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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 38 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, proposta da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Stefania Fiammetta M.
Cannas che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Stella Costanza, li rappresenta e difende per procura speciale in atti
ricorrenti
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari - dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Sardo del 22 novembre 2011 ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma
con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
con decreto del 14 gennaio 2025, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio tra loro celebrato con rito concordatario in Senorbì il giorno 16 giugno 2002, trascritto allo Stato Civile
dello stesso Comune, atto n. 4 parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2002
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Senorbì di provvedere alla trascrizione della sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio ed alle annotazioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, pervenuto telematicamente il 19.2.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno promosso giudizio, dinanzi a questa Corte, per sentir dichiarare l'efficacia civile della
[...]
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato a Senorbì il
16.6.2002, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo il 22 novembre 2011, ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 14 gennaio 2025.
La causa è stata tenuta in decisione, ai sensi dell'art. 30 bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, e dall'art. 4
del protocollo addizionale, con rinvio recettizio ai previgenti artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile.
Nella specie, la Corte ritiene la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge affinché possa dichiararsi l'efficacia civile della sentenza canonica che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a Senorbì in data 16 giugno 2002, tra nato a [...] in Parte_2
data 20 ottobre 1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_1
relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Senorbì, anno 2002,
numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1.
Invero:
- la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo del 22 novembre 2011,
ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma con decreto del 16 maggio 2013, a seguito di decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 14
gennaio 2025, in funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo, si considera passata in giudicato secondo il diritto canonico;
- il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
- nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la sentenza ecclesiastica non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
- non risulta pendente davanti a un giudice italiano altro giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, introdotto prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica;
- la sentenza ecclesiastica non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in quanto la nullità del matrimonio è stata dichiarata per difetto di discrezione del marito, con riguardo ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, ex can. 1095, §2.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Inoltre, a norma degli artt. 49, comma 1, lettere g) e h), 63, comma 2, lettere g) e h), e 69, comma
1, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000, deve ordinarsi al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua annotazione a margine degli atti di nascita.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: 1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Sardo in data 22 novembre 2011, ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di
Roma con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 14.1.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato in Senorbì in data 16 giugno 2002, tra nato a [...] in Parte_2
data 20 ottobre 1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_1
relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Senorbì, anno 2002,
numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1.
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Senorbì la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, nonché la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti;
3) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 38 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, proposta da
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Stefania Fiammetta M.
Cannas che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Stella Costanza, li rappresenta e difende per procura speciale in atti
ricorrenti
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari - dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Sardo del 22 novembre 2011 ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma
con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
con decreto del 14 gennaio 2025, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio tra loro celebrato con rito concordatario in Senorbì il giorno 16 giugno 2002, trascritto allo Stato Civile
dello stesso Comune, atto n. 4 parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2002
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Senorbì di provvedere alla trascrizione della sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio ed alle annotazioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, pervenuto telematicamente il 19.2.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno promosso giudizio, dinanzi a questa Corte, per sentir dichiarare l'efficacia civile della
[...]
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato a Senorbì il
16.6.2002, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo il 22 novembre 2011, ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 14 gennaio 2025.
La causa è stata tenuta in decisione, ai sensi dell'art. 30 bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, e dall'art. 4
del protocollo addizionale, con rinvio recettizio ai previgenti artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile.
Nella specie, la Corte ritiene la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge affinché possa dichiararsi l'efficacia civile della sentenza canonica che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a Senorbì in data 16 giugno 2002, tra nato a [...] in Parte_2
data 20 ottobre 1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_1
relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Senorbì, anno 2002,
numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1.
Invero:
- la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo del 22 novembre 2011,
ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di Roma con decreto del 16 maggio 2013, a seguito di decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 14
gennaio 2025, in funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo, si considera passata in giudicato secondo il diritto canonico;
- il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
- nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la sentenza ecclesiastica non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
- non risulta pendente davanti a un giudice italiano altro giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, introdotto prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica;
- la sentenza ecclesiastica non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in quanto la nullità del matrimonio è stata dichiarata per difetto di discrezione del marito, con riguardo ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, ex can. 1095, §2.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Inoltre, a norma degli artt. 49, comma 1, lettere g) e h), 63, comma 2, lettere g) e h), e 69, comma
1, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000, deve ordinarsi al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua annotazione a margine degli atti di nascita.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: 1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Sardo in data 22 novembre 2011, ratificata dal Tribunale d'Appello del Vicariato di
Roma con decreto del 16 maggio 2013, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 14.1.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato in Senorbì in data 16 giugno 2002, tra nato a [...] in Parte_2
data 20 ottobre 1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_1
relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Senorbì, anno 2002,
numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1.
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Senorbì la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, nonché la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti;
3) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu