Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1960, n. 1561
Articolo 1Articolo 3
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30 dicembre 1960
Art. 2.
Il computo dell'indennita' e' effettuato secondo le norme dell' art. 2121 del Codice civile .
Entrata in vigore il 30 dicembre 1960
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