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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12056 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Valentina Consolazione Campisano da Parte_1 procura come in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di avere presentato in data 25/10/23 alla competente Commissione Medica, domanda invalidità presso la competente sede al fine di ottenere e conseguire il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile ex art. 20 Legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modifiche, con diritto all'indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/1980 e Legge n. 508/1988, non essendo la stessa in grado di compiere autonomamente atti di vita quotidiana;
- di essere stata riconosciuto dalla competente Commissione medica , in seguito a visita CP_1 espletata in data 23/12/2023 “ invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 L. 124/98) lieve 34% – 66%», con decorrenza dalla data della domanda, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- di essere, invero, affetta dalle seguenti patologie «vasculopatia cerebrale cronica con segni di decadimento cognitivo e mnesico da demenza mista. Soggetto che necessita di costante aiuto e supervisione per gli atti personali e relazionali della vita”, “spondiloartrosi in fibromialgia”,
“OSAS in CPAP”, “cardiopatia ipertensiva”, “riduzione udito”, “incontinenza urinaria mista in paziente con segni di decadimento cognitivo”, “algie multiple in soggetto con fibromialgia e spondiloartrosi […] discopatie multiple […] deficit di appoggio plantare in piede artrosico con alluce valgo bil. Assetto deambulatorio cauto ed antalgico con deficit statico dinamico”
“encefalopatia cerebrale cronica con gravi segni di decadimento cognitivo e mnesico da demenza senile e vascolare. Soggetto che necessita di costante aiuto e supervisione”, nonché da tutte quelle patologie documentate in seno alla medesima certificazione medica in atti;
- di avere proposto avverso gli esiti del predetto accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania iscritto al n. 4081/2024 R.G. chiedendo, previo accertamento delle proprie condizioni sanitarie, il riconoscimento della invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/80 e Legge n.
508/88, non essendo in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana, necessitando di assistenza continua dalla domanda amministrativa;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari all'88% ;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, rilevava che il CTU era incorso in errore diagnostico valutativo e metodologico in quanto non erano state adeguatamente valutate le patologie cardiache e neurologiche che affliggono la ricorrente, alla quale è stato diagnosticao, tra le altre cose, “cardiopatia in 3° classe NYHA, paziente con insufficienza respiratoria importante con necessitò di CPAP nottura, demenza senile, fibromialgia”; Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ a) accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida al 100% e non è in Parte_1 grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana, necessitando di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU;
b) con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “ Scopo del mio mandato è di accertare se la Sig.ra
presenti i requisiti sanitari necessari per la corresponsione dei benefici previsti dalla Parte_1 legge 18/80 e 508/88 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla scorta dei dati obiettivi rilevati
è possibile affermare che la Sig.ra è in atto affetta da: “OSAS in CPAP, lieve ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale, cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, incontinenza urinaria cerebrovasculopatia con iniziale decadimento cognitivo Orbene, dovendo valutare tali menomazioni sopra menzionate – utilizzando le tabelle annesse al DM del 5/02/92 – è possibile affermare che tali patologie, determinano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 88%” .
In disparte la presenza di un errore materiale nel prospetto riepilogativo di cui alla consulenza tecnica depositata, dove si legge “ La Sig.ra è in atto affetto da: “OSAS in CPAP, lieve ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale, cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, incontinenza urinaria cerebrovasculopatia con iniziale decadimento cognitivo”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio 67-99%” con decorrenza dal mese di ottobre 2023” il giudizio del CTU è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato atteso che il giudizio è stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e, come rilevato da nelle note di trattazione scritta del 24 settembre 2025, in ogni caso il riconoscimento CP_1 della percentuale di invalidità 88% non farebbe sorgere il diritto ad altra prestazione, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne. Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 26/ 09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12056 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Valentina Consolazione Campisano da Parte_1 procura come in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di avere presentato in data 25/10/23 alla competente Commissione Medica, domanda invalidità presso la competente sede al fine di ottenere e conseguire il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile ex art. 20 Legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modifiche, con diritto all'indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/1980 e Legge n. 508/1988, non essendo la stessa in grado di compiere autonomamente atti di vita quotidiana;
- di essere stata riconosciuto dalla competente Commissione medica , in seguito a visita CP_1 espletata in data 23/12/2023 “ invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 L. 124/98) lieve 34% – 66%», con decorrenza dalla data della domanda, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- di essere, invero, affetta dalle seguenti patologie «vasculopatia cerebrale cronica con segni di decadimento cognitivo e mnesico da demenza mista. Soggetto che necessita di costante aiuto e supervisione per gli atti personali e relazionali della vita”, “spondiloartrosi in fibromialgia”,
“OSAS in CPAP”, “cardiopatia ipertensiva”, “riduzione udito”, “incontinenza urinaria mista in paziente con segni di decadimento cognitivo”, “algie multiple in soggetto con fibromialgia e spondiloartrosi […] discopatie multiple […] deficit di appoggio plantare in piede artrosico con alluce valgo bil. Assetto deambulatorio cauto ed antalgico con deficit statico dinamico”
“encefalopatia cerebrale cronica con gravi segni di decadimento cognitivo e mnesico da demenza senile e vascolare. Soggetto che necessita di costante aiuto e supervisione”, nonché da tutte quelle patologie documentate in seno alla medesima certificazione medica in atti;
- di avere proposto avverso gli esiti del predetto accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania iscritto al n. 4081/2024 R.G. chiedendo, previo accertamento delle proprie condizioni sanitarie, il riconoscimento della invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/80 e Legge n.
508/88, non essendo in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana, necessitando di assistenza continua dalla domanda amministrativa;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari all'88% ;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, rilevava che il CTU era incorso in errore diagnostico valutativo e metodologico in quanto non erano state adeguatamente valutate le patologie cardiache e neurologiche che affliggono la ricorrente, alla quale è stato diagnosticao, tra le altre cose, “cardiopatia in 3° classe NYHA, paziente con insufficienza respiratoria importante con necessitò di CPAP nottura, demenza senile, fibromialgia”; Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ a) accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida al 100% e non è in Parte_1 grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana, necessitando di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU;
b) con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “ Scopo del mio mandato è di accertare se la Sig.ra
presenti i requisiti sanitari necessari per la corresponsione dei benefici previsti dalla Parte_1 legge 18/80 e 508/88 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla scorta dei dati obiettivi rilevati
è possibile affermare che la Sig.ra è in atto affetta da: “OSAS in CPAP, lieve ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale, cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, incontinenza urinaria cerebrovasculopatia con iniziale decadimento cognitivo Orbene, dovendo valutare tali menomazioni sopra menzionate – utilizzando le tabelle annesse al DM del 5/02/92 – è possibile affermare che tali patologie, determinano in atto nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 88%” .
In disparte la presenza di un errore materiale nel prospetto riepilogativo di cui alla consulenza tecnica depositata, dove si legge “ La Sig.ra è in atto affetto da: “OSAS in CPAP, lieve ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale, cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, incontinenza urinaria cerebrovasculopatia con iniziale decadimento cognitivo”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio 67-99%” con decorrenza dal mese di ottobre 2023” il giudizio del CTU è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato atteso che il giudizio è stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e, come rilevato da nelle note di trattazione scritta del 24 settembre 2025, in ogni caso il riconoscimento CP_1 della percentuale di invalidità 88% non farebbe sorgere il diritto ad altra prestazione, trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne. Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 26/ 09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso