Provvedimento: In tema di liquidazione dell'indennita di anzianita per i prestatori di lavoro passati, nel corso del rapporto, dalla categoria operaia a quella impiegatizia, sono validi e legittimi i patti dei contratti collettivi (nella specie art 7 del CCNL del 16 settembre 1947 ed art 6 del CCNL del 27 giugno 1964 per gli addetti alla industria chimica) che pongono a base del calcolo, per ciascuno dei periodi di appartenenza alle due categorie, frazioni differenziate dell'ultima retribuzione percepita nella categoria finale, da moltiplicare per scaglioni di numero di anni del complessivo servizio, purche venga rispettato il limite che, per i singoli periodi di tempo attinenti ad ogni categoria, il …
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