Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 379/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
È presente l'avv. Carpente Francesco per delega dell'avv. Maria Puopolo per l'appellante il quale si riporta all'atto di appello alla documentazione deposi- tata chiedendone l'integrale accoglimento con ogni conseguenza in ordine alle spese con attribuzione all'avv. Puopolo e per l'effetto chiede la riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Nola n. 698/2016 e pertanto ritenere ammissibile la prova testimoniale così come articolata. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché non provato e chiede che riservi la causa in decisioni.
È presente per l'appellata per delega dell'avv. Controparte_1
Ferdinando Di Biase, l'avv. Gerardo Bianco, il quale nel riportarsi a tutti gli atti di causa, alle eccezioni, deduzioni e difese spiegate, che abbiansi qui per inte- gralmente trascritte e ripetute, conclude affinché l'On.le Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, voglia rigettare l'appello. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
E', altresì, una presente per delega dell'Avv. Napolitano Francesco, per la
l'Avv. Carmine De Falco, il quale si riporta alle conclusioni CP_2
rassegnate nei propri scritti difensivi. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e, in ogni caso, dichiararsi il passaggio in giudicato della parte della
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E' altresì presente per per delega dell'Avv. Roberto Ren- Controparte_3
no, l'Avv. Anna Antea Feti la quale si riporta alle difese in atti concludendo per le conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese di lite con attribuzione al pro- curatore costituito.
All'esito della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice l'appellante precisa che il numero complessivo testi da essa indicati ammonta a 4, 2 dei quali e, se- gnatamente quelli in comune con l'agenzia di viaggi, sono stati escussi nel corso del giudizio di primo grado.
Il Giudice
A tal punto, evidenzia che parte appellante non è rimasta priva di prova, avendo ascoltato già 2 testi nel giudizio di primo grado, di tal che l'audizione di ulteriori testi risulta sovrabbondante e, pertanto, terminata la discussione, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontana- ti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa
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esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 379/2017 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
( ), parte elet- Parte_1 CodiceFiscale_1
tivamente domiciliata in Acerra (NA) al Corso della Resistenza n. 118, presso lo studio dell'Avv. MARIA PUOPOLO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rap- Controparte_3
presentata e difesa dall'Avv. Roberto Renno in virtù di procura in atti, ed eletti- vamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla via E. Merone n. 65, presso lo studio dall'Avv. Valerio Visone
APPELLATA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F.: ) parte elettivamente domiciliata in Marano (NA) P.IVA_1
alla Via Vincenzo Merolla n. 79, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando di Biase, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
Controparte_4
(già ), (CF. e P.IVA Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano in virtù di P.IVA_2
procura in atti, c.f. ed elettivamente domiciliata in Nola C.F._2
alla Via Abate Minichini I Traversa n. 1, presso lo studio dall'Avv. Francesco
Saverio Di Nuzzo,
APPELLATA
Oggetto: APPELLO
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Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza n. 698/16, depositata in data 27 giugno 2016, con la quale il Giudice di
Pace di Nola (ex Acerra) ha rigettato, ritenendola sfornita di prova, la domanda proposta nei confronti della della Controparte_3 Controparte_1
per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo del volo aereo di
[...]
ritorno da Sharm El Sheik e per la sostituzione del volo diretto da Sharm El
Sheik a Napoli, con volo per Roma Fiumicino e ritorno a Napoli, da quest'ultimo aeroporto, in bus con un ritardo sull'orario di arrivo di circa sette ore. L'appellante ha proposto gravame deducendo la sussistenza di vizi nel per- corso logico giuridico posto alla base della decisione ad opera del Giudice di
Pace e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omettendo di consi- derare le eccezioni e richieste dell'attore sostanziale. In riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva, quindi, accogliersi la domanda azionata in primo grado e, per l'effetto, ritenere ammissibile la prova testimoniale cosi come articolata e con i testi indicati all'udienza del 02.04.2014 innanzi al Giudice di Pace e, quale ulterio- re effetto, previo accertamento della responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti e disagi lamentati dall'appellante, condannare gli appellati per le rispettive responsabilità, in solido, al risarcimento di tutti i danni occorsi al sig.
. Parte_1
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la ha re- CP_3
sistito all'avverso gravame, eccependone la inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, la infondatezza, rilevando l'esattezza dell'iter logico giuridico operato dal Giudice di prime cure chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della decisione resa. In subordine chiedeva dichiararsi l'avvenuta pre- scrizione del diritto azionato da parte attrice ai sensi dell'art. 30 n. 2 della
L.1084/77, nonché dell'art. 95 del D. Lgs. 206/05 e degli artt. 44 e 45 del Codice
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del Turismo, ovvero dichiararsi la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto, nonché ex art. 98 del D.Lgs. 206/05.
Si costituiva la la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, nonché, nel merito, contestava l'infondatezza della domanda insistendo, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione resa.
Infine anche la Controparte_4
(già
[...] Controparte_5
), con propria comparsa di costituzione eccepiva l'inammissibilità ex
[...]
art.342 c.p.c. dell'appello ed insisteva per il rigetto della domanda spiegata dal sig.
, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibi- Parte_1
le. In subordine chiedeva dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - per mancata impugnazione dei rispettivi capi della sentenza- nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva spiegata dalla società
[...]
nei confronti della , anche in relazione Controparte_1 Controparte_5
alle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la di- scussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica ap- portata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver- tito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innan- zi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto com- piuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate, che vanno ad integrare quelle espresse dal giudi- ce di prime cure.
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Il Tribunale ritiene di condividere nella presente sede di gravame il giu- dizio emesso dal giudicante in primo grado in ordine al mancato raggiungimento della prova del diritto azionato, essendo la parte attrice in primo grado decaduta dalla stessa come esposto nell'ordinanza del 15.06.2015. Difatti, la mancata cita- zione dei testimoni già ammessi dal Giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una se- quenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negli- genza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Cass. civ., Sez. 4, n.31541 del
13/10/2020; conformi Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, dep. 2018,; Sez. 5, n.
20502 del 14/01/2019).
Per mera completezza, dunque, non risulta depositata nemmeno la documenta- zione relativa all'asserito ritardo del volo di ritorno con scalo all'aeroporto di
Fiumicino e raggiungimento in bus dell'aeroporto di Napoli.
Pertanto, mancando la prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
Da tutto quanto finora osservato discende il rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liqui- date, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, conside- rato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione mo- nocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando
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sull'appello proposto dal Sig. nei confronti di Parte_1 CP_3
e
[...] Controparte_1 Controparte_6
(già
[...] Controparte_7
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 698/2016 del
Giudice di Pace di Nola (ex Acerra), depositata in data 27.06.2016;
2) condanna al pagamento, in favore di ciascuna ap- Parte_1
pellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €.811,00 per compensi professionali di ciascun difensore oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, con attribuzione ai ri- spettivi procuratori dichiaratisi antistatari, con esclusione del difensore di
[...]
; Controparte_8
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento in favore dello Stato di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato.
È verbale.
Il Giudice
dott. Dora Tagliafierro
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