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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2018 promossa da:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dall'Avv. Mezzina Ignazio Fulvio;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Costantino Livio;
opposto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, l' Controparte_1
(da ora in avanti anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
5146/2017 - reso dal Tribunale di Bari il 07.12.2017 all'esito del procedimento rubricato al n. r.g.
17492/2017 - richiesto dal per il pagamento delle residue spettanze professionali CP_2
maturate per la redazione della progettazione definitiva di riqualificazione del nel Porto Parte_1
di Bari, per euro 54.962,83 oltre accessori di legge ed interessi al tasso dovuto dalla costituzione in mora al saldo. L'opponente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5146/2017 emesso dal Tribunale di Bari perché null'altro è dovuto al ricorrente;
il tutto con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio.” CP_2
A sostegno dell'opposizione l' ha allegato che, con contratto del 25.02.2004, l'allora stazione CP_3
appaltante Autorità Portuale (AP) di Bari affidava al aggiudicatario della gara, il CP_2 servizio di “progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di n. 2 lotti funzionali e relative attività ai sensi del d.lgs. 494/1996 per la realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali ed a depositi portuali nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli del Porto di
Bari.
Previa verifica da parte del R.U.P. del 29.12.2004, con deliberazione del Presidente dell'AP n. 133 del 31.12.2004, veniva approvato il progetto preliminare nella versione consegnata dai progettisti il
01.12.2004 ed il raggruppamento temporaneo rappresentato dal veniva incaricato di CP_2
della redazione del progetto definitivo.
Sorte contestazioni in merito al pagamento dei compensi per le progettazioni in questione, con deliberazione del Presidente dell'AP n. 45 del 25.03.2010, si decideva di definire la controversia col secondo quanto concordato e da quest'ultimo accettato (note del 23.12.2009, CP_2 proveniente dall'AP e del 31.12.2009 proveniente dal ), stabilendo l'importo complessivo CP_2
spettante (euro 274.814,13 oltre INARCASSA ed IVA) e le modalità di pagamento (euro 219.851,30 oltre INARCASSA ed IVA immediatamente a titolo di acconto ed euro 54.962,83 oltre
INARCASSA ed IVA ad avvenuta approvazione del progetto definitivo).
Con deliberazione del Comitato Portuale n. 13 del 29.12.2010, sulla scorta degli elaborati progettuali preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo presentati dal venivano CP_2
aggiornati gli obiettivi ed i requisiti contenuti nel documento preliminare per la progettazione
(D.P.P.), approvato dallo stesso organo con la deliberazione n. 3/2003, confermando che l'intervento sarebbe stato finanziato con fondi derivanti dai mutui assegnati all'Ente con l. 166/2002. Con nota del Ministero dei Trasporti esecutiva della l. 10/2011, di conversione del decreto milleproroghe 2010, veniva comunicata la revoca di alcuni finanziamenti già concessi all'AP, tra cui quello previsto a copertura dell'intervento in questione.
Con nota protocollata al n. 11755 del 17.09.2015 [recante la data del 14.09.2015], l'Avv. Costantino
Livio, in nome e per conto del , dell'Arch. e dell'Arch. CP_2 Controparte_4 [...]
richiedeva il pagamento del saldo di euro 54.962,83. Con nota n. 12892 del 09.10.2015, Per_1
l'AP riscontrava la richiesta, segnalando che, ai sensi della deliberazione del Presidente n. 45/2010, il pagamento del saldo sarebbe potuto avvenire solo all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, passaggio successivo rispetto a quello della verifica da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II d.P.R. 207/2010; a tal fine, vi sarebbe stata la necessità di disporre di due copie complete e firmate del progetto medesimo. Con nota protocollata al n. 2922 del 19.02.2016 [recante la data
18.02.2016], l'Avv. Costantino, nel comunicare che le copie del progetto definitivo sarebbero già state consegnate, insisteva, fra l'altro, per il pagamento del saldo. In data 13.04.2017 il CP_2 emetteva fattura per euro 54.962,83, che l'Ente non pagava.
L'odierna opponente ha rappresentato la omessa consegna delle copie del progetto definitivo, secondo l'aggiornamento degli obiettivi del D.P.P. approvato dal Comitato Portuale. Il si CP_2
sarebbe, pertanto, reso inadempiente agli obblighi assunti in sede di stipulazione del contratto di appalto del 2004 e di accettazione, in data 31.12.2009, delle richieste dell' Pt_2
Con comparsa depositata l'11.05.2018, si è costituito in giudizio il , il quale, previa CP_2
istanza di concessione della provvisoria esecuzione del titolo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto opposto e, per l'effetto, confermarlo;
in subordine, per il caso di revoca, accertarsi e dichiararsi la fondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, condannarsi parte opponente al pagamento dell'importo di euro 54.962,83 oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'opposto ha dedotto che il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'arch.
