Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20025/2024
Tra
(c. f. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, c.a.p. 80125, al Viale Ottavio Cesare Augusto n. 42, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alfredo Cascone e dall'avv. Carmen Guerriero tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cascone sito in Napoli alla via Gino Doria, n.89, come in atti
-ricorrente-
E
(p.iva , con sede in Carosino alla via dello Controparte_1 P.IVA_1
Stadio- Z.I.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Del Vecchio presso il suo studio elettivamente domiciliata in Taranto alla via Abruzzo 1,
- resistente-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva: Di aver lavorato dal 25.1.2023 per la società convenuta, inizialmente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogato di fatto, senza alcuna comunicazione, fino al 19.2.2024, data nella quale il ricorrente riceveva una comunicazione dal datore di lavoro.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale:
<<accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto lavoro a tempo indeterminato>
previa declaratoria di nullità del contratto a termine;
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento così come irrogato, privo di motivazione e di giusta causa, per l'effetto condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore, con ogni conseguenza di legge. Per l'effetto, altresì, condannare la convenuta, in persona del legale rapp. p.t., in favore , al risarcimento del danno derivante Parte_1 dall'illegittimo licenziamento, come per legge, anche con indennità risarcitoria ex L. 92/12, pari al massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi opportuna e secondo legge e giustizia. Sul punto si evidenzia che la retribuzione globale di fatto percepita da
al momento della risoluzione del rapporto era parti a euro 2.473,72. Parte_1
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, sempre previo accertamento dell'illegittimità, nullità, inesistenza, inefficacia, infondatezza della risoluzione del rapporto di lavoro adottato nei confronti del ricorrente e dei relativi atti, condannare la società convenuta, in persona del legale rapp. p.t., in favore di , al risarcimento ad Parte_1 un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale, che si determina nel massimo edittale di legge di 24 mensilità, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che il Magistrato riterrà opportuna e secondo legge e giustizia. Sul punto si evidenzia che la retribuzione globale di fatto percepita da al momento della risoluzione del rapporto era parti a Parte_1 euro 2.473,72. In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti e, sempre che non sia applicabile una tutela maggiormente satisfattiva, sempre previo accertamento dell'illegittimità, nullità, inesistenza, inefficacia, infondatezza della risoluzione del rapporto di lavoro e dei relativi atti, condannare la società convenuta, in persona del legale rapp. p.t., in favore , al risarcimento ad un'indennità determinata tra un minimo Parte_1 di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale, che si determina nel massimo edittale di legge di 12 mensilità, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che il Magistrato riterrà opportuna e secondo legge e giustizia. Sul punto si evidenzia che la retribuzione globale di fatto percepita da al Parte_1 momento della risoluzione del rapporto era parti a euro 2.473,72. Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive dovute a e gli emolumenti tutti di cui alle Parte_1 specifiche in premessa per le causali ivi riportate. In particolare, condannare la società convenuta al pagamento di euro 14.277,51 a titolo di differenze retributive;
Euro 3.961,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per un totale complessivo di Euro 18.236,68 o dell'importo minore o maggiore che il Giudice riterrà adottare, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.>>
Si costituiva con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 15.11.2024 la contestando l'avverso ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite. La resistente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito. Deduceva, infatti che il Tribunale del Lavoro di Napoli non era territorialmente competente a conoscere della controversia essendo competente rispetto ai tre criteri di cui all'art. 413 cpc solo il Tribunale del Lavoro di Taranto.
Nel merito, contestava analiticamente i conteggi, e deduceva che sulla proroga di fatto che nessuna norma prescriveva il requisito della scrittura per la proroga del termine apposto al contratto di lavoro.
Pertanto, concludeva chiedendo che: l'udienza ex art. 418 cpc poiché è stata proposta domanda riconvenzionale. Ancora in via preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale del Lavoro di Taranto. Nel merito, rigetti la domanda del ricorrente perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
in subordine contenga nel minimo gli importi rivendicati. In accoglimento della domanda riconvenzionale condanni il ricorrente al pagamento della somma di euro 798,84, e nel caso di parziale accoglimento del ricorso disponga compensazione per i medesimi importi. Vinte le spese di giudizio.>> La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e ,previa concessione alle parti di un termine per note difensive, discussa in presenza e decisa all'odierna udienza con sentenza depositata telematicamente.
