Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 430/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 18.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (c.f. ,), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Caramanica (c.f. ) e dall'Avv. Giacomo C.F._2
Landolfi, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Mondragone C.F._3
(CE) al Corso Umberto I, n. 92, presso il loro studio;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del suo l.r.p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmela Fratta (c.f. ) C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via
Mazzocchi n.114;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'appellante concludeva per l'integrale accoglimento dell'appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 1758/2019, pronunciata in data 27/09/2019 dal Giudice di Pace di Carinola;
chiedeva, pertanto, di accertare la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto,
nella causazione del sinistro oggetto di causa, in qualità di Controparte_2 proprietario del veicolo Fiat Uno tg. AC949HE e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € Controparte_1
4.390,74, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria con condanna degli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di onorari e accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. concludeva per il rigetto dell'appello perché inammissibile in Controparte_1
fatto ed in diritto e per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carinola n.1758/2019.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la Sentenza n. 1758/2019 (depositata in data 27.09.2019), con la quale il
Giudice di Pace di Carinola aveva respinto la domanda da lui proposta, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 22.08.2017 alle ore 12:00 circa, in Mondragone (CE).
L'attore deduceva che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva alla guida della propria bicicletta, subiva danni alla stessa, nonché lesioni personali, ad opera dell'autovettura Fiat Uno tg. AC949HE, di proprietà di e Controparte_2
condotta da . Riferiva che entrambi procedevano su Viale Margherita Persona_1 nel medesimo senso di marcia, quando il conducente dell'autovettura, non avvedendosi della presenza della bicicletta, la urtava nella parte posteriore con la propria parte anteriore destra.
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La'ttore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat Uno, , conveniva in giudizio Parte_1
(quale proprietario dell'autovettura) nonché la compagnia Controparte_2
assicurativa innanzi al Giudice di Pace di Carinola, al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa mediante escussione testi, CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Carinola aveva dichiarato la contumacia di e, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il Controparte_2
perito, aveva rigettato la domanda proposta dall'attore ritenendo che la dinamica del sinistro, quale allegata dall'attore, non era stata dimostrata in quanto il perito non era riuscito ad accertare con precisione il punto di contatto tra i veicoli coinvolti, rendendo in tal modo incerta la riconducibilità dei danni al sinistro dedotto in causa;
il giudice di pace aveva, inoltre, compensato le spese processuali tra le parti.
-2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello il quale ha rilevato Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata, nonché l'errata motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado, ed ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellati al pagamento della complessiva somma di €.
4.390,74, ovvero in quella misura, minore o maggiore, determinata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno, nonché la condanna degli appellati al rimborso delle spese processuali del doppio grado di giudizio e accessori di legge.
Si è regolarmente costituita in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e nel merito,
l'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto;
ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza gravata.
Non si è costituito . Controparte_2
Il giudice istruttore all'udienza del 18.03.2025 riservava la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_2
proprietario del veicolo Fiat Uno tg. AC949HE in quanto non costituitosi
[...]
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nonostante la regolare notifica del gravame nei suoi confronti neanche in sede di gravame.
-4. Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa dell'appellante, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 342 cod. proc. civile
Nel proposto atto di impugnazione sono adeguatamente specificate sia la parte del provvedimento sottoposto a censura, quella contenente il denegato riconoscimento della domanda di risarcimento, sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice, e, cioè, una diversa valutazione della dinamica del sinistro sulla base di una diversa interpretazione degli accertamenti peritali, sia, infine, la rilevanza della denunciata erronea interpretazione ai fini della decisione impugnata del materiale probatorio.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-5.Nel merito l'appello è, tuttavia, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, atteso che l'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non ha consentito di ritenere provato il fatto storico come allegato dall'appellante da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dal predetto.
Dunque, deve ritenersi condivisibile la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha escluso la dimostrazione della dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore.
L'appellante contesta, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Tanto premesso, ad avviso di questo Giudicante il primo giudice ha fatto buon governo delle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado nonché degli accertamenti peritali espletati.
Reputa questo Giudicante che l'appellante si duole dell'erronea interpretazione della prova testimoniale sulla base di una lettura unilaterale e molto parziale delle deposizioni testimoniali che, tuttavia, a parere di questo giudice, risultano invece estremamente generiche.