[...]
, dall'Arch. e dal affidatario dell'incarico CP_4 Persona_1 CP_2
professionale di redazione della progettazione preliminare unitaria nonché della progettazione definitiva/esecutiva per i primi due lotti funzionali, entrambe relative alla riqualificazione del Molo
Pizzoli del Porto di Bari, provvedeva tempestivamente e diligentemente all'adempimento degli obblighi professionali derivanti dal contratto, redigendo e consegnando alla parte committente gli elaborati tecnici e grafici afferenti sia alla progettazione preliminare che alla progettazione definitiva, quest'ultima consegnata in data 10.10.2005.
Senonché, l'AP provvedeva al pagamento integrale dei compensi per la redazione del progetto preliminare, mentre, quanto al definitivo, si limitava a versare l'importo di euro 200.000,00 oltre IVA ed INARCASSA, quale acconto, restando debitore della somma di euro 274.814,13. A seguito di accordo fra le parti, interveniva deliberazione n. 45 del 25.03.2010, con cui la committente si determinava a liquidare e pagare euro 219.851,30 oltre INARCASSA ed IVA immediatamente, quale ulteriore acconto, ed euro 54.962,83 oltre INARCASSA ed IVA ad avvenuta approvazione del progetto definitivo. Se il primo pagamento veniva onorato, lo stesso non accadeva per il secondo.
Nonostante, con deliberazione n. 13 del 29.12.2010, il avesse dato atto Controparte_5 dell'avvenuta consegna del progetto definitivo, vieppiù accettando l'ulteriore attività professionale, svolta a titolo gratuito dagli stessi progettisti e consistita nella redazione di elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo, con raccomandata a/r del 14.09.2015, il raggruppamento si trovava costretto a sollecitare il pagamento della residua somma di euro 54.962,83. In riscontro, l'AP, con lettera del 09.10.2015, negava il pagamento richiesto, assumendo che questo fosse subordinato all'espletamento dell'attività di verifica, da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II del d.P.R.
207/2010 e rispetto alla quale sarebbe stata propedeutica la disponibilità, da parte dell'Ente, di due copie cartacee complete e firmate del progetto definitivo. Il contestava con PEC del CP_2
18.02.2016 la motivazione posta a sostegno del rifiuto quindi, con successiva comunicazione del
22.09.2016, l'AP invitava il raggruppamento a valutare la sospensione della procedura legale avviata in quanto in procinto di avviare una procedura di finanziamento a copertura della spesa in questione.
Accordata sospensione fino al 31.12.2016, l'Ente portuale diveniva totalmente inerte, anche dopo la ricezione della fattura del 13.04.2017 per l'importo a suo tempo concordato.
Così ricostruiti i fatti di causa, l'opposto ha osservato come la circostanza per cui il pagamento del saldo fosse subordinato all'approvazione del progetto definitivo rappresentasse “mero tempo dell'adempimento” ex art. 1183 c.c. e non già condizione sospensiva, nel quale secondo caso la natura meramente potestativa della stessa ne avrebbe determinato la nullità ex art. 1355 c.c.; la qualificazione in termini di condizione potestativa mista avrebbe suggerito di ricondurre l'ipotesi nell'alveo applicativo della norma di cui all'art. 1359 c.c.
Per altro verso, l'opposto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini del discutendo adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, della mancata consegna delle copie del progetto definitivo con le integrazioni, in quanto costituente attività ulteriore rispetto al perfezionamento dell'accordo transattivo conclusosi con la deliberazione n. 45/2010, eseguita a titolo meramente collaborativo e gratuito da parte del raggruppamento.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il procedimento è stato istruito mediante acquisizione della documentazione in atti, stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla opponente su circostanze documentali, come ritualmente eccepito dalla opposta con il deposito della terza memoria istruttoria.
Con provvedimento reso il 18.10.2018 è stata negata la provvisoria esecuzione del titolo.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata, in modalità cartolare, il 02.04.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Il ha ottenuto il titolo monitorio (d.i. n. 5146/2017 del Tribunale di Bari) per il CP_2 pagamento dei compensi professionali maturati a seguito dell'espletamento, giusta contratto del
25.02.2004, dell'incarico di “redazione di una progettazione preliminare unitaria […] nonché di quella definitiva/esecutiva per i primi due lotti funzionali, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione ed infrastrutturazione del nel Porto di Bari” (così art. 1 della Parte_1
convenzione in atti).
