore del Controparte_1 aveva invitato la Cipag a fornire informazioni e conteggi relativamente alla sua posizione contributiva, la Cipag aveva comunicato che “per gli anni contributivi dall'anno 2005 a novembre 2015 il dovrà versare direttamente alla Cipag l'importo complessivo di E Controparte_1
31.782,00”, ed aveva altresì precisato che “il professionista ha pagato regolarmente l'intera contribuzione minima per gli anni dal 1993 al 2004”, con la conseguenza che “si autorizza il
a rimborsare direttamente al geometra l'importo complessivo Controparte_1 Parte_1 di E 18.923,05”.
In diritto, il ricorrente richiamava la norma di riferimento - l'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, 'Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative'. Testualmente, la norma prevede al comma 1 : “L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti previdenziali per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, gli assessori provinciali e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo”, e, al comma 2, : “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
2 Il ricorrente segnalava il D.M. 25.05.2001, adottato in attuazione della citata disposizione, al cui articolo 1 si stabilisce che, per i lavoratori non dipendenti che rivestano una delle cariche elettive di cui all'articolo 86 TUEL, “gli enti locali versano quote forfettarie annuali, da pagare mensilmente,
a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2”. Richiamava anche la nota del
23.9.2002 e il parere del 17.2.2004 con cui il Ministero dell'Interno aveva precisato che l'Ente
Locale ha l'obbligo di versare gli oneri previdenziali in favore di un amministratore locale – libero professionista anche quando continui a svolgere durante il mandato la propria attività professionale,
e tanto poiché il beneficio per i liberi professionisti si basa “sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività professionale, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva”, tenuto conto che, a differenza dei lavoratori dipendenti, “i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale”.
Tanto detto, chiedeva al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 86 comma 2 del D. Lgs
n. 267/2000 e s.m.i. per gli anni 1993-2015, ovvero del lasso di tempo che il giudice riterrà di giustizia e, per l'effetto:
- condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare in favore del Controparte_1 geom. la somma di € 18.923,05, da quest'ultimo pagata in via anticipata alla Parte_1
CIPAG quale somma forfettaria prevista dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., per il periodo 1993 - 2004, così come quantificata dalla CIPAG, o di quella somma o minore che sarà accertata in corso di causa, nonché
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a versare direttamente alla Controparte_1
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, in favore del geom. , la Parte_1 somma ulteriore di € 31.782,00, quale somma forfettaria prevista dal predetto art. 86 comma 2 del e s.m.i., per gli anni contributivi dall'anno 2005 a novembre 2015, così come Controparte_2 calcolata dalla CIPAG, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- con condanna al pagamento di spese ed onorari della presente procedura, oltre oneri e accessori come per legge”.
Il si costituiva in giudizio;
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata Controparte_1 in fatto e in diritto, in virtù di una differente interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 86 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000, ed eccepiva la prescrizione del credito vantato in regresso e la parziale prescrizione dei crediti (almeno di quelli sino al mese di novembre 2011) di cui era chiesto il versamento alla Cassa previdenziale.
Ordinata, con ordinanza del 16.11.2021, l'integrazione del contraddittorio, nei confronti della
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, quest'ultima rimaneva contumace.
3 *****
Con sentenza del 13.12.2022 il Tribunale del lavoro di Foggia respingeva la domanda proposta da e compensava le spese di lite. Parte_1
Il giudice rilevava che il contrasto tra il e concerneva in Controparte_1 Parte_1 buona sostanza l'interpretazione del secondo comma dell'art.86 D. Lgs n. 67/2000, relativo ai lavoratori autonomi che assolvono l'incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, atteso che, mentre il
[...]
assumeva che, con tale espressione - 'allo stesso titolo previsto dal comma 1' - , il CP_1 legislatore aveva inteso far riferimento alla condizione prevista dal primo comma della stessa disposizione, ovverosia all'astensione del lavoratore autonomo dall'attività lavorativa per tutto il tempo del mandato, al contrario, il ricorrente sosteneva che il riferimento “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, quale presupposto del versamento, valesse solo a individuare la natura di quest'ultimo (cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi).
Rammentava che il Ministero dell'Interno, con note del 23.9.2002 e parere del 24.2.2004, aveva chiarito che l'Ente locale ha l'obbligo di versare gli oneri previdenziali per l'amministratore locale che continui a svolgere durante il mandato la propria attività libero professionale, rilevando come detto beneficio accordato ai liberi professionisti “si basa sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività del professionista con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva”, e sottolineando che,
a differenza dei lavoratori dipendenti, “i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale”.
Riconosceva che su tale questione interpretativa la giurisprudenza aveva assunto diversi orientamenti.
Da un canto, la magistratura contabile ha affermato che gli amministratori locali/liberi professionisti, per ottenere da parte dell'Ente il pagamento della quota forfettaria dei contributi previdenziali, devono necessariamente formalizzare una dichiarazione di espressa rinuncia all'attività lavorativa professionale, procedendo così alla sospensione di detta attività, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che fruiscano dell'aspettativa non retribuita (sez
Sezione Regionale per il Controllo della Corte dei Conti Basilicata del 15 gennaio 2014 n.3).
Così, anche la Corte Conti, (Abruzzo) sez. reg. contr., 26/02/2020, n.31: “l'art. 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) prescriva agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti. Perché ricorra l'obbligo da parte dell'ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell'amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l'elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all'ordinaria propria attività lavorativa. In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di
4 versamento in carico all'ente è necessario che l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L'obbligazione decorre dal momento in cui l'amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore - dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All'eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l'indennità di funzione ai sensi dell'art.82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente”.
Dall'altro, la magistratura ordinaria (cfr. Corte appello L'Aquila., Sez. Lav., del 21.12.2017), che invece è giunta a conclusione diametralmente opposta, valorizzando la circostanza che l'attività del lavoratore autonomo è ontologicamente diversa da quella del lavoratore dipendente, e sottolineando che “il lavoratore dipendente, alla cessazione del mandato, può riprendere il proprio posto di lavoro senza alcun pregiudizio giuridico e/o economico, posto che 'il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato' (art. 86, 1° comma, , mentre il lavoratore CP_3 autonomo che abbia integralmente sospeso la propria attività per tutto il periodo del mandato elettorale subirebbe verosimilmente un considerevole pregiudizio nella redditività e nell'avviamento dell'attività professionale, dovendosi reinserire, al termine dell'incarico, in un segmento di mercato che ha abbandonato per anni” e che “il lavoratore autonomo resta comunque obbligato agli incarichi professionali già assunti, anche qualora volesse rinunciare alla propria attività per la durata del mandato elettorale”.
Il Tribunale di Foggia aderiva all'orientamento seguito dalla magistratura contabile e reputava che << ai fini della corresponsione della quota forfettaria ex art 86, comma 2, d.lgs. 267/2000, vi sia quindi necessità di una preventiva rinuncia allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore autonomo, come del resto sostenuto anche dal Tribunale di Bari (sent. n. 2341/2017 del
26.4.2017) >>.
Infatti, ad avviso del Tribunale di Foggia < ancor prima, la decisione di partecipare ad una competizione elettorale (e rendere la propria disponibilità ad assumere incarichi di natura fiduciaria in contesti di tal genere) rappresenta il frutto di una libera scelta del singolo, il quale ben potrà operare una valutazione comparativa tra il trattamento contributivo forfettizzato previsto per legge e gli introiti economici (ai quali parametrare il diverso regime contributivo) che potrebbe conseguire dai propri clienti ove ritenga di preferire la libera professione, tanto più ove si consideri che si tratta di incarichi a tempo determinato, in cui è comunque stimabile la durata ed in relazione ai quali è sempre possibile rassegnare le proprie dimissioni (per inciso, anche per gli incarichi assunti dai liberi professionisti è ammissibile la rinuncia, per il particolare intuitu personae che li caratterizza, che può venire meno anche in corso di mandato, per ragioni ascrivibili ad entrambe le parti) >>.
Concludeva che <
25.5.2001 e 26.5.2011 (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), in disparte ogni considerazione in ordine alla loro parziale determinazione temporale, a fronte delle numerose annualità azionate
(1993-2015), non sono idonee ad integrare il requisito richiesto dalla giurisprudenza contabile (e condiviso da questo giudice)>>.
La natura interpretativa della lite e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali inducevano il giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
5 *****
Con un unico motivo di appello critica la sentenza, e ne denuncia l'errata Parte_1 interpretazione dell'art. 86 comma 2 del d.lgs n. 267/2020 perché non conforme alla lettera e alla ratio.
Nel riproporre le medesime argomentazioni addotte in primo grado, l'appellante censura la pronuncia per aver ritenuto necessaria, ai fini della corresponsione della quota forfettaria ex art 86, comma 2, d.lgs. 267/2000, una preventiva rinuncia allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore autonomo, e la stigmatizza per aver omesso di considerare che, nella materia de qua,
è impossibile equiparare la situazione dei lavoratori autonomi a quella dei lavoratori dipendenti.
Rimarca invero l'appellante che, mentre il lavoratore dipendente può decidere, al momento stesso in cui viene eletto, attraverso l'istituto dell'aspettativa, di sospendere la sua attività lavorativa per tutta la durata del mandato elettorale, tale possibilità è invece preclusa al lavoratore autonomo, il quale, comunque, resta obbligato agli incarichi professionali già assunti, anche qualora volesse rinunciare alla propria attività per la durata del mandato elettorale;
così come, mentre il lavoratore dipendente, alla cessazione del mandato, può riprendere il proprio posto di lavoro senza alcun pregiudizio giuridico e/o economico, posto che “il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato” (art. 86, 1° comma, TUEL), il lavoratore autonomo, che abbia integralmente sospeso la propria attività per tutto il periodo del mandato elettorale, è verosimile subisca un considerevole pregiudizio nella redditività e nell'avviamento dell'attività professionale, dovendosi reinserire, al termine dell'incarico, in un segmento di mercato che ha abbandonato per anni.
Nondimeno, l'appellante segnala che la decisione adottata dal Tribunale di Foggia, in condivisione di un principio sposato dalla magistratura contabile, penalizza il lavoratore autonomo che voglia accedere ad un incarico pubblico, in violazione dell'art. 51, comma 3, a norma del quale
“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, laddove l'espressione “posto di lavoro” non può essere intesa con esclusivo riferimento al lavoro subordinato, ma considerata la finalità della norma, quale attività lavorativa lato sensu considerata. Infatti, mentre il diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 51 comma III della Costituzione sarebbe garantito per i lavoratori dipendenti con l'istituto dell'aspettativa non retribuita ex art. 81 Tuel (o con altri istituti previsti per talune categorie di dipendenti come quello dell'aspettativa d'ufficio), per i lavoratori non dipendenti invece il diritto alla conservazione del posto di lavoro rectius dell'attività lavorativa sarebbe garantito proprio consentendo agli stessi di (continuare a) esercitare della professione (seppur con tempi ridotti) in concomitanza con il mandato elettivo.
Il costituitosi in giudizio con memoria del 3.12.2023, chiede la conferma della Controparte_1 pronuncia, reiterando l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure.
La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza dei Geometri rimaneva contumace.
*****
L'appello è in parte fondato e nei relativi limiti va accolto.
La Corte registra che, con ordinanza del 12.04.2023 n. 2461, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in merito alla questione interpretativa sottesa alla presente controversia, afferente, come già detto, la lettura della norma di cui all'art. 86 D.Lgs n 267/2000, intervenendo proprio nella vicenda che era stata oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila del 21.12.2017, richiamata, ma non condivisa, dal primo giudice.
6 Per completezza, va rammentato che la Corte di Appello dell'Aquila aveva respinto il gravame dell'Ente comunale e confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto di un libero professionista a conseguire, durante lo svolgimento dell'incarico pubblico di assessore comunale, il versamento contributivo in favore della ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 TUEL. In CP_2 particolare, all'attenzione della Corte di Appello dell'Aquila vi era il caso - assolutamente analogo a quello all'odierno esame - di un avvocato, assessore del cui era stato negato, per il periodo CP_1 in cui aveva ricoperto l'incarico detto, il pagamento da parte del dei contributi minimi CP_1 obbligatori ex art 86 cit poiché il professionista non aveva sospeso, al tempo della carica di assessore, la libera attività professionale.
Ebbene, la Corte di Cassazione - nel confermare la lettura della disposizione in oggetto resa dalla
Corte di appello - ha affermato:“Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex comma 2, del d.lgs n 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell'attività libero-professionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, 'allo stesso titolo previsto dal comma 1', quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell' 'l'aspettativa non retribuita' per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i
"lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla 'ratio' della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all' 51 comma 3, Cost. di sostegno dell'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali”.
Giova riportare il passo motivazionale della Suprema Corte:
“8. Viene, dunque, in rilievo l'art. 86 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) che testualmente stabilisce:
"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di Comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico (...).
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 1'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell' interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico";
7 9.in attuazione di tale disposizione, è stato poi emesso il D.M. n. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le "quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali", stabilendosi che "per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla
ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi Parte_2 ed assistenziali";
10.il contrasto tra le parti concerne, in particolare, l'esegesi del comma 2 dell'art. 86 cit., relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l'incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale "allo stesso titolo previsto dal comma 1";
11.secondo il Comune ricorrente, anche per i lavoratori autonomi, l'obbligo, per l'amministrazione, di versare la contribuzione scatterebbe solo qualora vi sia stata, da parte dell'interessato, sospensione dell'attività libero-professionale;
12. l'Ente pretende di avvalorare tale conclusione, facendo leva sulla disparità di trattamento, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che degli altri lavoratori autonomi, non investiti di cariche pubbliche, qualora fosse accolta l'opposta interpretazione della Corte di appello;
13.la Corte di merito ha, invece, ritenuto che il Legislatore, con l'espressione qui controversa, abbia inteso estendere, anche ai lavoratori autonomi, che ricoprono i medesimi incarichi pubblici, un beneficio contributivo. Tuttavia, per i Giudici di merito, il riferimento "allo stesso titolo di cui al comma I" vale solo ad individuare la natura del versamento (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) e non anche (come invece sostenuto dall'Amministrazione) a richiamare la condizione prevista dal comma 1 per il versamento, ovvero l'astensione dall'attività lavorativa per tutto il periodo del mandato;
14.stima il Collegio che l' interpretazione accolta dalla sentenza impugnata sia quella preferibile, alla luce del corredo normativo che regola la questione sollevata dal ricorrente; CP_1
15.come si è visto, il comma 1 dell'art. 86 pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'"aspettativa non retribuita";
16.si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti", cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita;
17. da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento "allo stesso titolo" per gli amministratori locali che "non siano lavoratori dipendenti" non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al comma 1 (cioè
l'aspettativa non retribuita), semplicemente perchè detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti;
18.l'espressione che ha ingenerato il dubbio interpretativa è, a giudizio del Collegio, correttamente intesa dalla Corte di appello. Con essa, si chiarisce solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima "causale" di quello previsto per i lavoratori subordinati e che,
8 quindi, ha ad oggetto gli 'oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi" dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Null'altro;
19.la prescelta ricostruzione risponde alla ratio delta disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali;
20.in concreto, la realizzazione della indicata finalità deve tener conto della diversità dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi, trattandosi di categorie in alcun modo tra loro assimilabili;
21.in modo condivisibile, la Corte di appello ha perciò osservato che, ove si dovesse subordinare
l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del "posto di lavoro";
22.per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro -da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa- diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione;
23.la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa;
d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, Come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.
La questione interpretativa dell'art. 86 TUEL è stata risolta dalla Cassazione nei sensi propugnati dall'odierno appellante, sì da potersi concludere che, ai fini della corresponsione della quota forfettaria ex art 86, comma 2, d.lgs. 267/2000 non vi è necessità di alcuna preventiva rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale da parte del lavoratore autonomo.
Non è di poco momento che, aderendo al principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Cassazione, l'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali si è così espresso: “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.
Tirando le fila del discorso, in adesione al superiore orientamento di legittimità, da cui non vi è alcun motivo per discostarsi, la Corte riconosce che ha diritto al beneficio di cui Parte_1 all'art. 86 comma 2 del D.Lgs 267/2000.
9 Resta da affrontare la questione della prescrizione del diritto, tempestivamente sollevata in primo grado dal rimasta assorbita dal rigetto della domanda attorea e riproposta in Controparte_1 questo grado dall'appellato.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Posto che rivendica sia il diritto al rimborso dei contributi professionali, anticipati e Parte_1 versati direttamente e periodicamente alla CIPAG per gli anni dal 1993 al 2004, sia il diritto al versamento diretto da parte del alla CIPAG per il periodo dal 2005 al 2015, e Controparte_1 stante l'assoggettamento del diritto al termine di prescrizione quinquennale, deve riconoscersi che effettivamente risulta ormai prescritto il diritto dell'appellante afferente il periodo dal 1993 al 2010; invero, fatta eccezione per la diffida inviata dallo al a febbraio 2016, Parte_1 Controparte_1 difettano altri atti interruttivi della prescrizione.
Né può darsi seguito all'obiezione dell'appellante che invoca, in applicazione dell'art. 2941 comma 8 c.c., la sospensione della prescrizione ('la prescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finchè il dolo non sia stato scoperto'), non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma atteso che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire (v. sul punto Cass. n. 19640 del
2018; n. 21567 del 2014) e, di certo, il nulla in tal senso ha posto in essere;
Controparte_1 peraltro, è significativo proprio il percorso giurisprudenziale sopra riferito, in quanto solo al suo esito è stato possibile affermare la debenza da parte dell'Ente del versamento contributivo in oggetto;
non vi sono perciò margini per applicare la sospensione della prescrizione.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolto per quanto di ragione l'appello, la Corte accerta il diritto di al beneficio Parte_1 di cui all'art. 86 comma 2 D.Lgs 267/2000 per gli anni 2011-2015 e, per l'effetto, condanna il a versare direttamente in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Controparte_1 dei Geometri, in favore di , E 17.172,00, quale somma forfettaria ex art. 86 Parte_1 comma 2 d.Lgs 267/2000 indicata dallo stesso per il periodo 2011-2015 nella memoria Parte_3 difensiva del 28.9.2024 e non contestata dal Controparte_1
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico del CP_1
nella misura della metà, tenuto conto della sostanziale soccombenza, dell'accoglimento della
[...] eccezione di prescrizione e del contrasto giurisprudenziale di recente risolto dalla Suprema Corte;
va pertanto disposta la compensazione della residua metà.
La liquidazione è come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014
(come modificato dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Vanno compensate le spese tra e Cassa Italiana di previdenza e assistenza geometri, Parte_1 non avendo l'istante azionato domanda alcuna nei confronti della CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27.1.2023 da
10 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in Parte_1 data 13.12.2022 nei confronti del e della CASSA ITALIANA di Controparte_1
PREVIDENZA e ASSISTENZA GEOMETRI, così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto di al beneficio di cui all'art. 86 comma 2 D.Lgs Parte_1
267/2000 per gli anni 2011-2015 e, per l'effetto, condanna il a versare Controparte_1 direttamente in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, in favore di
, la somma di E 17.172,00, quale somma forfettaria prevista dall'art 86 comma 2 Parte_1
d.Lgs 267/2000;
condanna il al pagamento in favore dell'appellante della metà delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E 2.200,00 quelle di primo grado e in E
2.000,00 quelle di secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge;
compensa la residua metà;
compensa le spese tra e Cassa Italiana di previdenza e assistenza geometri. Parte_4
Così deciso in Bari, il 22.4.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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