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Il teste, , escusso dal giudice di prime cure in data 06.03.2019, nella Testimone_1 ricostruzione degli eventi, riferiva che: “ADR: Ricordo che l'incidente per cui è causa
è avvenuto in Mondragone, Viale Margherita, verso la fine di agosto dell'anno 2017, all'incirca alle ore 12:00. ADR: Ricordo che il sinistro avveniva in via Margherita, all'altezza della chiesa di San Rufino. ADR: Ricordo che la bicicletta procedeva in direzione mare, quando un'autovettura di colore scuro che procedeva anch'essa in direzione mare, tamponava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore della bicicletta. ADR: A seguito dell'impatto il conducente della bici cadeva al suolo sul lato destro. ADR: Dopo aver visto la caduta mi sono avvicinato al luogo del sinistro, attraversando il viale, in quanto mi trovavo fuori la Chiesa di San Rufino, per prestare soccorso. ADR: Ricordo che il conducente dell'autovettura scendeva dalla stessa per sincerarsi delle condizioni del malcapitato, con il quale scambiava il numero di telefono. ADR: Ricordo che il conducente della bici lamentava diversi dolori e in particolare al piede destro. ADR: Riconosco che la bicicletta ritratta nelle fotografie esibitemi è quella coinvolta nel sinistro per cui è causa.”. Del tutto sovrapponibili sono le dichiarazioni rese dal teste , escusso lo stesso Tes_2 giorno, il quale aggiungeva: “Ricordo che l'investito dopo aver chiamato telefonicamente i figli veniva trasportato via in auto dai medesimi.”.
Le dichiarazioni si reputano estremamente generiche e poco circostanziate in quanto i testi riferiscono genericamente del tamponamento tra l'autovettura e la bicicletta, senza tuttavia fornire dettagli utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, come ad esempio la distanza tra i due veicoli al momento dell'urto, la velocità di marcia di ciascuno, le eventuali manovre poste in essere dai conducenti per evitare l'impatto; manca altresì qualsiasi descrizione circa l'intensità dell'urto.
La medesima genericità sulla dinamica viene riscontrata dal CTU nominato, Ing.
il quale ha tratto le seguenti conclusioni: “Per quanto denunciato in citazione Per_2
l'incidente verificatosi fa riferimento ad una tipologia di urto da tamponamento tra due veicoli con successivo ribaltamento della bici attorea per perdita di controllo della stessa, Dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica disponibile si è cercato di ricostruire l'evento sinistro, facendo riferimento alla dinamica illustrata in citazione: "il conducente del veicolo Fiat Uno, nel procedere sul viale Margherita nel
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medesimo senso di marcia della predetta bicicletta, non avvedendosi della presenza della stessa, urtava nella parte posteriore con la propria parte anteriore destra” In riferimento a tale dinamica, in sede di accertamento, non si è riusciti però ad individuare con certezza il punto di contatto tra veicoli. (…) Per cui pur ritenendo coerente l'evento sinistro causato da un lieve contatto tra i veicoli, la dinamica non trova però alcuna conferma oggettiva, in mancanza del punto d' urto per cui non possiamo esprimerci sulla piena compatibilità dell'evento sinistro, non potendo confermare le dovute corrispondenze.”
Il perito invero riconosce una astratta possibilità che la dinamica del sinistro si sia verificata nelle modalità allegata dall'attore ma, di fatto, riferisce di non vere CP_ riscontrato “ elementi certi da confermare l'esatta dinamica del sinistro tra la e la bici” .
Anche dall'esame del modulo CAI emergono incongruenze che minano l'attendibilità della ricostruzione fornita da parte appellante: in particolare, nel modulo non risultano indicate le genericità dei testimoni, nonostante i soggetti escussi abbiano riferito di aver prestato soccorso immediatamente dopo l'accaduto; ulteriore profilo di incertezza
è rappresentato dalla circostanza che il ricorso alle cure del Pronto Soccorso presso il
Presidio Ospedaliero Pineta Grande, pur menzionato nel modulo, risulti essere avvenuto solo il giorno successivo al sinistro, e non nell'immediatezza dello stesso avendo l'attore dedotto di aver subito lesioni gravi.
Dunque, la sola circostanza che la consulenza medico-legale abbia rilevato un nesso causale sul piano traumatologico non può ritenersi di per sé decisiva in mancanza di un quadro probatorio coerente, completo ed univoco.
Pertanto, non può ritenersi fondato il rilievo difensivo sull' erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale, se pur con motivazione sintetica, ha correttamente valorizzato la carenza di elementi univoci, coerenti e concordanti a sostegno della pretesa attorea
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
-6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività
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difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza della fase istruttoria e della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
-7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo
1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1758/2019 del Giudice di Pace di Carinola;
- condanna al pagamento delle spese di lite, nei confronti della Parte_1
che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. Controparte_1
e spese generali come per legge.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere,
Così deciso in S. Maria C.V.16/06/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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