Occorre in via preliminare affrontare la questione dell'incompetenza per territorio del Tribunale adìto, rilevabile d' ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed eccepita dalla convenuta società all' atto della costituzione in giudizio.
Invero, secondo l'art. 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. Trattasi di competenza inderogabile.
E' altresì principio costantemente affermato che la competenza va determinata in base all'oggetto della domanda proposta dall'attore e dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un'artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 17.5.07 n. 11415, 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).
Infatti, l'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione, con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite e già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento dell'art. 38 c.p.c. a sommarie informazioni eventualmente da assumersi da parte del giudice (ove dallo stesso ritenute indispensabili), posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. 20.10.06 n. 22524; v. anche Cass.
6.3.07 n. 5125 e 28.3.07 n. 7586).
In particolare, poi, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017).
Sebbene l'orientamento della Corte di Cassazione si sia sempre più indirizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.
Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l'aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022).
È inoltre irrilevante che il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022). È sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020)”.
Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l'attività di smart working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata, per contratto, sia dall' abitazione di Napoli che presso altri luoghi campani ovvero in Carosino senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede della società. (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 luglio 2023, n. 19023 laddove si è precisato che l'abitazione di un lavoratore che svolge l'attività lavorativa in smart working non può essere equiparata ad una dipendenza aziendale). La presenza presso la residenza del dipendente di pochi strumenti di lavoro fornitigli per collegarsi on line e limitati ad un pc portatile, ad una tastiera, ad una dock station e ad una stampante non può certamente assurgere a quel nucleo di elementi idoneo ad integrare una dipendenza aziendale.
Inoltre, nella specie, pur avendo il dipendente dedotto che egli sarebbe stato adibito presso la propria abitazione di Napoli a lavorare definitivamente in smart working e che ivi si sarebbe concluso il rapporto di lavoro in data 19.2.2024 è certo che il ricorso sia stato depositato solo in data 20.9.2024 e, dunque, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma in esame per poter ancorare la competenza per territorio alla dipendenza, seppure questa fosse identificabile nella specie, posto che il termine , a ben vedere, decorre dalla “cessazione dell' azienda o della sua dipendenza”. Conseguentemente, in ogni caso non potrebbe invocarsi il criterio della dipendenza.
Si noti poi che dall' analisi del contratto di assunzione si evince che la sede di lavoro venne sin dall' inizio concepita tra le parti come sempre cangiante e genericamente individuata “in luoghi sempre diversi nell'ambito territoriale della Regione Campania” tanto che venne altresì al riconosciuta in busta paga in misura fissa e Pt_1 continuativa una “indennità di trasfertista”, pari ad euro 400,00 regolarmente erogata mensilmente. Anche per effetto di questa pattuizione il territorio campano venne concepito quale luogo (non meglio identificato) dove si esplicava la prestazione in trasferta e non già dove veniva costituita una dipendenza dell'impresa dotata di una sua autonomia funzionale.
Pertanto per contratto il ricorrente assunse l'obbligo di eseguire la prestazione in luoghi di volta in volta da individuare.
Per tutte queste ragioni il criterio della dipendenza non è praticabile.
Nel caso di specie è inoltre incontroverso che la sede legale dell' azienda, ove si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell' impresa, si trovi in Carosino in provincia di Taranto mentre alcuna dipendenza in Napoli si ricava dalla visura camerale prodotta in atti.
Venendo all' esame dell' ultimo criterio, identificato nel luogo del contratto, la lettera di assunzione del 25.1.2023 ( doc. sub. 2 produz. resistente) venne pacificamente sottoscritta dalle parti presso la sede legale della in Carosino e Controparte_1 lo stesso giorno ivi ebbe inizio il rapporto lavorativo.
Ritiene pertanto il Tribunale, in accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, che debba dichiararsi l'incompetenza dell'adìto Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro. Dinanzi a tale autorità giudiziaria la causa dovrà essere riassunta dalle parti interessate nei termini di cui all' art. 428 c.p.c.
Considerata la questione di mero rito risolutiva e la diversa qualità delle parti sussistono gravi motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro dinanzi al quale rimette le parti;
fissa il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di deposito telematico della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, il 27.5.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero