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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/07/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 aprile 2024 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Stintino 2 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
E
(C. F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Corso Controparte_1 C.F._3
Margherita di Savoia 9 presso lo studio dall'Avv. Emiliano Delrio (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 aprile 2024, personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il minore figlio rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio Per_1 materno. Data l'età del ragazzo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé senza predeterminazione di giorni e orari ma secondo gli accordi che interverranno tra gli stessi, come già attualmente avviene;
3)
Il padre contribuirà al mantenimento del minore figlio versando l'importo indicizzato ed anticipato di
€ 400,00, entro il 31 di ogni mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del ragazzo;
4) Le spese straordinarie concernenti il minore figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non Per_1
richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), gite scolastiche anche con pernottamento, se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni pagina 2 di 5 private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche:, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
L'Assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. 5) Con compensazione delle spese legali per il caso di recepimento integrale delle conclusioni”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024 i coniugi hanno parzialmente modificato degli accordi sopra riportati nei seguenti termini :“ il Tribunale voglia emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esse parti in Sorso (SS) il 30 settembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sorso
(SS) al n.30, Parte II, Serie A - Anno 2006 alle condizioni già concordate, con parziale modifica della condizione stabilita all'art. 4), nella quale dovrà darsi conto che a far data dal mese di luglio 2024,
l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla ricorrente nata a [...]
Sassari il 17.08.1973, Cod. Fisc. e residente in [...]. C.F._3
Con conferma nel resto.”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Sorso (SS) in data 30/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sorso (SS) al n.30, Parte II, Serie A, - Anno
2006; optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dalla cui unione in data 10 febbraio 2008 in Sassari è nato il figlio minore . Per_1
pagina 3 di 5 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari in data 30.08.21.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificala compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorso in data 30.09.2006
tra (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sorso (SS) via Donizetti n. 32 e (C.F. ) nata a [...] C.F._3
Sassari il 17.08.1973, e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro il matrimonio del Comune di Sorso (SS) al n.30, Parte II, Serie A, - Anno 2006 alle condizioni sopra riportate daintendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 aprile 2024 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Stintino 2 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giulia Garau (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
E
(C. F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Corso Controparte_1 C.F._3
Margherita di Savoia 9 presso lo studio dall'Avv. Emiliano Delrio (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 aprile 2024, personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il minore figlio rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio Per_1 materno. Data l'età del ragazzo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé senza predeterminazione di giorni e orari ma secondo gli accordi che interverranno tra gli stessi, come già attualmente avviene;
3)
Il padre contribuirà al mantenimento del minore figlio versando l'importo indicizzato ed anticipato di
€ 400,00, entro il 31 di ogni mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del ragazzo;
4) Le spese straordinarie concernenti il minore figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. Per spese extra, che non Per_1
richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), gite scolastiche anche con pernottamento, se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni pagina 2 di 5 private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche:, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
L'Assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. 5) Con compensazione delle spese legali per il caso di recepimento integrale delle conclusioni”.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024 i coniugi hanno parzialmente modificato degli accordi sopra riportati nei seguenti termini :“ il Tribunale voglia emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esse parti in Sorso (SS) il 30 settembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sorso
(SS) al n.30, Parte II, Serie A - Anno 2006 alle condizioni già concordate, con parziale modifica della condizione stabilita all'art. 4), nella quale dovrà darsi conto che a far data dal mese di luglio 2024,
l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla ricorrente nata a [...]
Sassari il 17.08.1973, Cod. Fisc. e residente in [...]. C.F._3
Con conferma nel resto.”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Sorso (SS) in data 30/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sorso (SS) al n.30, Parte II, Serie A, - Anno
2006; optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e dalla cui unione in data 10 febbraio 2008 in Sassari è nato il figlio minore . Per_1
pagina 3 di 5 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari in data 30.08.21.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificala compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorso in data 30.09.2006
tra (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sorso (SS) via Donizetti n. 32 e (C.F. ) nata a [...] C.F._3
Sassari il 17.08.1973, e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro il matrimonio del Comune di Sorso (SS) al n.30, Parte II, Serie A, - Anno 2006 alle condizioni sopra riportate daintendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
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