Intervenuta, con deliberazione n. 133 del 31.12.2004, l'approvazione definitiva del progetto preliminare, nella versione consegnata dai progettisti in data 01.12.2004, con le osservazioni di cui alla relazione del UP del 29.12.2004, il raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentato dal (ed altresì composto dagli Architetti e ), CP_2 Controparte_4 Persona_1
veniva incaricato di procedere alla redazione del progetto definitivo.
In data 01.07.2005 l'ente pagava in favore del la fattura n. 16/2005 di euro 100.000,00, CP_2
quale acconto sulle competenze spettanti in esito alla redazione del progetto preliminare.
In data 10.10.2005, il depositava un progetto definitivo del I lotto. CP_2
In data 03.04.2006 l'ente pagava in favore del una seconda fattura di euro 200.000,00 CP_2
relativa alle competenze per la redazione del progetto definitivo.
Con nota dell'Autorità Portuale del 23.12.2009 venivano adeguati i compensi richiesti dalla odierna opposta [“risulta un importo per competenze per progetto preliminare unitario e definitivo I lotto, calcolato sulla base del progetto definitivo predisposto: a base di gara: euro 948.375,96; contrattuale, al netto del ribasso: euro 574.814,13”].
La odierna opponente, nella stessa comunicazione, precisava “Vi è da dire, in ogni caso, che detti compensi si riferiscono alla condizione di attività concluse relativamente alla fase di progettazione definitiva in questione, circostanza questa che ancora non si è verificata. Il progetto sottoposto e depositato dal R.T., nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non è stato approvato (occorre sempre attendere il parere definitivo della la procedura di accertamento di conformità Pt_3
urbanistica e l'esame finale del UP per la verifica delle prescrizioni indicate al progetto preliminare)”.
La determinazione di non procedere alla corresponsione dell'intero ammontare spettante alla opposta la si desume dal prosieguo della nota “ (…) In ragione di ciò si ritiene di non poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo, in quanto occorre garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a carico del RT. Si stima ragionevolmente una trattenuta “in garanzia” pari al 20% per cui, allo stato, si ritiene di poter procedere a liquidare sino alla concorrenza dell''80% delle spettanze complessive rinviando il saldo al termine delle attività di verifica/ approvazione sopra indicate”.
Detta determinazione, dunque, veniva assunta “a garanzia” ossia al fine di impedire che la opposta opponesse rifiuti, una volta liquidate le spettanze, ad eventuali adeguamenti progettuali resisi necessari a seguito del “parere definitivo della Dogana, dell'accertamento di conformità urbanistica
e dell'esame del UP”. Il , in data 31.12.2009, riscontrava la nota dell'Ente, aderendovi. Con delibera n. 45 del CP_2
25.03.2010, pertanto, la committente autorizzava, sulla scorta del parere favorevole del UP, il ricalcolo delle competenze complessive ritenute spettanti per la progettazione preliminare e definitiva, disponendo il pagamento dell'ulteriore acconto di euro 219.851,30 e subordinando il versamento del saldo di euro 54.962,83 all'avvenuta approvazione del progetto definitivo.
L ottemperava al pagamento dell'ulteriore acconto (cfr. Fatture nn. 31/2008 e 52/2009 del CP_3
, in atti), mentre non corrispondeva la restante cifra a saldo. CP_2
Il in adempimento alla transazione raggiunta e trasfusa nella delibera richiamata, CP_2
provvedeva alla redazione e consegna, in data 9.12.2010, degli elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo [“considerato che il UP, al fine di soddisfare le nuove esigenze scaturite dopo la presentazione del progetto definitivo, ha chiesto al raggruppamento
Temporaneo incaricato della progettazione di verificare la possibilità di un aggiornamento del progetto definitivo medesimo con l'obiettivo di realizzare l'intero intervento di riqualificazione dell'area del Molo come previsto nel Progetto preliminare unitario assicurando il Pt_1
soddisfacimento delle ulteriori esigenze per il Comando di porto della Guardia di Finanza e per la
Torre di controllo portuale, conservando, tuttavia, il costo complessivo dell'intervento all'interno dell'importo del progetto definitivo come consegnato nella versione del 10.10.2005 (…) visti gli Co elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo redatti dal e consegnati in data
9.12.2010 con nota prot. 9974; attesto che il UP ha sottoscritto detti elaborati confermando la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi e finalità aggiornati al RT incaricato;
(…) ritenuto di condividere il quadro progettuale di contesto e di dettaglio, le destinazioni delle singole parti del fabbricato da realizzare, le soluzioni individuate per la logistica e la mobilità delle auto e delle persone nell'area di intervento (…)” cfr. delibera n. 13 del 29.12.2010].
Con la stessa delibera si dava, altresì, atto dell'assenso, seppur informale, della Controparte_7 al progetto definitivo “anche alla luce delle ulteriori modifiche richieste circa la sistemazione dei parcheggi all'esterno della struttura”.
L'autorità portuale, dunque, faceva propri gli elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori [“si stabilisce che i contenuti degli elaborati di cui al punto che precede integrano e/o sostituiscono ove in contrasto gli obiettivi ed i requisiti contenuti nel DPP approvato con la richiamata deliberazione del Comitato portuale n. 3/2002” ] dando incarico al Presidente di proseguire nell'attuazione dell'intervento adottando ogni iniziativa utile ad assicurarne il finanziamento.
Si evince dalla documentazione in atti che il progetto non veniva portato a termine per carenza di fondi.
Da quanto premesso consegue che alcun inadempimento sia ravvisabile in capo al CP_2 dovendosi conclusivamente ritenere che: il compenso oggetto della richiesta avanzata in questa sede attenga al “progetto preliminare unitario e definitivo I lotto” (cfr. nota del 23.12.2009); al momento della adozione di detta nota da parte della opponente, trasfusa a seguito di accettazione della odierna opposta nella delibera n. 45/2010, le spettanze in questione fossero già maturate [“ (…) in definitiva, alla luce della valutazione del compenso complessivo maturato ad oggi, con l'applicazione della trattenuta a garanzia del 20% ed al netto degli acconti liquidati si ritiene possibile pagare al RT un ulteriore acconto pari ad euro 274.814,13 oltre IVA ed oneri come per legge” cfr. nota dell'Autorità
Portuale del 23.12.2009]; l'importo di euro 54.962,83, oltre accessori di legge, sia stato trattenuto al fine “di garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a carico del RT” (ibidem); detto adeguamento, reso dal , sia stato fatto proprio dalla opposta e condiviso dal UP (cfr. CP_2 delibera n. 13/2010); non si sia mai pervenuti all'approvazione del progetto definitivo e, dunque, alla corresponsione delle spettanze ancora dovute alla opposta per carenza di fondi e, dunque, per fatto non imputabile al . CP_2
Né, a sostegno della mancata corresponsione, possono invocarsi circostanze ][attività di verifica, da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II d.P.R. 207/2010 (…)]” non poste in essere per fatto proprio della opponente che, di fatto, non si trovava più nelle condizioni per dar corso all'attività progettuale
[“con riferimento all'oggetto si comunica che la scrivente ha presentato una manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di richiesta di finanziamento per la copertura della spesa necessaria alla realizzazione dei lavori in questione nell'ambito del PON infrastrutture e reti
2014/2020 gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'attualità non si conosce ancora l'esito della richiesta che, se accolta, potrebbe consentire alla scrivente di riprendere la procedura per pervenire al completamento della progettazione. Nelle more si chiede di valutare la possibilità di sospendere la procedura legale avviata rinviando all'esito della stessa la definizione delle modalità di composizione della controversia instaurata sul contratto a suo tempo trascritto” cfr. nota del 22.9.2016 della Autorità Portuale del Levante].
La ricostruzione della fattispecie, il dettato del contratto stipulato (art. 23) e della nota del 23.12.2009 consentono di ritenere che le parti, contemplando un evento futuro (approvazione del progetto definitivo), abbiano a questo fatto riferimento non per l'efficacia del vincolo negoziale, ma al fine di individuare il termine per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del saldo dei compensi già maturati dall'opposta per la redazione “del progetto preliminare unitario e definitivo primo lotto”.
Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi riconducibile, nel caso in esame, alla assenza di finanziamenti per il completamento della progettazione (cfr. tra le altre C. n. 17125/2011). Opinare diversamente equivarrebbe subordinare il pagamento del saldo del “compenso complessivo maturato ad oggi” dalla opposta [cfr. nota del 23.12.2009] ad un tempo indeterminabile e correlato alla eventuale ricorrenza delle condizioni per completare la progettazione - esulanti dalla sfera operativa del - al solo fine di “garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a CP_2
Co carico di (ibidem).
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base a soccombenza, secondo i parametri di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 5, avuto riguardo ai valori minimi tabellari, ex art. 4 co. 1, per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale stanti la contiguità del valore della controversia al limite massimo del precedente scaglione di riferimento e l'esiguità dell'attività difensiva), con vincolo di distrazione in favore del difensore di parte opposta, ai sensi del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5146/2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione in favore del , delle spese processuali che liquida in CP_2
euro 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Livio Costantino ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2018 promossa da:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dall'Avv. Mezzina Ignazio Fulvio;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Costantino Livio;
opposto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, l' Controparte_1
(da ora in avanti anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3
5146/2017 - reso dal Tribunale di Bari il 07.12.2017 all'esito del procedimento rubricato al n. r.g.
17492/2017 - richiesto dal per il pagamento delle residue spettanze professionali CP_2
maturate per la redazione della progettazione definitiva di riqualificazione del nel Porto Parte_1
di Bari, per euro 54.962,83 oltre accessori di legge ed interessi al tasso dovuto dalla costituzione in mora al saldo. L'opponente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5146/2017 emesso dal Tribunale di Bari perché null'altro è dovuto al ricorrente;
il tutto con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio.” CP_2
A sostegno dell'opposizione l' ha allegato che, con contratto del 25.02.2004, l'allora stazione CP_3
appaltante Autorità Portuale (AP) di Bari affidava al aggiudicatario della gara, il CP_2 servizio di “progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di n. 2 lotti funzionali e relative attività ai sensi del d.lgs. 494/1996 per la realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie/direzionali ed a depositi portuali nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del Molo Pizzoli del Porto di
Bari.
Previa verifica da parte del R.U.P. del 29.12.2004, con deliberazione del Presidente dell'AP n. 133 del 31.12.2004, veniva approvato il progetto preliminare nella versione consegnata dai progettisti il
01.12.2004 ed il raggruppamento temporaneo rappresentato dal veniva incaricato di CP_2
della redazione del progetto definitivo.
Sorte contestazioni in merito al pagamento dei compensi per le progettazioni in questione, con deliberazione del Presidente dell'AP n. 45 del 25.03.2010, si decideva di definire la controversia col secondo quanto concordato e da quest'ultimo accettato (note del 23.12.2009, CP_2 proveniente dall'AP e del 31.12.2009 proveniente dal ), stabilendo l'importo complessivo CP_2
spettante (euro 274.814,13 oltre INARCASSA ed IVA) e le modalità di pagamento (euro 219.851,30 oltre INARCASSA ed IVA immediatamente a titolo di acconto ed euro 54.962,83 oltre
INARCASSA ed IVA ad avvenuta approvazione del progetto definitivo).
Con deliberazione del Comitato Portuale n. 13 del 29.12.2010, sulla scorta degli elaborati progettuali preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo presentati dal venivano CP_2
aggiornati gli obiettivi ed i requisiti contenuti nel documento preliminare per la progettazione
(D.P.P.), approvato dallo stesso organo con la deliberazione n. 3/2003, confermando che l'intervento sarebbe stato finanziato con fondi derivanti dai mutui assegnati all'Ente con l. 166/2002. Con nota del Ministero dei Trasporti esecutiva della l. 10/2011, di conversione del decreto milleproroghe 2010, veniva comunicata la revoca di alcuni finanziamenti già concessi all'AP, tra cui quello previsto a copertura dell'intervento in questione.
Con nota protocollata al n. 11755 del 17.09.2015 [recante la data del 14.09.2015], l'Avv. Costantino
Livio, in nome e per conto del , dell'Arch. e dell'Arch. CP_2 Controparte_4 [...]
richiedeva il pagamento del saldo di euro 54.962,83. Con nota n. 12892 del 09.10.2015, Per_1
l'AP riscontrava la richiesta, segnalando che, ai sensi della deliberazione del Presidente n. 45/2010, il pagamento del saldo sarebbe potuto avvenire solo all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, passaggio successivo rispetto a quello della verifica da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II d.P.R. 207/2010; a tal fine, vi sarebbe stata la necessità di disporre di due copie complete e firmate del progetto medesimo. Con nota protocollata al n. 2922 del 19.02.2016 [recante la data
18.02.2016], l'Avv. Costantino, nel comunicare che le copie del progetto definitivo sarebbero già state consegnate, insisteva, fra l'altro, per il pagamento del saldo. In data 13.04.2017 il CP_2 emetteva fattura per euro 54.962,83, che l'Ente non pagava.
L'odierna opponente ha rappresentato la omessa consegna delle copie del progetto definitivo, secondo l'aggiornamento degli obiettivi del D.P.P. approvato dal Comitato Portuale. Il si CP_2
sarebbe, pertanto, reso inadempiente agli obblighi assunti in sede di stipulazione del contratto di appalto del 2004 e di accettazione, in data 31.12.2009, delle richieste dell' Pt_2
Con comparsa depositata l'11.05.2018, si è costituito in giudizio il , il quale, previa CP_2
istanza di concessione della provvisoria esecuzione del titolo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto opposto e, per l'effetto, confermarlo;
in subordine, per il caso di revoca, accertarsi e dichiararsi la fondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, condannarsi parte opponente al pagamento dell'importo di euro 54.962,83 oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'opposto ha dedotto che il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'arch.
[...]
, dall'Arch. e dal affidatario dell'incarico CP_4 Persona_1 CP_2
professionale di redazione della progettazione preliminare unitaria nonché della progettazione definitiva/esecutiva per i primi due lotti funzionali, entrambe relative alla riqualificazione del Molo
Pizzoli del Porto di Bari, provvedeva tempestivamente e diligentemente all'adempimento degli obblighi professionali derivanti dal contratto, redigendo e consegnando alla parte committente gli elaborati tecnici e grafici afferenti sia alla progettazione preliminare che alla progettazione definitiva, quest'ultima consegnata in data 10.10.2005.
Senonché, l'AP provvedeva al pagamento integrale dei compensi per la redazione del progetto preliminare, mentre, quanto al definitivo, si limitava a versare l'importo di euro 200.000,00 oltre IVA ed INARCASSA, quale acconto, restando debitore della somma di euro 274.814,13. A seguito di accordo fra le parti, interveniva deliberazione n. 45 del 25.03.2010, con cui la committente si determinava a liquidare e pagare euro 219.851,30 oltre INARCASSA ed IVA immediatamente, quale ulteriore acconto, ed euro 54.962,83 oltre INARCASSA ed IVA ad avvenuta approvazione del progetto definitivo. Se il primo pagamento veniva onorato, lo stesso non accadeva per il secondo.
Nonostante, con deliberazione n. 13 del 29.12.2010, il avesse dato atto Controparte_5 dell'avvenuta consegna del progetto definitivo, vieppiù accettando l'ulteriore attività professionale, svolta a titolo gratuito dagli stessi progettisti e consistita nella redazione di elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo, con raccomandata a/r del 14.09.2015, il raggruppamento si trovava costretto a sollecitare il pagamento della residua somma di euro 54.962,83. In riscontro, l'AP, con lettera del 09.10.2015, negava il pagamento richiesto, assumendo che questo fosse subordinato all'espletamento dell'attività di verifica, da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II del d.P.R.
207/2010 e rispetto alla quale sarebbe stata propedeutica la disponibilità, da parte dell'Ente, di due copie cartacee complete e firmate del progetto definitivo. Il contestava con PEC del CP_2
18.02.2016 la motivazione posta a sostegno del rifiuto quindi, con successiva comunicazione del
22.09.2016, l'AP invitava il raggruppamento a valutare la sospensione della procedura legale avviata in quanto in procinto di avviare una procedura di finanziamento a copertura della spesa in questione.
Accordata sospensione fino al 31.12.2016, l'Ente portuale diveniva totalmente inerte, anche dopo la ricezione della fattura del 13.04.2017 per l'importo a suo tempo concordato.
Così ricostruiti i fatti di causa, l'opposto ha osservato come la circostanza per cui il pagamento del saldo fosse subordinato all'approvazione del progetto definitivo rappresentasse “mero tempo dell'adempimento” ex art. 1183 c.c. e non già condizione sospensiva, nel quale secondo caso la natura meramente potestativa della stessa ne avrebbe determinato la nullità ex art. 1355 c.c.; la qualificazione in termini di condizione potestativa mista avrebbe suggerito di ricondurre l'ipotesi nell'alveo applicativo della norma di cui all'art. 1359 c.c.
Per altro verso, l'opposto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini del discutendo adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, della mancata consegna delle copie del progetto definitivo con le integrazioni, in quanto costituente attività ulteriore rispetto al perfezionamento dell'accordo transattivo conclusosi con la deliberazione n. 45/2010, eseguita a titolo meramente collaborativo e gratuito da parte del raggruppamento.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il procedimento è stato istruito mediante acquisizione della documentazione in atti, stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla opponente su circostanze documentali, come ritualmente eccepito dalla opposta con il deposito della terza memoria istruttoria.
Con provvedimento reso il 18.10.2018 è stata negata la provvisoria esecuzione del titolo.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata, in modalità cartolare, il 02.04.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Il ha ottenuto il titolo monitorio (d.i. n. 5146/2017 del Tribunale di Bari) per il CP_2 pagamento dei compensi professionali maturati a seguito dell'espletamento, giusta contratto del
25.02.2004, dell'incarico di “redazione di una progettazione preliminare unitaria […] nonché di quella definitiva/esecutiva per i primi due lotti funzionali, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione ed infrastrutturazione del nel Porto di Bari” (così art. 1 della Parte_1
convenzione in atti).
Intervenuta, con deliberazione n. 133 del 31.12.2004, l'approvazione definitiva del progetto preliminare, nella versione consegnata dai progettisti in data 01.12.2004, con le osservazioni di cui alla relazione del UP del 29.12.2004, il raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentato dal (ed altresì composto dagli Architetti e ), CP_2 Controparte_4 Persona_1
veniva incaricato di procedere alla redazione del progetto definitivo.
In data 01.07.2005 l'ente pagava in favore del la fattura n. 16/2005 di euro 100.000,00, CP_2
quale acconto sulle competenze spettanti in esito alla redazione del progetto preliminare.
In data 10.10.2005, il depositava un progetto definitivo del I lotto. CP_2
In data 03.04.2006 l'ente pagava in favore del una seconda fattura di euro 200.000,00 CP_2
relativa alle competenze per la redazione del progetto definitivo.
Con nota dell'Autorità Portuale del 23.12.2009 venivano adeguati i compensi richiesti dalla odierna opposta [“risulta un importo per competenze per progetto preliminare unitario e definitivo I lotto, calcolato sulla base del progetto definitivo predisposto: a base di gara: euro 948.375,96; contrattuale, al netto del ribasso: euro 574.814,13”].
La odierna opponente, nella stessa comunicazione, precisava “Vi è da dire, in ogni caso, che detti compensi si riferiscono alla condizione di attività concluse relativamente alla fase di progettazione definitiva in questione, circostanza questa che ancora non si è verificata. Il progetto sottoposto e depositato dal R.T., nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non è stato approvato (occorre sempre attendere il parere definitivo della la procedura di accertamento di conformità Pt_3
urbanistica e l'esame finale del UP per la verifica delle prescrizioni indicate al progetto preliminare)”.
La determinazione di non procedere alla corresponsione dell'intero ammontare spettante alla opposta la si desume dal prosieguo della nota “ (…) In ragione di ciò si ritiene di non poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo, in quanto occorre garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a carico del RT. Si stima ragionevolmente una trattenuta “in garanzia” pari al 20% per cui, allo stato, si ritiene di poter procedere a liquidare sino alla concorrenza dell''80% delle spettanze complessive rinviando il saldo al termine delle attività di verifica/ approvazione sopra indicate”.
Detta determinazione, dunque, veniva assunta “a garanzia” ossia al fine di impedire che la opposta opponesse rifiuti, una volta liquidate le spettanze, ad eventuali adeguamenti progettuali resisi necessari a seguito del “parere definitivo della Dogana, dell'accertamento di conformità urbanistica
e dell'esame del UP”. Il , in data 31.12.2009, riscontrava la nota dell'Ente, aderendovi. Con delibera n. 45 del CP_2
25.03.2010, pertanto, la committente autorizzava, sulla scorta del parere favorevole del UP, il ricalcolo delle competenze complessive ritenute spettanti per la progettazione preliminare e definitiva, disponendo il pagamento dell'ulteriore acconto di euro 219.851,30 e subordinando il versamento del saldo di euro 54.962,83 all'avvenuta approvazione del progetto definitivo.
L ottemperava al pagamento dell'ulteriore acconto (cfr. Fatture nn. 31/2008 e 52/2009 del CP_3
, in atti), mentre non corrispondeva la restante cifra a saldo. CP_2
Il in adempimento alla transazione raggiunta e trasfusa nella delibera richiamata, CP_2
provvedeva alla redazione e consegna, in data 9.12.2010, degli elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo [“considerato che il UP, al fine di soddisfare le nuove esigenze scaturite dopo la presentazione del progetto definitivo, ha chiesto al raggruppamento
Temporaneo incaricato della progettazione di verificare la possibilità di un aggiornamento del progetto definitivo medesimo con l'obiettivo di realizzare l'intero intervento di riqualificazione dell'area del Molo come previsto nel Progetto preliminare unitario assicurando il Pt_1
soddisfacimento delle ulteriori esigenze per il Comando di porto della Guardia di Finanza e per la
Torre di controllo portuale, conservando, tuttavia, il costo complessivo dell'intervento all'interno dell'importo del progetto definitivo come consegnato nella versione del 10.10.2005 (…) visti gli Co elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo redatti dal e consegnati in data
9.12.2010 con nota prot. 9974; attesto che il UP ha sottoscritto detti elaborati confermando la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi e finalità aggiornati al RT incaricato;
(…) ritenuto di condividere il quadro progettuale di contesto e di dettaglio, le destinazioni delle singole parti del fabbricato da realizzare, le soluzioni individuate per la logistica e la mobilità delle auto e delle persone nell'area di intervento (…)” cfr. delibera n. 13 del 29.12.2010].
Con la stessa delibera si dava, altresì, atto dell'assenso, seppur informale, della Controparte_7 al progetto definitivo “anche alla luce delle ulteriori modifiche richieste circa la sistemazione dei parcheggi all'esterno della struttura”.
L'autorità portuale, dunque, faceva propri gli elaborati preliminari per l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori [“si stabilisce che i contenuti degli elaborati di cui al punto che precede integrano e/o sostituiscono ove in contrasto gli obiettivi ed i requisiti contenuti nel DPP approvato con la richiamata deliberazione del Comitato portuale n. 3/2002” ] dando incarico al Presidente di proseguire nell'attuazione dell'intervento adottando ogni iniziativa utile ad assicurarne il finanziamento.
Si evince dalla documentazione in atti che il progetto non veniva portato a termine per carenza di fondi.
Da quanto premesso consegue che alcun inadempimento sia ravvisabile in capo al CP_2 dovendosi conclusivamente ritenere che: il compenso oggetto della richiesta avanzata in questa sede attenga al “progetto preliminare unitario e definitivo I lotto” (cfr. nota del 23.12.2009); al momento della adozione di detta nota da parte della opponente, trasfusa a seguito di accettazione della odierna opposta nella delibera n. 45/2010, le spettanze in questione fossero già maturate [“ (…) in definitiva, alla luce della valutazione del compenso complessivo maturato ad oggi, con l'applicazione della trattenuta a garanzia del 20% ed al netto degli acconti liquidati si ritiene possibile pagare al RT un ulteriore acconto pari ad euro 274.814,13 oltre IVA ed oneri come per legge” cfr. nota dell'Autorità
Portuale del 23.12.2009]; l'importo di euro 54.962,83, oltre accessori di legge, sia stato trattenuto al fine “di garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a carico del RT” (ibidem); detto adeguamento, reso dal , sia stato fatto proprio dalla opposta e condiviso dal UP (cfr. CP_2 delibera n. 13/2010); non si sia mai pervenuti all'approvazione del progetto definitivo e, dunque, alla corresponsione delle spettanze ancora dovute alla opposta per carenza di fondi e, dunque, per fatto non imputabile al . CP_2
Né, a sostegno della mancata corresponsione, possono invocarsi circostanze ][attività di verifica, da svolgersi ai sensi del capo II del titolo II d.P.R. 207/2010 (…)]” non poste in essere per fatto proprio della opponente che, di fatto, non si trovava più nelle condizioni per dar corso all'attività progettuale
[“con riferimento all'oggetto si comunica che la scrivente ha presentato una manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di richiesta di finanziamento per la copertura della spesa necessaria alla realizzazione dei lavori in questione nell'ambito del PON infrastrutture e reti
2014/2020 gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'attualità non si conosce ancora l'esito della richiesta che, se accolta, potrebbe consentire alla scrivente di riprendere la procedura per pervenire al completamento della progettazione. Nelle more si chiede di valutare la possibilità di sospendere la procedura legale avviata rinviando all'esito della stessa la definizione delle modalità di composizione della controversia instaurata sul contratto a suo tempo trascritto” cfr. nota del 22.9.2016 della Autorità Portuale del Levante].
La ricostruzione della fattispecie, il dettato del contratto stipulato (art. 23) e della nota del 23.12.2009 consentono di ritenere che le parti, contemplando un evento futuro (approvazione del progetto definitivo), abbiano a questo fatto riferimento non per l'efficacia del vincolo negoziale, ma al fine di individuare il termine per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del saldo dei compensi già maturati dall'opposta per la redazione “del progetto preliminare unitario e definitivo primo lotto”.
Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi riconducibile, nel caso in esame, alla assenza di finanziamenti per il completamento della progettazione (cfr. tra le altre C. n. 17125/2011). Opinare diversamente equivarrebbe subordinare il pagamento del saldo del “compenso complessivo maturato ad oggi” dalla opposta [cfr. nota del 23.12.2009] ad un tempo indeterminabile e correlato alla eventuale ricorrenza delle condizioni per completare la progettazione - esulanti dalla sfera operativa del - al solo fine di “garantirsi per eventuali necessità di adeguamento a CP_2
Co carico di (ibidem).
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in base a soccombenza, secondo i parametri di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 5, avuto riguardo ai valori minimi tabellari, ex art. 4 co. 1, per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale stanti la contiguità del valore della controversia al limite massimo del precedente scaglione di riferimento e l'esiguità dell'attività difensiva), con vincolo di distrazione in favore del difensore di parte opposta, ai sensi del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5146/2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione in favore del , delle spese processuali che liquida in CP_2
euro 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Livio Costantino ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco