Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2100/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Tassone, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Marina di Caulonia, alla Piazza Bottari n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente di dal 21.08.1996 con la qualifica di operaio, adiva Controparte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia: “epatologia rachidea – protusioni discali multiple”, con menomazione ragguagliata al 12%. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di aver svolto la mansione di ” dalla data di assunzione al 2020 circa;
CP_3 la mansione di conducente “Straddle Carrier” dal 1998 al 2022 e la mansione di
“Checker Stack” dal 2015 ad oggi;
1
- che, con provvedimento del 3.08.2022, l'Istituto comunicava che <gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è esposto e la malattia denunciata. La pratica viene pertanto archiviata. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento>>;
- di aver proposto formale opposizione -in data 19.09.2022- avverso il l provvedimento emesso dall' , rigettata con provvedimento del 17.01.2023; CP_1
- nello specifico, sosteneva di essere affetto da <ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico sensitivi persistenti >> per il quale è riconosciuto un grado percentuale del 12% e << Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sentivi persistenti>> che riconosce un grado percentuale sino al 12%, attestato anche dai certificati del Medico competente aziendale che negli anni lo hanno visto sottoposto a prescrizioni/limitazioni. Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che la seguente patologia: “patologia rachidea con protusioni discali m ultiple” indicata in parte motiva, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR CP_1
1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattia professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
Accertare e dichiarare che il sig. ha una menomazione dell'integrità Parte_1 psico-fisica di grado non inferiore al 12% (percentuale tabellata) o del grado maggiore o minore che verrà riconosciuto in corso di causa, con diritto all'erogazione del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo in capitale (o della CP_1 rendita mensile) – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa - per come stabilito dalla legge parametrata al grado percentuale accertato, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' contestando -in buona sostanza- la carenza CP_1 dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento della malattia professionale in assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologia e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2 Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia: “epatologia rachidea
– protusioni discali multiple”, con menomazione ragguagliata al 12%. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette
“attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento della malattia professionale ragguagliata al grado del 12%, conseguente all'attività lavorativa svolta. Ebbene, la consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_1
-disposta nel corso del giudizio- ritenendo “sufficientemente provato il nesso
[...] di causalità, o quanto meno di concausalità preponderante e necessaria tra la malattia denunciata e le condizioni ed i ritmi di lavoro caratterizzato da continui sforzi per ripetuti impatti e vibrazioni nocive, traumatismi, sbalzi e sollecitazioni del Parte_2 rachide e da posizioni posturali incongrue, innaturali e antifisiologiche (in modo ripetitivo e mantenendo la postura svolge sempre le stesse azioni, gli stessi movimenti,
3 premendo sempre le medesime leve/pulsanti”, ha riconosciuto che: “[…] il sig. è affetto da: Patologia del rachide: cervicale Parte_1
(Rettilineizzazione del rachide cervicale, Protrusioni discali degenerative), dorsale (piccola ernia discale D8-D9 e protrusione discale D10-D11) e lombare (Ernia discale L4-L5 con ampio bulging discale e Protrusioni discali degenerative L2-L3 e L3-L4). Tale affezione è da considerare Malattia Professionale, in quanto risulta contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte, dall'agosto 1996, come Dipendente di presso il Porto di Gioia Tauro (RC). Ritengo di Controparte_2 poter attribuire a tale condizione patologica, considerato quanto emerso dall'esame clinico-obiettivo-funzionale, un Danno biologico pari al 7 (sette)%, secondo Tabelle Danno Biologico allegate al DM 12/07/2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Dal marzo 2023, epoca di nuovo esame RM del rachide che evidenziava la comparsa di una “Ernia discale lombare L4-L5 con ampio Bulging discale, la percentuale di Danno Biologico diventa pari al 10% (dieci).” (cfr. elaborato peritale dep. il 05.02.2025). Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per la menomazione Parte_1 permanente nella misura del 7% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al febbraio 2023 e del 10% dal marzo 2023, con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione e dei ratei maturati, oltre agli CP_1 interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e, per i ratei successivi, dalla maturazione di ciascuno di essi fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo, così come le spese di CTU cui si provvede con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico in misura pari Parte_1 al 7% dalla data della domanda amministrativa e fino al febbraio 2023 e del 10% dal marzo 2023;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida in complessivi € 4.638,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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